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Decisione

14.2024.62

Rigetto definitivo dell’opposizione. Leasing di un veicolo per uso professionale. Foro dell’“azienda” svizzera di un debitore all’estero. Contestazione dell’autenticità di una procura

25 settembre 2024Italiano21 min

i documenti allegati dall’istante. Sul punto, il reclamo è totalmente privo di fondamento (v. sopra consid. 3.3.3).

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.62

Lugano

25 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.__________ (rigetto

definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 9 giugno 2022 dalla

CO 1, __________ (ZH)

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

avv. RE 1, c/o __________,

giudicando sul reclamo del 2 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 12 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con un contratto di leasing del 28 luglio 2012, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha ceduto un’automobile

“in uso e godimento al

contraente del leasing”, RE 1, che si è impegnata a

pagare un canone mensile di fr. 1'182.– alla cessionaria. Nell’allega­­to denominato

“Conferma negativa

conformemente alla LCC” (pag. 4 di 8), la contraente

ha attestato che avrebbe utilizzato l’automo­­bile per svolgere l’attività di “libero professionista (ad es. avvocato,

medico architetto)”.

B. Mediante

sentenza del 2 novembre 2018, il Bezirksgericht di __________ ha condannato RE 1 a pagare fr. 22'205.80 oltre agli

interessi del 3.9% dal 1° aprile 2016, nonché spese ripetibili di fr. 4'150.–

a favore della CO 1.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 luglio 2021 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione e modificato il 20 luglio, la CO 1 ha escusso RE 1

per l’incasso di fr. 29'100.80 oltre

agli interessi del 5% dal 2 novembre 2018, indicando quale cau­sa del credito la “Sentenza del

Bezirksgericht __________ del 02.11.2018, inc. __________ (Foro esecutivo secondo gli art. 46,

risp. 50 LEF)”.

D. Mediante

sentenza del 29 marzo 2022 (15.2021.79), la Camera ha parzialmente accolto il

ricorso interposto da RE 1 contro il precetto esecutivo, facendo ordine all’Ufficio d’esecuzione di non aggiungere negli atti esecutivi l’indicazione

“art. 50 LEF” nel­l’indirizzo di PI 1, ma per il resto ha confermato che nel

caso concreto l’UE aveva validamente emesso il precetto fondan­do la sua

competenza territoriale sull’art. 50 cpv. 1 LEF.

E. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 giugno

2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte dell’11 luglio 2022. Mediante replica, duplica,

triplica e quadruplica spontanee del 22 luglio, 11 e 17 agosto, e 5 settembre,

le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

F. Statuendo con decisione del 12 aprile 2024, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.–

a favore dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2024 per ottenerne l’annul­­lamento

e la reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e “accresciute” indennità. Stante

l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 22 aprile 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 2 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha fondato la propria competenza territoriale

sull’art. 50 cpv. 1 LEF, ritenendo dato il foro del­l’azienda in Svizzera alla

sede luganese dello studio legale della convenuta, con riferimento alla sentenza

di questa Camera del 29 marzo 2022 (citata sopra al consid. D; doc. H accluso

all’istanza) e alla “Conferma

negativa” acclusa al contratto di leasing, in cui ella

ha attestato che avrebbe utilizzato l’automobile per svolgere l’attività

professionale.

3.1 Nel

reclamo, RE 1 fa valere di non poter essere escussa in Svizzera dal momento che

è domiciliata all’estero e sostiene che il suo indirizzo professionale in

Svizzera non crea ivi alcun domicilio, giacché l’art. 23 cpv. 2 CC stabilisce

che una persona fisica ha, di principio, un solo domicilio, anche se soggiorna

rego-larmente in più luoghi, come nel suo caso. Ritiene pertanto che il

precetto esecutivo, emesso il 20 luglio 2021, sia “illegale e senza efficacia alcuna, ovvero nullo di

pieno diritto”.

