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Decisione

14.2024.63

Fallimento. Conferma del patrocinatore del debitore di detenere la somma necessaria a estinguere quello che considera il saldo del credito

24 giugno 2024Italiano6 min

questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.63

Lugano

24 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.834 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 gennaio 2024

dalla

CO 1 CZ-

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 6 maggio 2024 presentato dal RE 1 contro la

decisione emessa il 24 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, l’8 gennaio 2024 CO 1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento delRE 1 per il mancato pagamento di fr. 100'954.10 oltre

a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione prorogata al 24 aprile 2024 l’istante ha confermato la propria

domanda, mentre la convenuta vi si è opposta sulla scorta di un memoriale

scritto. In replica e duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive e

antagoniste posizioni.

C. Statuendo

con decisione del 24 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento del RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la

tassa di giustizia di fr. 80.– e ripetibili di fr. 600.– a favore

dell’istante e ordinando il riversamen­to della parte eccedente dell’acconto,

di fr. 920.–, a favore dell’Uf­ficio dei fallimenti quale anticipo giusta

l’art. 169 cpv. 1 LEF.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo

stesso giorno il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odier­no, il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice del RE 1 il 25

aprile 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 5 maggio, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 6 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale),

il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione di fallimento può essere deferita all’autorità

giudiziaria superiore in particolare se il convenuto dimostra con documenti di

aver estinto il credito posto in esecuzione prima della pronuncia del

fallimento (art. 172 n. 3 LEF).

2.1

Nel

caso in esame la reclamante espone che il credito posto in esecuzione, di € 104'697.–

(fr. 100'954.10), è stato estinto a concorrenza di € 73'510.80 in seguito

alla restituzione, il 28 marzo 2023, del tessuto fornito dall’istante, come da

transazione conclu­sa il 27 marzo 2023, ed è ulteriormente stato ridotto con un

paga-mento di € 10'000.–. Contesta l’eccezione della controparte secondo cui la

consegna non sarebbe avvenuta perché il camion che trasportava la merce sarebbe

“stato richiamato all’origine”.

Sostiene che il saldo del suo debito, di soli € 8'500.–, sarebbe da considerare

estinto a norma dell’art. 172 n. 3 LEF, poiché ne ha offerto il pagamento in

varie occasioni, senz’alcun riscontro dell’i­stante.

2.2

Ora,

la reclamante non si determina sui motivi per cui il Pretore ha

considerato ch’essa non avesse provato l’estinzione del debito residuo né la

mora dell’istante. Insufficientemente motivato, il recla­mo si avvera quindi

irricevibile sotto questo profilo. La reclamante si limita infatti a citare un’e-mail della sua patrocinatrice del 20

feb­braio 2024 (doc. I), la quale conferma di detenere la somma

necessaria a estinguere quello che considera il saldo del credito (€ 8'500.–),

senza peraltro comunicare nemmeno la propria disponibilità a versarla all’istante,

anzi subordinandola alla risoluzione bonaria della questione. Pare così

dimenticare che un debito pecuniario è portabile (Bringschuld) secondo l’art. 74 cpv. 2 n. 1 CO, che risulta applicabile

nella fattispecie in virtù del punto 9 della transazione (doc. E accluso al

reclamo). Spettava pertanto a lei dimostrare di aver consegnato la somma dovuta

all’escutente al suo domicilio oppure di averla versata su un conto da quest’ultima

indicato a tale scopo, alternativamente allo sportello o sul conto dell’Ufficio

d’esecuzione (art. 12 LEF), come già rilevato dal Pretore. Anche volendolo

considerare ricevibile, il reclamo andrebbe quindi respinto nel merito.

2.3

Per

abbondanza, va rilevato che la reclamante non ha neppure provato con documenti

l’inesistenza del credito posto in esecuzione. Anche su questo punto essa non si

è confrontata con il rilievo corretto del Pretore, per cui in sede di

fallimento ordinario l’escusso che invoca l’inesistenza del credito posto in

esecuzione, se non ha, come nel caso concreto, interposto opposizione al

precetto esecutivo, deve agire per la via dell’azione di accertamento dell’inesistenza

del debito (art. 85 o 85a LEF; cfr. art.

173.

cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2014.231 del 4 dicembre 2014,

consid. 3). Anche sotto questo punto di vista il reclamo è irricevibile.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico delRE

1.

3. Notificazione a:

;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).