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Decisione

14.2024.61

Opposizione al sequestro. Domanda di riesame. Revisione. Spostamento del domicilio del debitore in Svizzera dopo il sequestro

5 settembre 2024Italiano7 min

istanza di sequestro diretta avverso IS 1, ordinando il sequestro (n. __________)

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.61

Lugano

5 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.1075 (istanza di sequestro) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2019 da

CO 1 IT-

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

IS 1, c/o __________,

giudicando ora sulla “domanda

di riesame” della sentenza 14.2019.53 emessa da questa

Camera il 6 giugno 2019, con cui ha parzialmente accolto il reclamo di RE 1

contro la decisione 1° marzo 2019 del Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in

diritto:

con

sentenza del 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53), la Camera ha

parzialmente accolto il reclamo di CO 1 contro la decisione emessa il 1° marzo

Fatti

2019 dal Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 5, che aveva respinto la sua

istanza di sequestro diretta avverso IS 1, ordinando il sequestro (n. __________)

degli averi di quest’ultima presso due banche a garanzie di due crediti di CO 1

di fr. 1'512'842.10 e fr. 51'057.20

(oltre ad accessori);

che

il 14 giugno 2019 la Camera ha dichiarato inammissibile una prima istanza “urgentissima” di “riesame/revoca”

presentata da IS 1 in merito alla sentenza del 6 giugno

2019;

che

mediante decisione del 31 gennaio 2022 (inc. 14.2021.89/90) questa Camera ha riformato la sentenza dell’8 giugno

2021 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva parzialmente accolto l’opposizione al sequestro di RI 1 (sino

a concorren­za di fr. 51'057.20), respingendo integralmente tale opposizione;

che dopo aver accertato, con decisione del 16

gennaio 2023 (inc. 15.2022.78), la perenzione dell’esecuzione n. __________a

promossa da CO 1 a convalida del sequestro della sola pretesa per spese legali

di fr. 51'057.20, nella sentenza 15.2024.27 del 19 luglio 2024 la

Camera ha fatto ordine alla sede di Lugano dell’Uf­ficio d’esecuzione di

rettificare i dati del proprio sistema informati­co

relativi al sequestro n. __________, stralciando dall’importo garantito la posizione

n. 3 relativa a tale pretesa (consid. 3.2.2), pur confermando che il sequestro

rimaneva in vigore per l’altra pretesa di fr. 1'512'842.10 tempestivamente convalidata

dal sequestrante con l’istanza di conciliazione del 18

novembre 2020 e l’avvio dell’a­zione di merito davanti alla Pretura del

Distretto di Lugano (inc. OR.2021.83);

che

con scritto del 26 aprile 2024, IS 1 chiede, da una parte, la revisione della

sentenza 15.2023.64 (2a revisione) emanata il 16 febbraio 2024 da

questa Camera (domanda “A”), e dal­l’altra, “in

alternativa o in subordine” il “riesame”

della sentenza 14.2019.53 del 6 giugno 2019 con cui la Camera ha decretato il

noto sequestro, con contestuale accertamento della prescrizione dell’azione di

merito di CO 1 (domanda “B”);

che

il 6 maggio 2024 il presidente della Camera ha ordinato la disgiunzione delle conclusioni

“A” e “B”, che si riferiscono a due decisioni diverse (15.2023.64 la prima e

14.2019.53 la seconda);

che

con decisione odierna (inc. 15.2024.39) la Camera ha dichiarato irricevibile la

conclusione “A”;

che

con il presente giudizio viene esaminata la conclusione “B”;

che

IS 1 la fonda con riferimento 1) alla pretesa tardività della propria

opposizione al sequestro, 2) alla decadenza della causa di sequestro dell’art.

271 cpv. 1 n. 4 LEF in seguito all’accertamento del suo domicilio in Svizzera e

3) all’intervenuta prescrizione dell’azione di merito promossa da CO 1;

Considerandi

che invocando “autorevole dottrina” (Stoffel/Chabloz in: Commen­taire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 54 ad art. 272 LEF; idem: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 62 ad art. 272 LEF), l’istante sostiene che il

giudice potrebbe modificare la decisione di sequestro su richiesta di ogni

parte o d’ufficio poiché la stessa non acquisisce regiudicata materiale;

che

invece per il Tribunale federale – a ragione – il sequestro LEF, benché sia una

misura provvisionale, segue le proprie regole stabilite agli art. 271 segg.

LEF, ciò che esclude ogni richiesta di modifica del sequestro in ragione di un

cambiamento delle circostan­ze (come invece previsto dall’art. 268 cpv. 1 CPC),

il debitore disponendo in tale ipotesi, una volta esaurita la via dell’opposizione

al sequestro (art. 278 LEF), della

possibilità di chiedere l’ottenimen­­to di garanzie (o il loro aumento)

con una (nuova) istanza fondata sull’art. 273 LEF, nell’esame della quale il

giudice del sequestro potrà tenere conto di

eventuali nuove circostanze di rilievo (senten­ze 4A_579/2018 del 22 maggio

2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2);

che

proprio perché la decisione di sequestro non passa in giudicato materiale, è d’altronde

irricevibile, a norma dell’art. 328 CPC, la domanda di revisione della

decisione sull’opposizione al sequestro, in caso sia di accoglimento (DTF 138 III 382 consid. 3) sia di rigetto dell’opposizione

(sentenza della CEF 14.2017.177 [revisio­ne] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I

661.

n. 75c, consid. 2.3);

che

infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata

ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella

causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF; DTF 138 III 636

consid. 4.3.2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei

beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione del­la

propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e ciò senz’aspettarne il pignoramento

(art. 275 LEF; citata 14.2017.177, consid. 2.3);

che

in particolare è esclusa una revoca del sequestro fondato sul­la causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF per il

motivo che dopo il pas­saggio in giudicato formale della decisione di

sequestro il debitore ha spostato il domicilio in Svizzera, non solo perché non

lo prevede l’art. 280 LEF, ma anche perché ammetterla consentirebbe al debitore

di eludere a piacimento gli effetti del sequestro, svuotando l’art. 271 cpv. 1

n. 4 LEF di significato;

che

la conclusione “B” della domanda in esame è pertanto

integralmente irricevibile;

che

nella sua veste di autorità giudiziaria la Camera non è del resto competente per

accertare la decadenza del sequestro nel sen­so dell’art. 280 LEF (DTF 143 III 578

consid.3.2.1, pag. 584; sentenza della CEF 14.2017.206 del 24 luglio 2018

consid. 1.3), per tacere del fatto che la Camera ha già giudicato

manifestamente abusiva se non temeraria l’allegazione dell’istante secondo cui

la sua opposizione al sequestro sarebbe stata tardiva, sicché l’azio­ne di

merito avviata da CO 1 non avrebbe convalidato tempestivamente il sequestro (sentenza

15.2023.64

[2a revisione] pag. 3, di cui IS 1 chiede per la terza

volta la revisione con la domanda “A”);

che

la tassa del presente giudizio segue la soccombenza della convenuta (art. 106

cpv. 1 CPC);

che

circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 1'512'842.10,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. La conclusione

“B” della domanda di riesame è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).