14.2024.74
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di ammissione in una casa per anziani. Conclusioni ricevibili in una procedura di rigetto. Requisiti del riconoscimento di debito: firma dell’escusso e determinazione o determinabilità della somma da pagare
8 novembre 2024Italiano17 min
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
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Incarto n.
14.2024.74
Lugano
8 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo
2024 dall’
RE 1 __________
contro
CO 1, __________
(rappresentata da RA 1, __________
[__________])
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2024 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 28 maggio 2024 dal Pretore aggiunto supplente;
ritenuto
in fatto: A. Il 31 agosto 2022, l’RE 1
(__________) e CO 1, rappresentata da RA 1 quale sua “persona di
riferimento” e “rappresentante legale”, hanno concluso un “contratto di ammissione e disposizioni di servizio”, che disciplina la permanenza di CO 1 nella Casa per persone anziane PI
1 (in seguito: CpA); il contratto comprende vari allegati, tra cui il n. 5
denominato “richiesta di
allacciamento telefonico in uscita” e il n. 6
denominato “richiesta di
allacciamento tv via cavo”. Sia il contratto, sia gli
allegati sono firmati da RA 1.
Al
punto 3.1, il contratto prevede che “la partecipazione finanziaria dell’ospite alle spese della CpA (retta
giornaliera) è calcolata in base alle direttive emanate dall’Ufficio degli
anziani e delle cure a domicilio (in seguito UACD) del Dipartimento della
sanità e socialità (in seguito DSS) […]. Con la sottoscrizione del presente contratto il residente e la
persona di riferimento dichiarano di aver ricevuto copia delle citate
disposizioni accettandone i relativi contenuti […]”; il suo punto 3.2 prevede poi che “la retta calcolata dalla Direzione CpA RE 1 sulla base
della documentazione prodotta è trasmessa all’UACD […] per la relativa approvazione”; infine, il suo punto 3.3 dispone che “il residente e/o la persona di riferimento si
impegnano a consegnare alla CpA RE 1 […] la documentazione necessaria al calcolo della retta” (1° §), che “in
attesa dell’approvazione dell’UACD sarà fatturata una retta provvisoria (retta
minima fissata dall’UACD […]” (penultimo §) e che “in
caso di mancata consegna o di documentazione incompleta, la Direzione CpA RE 1
procederà alla fatturazione della retta massima definita annualmente a
dipendenza del risultato di esercizio della CpA”
(ultimo §).
Al
punto 3.5, il contratto precisa che “il residente e la persona di riferimento prendono atto che l’AGI
(assegno grande invalido) è fatturato in aggiunta alla retta conformemente alle
direttive UACD […]”
Secondo
il punto 3.6 “il residente e
la persona di riferimento prendono atto che le seguenti prestazioni non sono
comprese nella retta e saranno pertanto fatturate in aggiunta alla stessa: […] – allacciamento TV via cavo –
allacciamento telefonico diretto in uscita […] – fornitura acqua in
camera CHF 15.00 forfait mensile – […] forniture occasionali richieste
dal residente ed anticipate dalla CpA (prodotti igiene […]) non coperte
dalla retta o dall’assicurazione malattia”. Il suo
punto 16.2 chiarisce che “l’impianto
telefonico prevede l’allacciamento diretto con la camera per le comunicazioni
in entrata. Su specifica richiesta del residente, l’apparecchio può pure essere
predisposto per le comunicazioni in uscita con relativa fatturazione della
chiamata in esterna (vedi allegato 5 […]). In tal caso, e in aggiunta alle tasse per le comunicazioni
personali, sarà addebitata una quota di CHF 10.00/mensili per il relativo
allacciamento […]”; il suo punto 16.3 chiarisce
inoltre che “tutte le camere
sono predisposte per l’allacciamento TV via cavo. L’eventuale utilizzo dell’allacciamento
comporterà un addebito di CHF 10.00/mensili (vedi allegato 6 […]”.
