14.2024.64
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
4 giugno 2024Italiano5 min
questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.64
Lugano
4 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.302 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 5 marzo 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 30 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 5
marzo 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'224.55
oltre a interessi e spese.
B. Nel
termine impartito dal Pretore, nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza
né il convenuto ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo
con decisione del 30 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal 2 maggio 2024 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
13 maggio 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del
suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2024 contestualmente
alla sua convocazione all’Ufficio dei fallimenti, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 13 maggio. Presentato già l’8 maggio 2024 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la
Banca dello Stato (doc. C) relativo all’addebito di fr. 8'701.95 il 29
aprile 2024 a favore della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione,
sufficiente a saldare l’esecuzione promossa dall’istante (cfr. doc. B). La
Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che tale somma è stata
accreditata sul conto dell’Ufficio lo stesso 29 aprile, ovvero ancor prima
della dichiarazione del fallimento del 2 maggio 2024. Se il
reclamante gliel’avesse comunicato, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza
(art. 172 n. 3 LEF), sicché il fallimento va annullato senza necessità
di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento
di 20 giorni indicata sulla comminatoria di fallimento notificatagli il 18
gennaio 2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 30 aprile 2024 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).