3.2 È

invero molto dubbio che RE 1 sia effettivamente domiciliata in Croazia – ovvero

vi risieda con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e __________ sia

diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro

delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF

15.2021.100/103 del 27 dicembre 2021 consid. 5 e i rinvii) – giacché ella non

ha sostanziato la sua affermazione e ha continuato a inviare i suoi scritti ad

autorità giudiziarie ed esecutive da __________ o da __________ e a tenervi

aperto uno studio legale (doc. D e F acclusi all’istanza). Non dimostra poi di

avere uno studio legale “principale” a Milano, perlomeno non all’indirizzo da

lei indicato (cfr. doc. C).

Non

è però necessario approfondire tali questioni in questa sede. Sapere se esiste

un’azienda in Svizzera nel senso dell’art. 50 cpv. 1 LEF, di cui è titolare un

debitore domiciliato all’estero, è infatti una questione di esclusiva

competenza dell’autorità di vigilanza (DTF

114 III 6 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_883/ 2020 consid. 3.2; citata 15.2021.79 consid. 6.3.1). Se non è stato contestato al momento della notifica del precetto

esecutivo, o se è stato contestato senza successo come nella fattispecie, il

foro esecutivo, che determina anche la competenza del “giudice del luogo d’esecuzione” (giusta l’art. 84 cpv. 1 LEF)

non può più essere rimesso in discussione nella procedura di rigetto

dell’opposizione (DTF 136 III 373 consid. 2.1; sentenze del Tribunale

federale 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019, consid. 4, e della CEF 14.2019.205

del 13 marzo 2020, consid. 4.1 e i rinvii). Le critiche (rinnovate) della

ricorrente relative al foro esecutivo sono pertanto inammissibili.

3.3 RE

1 nega pure di aver contratto per conto dell’azienda in Svizzera (cioè lo

studio legale) la pretesa per la quale ora CO 1 procede contro di lei.

3.3.1 La

censura secondo cui la “Conferma

negativa” (doc. N) non sarebbe un “documento utilizzabile dalla controparte” poggia sul fatto ch’ella l’avrebbe

concluso con la PI 4 e non con l’escutente (la CO 1). Si tratta di un’allegazione

di fatto formulata in prima sede in un altro contesto (v. sotto consid. 4)

sicché la sua ricevibilità in seconda sede è dubbia (sopra consid. 1.2). Ad

ogni modo, la censura è infonda­ta, come verrà spiegato più avanti (consid. 4).

3.3.2 RE

1 contesta d’altronde la tesi della CO 1, secondo cui l’utilizzo di un’automobile

per motivi professionali ne esclude l’uti­­lizzo per motivi privati. Afferma di

avere un solo veicolo e un solo indirizzo, professionale e privato, onde l’impossibilità

di utilizzare il veicolo per una sola ragione, tant’è che il fisco lo considera

a uso privato.

La

situazione è in verità molto semplice. Il 28 luglio 2012 RE 1 ha firmato il

contratto di leasing (doc. I) attestando a pagina 4 (doc. N) che avrebbe usato il veicolo

per la sua attività da libera professionista e indicando quale suo indirizzo

quello del suo studio legale in __________ a __________. Ha quindi

pacificamente assunto i propri obblighi per conto della sua “azienda” ai sensi

dell’art. 50 cpv. 1 LEF. Ch’ella abbia poi utilizzato l’automo­­bile anche per scopi privati non cambia l’accordo

contrattuale. Per­mettere all’escusso di modificare successivamente e

unilateralmente la qualifica del suo obbligo svuoterebbe l’art. 50 cpv. 1 LEF

del suo senso. Le contestazioni della reclamante sono pertanto infondate,

compresa quella relativa all’allegazione non dimostrata della concessione da

parte della CO 1 di uno “sconto flotta” agli avvocati, di cui non ha del resto

spiegato in modo comprensibile la rilevanza per la questione in esame.

