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Decisione

14.2024.68

Rigetto definitivo dell’opposizione. Condanna della madre a pagare alla scuola le spese scolastiche del figlio. Importo delle spese non quantificato

7 agosto 2024Italiano10 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per ottenerne l’an­nullamento,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.68

Lugano

7 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.1563 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 12 marzo 2024 da

RE 1

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. __________

PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 21 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisio­ne emessa il 16 maggio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 28 febbraio 2024 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, RE 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 153'400.–,

indicando quale causa del credito: “Auf der Grundlage der letzten endgültigen Entscheidung des Französichsprachiges Gerichts erster Instanz Brüs­sel,

Familiengericht Urteil vom 29. Juli 2020. Frau CO 1 die Zahlung für die nachfolgenden 4 Schuljahre

spätenstens am 1. Februar 2024 vornehmen wird, wobei als vereinbart wird, dass RE

1 berechtigt ist, im Fall der Nichtzahlung dieses Schuldgelds die

Zwangsvollstreckung der Zahlung den zuständigen Gerichtsbarkeiten zu betreiben”.

Fatti

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza del 12 marzo 2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine

impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del

29 aprile 2024.

C. Statuendo con decisione del 16 maggio 2024, il Pretore ha respin­to

l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.–

e un’indennità di fr. 2'000.– a favore della convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per ottenerne l’an­nullamento,

la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione e la messa a carico

della convenuta di tutte le spese legali, IVA inclusa.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 17 maggio 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 27 maggio. Presentato già il 22 maggio 2024 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sono pertanto

inammissibili parte dei documenti acclusi al reclamo (B-D e F-J) e, sia come

sia, sono senza rilievo per l’esito del giudizio odierno (v. sotto consid. 4.3

e 4.5).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che non era chia­ro se la decisione

belga fosse ancora attuale ed esecutiva oppure se fosse stata superata dalla

decisione del Bezirksgericht di Lucerna dell’8 agosto 2023 o dalla decisione 20 marzo 2024 del

Tribunale cantonale di Lucerna, che ha tolto l’effetto sospensivo al reclamo

contro la decisione di primo grado per quanto attiene ai costi posti in

esecuzione. Ha constatato, ad ogni modo, che le decisioni sia belga che

lucernese si limitano a menzionare il principio secondo cui i costi della

scuola privata che frequenterà il figlio comune PI 1 sono a carico della madre

convenuta, ma non indicano un importo determinato né altri elementi per poterlo

stabilire in modo univoco e certo, sicché non costituiscono un titolo di

rigetto definitivo. Ha pertanto respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 evidenzia che il Tribunale di famiglia di prima istanza francofono

di Bruxelles, con sentenza del 29 luglio 2020, ha posto a carico di CO 1

l’obbligo di pagare da sola la totalità delle rette della scuola privata di PI

1.

e di trasferire immediatamente, a prima domanda della scuola, in Sviz­zera

direttamente alla stessa per i quattro primi anni d’insegna­mento (ossia

“140.000 CHF”). Il tribunale belga – fa notare il reclamante – ha precisato che la

madre avrebbe pagato i quattro “prossimi”

anni di scolarità al più tardi il 1° febbraio 2024 e che in caso di mancato pagamento RE 1 avrebbe potuto procedere all’e­secuzione forzata del pagamento davanti alle

giurisdizioni competenti. Egli ritiene dunque di aver il diritto, in base a una

sentenza valida ed esecutiva, di “procedere al pagamento esecutivo”.

4.1

Costituisce un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv.

1.

LEF la decisione giudiziaria esecutiva (o il titolo parificato giusta l’art.

80.

cpv. 2 LEF) che condanna l’escusso a pagare all’escuten-te una somma di denaro determinata, ossia

quantificata, o agevolmente

determinabile in base a documenti menzionati nella decisio­ne (DTF 149 III 258

consid. 6.1.1; sentenza della CEF 14.2020.88 del 28 dicembre 2020

consid. 5.1; Abbet in:

Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 26 ad art. 80 LEF; Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 e 6a ad art. 80 LEF).

