14.2024.68
Rigetto definitivo dell’opposizione. Condanna della madre a pagare alla scuola le spese scolastiche del figlio. Importo delle spese non quantificato
7 agosto 2024Italiano10 min
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per ottenerne l’annullamento,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.68
Lugano
7 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.1563 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 12 marzo 2024 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. __________
PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 21 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 16 maggio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 28 febbraio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 153'400.–,
indicando quale causa del credito: “Auf der Grundlage der letzten endgültigen Entscheidung des Französichsprachiges Gerichts erster Instanz Brüssel,
Familiengericht Urteil vom 29. Juli 2020. Frau CO 1 die Zahlung für die nachfolgenden 4 Schuljahre
spätenstens am 1. Februar 2024 vornehmen wird, wobei als vereinbart wird, dass RE
1 berechtigt ist, im Fall der Nichtzahlung dieses Schuldgelds die
Zwangsvollstreckung der Zahlung den zuständigen Gerichtsbarkeiten zu betreiben”.
Fatti
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 12 marzo 2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine
impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del
29 aprile 2024.
C. Statuendo con decisione del 16 maggio 2024, il Pretore ha respinto
l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.–
e un’indennità di fr. 2'000.– a favore della convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per ottenerne l’annullamento,
la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione e la messa a carico
della convenuta di tutte le spese legali, IVA inclusa.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 17 maggio 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 27 maggio. Presentato già il 22 maggio 2024 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sono pertanto
inammissibili parte dei documenti acclusi al reclamo (B-D e F-J) e, sia come
sia, sono senza rilievo per l’esito del giudizio odierno (v. sotto consid. 4.3
e 4.5).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che non era chiaro se la decisione
belga fosse ancora attuale ed esecutiva oppure se fosse stata superata dalla
decisione del Bezirksgericht di Lucerna dell’8 agosto 2023 o dalla decisione 20 marzo 2024 del
Tribunale cantonale di Lucerna, che ha tolto l’effetto sospensivo al reclamo
contro la decisione di primo grado per quanto attiene ai costi posti in
esecuzione. Ha constatato, ad ogni modo, che le decisioni sia belga che
lucernese si limitano a menzionare il principio secondo cui i costi della
scuola privata che frequenterà il figlio comune PI 1 sono a carico della madre
convenuta, ma non indicano un importo determinato né altri elementi per poterlo
stabilire in modo univoco e certo, sicché non costituiscono un titolo di
rigetto definitivo. Ha pertanto respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 evidenzia che il Tribunale di famiglia di prima istanza francofono
di Bruxelles, con sentenza del 29 luglio 2020, ha posto a carico di CO 1
l’obbligo di pagare da sola la totalità delle rette della scuola privata di PI
1.
e di trasferire immediatamente, a prima domanda della scuola, in Svizzera
direttamente alla stessa per i quattro primi anni d’insegnamento (ossia
“140.000 CHF”). Il tribunale belga – fa notare il reclamante – ha precisato che la
madre avrebbe pagato i quattro “prossimi”
anni di scolarità al più tardi il 1° febbraio 2024 e che in caso di mancato pagamento RE 1 avrebbe potuto procedere all’esecuzione forzata del pagamento davanti alle
giurisdizioni competenti. Egli ritiene dunque di aver il diritto, in base a una
sentenza valida ed esecutiva, di “procedere al pagamento esecutivo”.
4.1
Costituisce un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv.
1.
LEF la decisione giudiziaria esecutiva (o il titolo parificato giusta l’art.
80.
cpv. 2 LEF) che condanna l’escusso a pagare all’escuten-te una somma di denaro determinata, ossia
quantificata, o agevolmente
determinabile in base a documenti menzionati nella decisione (DTF 149 III 258
consid. 6.1.1; sentenza della CEF 14.2020.88 del 28 dicembre 2020
consid. 5.1; Abbet in:
Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 26 ad art. 80 LEF; Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 e 6a ad art. 80 LEF).
