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Decisione

14.2024.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 novembre 2024Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I

documenti n. 9-12 prodotti per la prima volta con il reclamo sono pertanto

inammissibili.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha sta-tuito che il contratto di ammissione non costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,

giacché l’importo della retta non è né quantificato, né era facilmente

determinabile in base al contratto, dovendo essere calcolato in un secondo

tempo sulla scorta della documentazione prodotta da CO 1. Per lo stesso motivo,

ha giudicato ininfluenti i moduli

per la revisione annuale del calcolo della retta,

emessi dalla PI 2. Circa l’AGI e le prestazioni non

comprese nella retta, il magistrato ha considerato che dai

documenti agli atti non si evince un impegno chiaro, determinato e

inequivocabile dell’escussa a pagarli, salvo per quanto attiene all’allacciamento

TV via cavo, all’allacciamento telefonico diretto (in uscita) e all’acqua

minerale in camera, per cui il contratto prevede costi

forfettari mensili, rispettivamente di fr. 10.–

(punto 16.3 e allegato n. 6), fr. 10.– (punto 16.2 e allegato n. 5) e fr. 15.–

(punto 3.6). Onde il parziale accoglimento dell’istan­­za nel senso del rigetto

dell’opposizione limitatamente alle (dieci) mensilità

di tali poste (fr. 350.– = 10 x [fr. 10.– + fr. 10.– + fr. 15.–]),

riportate nelle fatture indicate nel precetto esecutivo, oltre agl’in­teressi

di mora del 5% dal 1° luglio 2023.

4. Nel

reclamo, in primo luogo l’RE 1 sostiene, in sostanza, di aver correttamente

calcolato la retta di CO 1, poi approvata dal­l’UACD, tenendo conto sia delle Direttive concernenti l’applicazione ed il

computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base

alla legge anziani, sia della donazione da lei elargita

a parenti, liberalità che RA 1 ha del resto ammesso al dibattimento. Chiede

pertanto, in via principale, il “riconoscimen­to

della legittimità del credito a [suo]

favore” e, in via subordinata, la condanna di RA 1 “in qualità di legale rappresentante della

signora CO 1, al pagamento del dovuto, a seguito di amministrazione infedele

dei beni e degli averi della stessa”.

4.1 Va

innanzitutto ricordato che in una procedura di rigetto (definitivo o provvisorio) dell’opposizione l’escutente può

chiedere unicamen­te, per l’appunto, di “rigettare”, ovvero eliminare l’opposizione

interposta dall’escusso. Richieste volte al “riconoscimento della legittimità del credito” posto in esecuzione oppure alla “condanna”, a qualsivoglia

titolo, di chicchessia “al

pagamento del dovuto”, esulano da tale procedura e

sono pertanto irricevibili. Nella fattispecie, il petitum del reclamo può tutt’al

più essere interpretato quale richiesta di riformare la decisione impugnata nel

senso di rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 per

l’intero credito posto in esecuzione.

4.2 Ciò

detto, con la sua argomentazione il reclamante non si confronta con la

motivazione della decisione impugnata, che non verte sulla correttezza della

retta, bensì sull’inesistenza di un riconoscimento di debito, coerentemente con

lo scopo della procedura di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2). Insufficientemente

motivato, nella misura in cui la censura esula dal tema della procedura di

rigetto, il reclamo è al riguardo irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra

consid. 1.2).

5. In

secondo luogo, l’RE 1 afferma che CO 1 è sua debitrice per il semplice fatto di

aver concluso il contratto di

ammissio­ne. Al riguardo, spiega che la mancata

indicazione in quel documento degl’importi della retta giornaliera e dell’AGI “è da ritenersi infondata ai fini della legittimità contrattuale”. Fa notare che le Direttive concernenti l’applicazione ed il computo

delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla

legge anziani prevedono che dopo l’ammissione del

residente la retta viene calcolata dalla CpA, sulla scorta della documentazione

da lui prodotta, quin­di approvata dall’UACD, sicché il suo importo non può

essere indicato già nel contratto. Tuttavia, il reclamante osserva che il

contratto dispone che in attesa dell’approvazione la struttura fattura l’importo

minimo fissato dall’UACD (punto 3.3) e le Direttive stabiliscono che la

struttura può fatturare l’importo massimo, qualora senza giustificato motivo il

residente non produca la documentazione richiesta entro due mesi dall’ammissione.

Inoltre, al momen­to della conclusione del contratto RA 1, quale rappresentante

dell’escussa, ha ricevuto copia delle Direttive e della “tabella di calcolo base per la determinazione

della retta massima dell’UACD”, sicché era a

Considerandi

conoscenza del suo importo. Le Direttive prescrivono poi che l’AGI spetta alla CpA.

5.1

Sennonché,

la censura dell’RE 1 si fonda su allegazioni di fatto integralmente nuove e,

dunque, integralmente inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

In prima sede, esso si era infatti limitato, nell’istanza, a riportare i numeri

delle fatture indicati sul precetto esecutivo (cfr. act I, punto 6, pag.

2) e al dibattimento, in replica, a produrre documenti e sostenere che da essi

emergessero donazioni di CO 1 a parenti (act II, pag. 1). Fondata integralmente

su fatti inammissibili in seconda sede, di cui non si può dunque tenere conto

ai fini del giudizio, la censura è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid.

1.

).

