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Decisione

14.2024.60

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti per il figlio maggiorenne che studia in un’università svizzera. Conclusione della formazione “appropriata”

23 agosto 2024Italiano16 min

impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.60

Lugano

23

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2023.3583 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 25 luglio 2023 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2023 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO

1 ha escus­so suo padre RE 1 per l’incasso degli “alimenti da dicembre 2021 a giugno 2023” di fr. 22'800.–.

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo, con istanza del 25 luglio 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine

impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11

agosto 2023.

C. Statuendo con decisione del 15 aprile 2024, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 aprile 2024 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di prima e seconda

sede.

E. Con

decisione del 4 giugno 2024, il presidente della Camera ha dichiarato il

reclamo irricevibile dopo aver constatato, per inavvertenza, che il reclamante

non aveva versato la somma di fr. 400.– entro la scadenza (31 maggio 2024)

del termine suppletorio assegnatogli con ordinanza del 13 maggio 2024.

F. Con

scritto del 10 giugno 2024, RE 1 ha chiesto alla Camera di entrare nel merito

del reclamo allegando l’estratto del suo conto bancario che attesta il versamento

dei fr. 400.– il 29 maggio 2024.

G. Stante il prevedibile esito del

giudizio odierno, il reclamo non è sta­to notificato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 17 aprile 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 27 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 29

aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il

24.

aprile 2024 (data del timbro postale), il recla­mo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La

richiesta di entrata in materia formulata da RE 1 con lo scritto del 10 giugno

2024.

andrebbe trasmessa al Tribunale federale quale ricorso in materia civile

contro la decisione d’irrice­-vibilità del 4 giugno 2024 (a lui notificata il

10.

giugno). Stante la manifesta inavvertenza sulla quale tale decisione è

fondata, motivi di economia processuale ne consigliano l’annullamento immedia­to

e l’entrata in materia sul reclamo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del dirit­to sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti, fermo restan­do che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione di divorzio del

5.

novembre 2018, laddove omologa il contributo di fr. 1'200.– mensili che RE

1.

si è impegnato a versare a sua figlia CO 1 (allora diciannovenne) dal 1°

ottobre 2017 “fino alla fine

della sua formazione professionale ex art. 277 CC”,

costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione per gli alimenti posti in esecuzione, di fr. 22'800.–

(pari a 19 mensilità di fr. 1'200.– ognuna per il periodo da dicembre

2021.

a giugno 2023), tenuto conto anche dell’attestato di frequenza del­l’Università

di Friburgo dall’agosto del 2018 ad almeno il 31 luglio 2023 prodotto dall’istante.

In

merito alle eccezioni sollevate dall’escusso, il primo giudice ha rilevato che

non gli competeva modificare la sentenza di divorzio nel senso di adattare il

contributo di mantenimento dell’istante alla

capacità di pagamento del convenuto, ben diverse di quelle esi-stenti al

momento del divorzio, oppure di far prevalere

il mantenimento delle due figlie minorenni rispetto a quello della

figlia maggiorenne istante. Secondo il Pretore, non è poi dato di sapere se quest’ultima ha già conseguito un Bachelor (in

geografia) il 31 gen­naio 2019, come ipotizzato dall’escusso, potendosi

solo dedurre dagli atti che ne ha conseguito uno il 31 gennaio 2022, siccome ha

iniziato il corso di Master il mese successivo e che al 31 luglio 2023 risultava ancora immatricolata all’Università

di Friburgo. Con­siderandosi

generalmente conclusa la formazione universitaria con il conseguimento

del Master, il precedente giudice ha ritenuto che RE 1 non avesse reso

verosimile la condizione risolutiva cui il suo obbligo di mantenimento è

subordinata. Infine, egli ha evidenziato che non gl’incombeva neppure statuire

sull’e­­ventuale inadempimento da parte della figlia del proprio obbligo d’informazione

del padre sullo sviluppo della sua formazione né sull’assenza di relazioni

personali tra padre e figlia e su un’even­tuale colpa di quest’ultima tale da

giustificare la sospensione degli alimenti. Sono infatti doglianze da far

valere in un’azione di modifica della sentenza di divorzio davanti al giudice

del merito (art. 286 CC). Onde l’accoglimento dell’istanza.

4.

Nel reclamo RE 1 si duole che il Pretore non ha

pre­so in seria considerazione le sue obiezioni. Rileva anzitutto che la

durata del suo obbligo di mantenimento verso la figlia maggioren­ne non è

sufficientemente determinato ai sensi della giurispruden­za (DTF 144 III 193),

sicché la sentenza di divorzio non sarebbe abbastanza chiara per giustificare

il rigetto definitivo dell’opposi­zione.