4.2
Nel
caso in esame, come rettamente rilevato dal primo giudice CO 1 non è stata
condannata dal tribunale belga a pagare a RE 1 una somma di denaro determinata
per i “prossimi” quattro anni – successivi ai “primi” quattro anni di scolarità
in Svizzera (cfr. i due primi paragrafi della decisione [doc. A accluso al
reclamo], pag. 11) –, ovvero, a quanto è dato di capire, per il quadriennio 2024-2028 (v. la motivazione dell’istanza
in relazione con l’e-mail 9 gennaio 2024 dell’International School of Zug and
Luzern [all. 2] così come il reclamo, a pag. 4 in fondo). La cifra di fr. 140'000.–
menzionata tra parentesi nella decisione belga si riferisce invece
verosimilmente al quadriennio 2020-2024 e in ogni caso è ovviamente una
semplice approssimazione dell’importo da pagare, dal momento che la scuola non era ancora determinata al momento dell’emanazione
della decisione.
4.2.1
D’altronde,
il creditore delle rette da pagare dalla convenuta non è il padre, bensì una
scuola “en Suisse” non nominata. Che RE 1 sia stato autorizzato, in caso di
mancato pagamento, a procedere all’esecuzione forzata del debito davanti alle
giurisdizioni competenti non lo rende ancora creditore della retta scolastica né lo legittima a esigerne l’esecuzione per
conto proprio, ma semmai a
richiedere un risarcimento in caso d’inadempimento della prestazione dovuta
alla scuola (cfr. art. 111 CO).
4.2.2
In ogni caso né l’importo
della retta né quello di un eventuale risarcimento sono stabiliti in modo
preciso e definitivo nella sentenza belga, né lo potevano essere, come ammette
il reclamante, ma proprio tale indeterminatezza esclude ch’essa possa essere
considerata un valido titolo di rigetto definitivo. Le e-mail prodotte da RE 1
(allegati n. 2-5) non sono poi di rilievo per la questione del rigetto, poiché
non sono menzionate nella decisione belga (v. sopra consid. 4.1); l’unica
suscettibile di dare indicazioni sull’importo delle rette (allegato 2) è del resto successiva alla decisione e, comunque sia, menziona una somma
solo approssimativa (+/- 5%). La decisione
belga non costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF per la somma posta in esecuzione.
Per raggiungere il suo scopo, RE 1 dovrebbe convenire CO 1, semmai con un’a-zione
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), per chiederne la
condanna a versargli la somma posta in esecuzione (o perlomeno dell’anno scolastico in corso) e, in
via accessoria, il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lei interposta
(art. 79 LEF).
4.3
Per
abbondanza, anche i dubbi del Pretore sull’esecutività della decisione belga
sono condivisibili, giacché il Bezirksgericht
Luzern, a domanda d’RE 1, ha statuito sulla questione
delle spese scolastiche e non si è limitato a rinviare alla decisione belga
(dispositivo n. 3, doc. B accluso al reclamo, pag. 18). Ora, la decisione
lucernese dell’8 agosto 2023 era esecutiva prima dell’inoltro dell’esecuzione
(il 28 febbraio 2024) e dell’inizio del quadriennio 2024-2028. Contrariamente a quanto allega il reclamante, l’appello
interposto da CO 1 al Kantonsgericht Luzern non ha sospeso l’esecuzione
della sentenza di primo grado, dato che all’appello è stato tolto l’effetto
sospensivo e al dispositivo sulle spese scolastiche è stata concessa l’esecuzione
anticipata, come allegato dallo stesso reclamante (v. pure il doc. C). Nulla
cambia al riguardo il successivo ricorso della madre al Tribunale federale, il
quale per legge non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). La decisione
lucernese, a prima vista, si è pertanto sostituita a quella belga dal momento della sua notifica alla
convenuta.
4.4
A
parte il fatto che il reclamante non l’ha menzionata quale titolo di rigetto in
prima sede, a scanso di equivoci il Pretore va seguito anche laddove considera
che la sentenza del Bezirksgericht
Luzern non costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo perché non indica la somma precisa per cui CO 1 è riconosciuta
debitrice della totalità delle spese della scuola privata di Alessandro fino
alla fine del liceo (“sämtliche
Kosten für die Privatschule”).
4.5
Ciò
posto, le ulteriori censure del reclamante (scelta della scuola, persistenza
dell’accordo dei genitori nel secondo quadriennio) sono senza oggetto e non
necessitano dunque alcun esame.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 153'400.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).