14.2024.61
Opposizione al sequestro. Domanda di riesame. Revisione. Spostamento del domicilio del debitore in Svizzera dopo il sequestro
5 settembre 2024Italiano7 min
istanza di sequestro diretta avverso IS 1, ordinando il sequestro (n. __________)
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.61
Lugano
5 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.1075 (istanza di sequestro) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2019 da
CO 1 IT-
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
IS 1, c/o __________,
giudicando ora sulla “domanda
di riesame” della sentenza 14.2019.53 emessa da questa
Camera il 6 giugno 2019, con cui ha parzialmente accolto il reclamo di RE 1
contro la decisione 1° marzo 2019 del Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
con
sentenza del 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53), la Camera ha
parzialmente accolto il reclamo di CO 1 contro la decisione emessa il 1° marzo
Fatti
2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che aveva respinto la sua
istanza di sequestro diretta avverso IS 1, ordinando il sequestro (n. __________)
degli averi di quest’ultima presso due banche a garanzie di due crediti di CO 1
di fr. 1'512'842.10 e fr. 51'057.20
(oltre ad accessori);
che
il 14 giugno 2019 la Camera ha dichiarato inammissibile una prima istanza “urgentissima” di “riesame/revoca”
presentata da IS 1 in merito alla sentenza del 6 giugno
2019;
che
mediante decisione del 31 gennaio 2022 (inc. 14.2021.89/90) questa Camera ha riformato la sentenza dell’8 giugno
2021 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva parzialmente accolto l’opposizione al sequestro di RI 1 (sino
a concorrenza di fr. 51'057.20), respingendo integralmente tale opposizione;
che dopo aver accertato, con decisione del 16
gennaio 2023 (inc. 15.2022.78), la perenzione dell’esecuzione n. __________a
promossa da CO 1 a convalida del sequestro della sola pretesa per spese legali
di fr. 51'057.20, nella sentenza 15.2024.27 del 19 luglio 2024 la
Camera ha fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione di
rettificare i dati del proprio sistema informatico
relativi al sequestro n. __________, stralciando dall’importo garantito la posizione
n. 3 relativa a tale pretesa (consid. 3.2.2), pur confermando che il sequestro
rimaneva in vigore per l’altra pretesa di fr. 1'512'842.10 tempestivamente convalidata
dal sequestrante con l’istanza di conciliazione del 18
novembre 2020 e l’avvio dell’azione di merito davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano (inc. OR.2021.83);
che
con scritto del 26 aprile 2024, IS 1 chiede, da una parte, la revisione della
sentenza 15.2023.64 (2a revisione) emanata il 16 febbraio 2024 da
questa Camera (domanda “A”), e dall’altra, “in
alternativa o in subordine” il “riesame”
della sentenza 14.2019.53 del 6 giugno 2019 con cui la Camera ha decretato il
noto sequestro, con contestuale accertamento della prescrizione dell’azione di
merito di CO 1 (domanda “B”);
che
il 6 maggio 2024 il presidente della Camera ha ordinato la disgiunzione delle conclusioni
“A” e “B”, che si riferiscono a due decisioni diverse (15.2023.64 la prima e
14.2019.53 la seconda);
che
con decisione odierna (inc. 15.2024.39) la Camera ha dichiarato irricevibile la
conclusione “A”;
che
con il presente giudizio viene esaminata la conclusione “B”;
che
IS 1 la fonda con riferimento 1) alla pretesa tardività della propria
opposizione al sequestro, 2) alla decadenza della causa di sequestro dell’art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF in seguito all’accertamento del suo domicilio in Svizzera e
3) all’intervenuta prescrizione dell’azione di merito promossa da CO 1;
Considerandi
che invocando “autorevole dottrina” (Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 54 ad art. 272 LEF; idem: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 62 ad art. 272 LEF), l’istante sostiene che il
giudice potrebbe modificare la decisione di sequestro su richiesta di ogni
parte o d’ufficio poiché la stessa non acquisisce regiudicata materiale;
che
invece per il Tribunale federale – a ragione – il sequestro LEF, benché sia una
misura provvisionale, segue le proprie regole stabilite agli art. 271 segg.
LEF, ciò che esclude ogni richiesta di modifica del sequestro in ragione di un
cambiamento delle circostanze (come invece previsto dall’art. 268 cpv. 1 CPC),
il debitore disponendo in tale ipotesi, una volta esaurita la via dell’opposizione
al sequestro (art. 278 LEF), della
possibilità di chiedere l’ottenimento di garanzie (o il loro aumento)
con una (nuova) istanza fondata sull’art. 273 LEF, nell’esame della quale il
giudice del sequestro potrà tenere conto di
eventuali nuove circostanze di rilievo (sentenze 4A_579/2018 del 22 maggio
2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2);
che
proprio perché la decisione di sequestro non passa in giudicato materiale, è d’altronde
irricevibile, a norma dell’art. 328 CPC, la domanda di revisione della
decisione sull’opposizione al sequestro, in caso sia di accoglimento (DTF 138 III 382 consid. 3) sia di rigetto dell’opposizione
(sentenza della CEF 14.2017.177 [revisione] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I
661.
n. 75c, consid. 2.3);
che
infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata
ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella
causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF; DTF 138 III 636
consid. 4.3.2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei
beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della
propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e ciò senz’aspettarne il pignoramento
(art. 275 LEF; citata 14.2017.177, consid. 2.3);
che
in particolare è esclusa una revoca del sequestro fondato sulla causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF per il
motivo che dopo il passaggio in giudicato formale della decisione di
sequestro il debitore ha spostato il domicilio in Svizzera, non solo perché non
lo prevede l’art. 280 LEF, ma anche perché ammetterla consentirebbe al debitore
di eludere a piacimento gli effetti del sequestro, svuotando l’art. 271 cpv. 1
n. 4 LEF di significato;
che
la conclusione “B” della domanda in esame è pertanto
integralmente irricevibile;
che
nella sua veste di autorità giudiziaria la Camera non è del resto competente per
accertare la decadenza del sequestro nel senso dell’art. 280 LEF (DTF 143 III 578
consid.3.2.1, pag. 584; sentenza della CEF 14.2017.206 del 24 luglio 2018
consid. 1.3), per tacere del fatto che la Camera ha già giudicato
manifestamente abusiva se non temeraria l’allegazione dell’istante secondo cui
la sua opposizione al sequestro sarebbe stata tardiva, sicché l’azione di
merito avviata da CO 1 non avrebbe convalidato tempestivamente il sequestro (sentenza
15.2023.64
[2a revisione] pag. 3, di cui IS 1 chiede per la terza
volta la revisione con la domanda “A”);
che
la tassa del presente giudizio segue la soccombenza della convenuta (art. 106
cpv. 1 CPC);
che
circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 1'512'842.10,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. La conclusione
“B” della domanda di riesame è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).