3.3.3 La

reclamante rimprovera a torto al primo giudice di aver arbitrariamente ignorato

tutte le sue argomentazioni in merito all’art. 50 cpv. 1 LEF. Egli si è infatti

correttamente riferito alla decisione di questa Camera per quanto attiene al

foro (sopra consid. 3.2) e alla “Conferma

negativa” riguardo al fatto che il leasing è stato

contratto per conto dello studio legale (sopra consid. 3.3.2). La sua motivazione permetteva di capire il risultato della decisione

impugnata in modo tale da permettere alla convenuta d’impugnarla all’istanza

superiore con piena consapevolezza (DTF 150 III 1, consid. 4.5; sentenza

della CEF 14.2023.159 del 4 luglio 2024, consid. 5). Secondo la giurisprudenza

citata, non era necessario che il Pretore trattasse in dettaglio tutti gli

argomenti della convenuta e confutasse espressamente ogni singolo argomento, poteva

limitarsi ai punti essenziali per la decisione. In particolare poteva

tralasciare il richiamo alla garanzia costituzionale del foro del domicilio del

convenuto nelle azioni civili dell’art. 30 cpv. 2 Cost., da una

parte perché essa si applica solo alle azioni civili nel senso dell’art. 1

lett. a CPC (Bohnet in: Commentaire

romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 92 ad art. 30 Cost.), non quindi alle

pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti menzionate

all’art. 1 lett. c CPC, e dall’altra perché il secondo periodo del secondo

capoverso citato dalla reclamante stabilisce che la

legge può prevedere un foro diverso, ciò che è proprio il caso dell’art. 84

cpv. 1 LEF. Al riguardo, il reclamo è inconsistente.

4. RE

1 rileva inoltre che, stando al contratto di leasing, la sua

controparte è la PI 4, ovvero una persona giuridica distinta dalla CO 1, e

osserva che quest’ultima non ha “invocato

alcuna norma legale che le consenta di agire a nome” dell’altra

società. Afferma pertanto che all’i­­stante difetta il presupposto processuale

dell’interesse ad agire (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) e che l’istanza non poteva

essere accolta in assenza d’identità tra il creditore indicato nel titolo di

riget­to e quello indicato nel precetto esecutivo. La reclamante misconosce

però due elementi, entrambi decisivi: il primo che il titolo di rigetto

definitivo – la sentenza del Bezirksgericht – l’ha condannata a pagare la somma posta in esecuzione alla CO 1, il secondo che il contratto di leasing non è firmato

dalla “PI 4”, bensì dalla “CO 1 Leasing, un reparto di CO 1” (doc. I). Tanto

basta per respingere la censura.

5. Nella

decisione impugnata, il Pretore, da un lato, ha appurato che agli atti figurano

1) una procura “di

rappresentanza e trattativa ai sensi dell’art. 462 cpv. 1 CO”, conferita a PI 1 da PI 2 e PI 3, entrambi con diritto di firma

collettiva a due in nome dell’istante, 2) una procura, conferita al­l’avv. PA 1

da PI 1, e 3) uno scritto del 13 luglio 2022, con cui quest’ultimo conferma di

aver sottoscritto la procura, conferita all’avvocato,

nella sua veste di “Responsabile gestione cre­diti”. Dall’altro, ha rammentato che l’avv. PA

1 aveva già patro­cinato l’escutente nella procedura di ricorso e che al

termine della stessa questa Camera aveva respinto l’eccezione di difetto di rappresentanza dell’avvocato,

siccome contraria alla buona fede (art. 2 cpv. 2 CC) e dilatoria,

giacché nel ricorso la ricorrente lo aveva indicato come rappresentante dell’escutente. Il magistrato

ha d’al­­tronde giudicato infondata l’eccezione di falso sollevata dalla convenuta

in merito alla procura conferita da PI 2 e PI 3, così come allo scritto di PI 1,

e, tenuto conto della natura documentale della procedura di rigetto, ha

rifiutato di assumere una perizia e testimonianze a proposito di tali documenti.

