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Decisione

14.2024.67

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamenti effettuati dopo l’istanza per una somma inferiore a quella delle nuove esecuzione. Insufficiente motivazione del reclamo

24 giugno 2024Italiano8 min

con decisione 6 maggio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal

Source ti.ch

Incarto

n.

14.2024.67

Lugano

24 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.268 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 gennaio

2024 dalla

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 21 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 6 maggio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 16

gennaio 2024, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo

valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi

confronti per crediti di complessivi fr. 63'858.40 oltre a spese e

interessi.

B. All’udienza

di discussione prorogata per l’ultima volta al 30 aprile 2024, l’istante ha

confermato la propria domanda, mentre la con-venuta vi si è opposta sulla

scorta di un memoriale scritto. In replica e duplica orali, le parti sono

rimaste sulle rispettive e antagoniste posizioni.

C. Statuendo

con decisione 6 maggio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal

giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la tassa di

giustizia di fr. 80.– e ripetibili di fr. 750.– a favore dell’istante

e ordinando il riversamento della parte eccedente dell’acconto, di fr. 920.–,

a favore dell’Ufficio dei fallimenti quale anticipo giusta l’art. 169 cpv. 1

LEF.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento. Il 27 maggio

2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante

il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in

concreto al patrocinatore della RE 1 l’8 maggio 2024, il termine d’impugnazione

è scaduto sabato 18 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 21

maggio, poiché il 20 era festivo, essendo Lunedì di Pentecoste (art. 1 della

legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL

843.200]; art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid.

4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF).

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

2.2

Nel

caso in esame, la reclamante ribadisce i motivi già esposti in

prima sede a sostegno del fatto che avrebbe ripreso a pagare i suoi debiti nel

senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, avendo versato all’istante circa fr. 15'000.–

(su fr. 63'858.40) dopo la presentazio­ne dell’istanza. Omette però di

confrontarsi con la motivazione del Pretore, secondo cui essa non ha pagato i

suoi altri debiti, i quali sul piano esecutivo sono anzi sensibilmente

aumentati (di oltre fr. 11'000.–, di cui più di fr. 4'000.– sono

riferiti a nuovi attestati di carenza di beni). Ora, secondo la giurisprudenza

la sospensione dei pagamenti va ammessa anche se non verte su tutti i debiti

del convenuto, bensì solo su una parte essenziale delle sue attività

commerciali o su una determinata categoria di debiti (sentenza della CEF

14.2022.167

del 6 marzo 2023, RtiD 2023 II 741 n. 51c, consid. 2.1 e 2.4 con i

rinvii), in particolare i debiti di diritto pubblico come nella fattispecie.

Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile.

2.3

La

reclamante è del parere che siccome l’istante le aveva notificato una

comminatoria di fallimento, non poteva poi cambiare idea e iniziare una

procedura di fallimento senza preventiva esecuzio­ne dopo il pagamento dell’esecuzione,

sicché il Pretore la doveva considerare irricevibile. Neppure al riguardo,

tuttavia, la reclaman­te si misura con la motivazione della decisione impugnata

(consid. 6 i.f.) né indica il motivo della

sua conclusione, che non si può ap­parentemente fondare sulla legge, la

quale mette a disposizione dei creditori le vie esecutive ordinaria e senza

preventiva esecuzione senza prescrivere motivi di esclusione o di precedenza di

un tipo rispetto all’altro, se non allo

stadio dell’esecuzione della de­cisione di fallimento (art. 55 LEF).

Anche su questo punto il reclamo è irricevibile.

2.4

Sono

senza rilievo per l’applicazione dell’art. 190 cpv. 2 n. 1 LEF le misure di

ristrutturazione adottate dalla reclamante (riduzione della massa salariale) e

il preteso impegno formale del socio gerente di mettere a disposizione della

società l’utile della prospettata vendita di un suo immobile, poiché è

determinante unicamen­te l’esistenza di una sospensione, totale o parziale, dei

pagamenti al momento del giudizio di prima sede, senza riguardo a circostan­ze

future che potrebbero consentire al convenuto di riprendere a pagare i suoi

debiti.

2.5

Nella

limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.

3.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).