14.2024.62
Rigetto definitivo dell’opposizione. Leasing di un veicolo per uso professionale. Foro dell’“azienda” svizzera di un debitore all’estero. Contestazione dell’autenticità di una procura
25 settembre 2024Italiano21 min
i documenti allegati dall’istante. Sul punto, il reclamo è totalmente privo di fondamento (v. sopra consid. 3.3.3).
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.62
Lugano
25 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.__________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 9 giugno 2022 dalla
CO 1, __________ (ZH)
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
avv. RE 1, c/o __________,
giudicando sul reclamo del 2 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con un contratto di leasing del 28 luglio 2012, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha ceduto un’automobile
“in uso e godimento al
contraente del leasing”, RE 1, che si è impegnata a
pagare un canone mensile di fr. 1'182.– alla cessionaria. Nell’allegato denominato
“Conferma negativa
conformemente alla LCC” (pag. 4 di 8), la contraente
ha attestato che avrebbe utilizzato l’automobile per svolgere l’attività di “libero professionista (ad es. avvocato,
medico architetto)”.
B. Mediante
sentenza del 2 novembre 2018, il Bezirksgericht di __________ ha condannato RE 1 a pagare fr. 22'205.80 oltre agli
interessi del 3.9% dal 1° aprile 2016, nonché spese ripetibili di fr. 4'150.–
a favore della CO 1.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 luglio 2021 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione e modificato il 20 luglio, la CO 1 ha escusso RE 1
per l’incasso di fr. 29'100.80 oltre
agli interessi del 5% dal 2 novembre 2018, indicando quale causa del credito la “Sentenza del
Bezirksgericht __________ del 02.11.2018, inc. __________ (Foro esecutivo secondo gli art. 46,
risp. 50 LEF)”.
D. Mediante
sentenza del 29 marzo 2022 (15.2021.79), la Camera ha parzialmente accolto il
ricorso interposto da RE 1 contro il precetto esecutivo, facendo ordine all’Ufficio d’esecuzione di non aggiungere negli atti esecutivi l’indicazione
“art. 50 LEF” nell’indirizzo di PI 1, ma per il resto ha confermato che nel
caso concreto l’UE aveva validamente emesso il precetto fondando la sua
competenza territoriale sull’art. 50 cpv. 1 LEF.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 giugno
2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte dell’11 luglio 2022. Mediante replica, duplica,
triplica e quadruplica spontanee del 22 luglio, 11 e 17 agosto, e 5 settembre,
le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
F. Statuendo con decisione del 12 aprile 2024, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.–
a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2024 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e “accresciute” indennità. Stante
l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 22 aprile 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 2 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha fondato la propria competenza territoriale
sull’art. 50 cpv. 1 LEF, ritenendo dato il foro dell’azienda in Svizzera alla
sede luganese dello studio legale della convenuta, con riferimento alla sentenza
di questa Camera del 29 marzo 2022 (citata sopra al consid. D; doc. H accluso
all’istanza) e alla “Conferma
negativa” acclusa al contratto di leasing, in cui ella
ha attestato che avrebbe utilizzato l’automobile per svolgere l’attività
professionale.
3.1 Nel
reclamo, RE 1 fa valere di non poter essere escussa in Svizzera dal momento che
è domiciliata all’estero e sostiene che il suo indirizzo professionale in
Svizzera non crea ivi alcun domicilio, giacché l’art. 23 cpv. 2 CC stabilisce
che una persona fisica ha, di principio, un solo domicilio, anche se soggiorna
rego-larmente in più luoghi, come nel suo caso. Ritiene pertanto che il
precetto esecutivo, emesso il 20 luglio 2021, sia “illegale e senza efficacia alcuna, ovvero nullo di
pieno diritto”.
3.2 È
invero molto dubbio che RE 1 sia effettivamente domiciliata in Croazia – ovvero
vi risieda con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e __________ sia
diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro
delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF
15.2021.100/103 del 27 dicembre 2021 consid. 5 e i rinvii) – giacché ella non
ha sostanziato la sua affermazione e ha continuato a inviare i suoi scritti ad
autorità giudiziarie ed esecutive da __________ o da __________ e a tenervi
aperto uno studio legale (doc. D e F acclusi all’istanza). Non dimostra poi di
avere uno studio legale “principale” a Milano, perlomeno non all’indirizzo da
lei indicato (cfr. doc. C).
