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Decisione

14.2024.69

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Ripresa dei pagamenti dopo l’istanza

9 ottobre 2024Italiano15 min

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 114'232.85

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.69

Lugano

9 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.60 (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con

istanza 7 marzo 2024 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 24 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 17 maggio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 7

marzo 2024, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento senza preventiva

esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 114'232.85

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 16 maggio 2024, l’istante ha confermato la sua domanda,

sulla scorta di uno stato aggiornato della situazione della convenuta, mentre

quest’ultima ha comunicato di aver ridotto il suo organico da otto a quattro

dipendenti e prodotto osservazioni scritte all’istanza, con cui ha postulato la

reiezione dell’istante, protestate tasse, spese e ripetibili. Le parti si sono

poi sostanzialmente riconfermate nelle proprie posizioni, la convenuta

annunciando la sua intenzione di presentare un aggiornamento della propria

situazione contabile dell’anno in corso e riservandosi di chiedere una

moratoria concordataria.

C. Dopo

aver acquisito agli atti l’estratto della situazione esecutiva della convenuta

al 16 maggio 2024, con decisione del giorno successivo il Pretore ha dichiarato

il fallimento della RE 1 dal 21 maggio 2024 alle ore 9:00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il 27 maggio essa ha trasmesso un complemento del ricorso. Il

29 maggio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell’11 giugno 2024, la Cassa

cantonale di compensazio­ne AVS/AI/IPG ha concluso per la reiezione del

reclamo. Median­te replica del 18 giugno 2024 la reclamante ha confermato le

proprie conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 22

maggio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 1° giugno, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 3 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF). Presentato già il 24 maggio 2024 (data del timbro postale),

il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo, come lo è pure il complemento

trasmesso il 27 maggio.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di pro­ve nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC; sotto consid. 4.1).

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011, consid. 3.1, con rimandi).

2.2

Nella

sentenza impugnata, pur rilevando che il debito iniziale della convenuta, di fr. 114'232.85

era sceso a fr. 108'909.–, il Pretore ha ritenuto che il debito –

rilevante – per contributi paritetici accumulato dal 2019 appariva ormai

impossibile da colmare, giacché oltre all’istante – sua maggiore creditrice –

la RE 1 aveva ancora diverse altre esecuzioni insolute dal 2020 nei confronti

del­la Suva, della Stiftung __________, dell’assicurazione AXA e dell’Ammi­nistrazione

federale delle contribuzioni per IVA. Il primo giudice ha pertanto considerato

che la convenuta versasse ormai in uno stato cronico di mancanza di liquidità

tale da impedire di far fronte ai debiti correnti verso diversi dei suoi

creditori, sicché tutte le condizioni per decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione risultavano adempiute.

2.3

Con

il reclamo la RE 1 contesta di essere insolvibile e di non pagare debiti

incontestati ed esigibili, facendo valere di aver effettuato "in

questi mesi parecchi pagamenti all’UE",

sulla base del­le dilazioni (secondo l’art. 123 LEF) concesse, e anche direttamente all’istante, o meglio: 1) in quattro mesi fr. 33'026.65

all’istan­­te, di cui alcuni arretrati, oltre ad anticipi di fr. 14'317.60

per contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, che

oltretutto superano quanto dovuto, perché ha ora solo 3.75 dipendenti invece di

otto; rileva inoltre di aver ottenuto dilazioni (nel senso dell’art. 123 LEF)

fino al 26 ottobre 2024 per complessivi fr. 22'340.68; 2) per quanto

attiene ai contributi AI, la reclamante allega di aver corrisposto fr. 7'110.–

e fr. 5'680.– per le esecuzioni n.__________ e __________, nonché rate di fr. 1'780.–

e fr. 1'420.– fino al 26 ottobre 2024; 3) a favore della SUVA, essa

evidenzia di aver versato fr. 3'120.– e una rata di fr. 390.– fino

all’11 ottobre 2024. In totale i suoi pagamenti negli ultimi quattro mesi

ammontano quindi a fr. 63'217.–, sicché a suo dire non si può parlare né d’in­solvenza

né di rifiuto di pagamento durevole, tanto più che non sono stati rilasciati

attestati di carenza di beni a suo carico né comminatorie di fallimento.

Osserva anche di aver ridotto il suo debito nei confronti dell’istante da fr. 114'232.85

a fr. 65'000.– circa, di cui solo fr. 57'385.70 sono esigibili,

siccome ha ottenuto dall’UE dilazioni per il resto, e che non sono state

promosse nuove esecuzioni nei suoi confronti dopo il deposito dell’istanza.

Secondo la reclamante, la mancanza di liquidità è dovuta all’epidemia di covid.

