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Decisione

14.2024.59

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo ipotecario. Esigibilità. Pagamenti successivi alla disdetta del mutuo

13 settembre 2024Italiano12 min

questa Camera con un reclamo del 24 aprile 2024 per ottenerne l’annullamento, protestate tasse e

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.59

Lugano

13 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2023.852 e SO.2023.853 (rigetto provvisorio dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 6 luglio 2023

dalla

CO 1

contro

RE 1, __________

RE 2, __________

giudicando sul reclamo del 24 aprile 2024 presentato da RE 1 ed RE 2

contro le decisioni emesse il 10 aprile 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di

realizzazione del pegno immobiliare emessi il 19 giugno 2023 dalla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la CO

1 (CO 1) ha escusso i coniugi RE 1 (debitore

e terzo proprietario del pegno) ed RE 2 (debitrice e terza proprietaria del

pegno) per l’incasso di fr. 651'500.– oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023, indicando

quale causa del credito il “Contratto di credito del 02.10.2009 disdetto per il 15.05.2023 e

garantito” da quattro cartelle ipotecarie al portatore dal 1° al 4° grado gravanti la

particella n. __________ RFD di __________ per complessivi fr. 720'000.–, di fr. 4'886.25 oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023

(per “Interessi fino al

30.06.2022”), di fr. 12'500.32 oltre agli interessi

del 5% dal 15 maggio 2023 (per “Interessi

fino al 31.12.2022”), di fr. 9'401.72 oltre agli

interessi del 5% dal 15 maggio 2023 (per “Interessi fino al 15.05.2023”), di fr. 331.57 oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023

(per “Interessi di ritardo”) e di fr. 671.50 oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023

(per “Spese di estinzione e bolli cantonali”), ossia per fr. 679'291.36 complessivi.

B. Avendo

Fatti

i coniugi RE 1 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 6

luglio 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito,

i convenuti si sono opposti alle istanze con osservazioni scri­tte del

25 agosto 2023, completate il 30 agosto e il 6 novembre 2023. All’udienza di

discussione tenutasi il 29 novembre 2023, le parti si sono riconfermate nelle

rispettive conclusioni, poi ribadite con

replica e duplica rispettivamente del 5 e del 13 dicembre 2023.

C. Statuendo con decisioni del 10 aprile 2024, il Pretore aggiunto ha

accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai

convenuti, ponendo a loro carico in solido le spese processuali di fr. 500.–

e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

D. Contro

le sentenze appena citate RE 1 ed RE 2 sono insorti a

questa Camera con un reclamo del 24 aprile 2024 per ottenerne l’annullamento, protestate tasse e

spese.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ai coniugi RE 1 il 15 aprile 2024, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 25 aprile. Presentato il giorno prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria

documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore aggiunto ha considerato che la documentazione

prodotta dall’istante (contratto di credito ipotecario, convenzione a scopo di

garanzia, cartelle ipotecarie in originale e disdette del 31 maggio e 1°

dicembre 2022) costituisce un valido titolo per il rigetto dell’opposizione

interposta dai convenuti. Ha ritenuto invece che i documenti addotti da quest’ultimi

non sostengono l’allegazione secondo cui avrebbero pagato gl’inte­­ressi per il

periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, poiché alcuni di essi non indicano il

destinatario del versamento, mentre l’ultimo attesta solo bonifici su un loro

conto presso l’istante. Il primo giudice ha d’altronde rilevato che un

eventuale pagamento successi­vo alla disdetta non osterebbe al rigetto dell’opposizione,

motivo per cui anche l’allegazione dei convenuti secondo cui essi sarebbero in

grado di pagare il saldo degl’interessi scoperti risulta irrilevante. Onde l’accoglimento

delle istanze.

4.

Nel

reclamo i coniugi RE 1 contestano che dai documenti da loro prodotti non

risulti il destinatario, osservando che dall’estratto conto della banca istante

del 31 marzo 2024 si evince come la stessa abbia prelevato gl’interessi dal

loro conto fino al 31 dicembre 2022, compreso

l’ammortamento, per un totale di fr. 19'000.–, ch’essi allegano di aver

versati durante tutto il 2023 mensilmente su quel conto, destinato al mutuo.

Ribadiscono che la CO 1 non avrebbe potuto prelevarli se non li avessero

versati. A loro dire, i giustificativi da loro prodotti già in prima sede sono

i bonifici emes­si a favore di quel conto. Poco importa, secondo loro, che i

versamenti siano posteriori alla disdetta, poiché la ritengono “arbitraria e illegittima”, siccome avevano i mezzi finanziari e la volontà di continuare a

pagare gl’interessi come pure di adempiere agli altri obblighi derivanti dal

contratto di mutuo.

4.1

L’escutente

deve documentare tanto la disdetta del credito (astrat­to) incorporato nella

cartella ipotecaria quanto – se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del

credito (causale) che la stessa è chiama­ta a garantire, come pure i relativi

termini di preavviso e di scadenza da ossequiare (sentenza della CEF

14.2023.152/153 del 4 luglio 2024 consid. 5.2).

4.2

Nella

fattispecie, il 31 maggio 2022 la CO 1 ha confermato la disdetta del contratto

di mutuo e dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie per la scadenza

posticipata al 31 marzo 2023 a condizione che gl’interessi contrattuali fossero

pagati puntualmente alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre 2022 (doc. C

accluso alle istanze). Ha poi confermato la disdetta il 1° dicembre 2022 (doc.