4.1

La

censura è nuova. In prima sede il reclamante non ha allegato la pretesa

indeterminatezza della decisione di divorzio. Presentata

per la prima volta con il reclamo, l’allegazione di fatto è inammissibile

(sopra consid. 3.2) e conduce alla reiezione della censura.

4.2

Ad

ogni buon conto, la sentenza citata dal reclamante stabilisce senza ambiguità

che la decisione in cui è ordinato espressamente il pagamento degli alimenti

oltre la maggiore età costituisce un titolo di rigetto definitivo se determina

l’importo degli alimenti dovuti e la loro durata, e precisa che la fine dell’obbligo

di mantenimento per i figli può validamente

essere subordinata alla condizione riso­lutiva della conclusione della

formazione professionale, ipotesi in cui spetta allora all’escusso provare l’adempimento

della condizione al di là di ogni dubbio mediante documenti, a meno che il creditore riconosca incondizionatamente l’adempimento

della con­dizione o questo sia notorio (DTF 144 III 193 consid. 2.2).

Nella fattispecie, la convenzione omologata dal giudice del divorzio, lad-dove

stabilisce il contributo di fr. 1'200.– mensili a favore di CO 1 “fino alla fine della sua formazione

professionale ex art. 277 CC” (doc. C, pag. 3 ad 5.5),

risulta pertanto sufficientemente determinato per costituire un valido titolo

di rigetto definitivo. Del resto, quando il reclamante ha firmato la

convenzione di divorzio, il 15 marzo 2018 (doc. C), gli era chiaro che la

figlia CO 1, nata il 30 settembre 1999, era maggiorenne e non aveva ancora una

formazione professionale. La sua prima censura va pertanto respin­ta.

5.

Il

reclamante disquisisce d’altronde sulla nozione di "formazione

appropriata" giusta l’art. 277 cpv. 2 CC e con riferimento alla DTF 117 II

372.

(consid. 5) sostiene ch’essa non si estende a un titolo complementare dopo

la licenza.

5.1

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 180

consid. 5.2.1, pag. 190). Quale estinzione del debito la legge non prevede

solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile (DTF 136 III 624

consid. 4.2.1 con rinvio alla DTF 124 III

501.

consid. 3/b), in particolare la remissione del debito, la compensazione o il realizzarsi di una condizione

risolutiva (DTF 124 III 501 consid. 3/b). Sono ammissibili solo le ec­cezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con

documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i

rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n.

37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2

LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente

verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo

di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può

essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con

documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a

norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14

novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su

questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezza­mento

gioca un ruolo importante, la decisione in merito essendo

riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17

ad art. 81 LEF).

5.2

Nel

caso in esame, il reclamante desume “dagli atti” che la figlia ha conseguito tre

lauree nel periodo che precede quello cui si riferisce il precetto esecutivo,

un primo Bachelor in “science en géo-graphie/sciences de l’éducation” il 31

gennaio 2019, un secondo Bachelor in “Science en lettres/sciences de l’éducation”

il 31 luglio 2019 e un terzo in “Science en lettres/sciences de l’éducation

Travail social e politiques sociales” il 31 gennaio 2022, titoli che a suo dire

“le permettevano di rispettare

agevolmente i requisiti di formazione Cantonali richiesti per il settore

pubblico dell’educazione o ambire a dei incarichi nel settore privato”. Ritiene che al più tardi al 31 gennaio 2022 la figlia avesse una

formazione appropriata, che le permettesse, attraverso il pieno sfruttamento

delle proprie capacità, di soddisfare i bisogni materiali della vita con le

proprie risor­se. Osserva che secondo la giurisprudenza (DTF 117 II 372 consid.

5/b), il conseguimento di una licenza in un’università svizzera è in linea di

principio sufficiente per ammettere che il figlio abbia beneficiato di una

formazione appropriata secondo l’art. 277 cpv. 2 CC, mentre un titolo

complementare (pare alludere a un Master) non ne fa parte.

5.2.1

Il

reclamante non indica precisamente gli “atti” sui quali fonda l’al­legazione

secondo cui la figlia avrebbe conseguito tre Bachelor né indica la fonte della

sua affermazione per cui questi titoli le aprivano la via dell’insegnamento nel

settore pubblico o privato. Soprattutto egli non si confronta con la

motivazione del Pretore secondo cui si può dedurre dagli atti solo che l’istante

ha conseguito un Bachelor il 31 gennaio 2022, siccome ha iniziato il corso di

Master il mese successivo, né – direttamente – con l’argomento per cui la

dottrina considera generalmente conclusa la

formazione universitaria, ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC, con il

conseguimento del Master. Insufficientemente motivato (a riguardo dell’art. 321

cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela inammissibile su questo punto.

