14.2024.69
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Ripresa dei pagamenti dopo l’istanza
9 ottobre 2024Italiano15 min
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 114'232.85
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.69
Lugano
9 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.60 (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
istanza 7 marzo 2024 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 24 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 17 maggio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 7
marzo 2024, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 114'232.85
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 16 maggio 2024, l’istante ha confermato la sua domanda,
sulla scorta di uno stato aggiornato della situazione della convenuta, mentre
quest’ultima ha comunicato di aver ridotto il suo organico da otto a quattro
dipendenti e prodotto osservazioni scritte all’istanza, con cui ha postulato la
reiezione dell’istante, protestate tasse, spese e ripetibili. Le parti si sono
poi sostanzialmente riconfermate nelle proprie posizioni, la convenuta
annunciando la sua intenzione di presentare un aggiornamento della propria
situazione contabile dell’anno in corso e riservandosi di chiedere una
moratoria concordataria.
C. Dopo
aver acquisito agli atti l’estratto della situazione esecutiva della convenuta
al 16 maggio 2024, con decisione del giorno successivo il Pretore ha dichiarato
il fallimento della RE 1 dal 21 maggio 2024 alle ore 9:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il 27 maggio essa ha trasmesso un complemento del ricorso. Il
29 maggio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell’11 giugno 2024, la Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha concluso per la reiezione del
reclamo. Mediante replica del 18 giugno 2024 la reclamante ha confermato le
proprie conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 22
maggio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 1° giugno, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 3 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF). Presentato già il 24 maggio 2024 (data del timbro postale),
il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure il complemento
trasmesso il 27 maggio.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC; sotto consid. 4.1).
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011, consid. 3.1, con rimandi).
2.2
Nella
sentenza impugnata, pur rilevando che il debito iniziale della convenuta, di fr. 114'232.85
era sceso a fr. 108'909.–, il Pretore ha ritenuto che il debito –
rilevante – per contributi paritetici accumulato dal 2019 appariva ormai
impossibile da colmare, giacché oltre all’istante – sua maggiore creditrice –
la RE 1 aveva ancora diverse altre esecuzioni insolute dal 2020 nei confronti
della Suva, della Stiftung __________, dell’assicurazione AXA e dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni per IVA. Il primo giudice ha pertanto considerato
che la convenuta versasse ormai in uno stato cronico di mancanza di liquidità
tale da impedire di far fronte ai debiti correnti verso diversi dei suoi
creditori, sicché tutte le condizioni per decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione risultavano adempiute.
2.3
Con
il reclamo la RE 1 contesta di essere insolvibile e di non pagare debiti
incontestati ed esigibili, facendo valere di aver effettuato "in
questi mesi parecchi pagamenti all’UE",
sulla base delle dilazioni (secondo l’art. 123 LEF) concesse, e anche direttamente all’istante, o meglio: 1) in quattro mesi fr. 33'026.65
all’istante, di cui alcuni arretrati, oltre ad anticipi di fr. 14'317.60
per contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, che
oltretutto superano quanto dovuto, perché ha ora solo 3.75 dipendenti invece di
otto; rileva inoltre di aver ottenuto dilazioni (nel senso dell’art. 123 LEF)
fino al 26 ottobre 2024 per complessivi fr. 22'340.68; 2) per quanto
attiene ai contributi AI, la reclamante allega di aver corrisposto fr. 7'110.–
e fr. 5'680.– per le esecuzioni n.__________ e __________, nonché rate di fr. 1'780.–
e fr. 1'420.– fino al 26 ottobre 2024; 3) a favore della SUVA, essa
evidenzia di aver versato fr. 3'120.– e una rata di fr. 390.– fino
all’11 ottobre 2024. In totale i suoi pagamenti negli ultimi quattro mesi
ammontano quindi a fr. 63'217.–, sicché a suo dire non si può parlare né d’insolvenza
né di rifiuto di pagamento durevole, tanto più che non sono stati rilasciati
attestati di carenza di beni a suo carico né comminatorie di fallimento.
Osserva anche di aver ridotto il suo debito nei confronti dell’istante da fr. 114'232.85
a fr. 65'000.– circa, di cui solo fr. 57'385.70 sono esigibili,
siccome ha ottenuto dall’UE dilazioni per il resto, e che non sono state
promosse nuove esecuzioni nei suoi confronti dopo il deposito dell’istanza.
Secondo la reclamante, la mancanza di liquidità è dovuta all’epidemia di covid.
Asserisce di aver la possibilità di depositare fr. 50'000.– a disposizione
della Camera se viene concesso effetto sospensivo del reclamo. Conclude alla
reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di fr. 500.–.