Non
è però necessario approfondire tali questioni in questa sede. Sapere se esiste
un’azienda in Svizzera nel senso dell’art. 50 cpv. 1 LEF, di cui è titolare un
debitore domiciliato all’estero, è infatti una questione di esclusiva
competenza dell’autorità di vigilanza (DTF
114 III 6 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_883/ 2020 consid. 3.2; citata 15.2021.79 consid. 6.3.1). Se non è stato contestato al momento della notifica del precetto
esecutivo, o se è stato contestato senza successo come nella fattispecie, il
foro esecutivo, che determina anche la competenza del “giudice del luogo d’esecuzione” (giusta l’art. 84 cpv. 1 LEF)
non può più essere rimesso in discussione nella procedura di rigetto
dell’opposizione (DTF 136 III 373 consid. 2.1; sentenze del Tribunale
federale 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019, consid. 4, e della CEF 14.2019.205
del 13 marzo 2020, consid. 4.1 e i rinvii). Le critiche (rinnovate) della
ricorrente relative al foro esecutivo sono pertanto inammissibili.
3.3 RE
1 nega pure di aver contratto per conto dell’azienda in Svizzera (cioè lo
studio legale) la pretesa per la quale ora CO 1 procede contro di lei.
3.3.1 La
censura secondo cui la “Conferma
negativa” (doc. N) non sarebbe un “documento utilizzabile dalla controparte” poggia sul fatto ch’ella l’avrebbe
concluso con la PI 4 e non con l’escutente (la CO 1). Si tratta di un’allegazione
di fatto formulata in prima sede in un altro contesto (v. sotto consid. 4)
sicché la sua ricevibilità in seconda sede è dubbia (sopra consid. 1.2). Ad
ogni modo, la censura è infondata, come verrà spiegato più avanti (consid. 4).
3.3.2 RE
1 contesta d’altronde la tesi della CO 1, secondo cui l’utilizzo di un’automobile
per motivi professionali ne esclude l’utilizzo per motivi privati. Afferma di
avere un solo veicolo e un solo indirizzo, professionale e privato, onde l’impossibilità
di utilizzare il veicolo per una sola ragione, tant’è che il fisco lo considera
a uso privato.
La
situazione è in verità molto semplice. Il 28 luglio 2012 RE 1 ha firmato il
contratto di leasing (doc. I) attestando a pagina 4 (doc. N) che avrebbe usato il veicolo
per la sua attività da libera professionista e indicando quale suo indirizzo
quello del suo studio legale in __________ a __________. Ha quindi
pacificamente assunto i propri obblighi per conto della sua “azienda” ai sensi
dell’art. 50 cpv. 1 LEF. Ch’ella abbia poi utilizzato l’automobile anche per scopi privati non cambia l’accordo
contrattuale. Permettere all’escusso di modificare successivamente e
unilateralmente la qualifica del suo obbligo svuoterebbe l’art. 50 cpv. 1 LEF
del suo senso. Le contestazioni della reclamante sono pertanto infondate,
compresa quella relativa all’allegazione non dimostrata della concessione da
parte della CO 1 di uno “sconto flotta” agli avvocati, di cui non ha del resto
spiegato in modo comprensibile la rilevanza per la questione in esame.
3.3.3 La
reclamante rimprovera a torto al primo giudice di aver arbitrariamente ignorato
tutte le sue argomentazioni in merito all’art. 50 cpv. 1 LEF. Egli si è infatti
correttamente riferito alla decisione di questa Camera per quanto attiene al
foro (sopra consid. 3.2) e alla “Conferma
negativa” riguardo al fatto che il leasing è stato
contratto per conto dello studio legale (sopra consid. 3.3.2). La sua motivazione permetteva di capire il risultato della decisione
impugnata in modo tale da permettere alla convenuta d’impugnarla all’istanza
superiore con piena consapevolezza (DTF 150 III 1, consid. 4.5; sentenza
della CEF 14.2023.159 del 4 luglio 2024, consid. 5). Secondo la giurisprudenza
citata, non era necessario che il Pretore trattasse in dettaglio tutti gli
argomenti della convenuta e confutasse espressamente ogni singolo argomento, poteva
limitarsi ai punti essenziali per la decisione. In particolare poteva
tralasciare il richiamo alla garanzia costituzionale del foro del domicilio del
convenuto nelle azioni civili dell’art. 30 cpv. 2 Cost., da una
parte perché essa si applica solo alle azioni civili nel senso dell’art. 1
lett. a CPC (Bohnet in: Commentaire
romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 92 ad art. 30 Cost.), non quindi alle
pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti menzionate
all’art. 1 lett. c CPC, e dall’altra perché il secondo periodo del secondo
capoverso citato dalla reclamante stabilisce che la
legge può prevedere un foro diverso, ciò che è proprio il caso dell’art. 84
cpv. 1 LEF. Al riguardo, il reclamo è inconsistente.
