14.2024.66
Fallimento. Reclamo della convenuta non motivato e senza interesse degno di protezione
17 maggio 2024Italiano3 min
il reclamo è pure irricevibile in quanto la RE 1 non ha alcun interesse degno
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.66
Lugano
17 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.115 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 29 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione volta all’incasso di fr. 1'140.–, l’CO 1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1;
che
constatato come l’istante non avesse versato l’anticipo delle spese dell’Ufficio dei fallimenti e delle spese
processuali, fissato in fr. 1'000.– complessivi, entro i termini
assegnatile con ordinanze del 28 febbraio e 5 aprile 2024, il Pretore ha
respinto l’istanza e posto a carico dell’istante la tassa di giustizia di fr. 80.–;
che
con scritto del 2 maggio 2023, la convenuta inoltra reclamo contro la decisione
appena menzionata;
che
in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 LEF, il reclamo non contiene alcuna
motivazione ed è pertanto irricevibile;
che
Fatti
il reclamo è pure irricevibile in quanto la RE 1 non ha alcun interesse degno
di protezione a impugnare una decisione che non le reca alcun pregiudizio,
siccome il Pretore ha respinto l’istanza e posto le spese processuali a carico
Considerandi
dell’CO 1, ciò che va constatato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);
che
la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF
[RS 281.35]) va posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–,
è posta a carico della RE 1.
3. Notificazione alla __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).