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Decisione

14.2024.66

Fallimento. Reclamo della convenuta non motivato e senza interesse degno di protezione

17 maggio 2024Italiano3 min

il reclamo è pure irricevibile in quanto la RE 1 non ha alcun interesse degno

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.66

Lugano

17 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.115 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa dall’

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 29 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione volta all’incasso di fr. 1'140.–, l’CO 1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1;

che

constatato come l’istante non avesse versato l’anticipo delle spe­se dell’Ufficio dei fallimenti e delle spese

processuali, fissato in fr. 1'000.– complessivi, entro i termini

assegnatile con ordinanze del 28 febbraio e 5 aprile 2024, il Pretore ha

respinto l’istanza e posto a carico dell’istante la tassa di giustizia di fr. 80.–;

che

con scritto del 2 maggio 2023, la convenuta inoltra reclamo contro la decisione

appena menzionata;

che

in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 LEF, il reclamo non contiene alcuna

motivazione ed è pertanto irricevibile;

che

Fatti

il reclamo è pure irricevibile in quanto la RE 1 non ha alcun interesse degno

di protezione a impugnare una decisio­ne che non le reca alcun pregiudizio,

siccome il Pretore ha respin­to l’istanza e posto le spese processuali a carico

Considerandi

dell’CO 1, ciò che va constatato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);

che

la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

[RS 281.35]) va posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–,

è posta a ca­rico della RE 1.

3. Notificazione alla __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).