H), anticipando il termine di rimborso al 23 dicembre 2022, indicando in

particolare che gl’interessi del 2022 e l’ammorta­­mento dal 30 giugno 2022 non

erano stati versati. Nelle istanze di rigetto, la banca ha precisato che la

prima disdetta era stata data in ragione dell’esistenza di pignoramenti del

fondo (doc. L), che giustificavano una disdetta con effetti immediati secondo l’art.

9/k delle condizioni generali per crediti ipotecari (doc. D), e anche come

disdetta ordinaria ai sensi dell’art. 8 (con preavviso di sei mesi). L’anticipazione

del termine di rimborso al 23 dicembre 2022 è poi stata motivata dal mancato

pagamento degl’interessi del 2022, che giustificava una disdetta immediata

secondo gli art. 9/a e 9/b delle menzionate condizioni generali.

4.3

Ora,

che gli escussi, come allegano, abbiano pagato gl’interessi e le quote d’ammortamento

del 2022 non ha rilevanza per la questione del rigetto, perché avrebbe solo

quale conseguenza che il termine di rimborso sarebbe scaduto il 31 marzo 2023

(doc. H) – termine poi prorogato fino al 15 maggio 2023 (doc. 6) –, di modo che

al momento dell’avvio dell’esecuzione, il 19 giugno 2023 (doc. A), la

pretesa della banca era senz’altro esigibile.

4.4

Ad

ogni modo, l’estratto conto cui si riferiscono i reclamanti (doc. C accluso al

reclamo) non figura tra i documenti (doc. 1-16) da loro prodotti in prima sede.

Non se ne può dunque tenere conto ai fini del giudizio (art.

326.

cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Del resto, se dall’estratto risultano effettivamente addebiti a

favore della CO 1 a saldo degl’interessi del 2022 e degli “interessi su ritardo

impagati”, nonché in riduzione del capitale (di fr. 2'250.–), non dimostra che gl’importi

in questione fossero già sul conto dei reclamanti al momento in cui gl’interessi

del 2022 sono diventati esigibili; an­zi, dalle allegazioni dei reclamanti si

evince che li hanno versati solo nel 2023, tanto che nel loro scritto del 15

maggio 2023 (doc. 7) ammettono l’esistenza d’interessi e di ammortamenti

arretrati. Come rettamente rilevato dal

Pretore aggiunto, pagamenti succes­sivi alla disdetta non sono idonei a

invalidarla né pertanto a ostacolare il rigetto dell’opposizione.

Contrariamente a quanto allega­no i reclamanti, la disdetta era pertanto

valida, del resto non solo perché essi erano in mora nel pagamento degl’interessi

e dell’am­­mortamento del 30 giugno 2022, ma anche poiché la banca poteva

legittimamente fondarsi sugli art. 8 e 9/k delle condizioni generali per

crediti ipotecari (sopra consid. 4.2).

4.5

I reclamanti non designano precisamente i

giustificativi da loro pro­dotti già in prima sede relativi ai bonifici

emessi a favore del loro conto presso la CO 1. A prima vista, dovrebbero essere

i doc. 10-13, che attestano però il versamento dal conto di RE 2 presso la __________

su quello dei convenuti verosimilmente presso la CO 1 (ciò che risulta solo dal

doc. 13) di otto som­me di fr. 1'000.– ognuna designate come “interessi” da febbraio

a ottobre 2023 (senza aprile). A parte il fatto che il destinatario di quei

importi non è direttamente la CO 1, va comunque ribadito che pagamenti successivi

alla disdetta non sono idonei a invalidarla né pertanto a ostacolare il rigetto dell’opposizione. Quanto al

doc. 11, attesta solo un bonifico, il 29 agosto 2023, di fr. 4'886.25 dal

conto Revolut di __________ a favore del padre RE 1.

4.6

Questa

Camera non può neppure tenere conto del pagamento de­gl’interessi del 2022 come

eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, poiché la prova del pagamento è

fondata su un documento prodotto tardivamente (sopra consid. 4.4). Nemmeno i

doc. 10 a 13 indiziano pagamenti diretti alla CO 1 (v. sopra consid. 4.5). Non

si giustifica pertanto una riforma, neanche parziale, delle decisioni impugnate.

Si confida, comunque sia, che la banca comunicherà all’Ufficio d’esecuzione in

sede di realizzazione eventuali pagamenti ricevuti dai convenuti.

5.

Il

rimprovero dei convenuti alla banca di non aver accettato e nemmeno fornito una

chiara risposta alle loro varie proposte di soluzio-ne, come ad esempio l’intervento

del figlio quale garante, cade nel vuoto. Non spiegano infatti per quale motivo

giuridico o contrattuale la CO 1 avrebbe dovuto accettare tali proposte. Essa

ha del resto indicato in modo comprensibile, nella sua risposta del 20 aprile

2023.

(doc. 6), i motivi del suo rifiuto, ovvero l’esistenza di oneri ipotecari

già scaduti e insoluti di fr 21'886.57, così come di esecuzioni a carico anche

del figlio. Ne segue che il reclamo dev’essere integralmente respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 679'291.36,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso

è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).