B. Il
16 ottobre 2023, l’UACD ha approvato un “modulo
per la revisione annuale del calcolo della retta”, allestito
dalla PI 2 e relativo a
CO 1, mediante il quale la retta diaria per il suo soggiorno alla Casa
per persone anziane PI 1 è stata fissata in fr. 148.75 per il 2023.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2024 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 44'274.20 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2023, indicando
quale causa del credito le (dieci) “Fattur[e] __________-__________-__________-__________-__________-__________-__________-__________-__________-__________
__________-__________”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 marzo
2024 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Al dibattimento
tenutosi il 17 maggio 2024, la convenuta, rappresentata da RA 1, ha presentato
una memoria scritta, con cui si è opposta all’istanza, quindi, mediante
replica e duplica orali, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e
antitetiche posizioni.
E. Il 14 maggio 2024, l’UACD ha approvato un secondo
modulo, sempre allestito
dalla PI 2, mediante il quale la retta diaria è stata fissata in fr. 141.05
per il 2024.
F. Statuendo con decisione del 28 maggio 2024, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 350.–
oltre agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2023 e ponendo a carico dell’istante
le spese processuali di fr. 400.–.
G. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 6 giugno 2024 per ottenere,
in via principale il “riconoscimento
della legittimità del credito a [suo]
favore” e in via subordinata la condanna di RA 1 “in qualità di legale rappresentante della
signora CO 1, al pagamento del dovuto, a seguito di amministrazione infedele
dei beni e degli averi della stessa”, protestate spese
e ripetibili. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’RE 1 il 29 maggio 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 8 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10
giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 6
giugno 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Fatti
I
documenti n. 9-12 prodotti per la prima volta con il reclamo sono pertanto
inammissibili.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha sta-tuito che il contratto di ammissione non costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,
giacché l’importo della retta non è né quantificato, né era facilmente
determinabile in base al contratto, dovendo essere calcolato in un secondo
tempo sulla scorta della documentazione prodotta da CO 1. Per lo stesso motivo,
ha giudicato ininfluenti i moduli
per la revisione annuale del calcolo della retta,
emessi dalla PI 2. Circa l’AGI e le prestazioni non
comprese nella retta, il magistrato ha considerato che dai
documenti agli atti non si evince un impegno chiaro, determinato e
inequivocabile dell’escussa a pagarli, salvo per quanto attiene all’allacciamento
TV via cavo, all’allacciamento telefonico diretto (in uscita) e all’acqua
minerale in camera, per cui il contratto prevede costi
forfettari mensili, rispettivamente di fr. 10.–
(punto 16.3 e allegato n. 6), fr. 10.– (punto 16.2 e allegato n. 5) e fr. 15.–
(punto 3.6). Onde il parziale accoglimento dell’istanza nel senso del rigetto
dell’opposizione limitatamente alle (dieci) mensilità
di tali poste (fr. 350.– = 10 x [fr. 10.– + fr. 10.– + fr. 15.–]),
riportate nelle fatture indicate nel precetto esecutivo, oltre agl’interessi
di mora del 5% dal 1° luglio 2023.
4. Nel
reclamo, in primo luogo l’RE 1 sostiene, in sostanza, di aver correttamente
calcolato la retta di CO 1, poi approvata dall’UACD, tenendo conto sia delle Direttive concernenti l’applicazione ed il
computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base
alla legge anziani, sia della donazione da lei elargita
a parenti, liberalità che RA 1 ha del resto ammesso al dibattimento. Chiede
pertanto, in via principale, il “riconoscimento
della legittimità del credito a [suo]
favore” e, in via subordinata, la condanna di RA 1 “in qualità di legale rappresentante della
signora CO 1, al pagamento del dovuto, a seguito di amministrazione infedele
dei beni e degli averi della stessa”.
4.1 Va
innanzitutto ricordato che in una procedura di rigetto (definitivo o provvisorio) dell’opposizione l’escutente può
chiedere unicamente, per l’appunto, di “rigettare”, ovvero eliminare l’opposizione
interposta dall’escusso. Richieste volte al “riconoscimento della legittimità del credito” posto in esecuzione oppure alla “condanna”, a qualsivoglia
titolo, di chicchessia “al
pagamento del dovuto”, esulano da tale procedura e
sono pertanto irricevibili. Nella fattispecie, il petitum del reclamo può tutt’al
più essere interpretato quale richiesta di riformare la decisione impugnata nel
senso di rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 per
l’intero credito posto in esecuzione.