Nel
complemento di ricorso del 27 maggio 2024, la reclamante allega di aver
incassato nel 2024 fatture del 2023 per fr. 61'951.–
e fatture del 2024 (fino al 16 maggio) per fr. 201'860.–, fr. 7'496.–
rimanendo ancora da incassare.
Nelle
sue osservazioni dell’11 giugno 2024, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG riconferma la propria istanza affermando di aver ricevuto fr. 32'599.65
dalla RE 1, ma solo dopo la presentazione dell’istanza di fallimento, e fa
notare che sussiste ancora un debito di fr. 97'043.10. Reputa che la situazione
finanziaria precaria della fallita è tuttora data e chiede inoltre che spese e
ripetibili siano a carico della ricorrente, che a seguito della sospensione dei
pagamenti ha obbligato la cassa a chiedere il fallimento.
Con
replica spontanea del 17 giugno 2024, la reclamante evidenzia come il conteggio
accluso dall’istante alle osservazioni al reclamo non sia aggiornato e assevera
che il suo scoperto è in realtà di fr. 88'476.75 (anziché di fr. 97'043.10),
di cui fr. 78'685.70 sono posti in esecuzione e sono oggetto di dilazioni
non ancora scadute. Il 18 giugno, la reclamante ha prodotto estratti conto
relativi a tre versamenti del giorno
precedente di fr. 300.–, 1'420.– e 780.–.
Con
scritti del 21, 27 giugno, 5, 12, 19 luglio, 23, 30 agosto e 20 settembre 2024,
la reclamante ha inoltrato a questa Camera le ricevute di diversi pagamenti
eseguiti dopo il reclamo a favore dell’istante (per quasi fr. 23'000.–) e
dell’IVA (per oltre fr. 6'000.–), così come la fattura d’acconto differenziale
della Cassa istante, del 27 agosto 2024, che riconosce un’eccedenza di fr.
1'457.50 a favore della reclamante per i contributi paritetici da gennaio ad
agosto 2024.
2.4
Il
momento determinante per verificare se sono adempiuti i presupposti per
dichiarare il fallimento senza preventiva esecuzione del convenuto è quello
dell’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.2021.132
del 28 ottobre 2021, RtiD 2022 I 677 n.
47c, consid. 2.2). Ne segue che il giudice del fallimento deve tenere conto di
pagamenti effettuati dal convenuto prima dell’emissione del giudizio. È
ammissibile l’allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di
prova fino alla fine dell’udienza fallimentare prevista dagli art. 168
e 190 cpv. 2 LEF (cfr. citata 14.2021.131,
consid. 2.2). Versamenti successivi al fallimento non possono invece
essere presi in considerazione (art. 326 cpv. 1 CPC), tranne che permettano al
fallito di dimostrare di aver saldato integralmente tutte le pretese fatte
valere nell’istanza (anche quelle non ancora poste in esecuzione), così come di
rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 per il rinvio dell’art.
194.
cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF
14.2019.202
del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c,
consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova), poiché l’eccezione dell’art.
174.
cpv. 2 LEF vale solo per le ipotesi di annullamento del fallimento che la
norma enumera (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019, pubblicata
in SJ 2019 I 376, consid. 3.1).
Secondo
la giurisprudenza già citata (sopra consid. 2.1), la sospensione dei pagamenti
va ammessa anche se non verte su tutti i debiti del convenuto, bensì solo su
una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata
categoria di debiti, in particolare i debiti di diritto pubblico come nella
fattispecie. Non basta quindi al reclamante allegare di avere effettuato alcuni
pagamenti in prima sede, ove il primo giudice abbia rilevato che non avevano
evitato un aumento del carico esecutivo nello stesso periodo (sentenze della
CEF 14.2024.67 del 24 giugno 2024, consid. 2.2, 14.2022.167 del 6 marzo 2023,
RtiD 2023 II 740 n. 51c, consid. 2.4, e 14.2021.35 del 15 aprile 2021, consid.
3.3).
2.4.1
Nel
caso in esame, l’istante ammette di aver ricevuto fr. 32'599.65 dalla RE 1,
ma solo dopo la presentazione dell’istanza di fallimento. Come risulta dalla
giurisprudenza appena citata, si tratta nondimeno di una circostanza di cui il
primo giudice doveva tenere conto. In replica la reclamante ha d’altronde
contestato che il debito verso l’istante fosse ancora di fr. 97'043.10
(all’11 giugno 2024), sostenendo che fosse diminuito a fr. 88'476.75 sulla
scorta della tabella acclusa all’istanza, da essa corretta in base ai pagamenti
effettuati nel frattempo fino al fallimento e debitamente comprovati con la
documentazione acclusa al reclamo (doc. C-N), che a prima vista – la Cassa non
lo contesta – corrisponde a quanto figura negli atti di prima sede (doc. 2-5).