Asserisce di aver la possibilità di depositare fr. 50'000.– a disposizione

della Camera se viene concesso effetto sospensivo del reclamo. Conclude alla

reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di fr. 500.–.

Nel

complemento di ricorso del 27 maggio 2024, la reclamante allega di aver

incassato nel 2024 fatture del 2023 per fr. 61'951.–

e fatture del 2024 (fino al 16 maggio) per fr. 201'860.–, fr. 7'496.–

rimanendo ancora da incassare.

Nelle

sue osservazioni dell’11 giugno 2024, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG riconferma la propria istanza affermando di aver ricevuto fr. 32'599.65

dalla RE 1, ma solo dopo la presentazione dell’istanza di fallimento, e fa

notare che sussiste ancora un debito di fr. 97'043.10. Reputa che la situazio­ne

finanziaria precaria della fallita è tuttora data e chiede inoltre che spese e

ripetibili siano a carico della ricorrente, che a seguito della sospensione dei

pagamenti ha obbligato la cassa a chiedere il fallimento.

Con

replica spontanea del 17 giugno 2024, la reclamante evidenzia come il conteggio

accluso dall’istante alle osservazioni al reclamo non sia aggiornato e assevera

che il suo scoperto è in realtà di fr. 88'476.75 (anziché di fr. 97'043.10),

di cui fr. 78'685.70 sono posti in esecuzione e sono oggetto di dilazioni

non ancora scadu­te. Il 18 giugno, la reclamante ha prodotto estratti conto

relativi a tre versamenti del giorno

precedente di fr. 300.–, 1'420.– e 780.–.

Con

scritti del 21, 27 giugno, 5, 12, 19 luglio, 23, 30 agosto e 20 settembre 2024,

la reclamante ha inoltrato a questa Camera le ricevute di diversi pagamenti

eseguiti dopo il reclamo a favore del­l’istante (per quasi fr. 23'000.–) e

dell’IVA (per oltre fr. 6'000.–), così come la fattura d’acconto differenziale

della Cassa istante, del 27 agosto 2024, che riconosce un’eccedenza di fr.

1'457.50 a favore della reclamante per i contributi paritetici da gennaio ad

agosto 2024.

2.4

Il

momento determinante per verificare se sono adempiuti i presupposti per

dichiarare il fallimento senza preventiva esecuzione del convenuto è quello

dell’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.2021.132

del 28 ottobre 2021, RtiD 2022 I 677 n.

47c, consid. 2.2). Ne segue che il giudice del fallimento deve tenere conto di

pagamenti effettuati dal convenuto pri­ma dell’emissione del giudizio. È

ammissibile l’allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di

prova fino alla fine del­l’u­dienza fallimentare prevista dagli art. 168

e 190 cpv. 2 LEF (cfr. citata 14.2021.131,

consid. 2.2). Versamenti successivi al fallimen­to non possono invece

essere presi in considerazione (art. 326 cpv. 1 CPC), tranne che permettano al

fallito di dimostrare di aver saldato integralmente tutte le pretese fatte

valere nell’istanza (anche quelle non ancora poste in esecuzione), così come di

rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 per il rinvio dell’art.

194.

cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF

14.2019.202

del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c,

consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova), poiché l’eccezione dell’art.

174.

cpv. 2 LEF vale solo per le ipotesi di annullamento del fallimento che la

norma enumera (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019, pubblicata

in SJ 2019 I 376, consid. 3.1).

Secondo

la giurisprudenza già citata (sopra consid. 2.1), la sospensione dei pagamenti

va ammessa anche se non verte su tutti i debiti del convenuto, bensì solo su

una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata

categoria di debiti, in particolare i debiti di diritto pubblico come nella

fattispecie. Non basta quindi al reclamante allegare di avere effettuato alcuni

pagamenti in prima sede, ove il primo giudice abbia rilevato che non avevano

evitato un aumento del carico esecutivo nello stesso periodo (sentenze della

CEF 14.2024.67 del 24 giugno 2024, consid. 2.2, 14.2022.167 del 6 marzo 2023,

RtiD 2023 II 740 n. 51c, consid. 2.4, e 14.2021.35 del 15 aprile 2021, consid.

3.3).

2.4.1

Nel

caso in esame, l’istante ammette di aver ricevuto fr. 32'599.65 dalla RE 1,

ma solo dopo la presentazione dell’istanza di fallimento. Come risulta dalla

giurisprudenza appena citata, si trat­ta nondimeno di una circostanza di cui il

primo giudice doveva tenere conto. In replica la reclamante ha d’altronde

contestato che il debito verso l’istante fosse ancora di fr. 97'043.10

(all’11 giugno 2024), sostenendo che fosse diminuito a fr. 88'476.75 sulla

scorta della tabella acclusa all’istanza, da essa corretta in base ai pagamenti

effettuati nel frattempo fino al fallimento e debitamente comprovati con la

documentazione acclusa al reclamo (doc. C-N), che a prima vista – la Cassa non

lo contesta – corrisponde a quanto figura negli atti di prima sede (doc. 2-5).

