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Decisione

14.2024.74

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di ammissione in una casa per anziani. Conclusioni ricevibili in una procedura di rigetto. Requisiti del riconoscimento di debito: firma dell’escusso e determinazione o determinabilità della somma da pagare

8 novembre 2024Italiano17 min

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.74

Lugano

8 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo

2024 dall’

RE 1 __________

contro

CO 1, __________

(rappresentata da RA 1, __________

[__________])

giudicando sul reclamo del 6 giugno 2024 presentato dall’RE 1 contro la

decisione emessa il 28 maggio 2024 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto

in fatto: A. Il 31 agosto 2022, l’RE 1

(__________) e CO 1, rappresentata da RA 1 quale sua “persona di

riferimento” e “rappresentante legale”, hanno concluso un “contrat­to di ammissione e disposizioni di servizio”, che disciplina la permanenza di CO 1 nella Casa per persone anziane PI

1 (in seguito: CpA); il contratto comprende vari allegati, tra cui il n. 5

denominato “richiesta di

allacciamento telefonico in uscita” e il n. 6

denominato “richiesta di

allacciamento tv via cavo”. Sia il contratto, sia gli

allegati sono firmati da RA 1.

Al

punto 3.1, il contratto prevede che “la partecipazione finanziaria dell’ospite alle spese della CpA (retta

giornaliera) è calcolata in base alle direttive emanate dall’Ufficio degli

anziani e delle cure a domicilio (in seguito UACD) del Dipartimento della

sanità e socialità (in seguito DSS) […]. Con la sottoscrizione del presente contratto il residente e la

persona di riferimento dichiarano di aver ricevuto copia delle citate

disposizioni accettandone i relativi contenuti […]”; il suo punto 3.2 prevede poi che “la retta calcolata dalla Direzione CpA RE 1 sulla base

della documentazione prodotta è trasmessa all’UACD […] per la relativa approvazione”; infine, il suo punto 3.3 dispone che “il residente e/o la persona di riferimento si

impegnano a consegnare alla CpA RE 1 […] la documentazione necessaria al calcolo della retta” (1° §), che “in

attesa dell’approvazione dell’UACD sarà fatturata una retta provvisoria (retta

minima fissata dall’UACD […]” (penultimo §) e che “in

caso di mancata consegna o di documentazione incompleta, la Direzione CpA RE 1

procederà alla fatturazione della retta massima definita annualmente a

dipendenza del risultato di esercizio della CpA”

(ultimo §).

Al

punto 3.5, il contratto precisa che “il residente e la persona di riferimento prendono atto che l’AGI

(assegno grande invalido) è fatturato in aggiunta alla retta conformemente alle

direttive UACD […]”

Secondo

il punto 3.6 “il residente e

la persona di riferimento prendono atto che le seguenti prestazioni non sono

comprese nella retta e saranno pertanto fatturate in aggiunta alla stessa: […] – allacciamento TV via cavo –

allacciamento telefonico diretto in uscita […] – fornitura acqua in

camera CHF 15.00 forfait mensile – […] forniture occasionali richieste

dal residente ed anticipate dalla CpA (prodotti igiene […]) non coperte

dalla retta o dall’assicurazione malattia”. Il suo

punto 16.2 chiarisce che “l’impianto

telefonico prevede l’allac­ciamento diretto con la camera per le comunicazioni

in entrata. Su specifica richiesta del residente, l’apparecchio può pure essere

predisposto per le comunicazioni in uscita con relativa fatturazione della

chiamata in esterna (vedi allegato 5 […]). In tal caso, e in aggiunta alle tasse per le comunicazioni

personali, sarà addebitata una quota di CHF 10.00/mensili per il relativo

allacciamento […]”; il suo punto 16.3 chiarisce

inoltre che “tutte le camere

sono predisposte per l’al­lacciamento TV via cavo. L’eventuale utilizzo dell’allacciamento

comporterà un addebito di CHF 10.00/mensili (vedi allegato 6 […]”.