4.2 Ciò
detto, con la sua argomentazione il reclamante non si confronta con la
motivazione della decisione impugnata, che non verte sulla correttezza della
retta, bensì sull’inesistenza di un riconoscimento di debito, coerentemente con
lo scopo della procedura di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2). Insufficientemente
motivato, nella misura in cui la censura esula dal tema della procedura di
rigetto, il reclamo è al riguardo irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra
consid. 1.2).
5. In
secondo luogo, l’RE 1 afferma che CO 1 è sua debitrice per il semplice fatto di
aver concluso il contratto di
ammissione. Al riguardo, spiega che la mancata
indicazione in quel documento degl’importi della retta giornaliera e dell’AGI “è da ritenersi infondata
ai fini della legittimità contrattuale”. Fa notare che le Direttive concernenti l’applicazione ed il computo
delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla
legge anziani prevedono che dopo l’ammissione del
residente la retta viene calcolata dalla CpA, sulla scorta della documentazione
da lui prodotta, quindi approvata dall’UACD, sicché il suo importo non può
essere indicato già nel contratto. Tuttavia, il reclamante osserva che il
contratto dispone che in attesa dell’approvazione la struttura fattura l’importo
minimo fissato dall’UACD (punto 3.3) e le Direttive stabiliscono che la
struttura può fatturare l’importo massimo, qualora senza giustificato motivo il
residente non produca la documentazione richiesta entro due mesi dall’ammissione.
Inoltre, al momento della conclusione del contratto RA 1, quale rappresentante
dell’escussa, ha ricevuto copia delle Direttive e della “tabella di calcolo base per la determinazione
della retta massima dell’UACD”, sicché era a
Considerandi
conoscenza del suo importo. Le Direttive prescrivono poi che l’AGI spetta alla CpA.
5.1
Sennonché,
la censura dell’RE 1 si fonda su allegazioni di fatto integralmente nuove e,
dunque, integralmente inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
In prima sede, esso si era infatti limitato, nell’istanza, a riportare i numeri
delle fatture indicati sul precetto esecutivo (cfr. act I, punto 6, pag.
2) e al dibattimento, in replica, a produrre documenti e sostenere che da essi
emergessero donazioni di CO 1 a parenti (act II, pag. 1). Fondata integralmente
su fatti inammissibili in seconda sede, di cui non si può dunque tenere conto
ai fini del giudizio, la censura è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid.
1.2).
5.2
Per
abbondanza, va rilevato che l’importo della retta è stato stabilito dopo la conclusione
del contratto di ammissione, o meglio al momento dell’approvazione da parte dell’UACD, sicché in
occasione della conclusione CO 1 (come il suo rappresentante) non sapeva che
importo si stava impegnando a pagare. Ciò esclude che il contratto possa
costituire un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che
secondo la giurisprudenza e la dottrina deve vertere suo un ammontare
determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il
documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,
n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). La situazione non cambia neppure
tenendo conto che, in concreto, in attesa dell’approvazione del contratto, l’RE
1.
avrebbe fatturato la retta minima, giacché
neppure l’importo della stessa viene stabilito nel contratto, bensì in
un atto, ancora una volta, successivo dell’UACD, o meglio dal DSS (Direttive, art. 3
comma 1), che non poteva quindi per definizione essere richiamato dal
contratto. Il reclamante non può nemmeno
riferirsi validamente alla clausola relativa alla retta massima, da un
lato, ancora una volta, perché l’importo massimo non risulta quantificato nel
contratto o in un documento al quale esso rinvia, e dall’altro poiché l’RE 1
non dimostra che le condizioni stabilite dal punto 3.3 del contratto (mancata
consegna o documentazione incompleta) erano date per le pretese poste in
esecuzione, ciò che pare comunque escluso,
poiché le fatture indicate nel precetto esecutivo (per i mesi da marzo 2023 a
gennaio 2024, doc. C accluso all’istanza) si riferiscono a rette
approvate dall’UACD (doc. N e O).
6.