4. RE
1 rileva inoltre che, stando al contratto di leasing, la sua
controparte è la PI 4, ovvero una persona giuridica distinta dalla CO 1, e
osserva che quest’ultima non ha “invocato
alcuna norma legale che le consenta di agire a nome” dell’altra
società. Afferma pertanto che all’istante difetta il presupposto processuale
dell’interesse ad agire (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) e che l’istanza non poteva
essere accolta in assenza d’identità tra il creditore indicato nel titolo di
rigetto e quello indicato nel precetto esecutivo. La reclamante misconosce
però due elementi, entrambi decisivi: il primo che il titolo di rigetto
definitivo – la sentenza del Bezirksgericht – l’ha condannata a pagare la somma posta in esecuzione alla CO 1, il secondo che il contratto di leasing non è firmato
dalla “PI 4”, bensì dalla “CO 1 Leasing, un reparto di CO 1” (doc. I). Tanto
basta per respingere la censura.
5. Nella
decisione impugnata, il Pretore, da un lato, ha appurato che agli atti figurano
1) una procura “di
rappresentanza e trattativa ai sensi dell’art. 462 cpv. 1 CO”, conferita a PI 1 da PI 2 e PI 3, entrambi con diritto di firma
collettiva a due in nome dell’istante, 2) una procura, conferita all’avv. PA 1
da PI 1, e 3) uno scritto del 13 luglio 2022, con cui quest’ultimo conferma di
aver sottoscritto la procura, conferita all’avvocato,
nella sua veste di “Responsabile gestione crediti”. Dall’altro, ha rammentato che l’avv. PA
1 aveva già patrocinato l’escutente nella procedura di ricorso e che al
termine della stessa questa Camera aveva respinto l’eccezione di difetto di rappresentanza dell’avvocato,
siccome contraria alla buona fede (art. 2 cpv. 2 CC) e dilatoria,
giacché nel ricorso la ricorrente lo aveva indicato come rappresentante dell’escutente. Il magistrato
ha d’altronde giudicato infondata l’eccezione di falso sollevata dalla convenuta
in merito alla procura conferita da PI 2 e PI 3, così come allo scritto di PI 1,
e, tenuto conto della natura documentale della procedura di rigetto, ha
rifiutato di assumere una perizia e testimonianze a proposito di tali documenti.
5.1 Nel
reclamo, RE 1 ripropone l’eccezione di difetto di rappresentanza e sostiene
pertanto che la procura all’avv. PA 1 è “invalida, inefficace e nulla”.
5.1.1 Lamenta
anzitutto in modo defatigatorio un “diniego formale e materiale di giustizia (artt. 9 e 29 cpvv. 1 e 2
Cost.)” del Pretore e una “violazione grave del diritto di essere sentito”, per aver egli omesso di esaminare sia le sue argomentazioni, sia i
documenti prodotti dalla CO 1 con la replica. In realtà, al primo considerando della decisione
impugnata, il giudice precedente ha espressamente, benché
succintamente, preso posizione sulle sue argomentazioni, dopo aver menzionato
Fatti
i documenti allegati dall’istante. Sul punto, il reclamo è totalmente privo di fondamento (v. sopra consid. 3.3.3).
5.1.2 Nel
merito, la reclamante fa valere che la procura a favore dell’avv. PA 1 è stata
rilasciata (il 17 gennaio 2020, doc. A) da una
“persona
di cui non si conosce il nome”, “in
assolo”, contrariamente alla prassi di firma collettiva a due. A suo dire, la nuova documentazione acclusa alla replica spontanea –
ovvero la dichiarazione sottoscritta il 13 luglio 2022 da PI 1, che
conferma di aver sottoscritto la procura del 17 gennaio 2020 nella sua veste di
responsabile della gestione dei crediti della CO 1 e ratifica l’operato dell’avv.
PA 1, corredata da una procura generale conferita a PI 1 da PI 2 e PI 3 a nome
della società istante e di due altre società del gruppo – è stata “confezionata ad arte, contraffatta ovvero taroccata
di tutto punto nella forma e nel contenuto”. Rileva al
riguardo che 1) la dichiarazione di PI 1 non è redatta su
carta intestata della CO 1 né con indirizzo professionale proprio, 2) la sua firma sullo scritto “appare insicura e non convinta,
ma soprattutto molto diversa” da quella apposta sulla procura conferita all’avv. PA 1, 3) la procura
generale “appare ancora più
anomala”, non solo perché non è
redatta su carta intestata della CO 1, ma il suo contenuto “pare concepito e redatto da qualcuno non
molto familiare con le esigenze formali e
legali di una procura, soprattutto [… quando essa] ricomprenda un esercizio molto esteso di rappresentanza, inter alia, […] avanti le Autorità giudiziarie [… ma sia] paradossalmente confinata negli
stretti limiti dell’art. 462 cpv. 1 CO”
ed è stata conferita a un soggetto che non è iscritto nell’albo degli avvocati
né in quello dei commercialisti, e 4) il mandato
commerciale conferito da tre società del gruppo CO 1 è successivo alla procura
all’avv. PA 1, sicché quest’ultima è nulla e, “trattandosi di un presupposto processuale ex art. 59 seg.