5.1 Nel

reclamo, RE 1 ripropone l’eccezione di difetto di rappresentanza e sostiene

pertanto che la procura all’avv. PA 1 è “invalida, inefficace e nulla”.

5.1.1 Lamenta

anzitutto in modo defatigatorio un “diniego formale e materiale di giustizia (artt. 9 e 29 cpvv. 1 e 2

Cost.)” del Pretore e una “violazione grave del diritto di essere sentito”, per aver egli omesso di esaminare sia le sue argomentazioni, sia i

documenti prodotti dalla CO 1 con la replica. In realtà, al primo considerando della de­cisione

impugnata, il giudice precedente ha espressamente, benché

succintamente, preso posizione sulle sue argomentazioni, do­po aver menzionato

Fatti

i documenti allegati dall’istante. Sul punto, il reclamo è totalmente privo di fondamento (v. sopra consid. 3.3.3).

5.1.2 Nel

merito, la reclamante fa valere che la procura a favore del­l’avv. PA 1 è stata

rilasciata (il 17 gennaio 2020, doc. A) da una

“persona

di cui non si conosce il nome”, “in

assolo”, contrariamen­te alla prassi di firma collettiva a due. A suo dire, la nuova documentazione acclusa alla replica spontanea –

ovvero la dichiarazio­ne sottoscritta il 13 luglio 2022 da PI 1, che

conferma di aver sottoscritto la procura del 17 gennaio 2020 nella sua veste di

responsabile della gestione dei crediti della CO 1 e ratifica l’o­­perato dell’avv.

PA 1, corredata da una procura generale conferita a PI 1 da PI 2 e PI 3 a nome

della società istante e di due altre società del gruppo – è stata “confezionata ad arte, contraffatta ovvero taroccata

di tutto punto nella forma e nel contenuto”. Rileva al

riguardo che 1) la dichiarazione di PI 1 non è redatta su

carta intestata della CO 1 né con indirizzo professionale proprio, 2) la sua firma sullo scritto “appare insicura e non convinta,

ma soprattutto molto diversa” da quella apposta sulla procura conferita all’avv. PA 1, 3) la procura

generale “appare ancora più

anomala”, non solo perché non è

redatta su carta intestata della CO 1, ma il suo contenuto “pare concepito e redatto da qualcuno non

molto familiare con le esigenze formali e

legali di una procura, soprattutto [… quando essa] ricomprenda un esercizio molto esteso di rappresentanza, inter alia, […] avanti le Autorità giudiziarie [… ma sia] paradossalmente confinata negli

stretti limiti dell’art. 462 cpv. 1 CO”

ed è stata conferita a un soggetto che non è iscritto nell’albo degli avvocati

né in quello dei commercialisti, e 4) il mandato

commerciale conferito da tre società del gruppo CO 1 è successivo alla procura

all’avv. PA 1, sicché quest’ultima è nulla e, “trattandosi di un presupposto processuale ex art. 59 seg.

CPC […], l’intero procedimento esecutivo deve essere accertato nullo ex tunc, ivi compresa

la decisione CEF 20.03.2022” (inc. 15.2021.79).

5.1.2.1 Il

giudice verifica d’ufficio che il rappresentante della parte si legittimi con una procura (art. 60 e 68 cpv. 3 CPC),

la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale. Se per

svista egli ha omesso di produrla o di firmarla, il giudice gl’impartisce un

termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC). Procede allo stesso modo ove

la procura sia contestata e vi siano indizi tali da suscitare dub­-bi sul

contenuto, l’estensione, l’autenticità o l’effettivo conferimen­to della

procura (sentenze della CEF 14.2016.107 del 5 ottobre 2016 consid. 6.1; 14.2014.146 e 147 del 13 aprile 2015 consid. 5).

