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Decisione

14.2024.71

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite da due coniugi. Esecuzione diretta solo con il marito per l’integralità delle prestazioni. Identità tra debitore ed escusso

4 ottobre 2024Italiano12 min

D. Statuendo con decisione del 21 maggio 2024, il Pretore ha parzialmente accolto

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2024.71

Lugano

4 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.2071 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 aprile 2024

dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 3 giugno 2024 presentato dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 21 maggio

2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 24 maggio 2022 la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha ricalcolato le prestazioni complementari percepite dal 1° agosto

2012 dai coniugi CO 1 e PI 1 e chiesto loro la restituzione di quanto indebitamente

percepito, stabilito, in modo distinto, in fr. 18'221.– per ognuno di loro.

Il 12 aprile 2024 la Cassa ha trasmesso agli assicurati un estratto conto che,

dedotti accrediti di fr. 3'416.–, indica un saldo da pagare di fr. 33'026.–

([2 x fr. 18'221.–] ./. fr. 3'416.–).

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 novembre 2023 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’in­­casso di fr. 33'026.–, indicando

quale causa del credito la “Decisione

di restituzione del 24 maggio 2022 quale prestazione complementare”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile

2024 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 29 aprile 2024.

D. Statuendo con decisione del 21 maggio 2024, il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizio­­ne interposta dal

convenuto limitatamente a fr.14'805.– (anziché fr. 33'026.–) e ponendo le

spese processuali di fr. 120.– a carico delle parti metà ciascuno senz’assegnare

indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è

insorta a questa Camera con un

reclamo del 3 giugno 2024 per ottenerne, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, in via principale l’annullamento e l’accoglimento integrale

dell’istanza e in via subordinata l’annullamento e la retrocessione della causa

al primo giudice “affinché

proceda nei propri incombenti”, protestate spese e

ripetibili. Nel termine impartitogli per presentare osservazioni CO 1 è rimasto

silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla reclamante il 22 maggio 2024, il termine d’impugnazione

è scaduto sabato 1° giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 3

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione della Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo nei confronti di CO 1 per fr. 18'221.–, ma non per l’ulteriore

quota di fr. 18'221.– posta a carico della moglie, per l’incasso della

quale l’istante avrebbe dovuto procedere separatamente. Posto che la Cassa

indicava di aver ricevuto accrediti per fr. 3'416.– e che il convenuto non

aveva sollevato valide eccezioni, in definitiva il primo giudice ha

parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 14'805.– (pari a fr. 18'221.–

./. 3'416.–).

4.

Nel

reclamo la Cassa sostiene che l’istanza doveva essere integralmente accolta per fr. 33'026.–, pari alle due quote di fr. 18'221.–

ognuna meno gli accrediti di fr. 3'416.–, poiché con la decisione da lei

emessa, così come con un sollecito, ha chiesto unicamente a CO 1 la

restituzione delle prestazioni complementari annue versate in troppo ai membri

della sua famiglia e costui non lo ha mai contestato, tantoché la decisione è

passata in giudicato. Rileva che nella decisione il calcolo con cui si giunge

al totale di fr. 36'442.– è scisso in due importi di fr. 18'221.–

ognuno perché le prestazioni sociali sono state versate per metà su due

differenti conti, uno a nome del marito e l’altro della moglie. Evidenzia che CO

1.

non ha mai contestato che gli si chiedesse l’inte-gralità

della somma indebitamente percepita, avendo anche paga­to parte degli acconti, ma

ha solamente sollevato obiezioni sul pia­no di pagamento e sul suo rispetto,

avvalendosi di difficoltà economiche. A sua mente “non dovrebbero” esservi

dubbi sull’identità tra l’escusso indicato nel precetto esecutivo e il debitore

menzionato nella decisione di restituzione, che dev’essere quindi ammessa “senza necessità di particolari

interpretazioni”. D’altronde, essa continua, la questione (di

merito) di sapere se il marito convenuto è oppure no responsabile per il tutto

(quale beneficiario iniziale delle prestazioni complementari, debitore solidale

o altro ancora) non dev’essere affrontata in questa sede; in effetti la

giurisprudenza di questa Camera ha già

definito tali questioni come “delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante”.

5.

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali

contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in

giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad

art. 80 LEF). Nel caso specifico la decisione del 24 maggio 2022,

la cui esecutività non è contestata, costituisce in sé un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione per la somma (di fr. 18'221.–) posta

esplicitamen­te a carico di CO 1. Litigiosa è la questione di sapere se essa

vale anche, nei suoi confronti, per la quota posta a carico della moglie.

5.1

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e, in

particolare, se vi è identità tra l’e­­scusso indicato sul precetto esecutivo e

il debitore menzionato nel titolo (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando

che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147

III 176 consid. 4.2.1).