CPC […], l’intero procedimento esecutivo deve essere accertato nullo ex tunc, ivi compresa
la decisione CEF 20.03.2022” (inc. 15.2021.79).
5.1.2.1 Il
giudice verifica d’ufficio che il rappresentante della parte si legittimi con una procura (art. 60 e 68 cpv. 3 CPC),
la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale. Se per
svista egli ha omesso di produrla o di firmarla, il giudice gl’impartisce un
termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC). Procede allo stesso modo ove
la procura sia contestata e vi siano indizi tali da suscitare dub-bi sul
contenuto, l’estensione, l’autenticità o l’effettivo conferimento della
procura (sentenze della CEF 14.2016.107 del 5 ottobre 2016 consid. 6.1; 14.2014.146 e 147 del 13 aprile 2015 consid. 5).
Un interpello è inutile se la parte produce spontaneamente i documenti atti a
dimostrare la legittimità del suo rappresentante (cfr. citata 14.2016.107,
consid. 6.2; 14.2012.148 del 28 novembre 2012, RtiD 2013 II 927 consid. 4.2/d)
o ratifica – persino per atti concludenti – a posteriori atti già intrapresi ai
sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO, e ciò anche solo in seconda sede (sentenze del
Tribunale federale 5A_460/2017 dell’8 agosto 2017, consid 3.3.2, e della CEF
14.2020.45 del 31 agosto 2020 consid. 5.2 e 14.2017.19 del 6 giugno 2017
consid. 4.3). Princìpi analoghi valgono per la prova della rappresentanza
legale della persona giuridica tramite i suoi organi esecutivi e le persone che
possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù
delle regole del diritto civile (cfr. sentenze della CEF 14.2022.15 del 31
agosto 2022 e 14.2022.8 del 2 agosto 2022 consid. 4 e 5.1).
5.1.2.2 Nella fattispecie, le pretese carenze delle
procure rilevate dalla reclamante non sono idonee a renderle
inefficaci. L’art. 68 cpv. 3 CPC non esige infatti che la procura o la sua
conferma sia allestita sulla carta intestata della parte o del conferente. La
reclamante non cita poi altre norme, in particolare del diritto civile, che
imporrebbero tale forma per i mandati commerciali. Ella non contesta neppure
che PI 2 e PI 3 abbiano firmato la procura generale e siano abilitati a farlo
in rappresentanza della CO 1 (ciò che
risulta ad ogni modo dal registro di commercio, v. doc. AA accluso alla
replica spontanea). Potevano quindi liberamente scegliere il mandatario, a
prescindere dalle sue qualifiche professionali e da qualsiasi iscrizione in un
registro professionale, non affiancargli un altro rappresentante con firma
collettiva a due e determinare l’estensione del suo mandato, in particolare
conferendogli il potere di rappresentare altre società del gruppo (questione
che qui non interessa).
Il mandatario commerciale (“agente di negozio” giusta
Considerandi
l’art. 462 CO) è poi un valido rappresentante legale (nel senso dell’art.
67.
cpv. 2 CPC) anche se non è iscritto nel registro di
commercio né in un albo professionale (sentenza della CEF 14.2003.52 del 9 gennaio 2004, consid. 1.2 e i
riferimenti) e gli può essere conferito il diritto di eseguire tutti gli atti
giuridici ordinariamente compresi nell’esercizio di tale stabilimento o nella
gestione di tali affari (mandato generale) o esplicitamente indicati nel
mandato (speciale), tranne la rappresentanza professionale
convenzionale giusta l’art. 68 CPC, che nella fattispecie è però stata affidata
a una persona iscritta nel registro degli avvocati del Cantone Ticino, ovvero l’avv.
PA 1.
5.1.2.3
Che
le due procure siano state firmate dopo quella conferita all’avv. PA 1 è anche
irrilevante per la questione della loro validità, giacché PI 1, debitamente
autorizzato da organi legittimi della CO 1, ha ratificato l’operato dell’avv. PA 1, segnatamente l’avvio dell’esecuzione
e della procedura di rigetto, ciò che faceva parte degli atti menzionati nella
procura generale (doc. Z, 1° e 2° foglio).