Un interpello è inutile se la parte produce spontaneamente i documenti atti a

dimostrare la legittimità del suo rappresentante (cfr. citata 14.2016.107,

consid. 6.2; 14.2012.148 del 28 novembre 2012, RtiD 2013 II 927 consid. 4.2/d)

o ratifica – persino per atti concludenti – a posteriori atti già intrapresi ai

sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO, e ciò anche solo in seconda sede (sentenze del

Tribunale federale 5A_460/2017 dell’8 agosto 2017, consid 3.3.2, e del­la CEF

14.2020.45 del 31 agosto 2020 consid. 5.2 e 14.2017.19 del 6 giugno 2017

consid. 4.3). Princìpi analoghi valgono per la prova della rappresentanza

legale della persona giuridica tramite i suoi organi esecutivi e le persone che

possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù

delle regole del diritto civile (cfr. sentenze della CEF 14.2022.15 del 31

agosto 2022 e 14.2022.8 del 2 agosto 2022 consid. 4 e 5.1).

5.1.2.2 Nella fattispecie, le pretese carenze delle

procure rilevate dalla re­clamante non sono idonee a renderle

inefficaci. L’art. 68 cpv. 3 CPC non esige infatti che la procura o la sua

conferma sia allestita sulla carta intestata della parte o del conferente. La

reclamante non cita poi altre norme, in particolare del diritto civile, che

imporrebbero tale forma per i mandati commerciali. Ella non contesta neppure

che PI 2 e PI 3 abbiano firmato la procura generale e siano abilitati a farlo

in rappresentanza della CO 1 (ciò che

risulta ad ogni modo dal registro di commercio, v. doc. AA accluso alla

replica spontanea). Potevano quindi liberamente scegliere il mandatario, a

prescindere dalle sue qualifiche professionali e da qualsiasi iscrizione in un

registro professionale, non affiancargli un altro rappresentante con firma

collettiva a due e determinare l’estensione del suo mandato, in particolare

conferendogli il potere di rappresentare altre società del gruppo (questione

che qui non interessa).

Il mandatario commerciale (“agente di negozio” giusta

Considerandi

l’art. 462 CO) è poi un valido rappresentante legale (nel senso dell’art.

67.

cpv. 2 CPC) anche se non è iscritto nel registro di

commercio né in un albo professionale (sentenza della CEF 14.2003.52 del 9 gennaio 2004, consid. 1.2 e i

riferimenti) e gli può essere conferito il diritto di eseguire tutti gli atti

giuridici ordinariamente compresi nell’eser­cizio di tale stabilimento o nella

gestione di tali affari (mandato generale) o esplicitamente indicati nel

mandato (speciale), tranne la rappresentanza professionale

convenzionale giusta l’art. 68 CPC, che nella fattispecie è però stata affidata

a una persona iscritta nel registro degli avvocati del Cantone Ticino, ovvero l’avv.

PA 1.

5.1.2.3

Che

le due procure siano state firmate dopo quella conferita al­l’avv. PA 1 è anche

irrilevante per la questione della loro validità, giacché PI 1, debitamente

autorizzato da organi legittimi della CO 1, ha ratificato l’operato dell’avv. PA 1, segnatamente l’avvio dell’esecuzione

e della procedura di rigetto, ciò che faceva parte degli atti menzionati nella

procura generale (doc. Z, 1° e 2° foglio).

5.1.2.4

In

definitiva, la decisione impugnata resiste alla critica anche per la questione

della procura al patrocinatore dell’istante. I rilievi della reclamante,

compresa la pretesa difformità delle firme sulla procura all’avvocato e sulla dichiarazione del 13 luglio 2022,

potrebbero tutt’al più servire a motivare l’eccezione di falso da lei ribadita

in questa sede. La questione viene esaminata nel prossimo considerando.

