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Decisione

14.2024.64

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

4 giugno 2024Italiano5 min

questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.64

Lugano

4 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.302 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 5 marzo 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 30 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 5

marzo 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'224.55

oltre a interessi e spese.

B. Nel

termine impartito dal Pretore, nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza

né il convenuto ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 30 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal 2 maggio 2024 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

13 maggio 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impugna­zione effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del

suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2024 contestualmente

alla sua convocazione all’Ufficio dei fallimenti, il termine d’impugna­zione è

scaduto lunedì 13 maggio. Presentato già l’8 maggio 2024 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempesti­vo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la

Banca dello Stato (doc. C) relativo all’addebito di fr. 8'701.95 il 29

aprile 2024 a favore della sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione,

sufficiente a saldare l’esecuzione promossa dall’istante (cfr. doc. B). La

Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che tale somma è stata

accreditata sul conto dell’Uf­ficio lo stesso 29 aprile, ovvero ancor prima

della dichiarazione del fallimento del 2 maggio 2024. Se il

reclamante gliel’avesse comunicato, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza

(art. 172 n. 3 LEF), sicché il fallimento va annullato senza necessità

di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento

di 20 giorni indicata sulla comminatoria di fallimento notificatagli il 18

gennaio 2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 30 aprile 2024 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).