4.2

Nel

caso in esame, come rettamente rilevato dal primo giudice CO 1 non è stata

condannata dal tribunale belga a pagare a RE 1 una somma di denaro determinata

per i “prossimi” quattro anni – successivi ai “primi” quattro anni di scolarità

in Svizzera (cfr. i due primi paragrafi della decisione [doc. A accluso al

reclamo], pag. 11) –, ovvero, a quanto è dato di capire, per il quadriennio 2024-2028 (v. la motivazione dell’istanza

in relazione con l’e-mail 9 gennaio 2024 dell’International School of Zug and

Luzern [all. 2] così come il reclamo, a pag. 4 in fondo). La cifra di fr. 140'000.–

menzionata tra parentesi nella decisione belga si riferisce invece

verosimilmente al quadriennio 2020-2024 e in ogni caso è ovviamente una

semplice approssimazione dell’importo da pagare, dal momento che la scuola non era ancora determinata al momento dell’emanazione

della decisione.

4.2.1

D’altronde,

il creditore delle rette da pagare dalla convenuta non è il padre, bensì una

scuola “en Suisse” non nominata. Che RE 1 sia stato autorizzato, in caso di

mancato pagamento, a procedere all’esecuzione forzata del debito davanti alle

giurisdizio­ni competenti non lo rende ancora creditore della retta scolastica né lo legittima a esigerne l’esecuzione per

conto proprio, ma semmai a

richiedere un risarcimento in caso d’inadempimento della prestazione dovuta

alla scuola (cfr. art. 111 CO).

4.2.2

In ogni caso né l’importo

della retta né quello di un eventuale risarcimento sono stabiliti in modo

preciso e definitivo nella sentenza belga, né lo potevano essere, come ammette

il reclamante, ma proprio tale indeterminatezza esclude ch’essa possa essere

considerata un valido titolo di rigetto definitivo. Le e-mail prodotte da RE 1

(allegati n. 2-5) non sono poi di rilievo per la questione del rigetto, poiché

non sono menzionate nella decisione belga (v. sopra consid. 4.1); l’unica

suscettibile di dare indicazioni sull’im­porto delle rette (allegato 2) è del resto successiva alla decisione e, comunque sia, menziona una somma

solo approssimativa (+/- 5%). La decisione

belga non costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF per la somma posta in esecuzione.

Per raggiungere il suo scopo, RE 1 dovrebbe convenire CO 1, semmai con un’a­-zione

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), per chiederne la

condanna a versargli la somma posta in esecuzione (o perlomeno dell’anno scolastico in corso) e, in

via accessoria, il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lei interposta

(art. 79 LEF).

4.3

Per

abbondanza, anche i dubbi del Pretore sull’esecutività della decisione belga

sono condivisibili, giacché il Bezirksgericht

Luzern, a domanda d’RE 1, ha statuito sulla questione

delle spese scolastiche e non si è limitato a rinviare alla decisione belga

(dispositivo n. 3, doc. B accluso al reclamo, pag. 18). Ora, la decisione

lucernese dell’8 agosto 2023 era esecutiva prima dell’inoltro dell’esecuzione

(il 28 febbraio 2024) e dell’inizio del quadriennio 2024-2028. Contrariamente a quanto allega il reclamante, l’appel­lo

interposto da CO 1 al Kantonsgericht Luzern non ha sospeso l’esecuzione

della sentenza di primo grado, dato che all’appello è stato tolto l’effetto

sospensivo e al dispositivo sulle spese scolastiche è stata concessa l’esecuzione

anticipata, come allegato dallo stesso reclamante (v. pure il doc. C). Nulla

cambia al riguardo il successivo ricorso della madre al Tribunale federale, il

quale per legge non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). La decisione

lucernese, a prima vista, si è pertanto sostituita a quella belga dal momento della sua notifica alla

convenuta.

4.4

A

parte il fatto che il reclamante non l’ha menzionata quale titolo di rigetto in

prima sede, a scanso di equivoci il Pretore va seguito anche laddove considera

che la sentenza del Bezirksgericht

Luzern non costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo perché non indica la somma precisa per cui CO 1 è riconosciuta

debitrice della totalità delle spese della scuola privata di Alessandro fino

alla fine del liceo (“sämtliche

Kosten für die Privat­schule”).

4.5

Ciò

posto, le ulteriori censure del reclamante (scelta della scuola, persistenza

dell’accordo dei genitori nel secondo quadriennio) so­no senza oggetto e non

necessitano dunque alcun esame.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo in­corsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 153'400.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).