La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), sulla scorta dei dati
registrati dall’ufficio di esecuzione, che le differenze tra i conteggi delle
parti sono da ricondurre al fatto che la Cassa istante non ha computato le rate
iniziali versate dalla convenuta a fine del 2023 (__________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________), ha tenuto conto degl’importi
netti ricevuti dall’ufficio e non ha considerato il pagamento quasi integrale
dell’esecuzione n. __________, indicata solo come annullata, specie degli
acconti di oltre fr. 11'000.– versati il 10 gennaio e il 4 marzo 2024. L’istante
non ha d’altronde contestato la replica, sicché si può ritenere che la
reclamante ha ridotto il suo debito da fr. 114'232.85 (alla data dell’istanza,
ovvero al 7 marzo 2024) a fr. 88'476.75 al momento del fallimento (e non a
soli fr. 108'909.– come ritenuto dal Pretore), ossia di fr. 25'756.10,
pari al 22.5%.
Non
si può infatti far astrazione dei crediti già fatti valere con l’istanza, ma
non ancora posti in esecuzione, come apparentemente ipotizzato dalla
reclamante, dal momento che con l’istanza di fallimento senza preventiva
esecuzione possono essere fatte valere pretese non ancora dedotte in esecuzione
(cfr. sopra consid. 4.1) e che la reclamante non ha contestato quelli
vantati dall’istante. Non si possono nemmeno considerare i pagamenti della
reclamante successivi all’emanazione della sentenza impugnata, l’eccezione
prevista dall’art. 174 cpv. 2 LEF valendo solo per i motivi d’impugnazione
enumerati in tale norma (sopra consid. 1.2 e 2.4), e in ogni caso le
allegazioni di fatto e documenti posteriori alla scadenza del termine di
reclamo (in casu il 3 giugno 2024) sono inammissibili (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
2.4.2
L’istante
non contesta neppure i versamenti fatti dalla reclamante ad alcuni degli altri
creditori menzionati nella decisione impugnata, di fr. 12'790.– per IVA
(doc. O-P) e di fr. 13'324.45 alla SUVA (doc. Q), che per il periodo dalla
fine del 2023 al fallimento assommano, con quelli a favore dell’istante, a
oltre fr. 73'000.– (e secondo l’accertamento effettuato d’ufficio da
questa Camera in sede di decisione sull’effetto sospensivo a oltre fr. 80'000.– dall’inizio dell’anno). In circostanze del genere, non si può
parlare di una sospensione di pagamento
durevole, tanto più che il carico esecutivo complessivo della
reclamante risulta diminuito in tale periodo, giacché a fronte dei pagamenti
appena menzionati sono state inoltrate solo quattro nuove esecuzioni, di cui
tre sono state pagate immediatamente, mentre la quarta ammonta a meno di fr.
15'000.–, e non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico
né comminatorie di fallimento (cfr. estratti del 1° marzo 2024 [doc. D] e del
16.
maggio 2024 [doc. 7]).
2.4.3
Si
conviene con la resistente che la situazione finanziaria della fallita rimane precaria.
Non si tratta però di una circostanza di rilievo ai sensi dell’art. 190 cpv. 1
n. 2 LEF, il quale vincola il fallimento solo a una sospensione durevole dei
pagamenti, condizione che, come visto (sopra consid. 2.4.2) non poteva (più)
essere ritenuta adempiuta al momento della
pronuncia del fallimento stanti i versamenti sostanziosi effettuati
dalla convenuta nel 2024. Il reclamo va pertanto accolto. La RE 1 va però resa
attenta che il 1° gennaio 2025 l’art. 43 n. 1 LEF verrà abrogato, sicché anche
le esecuzioni dei creditori di diritto pubblico verranno proseguite in via di
fallimento. È pertanto nel suo interesse continuare a pagare regolarmente
perlomeno i contributi correnti.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Non è chiaro se la Cassa istante pretende la rifusione di un’indennità
d’inconvenienza in questa sede. Ad ogni modo, non ha fornito alcuna motivazione
al riguardo, sicché non ve ne ha diritto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per
tacere del dubbio se enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle
proprie attribuzioni ufficiali ab-biano diritto a un’indennità d’inconvenienza
(sentenza della CEF 14.2022.123 del 5 dicembre 2022 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 17 maggio 2024 dalla Pretura del Distretto di Riviera
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Biasca;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).