In
terzo luogo, l’RE 1 ritiene che alla decisione impugnata si opponga anche “l’evidenza del riconoscimento di debito
esercitata dal signor RA 1 nella
corrispondenza”.
Rileva infatti ch’egli ha scritto, nell’e-mail del 16
gennaio 2022, che “dal 1 marzo
2022.
la signora CO 1 non potrà più versare l’intero importo della retta’”, in quello del 29 marzo 2022 che “era e resta evidente che dal patrimonio della signora
CO 1 la retta venga pagata”, in quello del 2 maggio
2022.
che “nei prossimi giorni
sarà mia premura inviarle copia della notifica di tassazione dell’anno 2021 in
modo da definire la retta precisa per il 2022” e nello
scritto del 23 settembre 2022 che nonostante
“l’impossibilità da parte della signora CO 1
di pagare l’intera retta da voi richiesta [… l’] abbiamo lasciat[a] presso la Casa Anziani
PI 1 in quanto siamo sicuri abbia il diritto a restarvi pagando solo l’importo
che ricevete mensilmente”. Conclude che da tale
corrispondenza risulta “la [sua] consapevolezza […] della
situazione debitoria e del relativo riconoscimento di debito”. Aggiunge ch’egli, il 22 agosto 2022, ha annunciato il cambiamento di
domicilio dell’escussa, “riconoscendo” così l’impossibilità
di pagare il dovuto.
6.1
Di nuovo la censura dell’RE 1 si fonda su
allegazioni di fatto nuove e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra
consid. 1.2 e 5.1). Fondata
integralmente su fatti inammissibili in seconda sede, la censura è irricevibile
(art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
6.2
Per
abbondanza, sia ricordato che per poter fungere da titolo di rigetto
provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF il riconoscimento di debito
constatato mediante scrittura privata deve recare la firma manoscritta o
elettronica qualificata dell’escusso giusta l’art. 14 cpv. 1 o 2bis
CO (sentenza della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024 consid. 5.3 e i rinvii).
Ora, le tre e-mail (doc. 9-11 acclusi al
reclamo) non sono firmate dal rappresentante dell’escussa, mentre lo
scritto del 23 settembre 2022 (doc. 11bis)
non contiene alcun riconoscimento delle
pretese poi dedotte in esecuzione, giacché egli contesta che la sua
assistita debba pagare più di quanto “da lei
sostenibile”.
7.
Da ultimo, l’RE 1
fa notare che la conferma della decisione
impugnata costituirebbe un precedente, che consentirebbe ai residenti o ai loro
rappresentanti di eludere il pagamento del dovuto. Per evitare perdite
finanziarie, le CpA dovrebbero poi, di conseguenza, rifiutare nuove ammissioni
fino all’approvazione del calcolo della retta da parte dell’UACD, con
pregiudizio per le persone che abbisognano un’ammissione d’urgenza.
7.1
Il
reclamante misconosce che la via agevolata del rigetto provvisorio
dell’opposizione in procedura sommaria (art. 82 LEF) è aperta per legge solo a
chi è in possesso di un riconoscimento di debito constatato in un atto pubblico
o in una scrittura privata firmata manualmente o elettronicamente dall’escusso,
sicché chi vuole usufruire di tale via deve necessariamente fare in modo di
procurarsi un simile titolo, fermo restando che se non vi riesce, il creditore
può sempre far accertare il proprio credito con un’azione creditoria in
procedura ordinaria o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) e ottenere, previa una corrispondente conclusione, il rigetto definitivo
dell’opposizione dell’escusso (art. 79 LEF; citata CEF 14.2023.137
consid. 5.5). Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela
infondato.
7.2
L’impossibilità di fissare d’acchito nel contratto di ammissione
l’importo della retta a carico del residente a causa della necessità di una
preventiva approvazione dell’UACD è del resto un ostacolo almeno parzialmente
superabile, giacché è possibile, da un lato, prevedere rette minime provvisorie
e tariffe forfettarie, e dall’altro, chiedere al residente (o al suo
rappresentante legale) di firmare un nuovo contratto (o un’aggiunta allo
stesso) dopo l’approvazione dell’UACD e dopo ogni revisione dell’importo della
retta (o di altre poste).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 44'274.20,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– RA 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).