Il

giudice non può completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III

564.

consid. 4.3.2; 134 III 656 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del

merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF 138 III 583 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 12 ad art. 80 LEF),

nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa

(già citata DTF 143 III 564 consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2021.199 del

30.

maggio 2022 consid. 5.3, sentenza della CEF 14.2020.34 del 4 settembre 2020,

consid. 5.3.2 e i rinvii).

5.2

Nella

fattispecie la decisione della Cassa non indica precisamente chi è il debitore

delle prestazioni da restituire, stante la

formulazione passiva adottata (“Le prestazioni complementari indebitamen­te percepite

devono essere restituite”, doc.

B, n. 4 e 7). Siccome la decisione menziona separatamente sia le prestazioni

cui ogni coniuge “ha

diritto” (n. 1 e 2), sia le

richieste di restituzione (n. 3 e 6), secondo il principio dell’affidamento il

senso oggettivo più evidente da darle è che ogni coniuge è debitore delle

prestazioni versategli in più di quanto gli spettava singolarmente. Non è

invero esclusa l’altra interpretazione proposta dalla reclamante, ma non

incombe al giudice del rigetto completare una decisione imprecisa (sopra

consid. 5.1). Spetta semmai alla Cassa emettere una nuova decisione che indichi

chiaramente che il debitore dell’intero importo da restituire è CO 1.

5.3

Che

il convenuto non abbia sollevato

contestazioni sulla richiesta di restituzione a lui indirizzata non è di

rilievo ai fini del giudizio, non solo perché a tenore della decisione della

Cassa egli poteva capire in buona fede, come appena rilevato, di essere

debitore so­lo di fr. 18'221.–, sicché non aveva

motivo di sollevare obiezioni, ma anche perché il giudice del rigetto deve

verificare d’ufficio l’i­­dentità tra il debitore indicato sul precetto

esecutivo e quello menzionato nella decisione invocata quale titolo di rigetto a

prescindere dalle allegazioni delle parti (sopra consid. 5.1). La decisione impugnata non presta dunque il

fianco alla critica.

6.

La

reclamante si duole poi della violazione del suo diritto di essere sentita, poiché

il primo giudice si è fondato su argomentazioni che potevano essere solo da lei

ipotizzate, mai evocate dal debitore e quindi “totalmente imprevedibili e a maggior ragione

incomprensibili”. Rileva che il

Pretore parrebbe aver rilevato una violazione d’ordine solo formale, perché, in

caso contrario, non troverebbe spiegazio­ne l’aver indicato la possibilità di

poter comunque procedere separatamente, sulla base del medesimo titolo, per l’incasso

dei restan­ti fr. 18'221.– a carico della moglie. Essa chiede quindi in

via subordinata l’annullamento della decisione e la retrocessione della causa

al primo giudice per nuovo giudizio.

6.1

Come

già rilevato, il Pretore ha correttamente rilevato d’ufficio il difetto d’identità

applicando d’ufficio il diritto (art. 57 CPC). La reclamante è malvenuta a

dolersi di argomenti “solo ipotizzabili, imprevedibili e incomprensibili”, mentre ha essa stessa redatto la sua decisione

in modo errato (se intendeva davvero obbligare il solo CO 1 a restituire anche

le prestazioni indebitamente percepite dalla moglie) o perlomeno ambiguo e

avrebbe dovuto accorgersene se avesse preparato seriamente l’istanza di rigetto

del­-l’opposizione. Non poteva ignorare che il Pretore avrebbe esaminato la sua

istanza alla luce dell’art. 80 LEF e avrebbe verificato, come detto d’ufficio,

che la decisione da essa invocata quale titolo di rigetto obbliga l’escusso a

restituire anche le prestazioni indebitamente percepite dalla moglie. Non

sussiste pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.

6.2

La

procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura esclusivamente formale, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (sopra consid. 2). Non è

pertanto dato di capire perché il fatto che il

Pretore abbia rilevato una

violazione d’ordine solo formale (la no­ta mancata identità) dovrebbe

giustificare un rinvio della causa per nuovo giudizio.

Se la via alternativa indicata dal Pretore – procedere separatamen­te contro la moglie, ovvero

promuovendo un’esecuzione separata contro di lei per l’incasso dei restanti fr. 18'221.– posti a suo carico – sia quella più indicata

(oppure se le conviene emettere una nuova decisione priva d’ambiguità) lo deve

valutare la Cassa. Non è comunque sia una questione che il primo giudice doveva

risolvere, non trattandosi di un motivo che influenza direttamente il

dispositivo, ma solo una possibile conseguenza della reiezione dell’i­­stanza. Non

costituisce pertanto un motivo d’impugnazione su cui la Camera debba

esprimersi.

6.3

Il

reclamo va pertanto respinto. Con l’emanazione dell’odierno giudizio, la

domanda d’effetto sospensivo diviene senz’oggetto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, siccome CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo e non è

quindi incorso in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'221.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).