14.2024.63
Fallimento. Conferma del patrocinatore del debitore di detenere la somma necessaria a estinguere quello che considera il saldo del credito
24 giugno 2024Italiano6 min
questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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Incarto n.
14.2024.63
Lugano
24 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.834 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 gennaio 2024
dalla
CO 1 CZ-
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 6 maggio 2024 presentato dal RE 1 contro la
decisione emessa il 24 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 gennaio 2024 CO 1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento delRE 1 per il mancato pagamento di fr. 100'954.10 oltre
a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione prorogata al 24 aprile 2024 l’istante ha confermato la propria
domanda, mentre la convenuta vi si è opposta sulla scorta di un memoriale
scritto. In replica e duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive e
antagoniste posizioni.
C. Statuendo
con decisione del 24 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento del RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la
tassa di giustizia di fr. 80.– e ripetibili di fr. 600.– a favore
dell’istante e ordinando il riversamento della parte eccedente dell’acconto,
di fr. 920.–, a favore dell’Ufficio dei fallimenti quale anticipo giusta
l’art. 169 cpv. 1 LEF.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo
stesso giorno il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice del RE 1 il 25
aprile 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 5 maggio, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 6 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale),
il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione di fallimento può essere deferita all’autorità
giudiziaria superiore in particolare se il convenuto dimostra con documenti di
aver estinto il credito posto in esecuzione prima della pronuncia del
fallimento (art. 172 n. 3 LEF).
2.1
Nel
caso in esame la reclamante espone che il credito posto in esecuzione, di € 104'697.–
(fr. 100'954.10), è stato estinto a concorrenza di € 73'510.80 in seguito
alla restituzione, il 28 marzo 2023, del tessuto fornito dall’istante, come da
transazione conclusa il 27 marzo 2023, ed è ulteriormente stato ridotto con un
paga-mento di € 10'000.–. Contesta l’eccezione della controparte secondo cui la
consegna non sarebbe avvenuta perché il camion che trasportava la merce sarebbe
“stato richiamato all’origine”.
Sostiene che il saldo del suo debito, di soli € 8'500.–, sarebbe da considerare
estinto a norma dell’art. 172 n. 3 LEF, poiché ne ha offerto il pagamento in
varie occasioni, senz’alcun riscontro dell’istante.
2.2
Ora,
la reclamante non si determina sui motivi per cui il Pretore ha
considerato ch’essa non avesse provato l’estinzione del debito residuo né la
mora dell’istante. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera quindi
irricevibile sotto questo profilo. La reclamante si limita infatti a citare un’e-mail della sua patrocinatrice del 20
febbraio 2024 (doc. I), la quale conferma di detenere la somma
necessaria a estinguere quello che considera il saldo del credito (€ 8'500.–),
senza peraltro comunicare nemmeno la propria disponibilità a versarla all’istante,
anzi subordinandola alla risoluzione bonaria della questione. Pare così
dimenticare che un debito pecuniario è portabile (Bringschuld) secondo l’art. 74 cpv. 2 n. 1 CO, che risulta applicabile
nella fattispecie in virtù del punto 9 della transazione (doc. E accluso al
reclamo). Spettava pertanto a lei dimostrare di aver consegnato la somma dovuta
all’escutente al suo domicilio oppure di averla versata su un conto da quest’ultima
indicato a tale scopo, alternativamente allo sportello o sul conto dell’Ufficio
d’esecuzione (art. 12 LEF), come già rilevato dal Pretore. Anche volendolo
considerare ricevibile, il reclamo andrebbe quindi respinto nel merito.
2.3
Per
abbondanza, va rilevato che la reclamante non ha neppure provato con documenti
l’inesistenza del credito posto in esecuzione. Anche su questo punto essa non si
è confrontata con il rilievo corretto del Pretore, per cui in sede di
fallimento ordinario l’escusso che invoca l’inesistenza del credito posto in
esecuzione, se non ha, come nel caso concreto, interposto opposizione al
precetto esecutivo, deve agire per la via dell’azione di accertamento dell’inesistenza
del debito (art. 85 o 85a LEF; cfr. art.
173.
cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2014.231 del 4 dicembre 2014,
consid. 3). Anche sotto questo punto di vista il reclamo è irricevibile.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico delRE
1.
3. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).