5.2

Per

abbondanza, va rilevato che l’importo della retta è stato stabilito dopo la conclusione

del contratto di ammissione, o meglio al momento dell’approvazione da parte dell’UACD, sicché in

occasione della conclusione CO 1 (come il suo rappresentante) non sapeva che

importo si stava impegnando a pagare. Ciò esclu­de che il contratto possa

costituire un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che

secondo la giurisprudenza e la dottrina deve vertere suo un ammontare

determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il

documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). La situazione non cambia neppure

tenendo conto che, in concreto, in attesa dell’approvazio­ne del contratto, l’RE

1.

avrebbe fatturato la retta minima, giacché

neppure l’importo della stessa viene stabilito nel contratto, bensì in

un atto, ancora una volta, successivo dell’UACD, o meglio dal DSS (Direttive, art. 3

comma 1), che non poteva quindi per definizione essere richiamato dal

contratto. Il reclamante non può nemmeno

riferirsi validamente alla clausola relativa alla retta massima, da un

lato, ancora una volta, perché l’importo massimo non risulta quantificato nel

contratto o in un documento al quale esso rinvia, e dall’altro poiché l’RE 1

non dimostra che le condizioni stabilite dal punto 3.3 del contratto (mancata

consegna o documentazione incompleta) erano date per le pretese poste in

esecuzione, ciò che pare comunque escluso,

poiché le fatture indicate nel precetto ese­cutivo (per i mesi da marzo 2023 a

gennaio 2024, doc. C accluso all’istanza) si riferiscono a rette

approvate dall’UACD (doc. N e O).

6.

In

terzo luogo, l’RE 1 ritiene che alla decisione impugnata si opponga anche “l’evidenza del riconoscimento di debito

esercitata dal signor RA 1 nella

corrispondenza”.

Rileva infatti ch’egli ha scritto, nell’e-mail del 16

gennaio 2022, che “dal 1 marzo

2022.

la signora CO 1 non potrà più versare l’intero importo della retta’”, in quello del 29 marzo 2022 che “era e resta evidente che dal patrimonio della signora

CO 1 la retta venga pagata”, in quello del 2 maggio

2022.

che “nei prossimi giorni

sarà mia premura inviarle copia della notifica di tassazione dell’anno 2021 in

modo da definire la retta precisa per il 2022” e nello

scritto del 23 settembre 2022 che nonostante “l’impossibilità da parte della signora CO 1

di pagare l’intera retta da voi richiesta [… l’] abbiamo lasciat[a] presso la Casa Anziani

PI 1 in quanto siamo sicuri abbia il diritto a restarvi pagando solo l’importo

che ricevete mensilmente”. Conclude che da tale

corrispondenza risulta “la [sua] consapevolezza […] del­la

situazione debitoria e del relativo riconoscimento di debito”. Aggiunge ch’egli, il 22 agosto 2022, ha annunciato il cambiamento di

domicilio dell’escussa, “riconoscendo” così l’impossibilità

di pagare il dovuto.

6.1

Di nuovo la censura dell’RE 1 si fonda su

allegazioni di fatto nuove e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra

consid. 1.2 e 5.1). Fondata

integralmente su fatti inammissibili in seconda sede, la censura è irricevibile

(art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

6.2

Per

abbondanza, sia ricordato che per poter fungere da titolo di rigetto

provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF il riconoscimento di debito

constatato mediante scrittura privata deve recare la firma manoscritta o

elettronica qualificata dell’escusso giusta l’art. 14 cpv. 1 o 2bis

CO (sentenza della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024 consid. 5.3 e i rinvii).

Ora, le tre e-mail (doc. 9-11 acclusi al

reclamo) non sono firmate dal rappresentante dell’escussa, mentre lo

scritto del 23 settembre 2022 (doc. 11bis)

non contiene alcun riconoscimento delle

pretese poi dedotte in esecuzione, giac­ché egli contesta che la sua

assistita debba pagare più di quanto “da lei

sostenibile”.

7.

Da ultimo, l’RE 1 fa notare che la conferma della decisione

impugnata costituirebbe un precedente, che consentirebbe ai residenti o ai loro

rappresentanti di eludere il pagamento del dovuto. Per evitare perdite

finanziarie, le CpA dovrebbero poi, di conseguenza, rifiutare nuove ammissioni

fino all’approvazione del calcolo della retta da parte dell’UACD, con

pregiudizio per le persone che abbisognano un’ammissione d’urgenza.

7.1

Il

reclamante misconosce che la via agevolata del rigetto provvisorio

dell’opposizione in procedura sommaria (art. 82 LEF) è aper­ta per legge solo a

chi è in possesso di un riconoscimento di debito constatato in un atto pubblico

o in una scrittura privata firmata manualmente o elettronicamente dall’escusso,

sicché chi vuole usufruire di tale via deve necessariamente fare in modo di

procurarsi un simile titolo, fermo restando che se non vi riesce, il creditore

può sempre far accertare il proprio credito con un’azione creditoria in

procedura ordinaria o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC) e ottenere, previa una corrispondente conclusione, il rigetto definitivo

dell’opposizione dell’escusso (art. 79 LEF; citata CEF 14.2023.137

consid. 5.5). Anche sotto questo profilo il recla­mo si rivela

infondato.

7.2

L’impossibilità di fissare d’acchito nel contratto di ammissione

l’importo della retta a carico del residente a causa della necessità di una

preventiva approvazione dell’UACD è del resto un ostacolo almeno parzialmente

superabile, giacché è possibile, da un lato, prevedere rette minime provvisorie

e tariffe forfettarie, e dall’altro, chiedere al residente (o al suo

rappresentante legale) di firmare un nuovo contratto (o un’aggiunta allo

stesso) dopo l’approvazio­ne dell’UACD e dopo ogni revisione dell’importo della

retta (o di altre poste).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 44'274.20,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– RA 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).