B. Il

16 ottobre 2023, l’UACD ha approvato un “modulo

per la revisio­ne annuale del calcolo della retta”, allestito

dalla PI 2 e relativo a

CO 1, mediante il qua­le la retta diaria per il suo soggiorno alla Casa

per persone anziane PI 1 è stata fissata in fr. 148.75 per il 2023.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2024 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 44'274.20 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2023, indicando

quale causa del credito le (dieci) “Fattur[e] __________-__________-__________-__________-__________-__________-__________-__________-__________-__________

__________-__________”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza dell’11 marzo

2024 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Al dibattimento

tenutosi il 17 maggio 2024, la convenuta, rappresentata da RA 1, ha presentato

una memoria scritta, con cui si è opposta all’istanza, quindi, mediante

replica e duplica orali, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e

antitetiche posizioni.

E. Il 14 maggio 2024, l’UACD ha approvato un secondo

modulo, sem­pre allestito

dalla PI 2, mediante il quale la retta diaria è stata fissata in fr. 141.05

per il 2024.

F. Statuendo con decisione del 28 maggio 2024, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 350.–

oltre agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2023 e ponendo a carico dell’istante

le spese processuali di fr. 400.–.

G. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 6 giugno 2024 per ottenere,

in via principale il “riconoscimento

della legittimità del credito a [suo]

favore” e in via subordinata la condanna di RA 1 “in qualità di legale rappresentante della

signora CO 1, al pagamento del dovuto, a seguito di amministrazione infedele

dei beni e degli averi della stessa”, protestate spese

e ripetibili. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’RE 1 il 29 maggio 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 8 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 6

giugno 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Fatti

I

documenti n. 9-12 prodotti per la prima volta con il reclamo sono pertanto

inammissibili.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha sta-tuito che il contratto di ammissione non costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,

giacché l’importo della retta non è né quantificato, né era facilmente

determinabile in base al contratto, dovendo essere calcolato in un secondo

tempo sulla scorta della documentazione prodotta da CO 1. Per lo stesso motivo,

ha giudicato ininfluenti i moduli

per la revisione annuale del calcolo della retta,

emessi dalla PI 2. Circa l’AGI e le prestazioni non

comprese nella retta, il magistrato ha considerato che dai

documenti agli atti non si evince un impegno chiaro, determinato e

inequivocabile dell’escussa a pagarli, salvo per quanto attiene all’allacciamento

TV via cavo, all’allacciamento telefonico diretto (in uscita) e all’acqua

minerale in camera, per cui il contratto prevede costi

forfettari mensili, rispettivamente di fr. 10.–

(punto 16.3 e allegato n. 6), fr. 10.– (punto 16.2 e allegato n. 5) e fr. 15.–

(punto 3.6). Onde il parziale accoglimento dell’istan­­za nel senso del rigetto

dell’opposizione limitatamente alle (dieci) mensilità

di tali poste (fr. 350.– = 10 x [fr. 10.– + fr. 10.– + fr. 15.–]),

riportate nelle fatture indicate nel precetto esecutivo, oltre agl’in­teressi

di mora del 5% dal 1° luglio 2023.

4. Nel

reclamo, in primo luogo l’RE 1 sostiene, in sostanza, di aver correttamente

calcolato la retta di CO 1, poi approvata dal­l’UACD, tenendo conto sia delle Direttive concernenti l’applicazione ed il

computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base

alla legge anziani, sia della donazione da lei elargita

a parenti, liberalità che RA 1 ha del resto ammesso al dibattimento. Chiede

pertanto, in via principale, il “riconoscimen­to

della legittimità del credito a [suo]

favore” e, in via subordinata, la condanna di RA 1 “in qualità di legale rappresentante della

signora CO 1, al pagamento del dovuto, a seguito di amministrazione infedele

dei beni e degli averi della stessa”.

4.1 Va

innanzitutto ricordato che in una procedura di rigetto (definitivo o provvisorio) dell’opposizione l’escutente può

chiedere unicamen­te, per l’appunto, di “rigettare”, ovvero eliminare l’opposizione

interposta dall’escusso. Richieste volte al “riconoscimento della legittimità del credito” posto in esecuzione oppure alla “condanna”, a qualsivoglia

titolo, di chicchessia “al

pagamento del dovuto”, esulano da tale procedura e

sono pertanto irricevibili. Nella fattispecie, il petitum del reclamo può tutt’al

più essere interpretato quale richiesta di riformare la decisione impugnata nel

senso di rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 per

l’intero credito posto in esecuzione.