5.2.2

Per abbondanza va precisato che la decisione

citata dal reclaman­te (DTF 117 II 372, consid. 5/b/aa) non è decisiva

nel caso concreto poiché è stata emanata, nel 1991, prima dell’implementazio­­ne

del processo di Bologna in Svizzera (nel 2004, cfr. art. 15 del­l’Ordinanza

del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento

nelle scuole universitarie svizzere, RS 414.205.1 e RU 2004, 3003 art. 7), che

suddivide l’offerta formativa delle scuole universitarie e altri istituti

accademici in tre livelli, ossia studio di bachelor, master e dottorato (art. 4

cpv. 1 della suddetta ordinanza). Oggi, si

tende a considerare che nella maggior parte delle formazioni l’ot­­tenimento

del Bachelor è solo una tappa intermedia del percorso universitario superiore,

che si conclude con l’ottenimento del Master (v. Philippe Meier, Entretien de l’enfant majeur – Un

état des lieux (1/2), JdT 2019 II 13, n. 19 e i rinvii). Comunque sia, determinare

nel caso concreto se la formazione del figlio sia da considerare “appropriata”

nel senso dell’art. 277 cpv. 2 CC già dopo il conseguimento del Bachelor

costituisce una questione giuridica

delicata che non incombe al giudice del rigetto risolvere (sopra consid. 5.1). Basta

constatare, in ispecie, che il reclamante non ha portato la prova documentale

piena che il suo obbligo di mantenimento della figlia è decaduto prima del

giugno 2023. La decisione impugnata resiste quindi alla critica anche nel

merito.

6.

Il

reclamante si duole infine di non aver più sentito nulla della formazione della

figlia dopo l’ottenimento della terza laurea, sicché l’ha ritenuta conclusa.

Considera una palese prevaricazione dei propri diritti il fatto che la figlia

abbia avanzato pretese per diciannove mensilità arretrate a formazione conclusa

senz’aver formulato prima alcuna richiesta per oltre venti mesi. Reputa le

pretese della figlia inattuali poiché secondo l’art. 290 CC i contributi del

mese corrente non pagati per intero in tempo utile devono essere reclamati in

maniera tempestiva.

6.1

Il

reclamante non spiega perché le circostanze da lui rilevate costituirebbero

eccezioni suscettibili d’impedire il rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 81 LEF. Egli, del

resto, non si confron­ta con la motivazione del Pretore secondo cui la

competenza per determinare gli effetti di un’eventuale carenza d’informazione

del figlio sul dovere di mantenimento spetta al giudice del merito, non a

quello del rigetto, invero con un’azione di annullamento dell’e­secuzione (art.

85a LEF) o di ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF). Anche su questo

punto il reclamo si avvera inammissibile per carenza di motivazione.

6.2

Il

riferimento all’art. 290 CC, fatto valere per la prima volta con il reclamo, è

d’altronde fuori tema, poiché l’allegata esigenza di tempestività della

richiesta è posta in relazione all’aiuto all’incasso da parte dell’ufficio

specializzato e non all’esistenza né all’esigibilità dei singoli contributi,

che fatti salvi casi particolari di abuso manifesto di diritto possono essere

fatti valere entro il termine di prescrizione (cfr. DTF

131.

III 443 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza della CEF

14.2020.26

del 19 agosto 2020 consid. 6.3). A parte il fatto che il reclamante

non specifica in cosa consisterebbe la “palese prevaricazione” di

cui si duole, quesiti per

la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante, come nel

caso in cui viene invocato un manifesto abuso di diritto, esulano dal potere di

cognizione de giudice del rigetto (sopra consid. 5.1).

7.

In

conclusione, nella misura in cui è ricevibile il reclamo è infondato. Il giudizio

odierno non pregiudica però la questione dell’esi­stenza materiale delle

pretese poste in esecuzione (sopra consid. 2), che possono essere contestate

mediante un’azione di annul-lamento dell’esecuzione (art. 85a LEF) o di

ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF), l’azione di modifica della sentenza di

divorzio (art. 286 CC) essendo invece indicata per adattare il contributo alle

risorse del genitore obbligato o per sopprimerlo per il futuro.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. La decisione d’irricevibilità del 4 giugno

2024 è annullata.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).