La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), sulla scorta dei dati

registrati dall’ufficio di esecuzione, che le differenze tra i conteggi delle

parti sono da ricondurre al fatto che la Cassa istante non ha computato le rate

iniziali versate dalla convenuta a fine del 2023 (__________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________), ha tenuto conto degl’importi

netti ricevuti dall’ufficio e non ha considerato il pagamento quasi integrale

dell’esecuzione n. __________, indicata solo come annullata, specie degli

acconti di oltre fr. 11'000.– versati il 10 gennaio e il 4 marzo 2024. L’istante

non ha d’altronde contestato la replica, sicché si può ritenere che la

reclamante ha ridotto il suo debito da fr. 114'232.85 (alla data dell’istanza,

ovvero al 7 marzo 2024) a fr. 88'476.75 al momento del fallimento (e non a

soli fr. 108'909.– come ritenuto dal Preto­re), ossia di fr. 25'756.10,

pari al 22.5%.

Non

si può infatti far astrazione dei crediti già fatti valere con l’i­stanza, ma

non ancora posti in esecuzione, come apparentemen­te ipotizzato dalla

reclamante, dal momento che con l’istanza di fallimento senza preventiva

esecuzione possono essere fatte valere pretese non ancora dedotte in esecuzione

(cfr. sopra consid. 4.1) e che la reclamante non ha contestato quelli

vantati dall’istan­te. Non si possono nemmeno considerare i pagamenti della

reclamante successivi all’emanazione della sentenza impugnata, l’eccezione

prevista dall’art. 174 cpv. 2 LEF valendo solo per i motivi d’impugnazione

enumerati in tale norma (sopra consid. 1.2 e 2.4), e in ogni caso le

allegazioni di fatto e documenti posteriori alla scadenza del termine di

reclamo (in casu il 3 giugno 2024) sono inammissibili (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

2.4.2

L’istante

non contesta neppure i versamenti fatti dalla reclamante ad alcuni degli altri

creditori menzionati nella decisione impugnata, di fr. 12'790.– per IVA

(doc. O-P) e di fr. 13'324.45 alla SUVA (doc. Q), che per il periodo dalla

fine del 2023 al fallimento assommano, con quelli a favore dell’istante, a

oltre fr. 73'000.– (e secondo l’ac­certamento effettuato d’ufficio da

questa Camera in sede di decisione sull’effetto sospensivo a oltre fr. 80'000.– dall’inizio dell’an­no). In circostanze del genere, non si può

parlare di una sospensione di pagamento

durevole, tanto più che il carico esecutivo com­plessivo della

reclamante risulta diminuito in tale periodo, giacché a fronte dei pagamenti

appena menzionati sono state inoltrate so­lo quattro nuove esecuzioni, di cui

tre sono state pagate immediatamente, mentre la quarta ammonta a meno di fr.

15'000.–, e non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico

né comminatorie di fallimento (cfr. estratti del 1° marzo 2024 [doc. D] e del

16.

maggio 2024 [doc. 7]).

2.4.3

Si

conviene con la resistente che la situazione finanziaria della fallita rimane precaria.

Non si tratta però di una circostanza di rilievo ai sensi dell’art. 190 cpv. 1

n. 2 LEF, il quale vincola il fallimento solo a una sospensione durevole dei

pagamenti, condizio­ne che, come visto (sopra consid. 2.4.2) non poteva (più)

essere ritenuta adempiuta al momento della

pronuncia del fallimento stan­ti i versamenti sostanziosi effettuati

dalla convenuta nel 2024. Il reclamo va pertanto accolto. La RE 1 va però resa

attenta che il 1° gennaio 2025 l’art. 43 n. 1 LEF verrà abrogato, sicché anche

le esecuzioni dei creditori di diritto pubblico verranno proseguite in via di

fallimento. È pertanto nel suo interesse continuare a pagare regolarmente

perlomeno i contributi correnti.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Non è chiaro se la Cassa istante pretende la rifusione di un’indennità

d’inconvenienza in questa sede. Ad ogni modo, non ha fornito alcuna motivazione

al riguardo, sicché non ve ne ha diritto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per

tacere del dubbio se enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle

proprie attribuzioni ufficiali ab-biano diritto a un’indennità d’inconvenienza

(sentenza della CEF 14.2022.123 del 5 dicembre 2022 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 17 maggio 2024 dalla Pretura del Distretto di Riviera

nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Biasca;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).