5.1.2.4
In
definitiva, la decisione impugnata resiste alla critica anche per la questione
della procura al patrocinatore dell’istante. I rilievi della reclamante,
compresa la pretesa difformità delle firme sulla procura all’avvocato e sulla dichiarazione del 13 luglio 2022,
potrebbero tutt’al più servire a motivare l’eccezione di falso da lei ribadita
in questa sede. La questione viene esaminata nel prossimo considerando.
5.2
“Ad abundantiam”, RE 1 ripropone l’”eccezione/querela di falso” circa la procura conferita all’avv. PA 1, la
conferma di PI 1 e il mandato commerciale (doc. A e Z). Sostiene che l’onere di provare l’autenticità di
quei documenti incomba sulla parte che se ne prevale. Ad ogni modo, chiede alla
Camera di compiere gli “accertamenti tecnici opportuni”, utilizzando “come scritture di comparazione” i predetti documenti ed escutendo, come testimoni, PI 1, PI 2, PI 3 e
tale __________. Afferma infatti che il giudice può “valutare d’ufficio, a prescindere da qualsiasi
contestazione, se un documento è sospetto o meno”.
5.2.1
La
parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità (in senso
stretto), qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione
dev’essere sufficientemente motivata (art. 178 CPC). La controparte non può quindi
limitarsi ad asserire che il documento non è autentico (ossia non emana dalla
persona ch’esso designa come autore); deve anzi addurre elementi concreti atti
a suscitare nel giudice seri dubbi circa l’autenticità della firma apposta sul
documento (FF 2006, 6695 in alto), ovvero rendere verosimili tali seri motivi
(sentenza del Tribunale federale 5A_439/2023 del 23 novembre 2023 consid. 3.4),
riservati i casi in cui il giudice deve accertare i fatti d’ufficio (art. 55
cpv. 2 CPC) o nutre autonomamente notevoli dubbi sulla firma (art. 153 cpv. 2 CPC) (Sutter-Somm/Seiler,
Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 3 ad
art. 178 CPC e i rinvii).
5.2.2
Nel
caso in esame, gli elementi citati dalla reclamante non erano minimamente
idonei a suscitare seri dubbi sull’autenticità della procura conferita all’avv.
PA 1. Neppure le lievi differenze tra le firme apposte sulla procura (doc. A) e
sulla conferma (doc. Z, 1° foglio) rendono verosimile la pretesa falsità. Il
Pretore poteva quindi senz’arbitrio, secondo il suo libero apprezzamento
(art. 157 CPC), ritenere la procura autentica o perlomeno l’operato
dell’avv. PA 1 ratificato dall’istante. Non era così tenuto ad assumere le
prove proposte dalla convenuta, sicché può essere lasciata indecisa la
questione di sapere se la limitazione dei mezzi di prova esperibili nella
procedura sommaria (giusta l’art. 254 cpv. 1 CPC) si applichi anche alla prova
dell’autenticità di una procura. Ne segue che le richieste di prova presentate
dalla reclamante in questa sede sono a fortiori inammissibili (art. 326 cpv. 1
CPC).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Ancorché
sia stata più volte richiamata al rispetto delle convenienze (sentenza della
CEF 15.2024.27 del 19 luglio 2024, consid. 2; citata 15.2021.79, consid. 8) nel
ricorso, RE 1 attacca personalmente e con apprezzamenti oltraggiosi il
patrocinatore della controparte, segnatamente
dandogli del bugiardo, e il Pretore, tacciandolo di parzialità, giacché
“la decisione […] pare
sia
stata scritta proprio” dal patrocinatore (reclamo, ad 1, pagg. 4 §
3, 5 § 1 e 6 § 6). Nella misura in cui offende reiteratamente le convenienze,
ella va punita con un ammonimento formale giusta l’art. 128 cpv. 1 CPC e resa
attenta che futuri atti processuali sconvenienti verranno considerati come non
presentati (art. 132 cpv. 2 CPC per analogia) e una segnalazione presentata
alla Commissione di disciplina degli avvocati. La reclamante è infatti già
stata richiamata più volte sul rispetto delle convenienze secondo l’art. 128
cpv. 1 CPC.
8.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 29'100.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. A
RE 1 è inflitto un ammonimento giusta l’art. 128 cpv. 1 CPC (consid. 7).
4. Notificazione a:
– avv. RE
1, c/o _________, __________;
– avv. PA
1, Studio legale, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).