14.2024.67
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamenti effettuati dopo l’istanza per una somma inferiore a quella delle nuove esecuzione. Insufficiente motivazione del reclamo
24 giugno 2024Italiano8 min
con decisione 6 maggio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal
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Incarto
n.
14.2024.67
Lugano
24 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.268 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 gennaio
2024 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 21 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 6 maggio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 16
gennaio 2024, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo
valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi
confronti per crediti di complessivi fr. 63'858.40 oltre a spese e
interessi.
B. All’udienza
di discussione prorogata per l’ultima volta al 30 aprile 2024, l’istante ha
confermato la propria domanda, mentre la con-venuta vi si è opposta sulla
scorta di un memoriale scritto. In replica e duplica orali, le parti sono
rimaste sulle rispettive e antagoniste posizioni.
C. Statuendo
con decisione 6 maggio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal
giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la tassa di
giustizia di fr. 80.– e ripetibili di fr. 750.– a favore dell’istante
e ordinando il riversamento della parte eccedente dell’acconto, di fr. 920.–,
a favore dell’Ufficio dei fallimenti quale anticipo giusta l’art. 169 cpv. 1
LEF.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 27 maggio
2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante
il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in
concreto al patrocinatore della RE 1 l’8 maggio 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 18 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 21
maggio, poiché il 20 era festivo, essendo Lunedì di Pentecoste (art. 1 della
legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL
843.200]; art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF).
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
2.2
Nel
caso in esame, la reclamante ribadisce i motivi già esposti in
prima sede a sostegno del fatto che avrebbe ripreso a pagare i suoi debiti nel
senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, avendo versato all’istante circa fr. 15'000.–
(su fr. 63'858.40) dopo la presentazione dell’istanza. Omette però di
confrontarsi con la motivazione del Pretore, secondo cui essa non ha pagato i
suoi altri debiti, i quali sul piano esecutivo sono anzi sensibilmente
aumentati (di oltre fr. 11'000.–, di cui più di fr. 4'000.– sono
riferiti a nuovi attestati di carenza di beni). Ora, secondo la giurisprudenza
la sospensione dei pagamenti va ammessa anche se non verte su tutti i debiti
del convenuto, bensì solo su una parte essenziale delle sue attività
commerciali o su una determinata categoria di debiti (sentenza della CEF
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del 6 marzo 2023, RtiD 2023 II 741 n. 51c, consid. 2.1 e 2.4 con i
rinvii), in particolare i debiti di diritto pubblico come nella fattispecie.
Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile.
2.3
La
reclamante è del parere che siccome l’istante le aveva notificato una
comminatoria di fallimento, non poteva poi cambiare idea e iniziare una
procedura di fallimento senza preventiva esecuzione dopo il pagamento dell’esecuzione,
sicché il Pretore la doveva considerare irricevibile. Neppure al riguardo,
tuttavia, la reclamante si misura con la motivazione della decisione impugnata
(consid. 6 i.f.) né indica il motivo della
sua conclusione, che non si può apparentemente fondare sulla legge, la
quale mette a disposizione dei creditori le vie esecutive ordinaria e senza
preventiva esecuzione senza prescrivere motivi di esclusione o di precedenza di
un tipo rispetto all’altro, se non allo
stadio dell’esecuzione della decisione di fallimento (art. 55 LEF).
Anche su questo punto il reclamo è irricevibile.
2.4
Sono
senza rilievo per l’applicazione dell’art. 190 cpv. 2 n. 1 LEF le misure di
ristrutturazione adottate dalla reclamante (riduzione della massa salariale) e
il preteso impegno formale del socio gerente di mettere a disposizione della
società l’utile della prospettata vendita di un suo immobile, poiché è
determinante unicamente l’esistenza di una sospensione, totale o parziale, dei
pagamenti al momento del giudizio di prima sede, senza riguardo a circostanze
future che potrebbero consentire al convenuto di riprendere a pagare i suoi
debiti.
2.5
Nella
limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.
3.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).