5.2

“Ad abundantiam”, RE 1 ripropone l’”eccezione/querela di fal­so” circa la procura conferita all’avv. PA 1, la

conferma di PI 1 e il mandato commerciale (doc. A e Z). Sostiene che l’onere di provare l’autenticità di

quei documenti incomba sulla parte che se ne prevale. Ad ogni modo, chiede alla

Camera di compiere gli “accertamenti tecnici opportuni”, utilizzando “come scritture di comparazione” i predetti documenti ed escutendo, come testimoni, PI 1, PI 2, PI 3 e

tale __________. Afferma infatti che il giudice può “valutare d’ufficio, a prescindere da qualsiasi

contestazione, se un documento è sospetto o meno”.

5.2.1

La

parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenti­­cità (in senso

stretto), qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione

dev’essere sufficientemente motivata (art. 178 CPC). La controparte non può quindi

limitarsi ad asserire che il documento non è autentico (ossia non emana dalla

persona ch’esso designa come autore); deve anzi addurre elementi concreti atti

a suscitare nel giudice seri dubbi circa l’autenticità della firma apposta sul

documento (FF 2006, 6695 in alto), ovvero rendere verosimili tali seri motivi

(sentenza del Tribunale federale 5A_439/2023 del 23 novembre 2023 consid. 3.4),

riservati i casi in cui il giudice deve accertare i fatti d’ufficio (art. 55

cpv. 2 CPC) o nutre autonomamente notevoli dubbi sulla firma (art. 153 cpv. 2 CPC) (Sutter-Somm/Seiler,

Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 3 ad

art. 178 CPC e i rinvii).

5.2.2

Nel

caso in esame, gli elementi citati dalla reclamante non erano minimamente

idonei a suscitare seri dubbi sull’autenticità della procura conferita all’avv.

PA 1. Neppure le lievi differenze tra le firme apposte sulla procura (doc. A) e

sulla conferma (doc. Z, 1° foglio) rendono verosimile la pretesa falsità. Il

Pretore poteva quindi senz’arbitrio, secondo il suo libero apprezzamento

(art. 157 CPC), ritenere la procura autentica o perlomeno l’operato

dell’avv. PA 1 ratificato dall’istante. Non era così tenuto ad assumere le

prove proposte dalla convenuta, sicché può essere lasciata indecisa la

questione di sapere se la limitazione dei mezzi di prova esperibili nella

procedura sommaria (giusta l’art. 254 cpv. 1 CPC) si applichi anche alla prova

dell’autenticità di una procura. Ne segue che le richieste di prova presentate

dalla reclamante in questa sede sono a fortiori inammissibili (art. 326 cpv. 1

CPC).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Ancorché

sia stata più volte richiamata al rispetto delle convenien­ze (sentenza della

CEF 15.2024.27 del 19 luglio 2024, consid. 2; citata 15.2021.79, consid. 8) nel

ricorso, RE 1 attacca personalmente e con apprezzamenti oltraggiosi il

patrocinatore della controparte, segnatamente

dandogli del bugiardo, e il Pretore, tac­ciandolo di parzialità, giacché

“la decisione […] pare

sia

stata scritta proprio” dal patrocinatore (reclamo, ad 1, pagg. 4 §

3, 5 § 1 e 6 § 6). Nella misura in cui offende reiteratamente le convenienze,

ella va punita con un ammonimento formale giusta l’art. 128 cpv. 1 CPC e resa

attenta che futuri atti processuali sconvenienti verranno considerati come non

presentati (art. 132 cpv. 2 CPC per analogia) e una segnalazione presentata

alla Commissione di disciplina degli avvocati. La reclamante è infatti già

stata richiamata più volte sul rispetto delle convenienze secondo l’art. 128

cpv. 1 CPC.

8.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 29'100.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. A

RE 1 è inflitto un ammonimento giusta l’art. 128 cpv. 1 CPC (consid. 7).

4. Notificazione a:

– avv. RE

1, c/o _________, __________;

– avv. PA

1, Studio legale, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).