4.2 Ciò

detto, con la sua argomentazione il reclamante non si confronta con la

motivazione della decisione impugnata, che non verte sulla correttezza della

retta, bensì sull’inesistenza di un riconoscimento di debito, coerentemente con

lo scopo della procedura di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2). Insufficientemente

motivato, nella misura in cui la censura esula dal tema della procedura di

rigetto, il reclamo è al riguardo irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra

consid. 1.2).

5. In

secondo luogo, l’RE 1 afferma che CO 1 è sua debitrice per il semplice fatto di

aver concluso il contratto di

ammissio­ne. Al riguardo, spiega che la mancata

indicazione in quel documento degl’importi della retta giornaliera e dell’AGI “è da ritenersi infondata

ai fini della legittimità contrattuale”. Fa notare che le Direttive concernenti l’applicazione ed il computo

delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla

legge anziani prevedono che dopo l’ammissione del

residente la retta viene calcolata dalla CpA, sulla scorta della documentazione

da lui prodotta, quin­di approvata dall’UACD, sicché il suo importo non può

essere indicato già nel contratto. Tuttavia, il reclamante osserva che il

contratto dispone che in attesa dell’approvazione la struttura fattura l’importo

minimo fissato dall’UACD (punto 3.3) e le Direttive stabiliscono che la

struttura può fatturare l’importo massimo, qualora senza giustificato motivo il

residente non produca la documentazione richiesta entro due mesi dall’ammissione.

Inoltre, al momen­to della conclusione del contratto RA 1, quale rappresentante

dell’escussa, ha ricevuto copia delle Direttive e della “tabella di calcolo base per la determinazione

della retta massima dell’UACD”, sicché era a

Considerandi

conoscenza del suo importo. Le Direttive prescrivono poi che l’AGI spetta alla CpA.

5.1

Sennonché,

la censura dell’RE 1 si fonda su allegazioni di fatto integralmente nuove e,

dunque, integralmente inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

In prima sede, esso si era infatti limitato, nell’istanza, a riportare i numeri

delle fatture indicati sul precetto esecutivo (cfr. act I, punto 6, pag.

2) e al dibattimento, in replica, a produrre documenti e sostenere che da essi

emergessero donazioni di CO 1 a parenti (act II, pag. 1). Fondata integralmente

su fatti inammissibili in seconda sede, di cui non si può dunque tenere conto

ai fini del giudizio, la censura è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid.

1.2).

5.2

Per

abbondanza, va rilevato che l’importo della retta è stato stabilito dopo la conclusione

del contratto di ammissione, o meglio al momento dell’approvazione da parte dell’UACD, sicché in

occasione della conclusione CO 1 (come il suo rappresentante) non sapeva che

importo si stava impegnando a pagare. Ciò esclu­de che il contratto possa

costituire un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che

secondo la giurisprudenza e la dottrina deve vertere suo un ammontare

determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il

documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). La situazione non cambia neppure

tenendo conto che, in concreto, in attesa dell’approvazio­ne del contratto, l’RE

1.

avrebbe fatturato la retta minima, giacché

neppure l’importo della stessa viene stabilito nel contratto, bensì in

un atto, ancora una volta, successivo dell’UACD, o meglio dal DSS (Direttive, art. 3

comma 1), che non poteva quindi per definizione essere richiamato dal

contratto. Il reclamante non può nemmeno

riferirsi validamente alla clausola relativa alla retta massima, da un

lato, ancora una volta, perché l’importo massimo non risulta quantificato nel

contratto o in un documento al quale esso rinvia, e dall’altro poiché l’RE 1

non dimostra che le condizioni stabilite dal punto 3.3 del contratto (mancata

consegna o documentazione incompleta) erano date per le pretese poste in

esecuzione, ciò che pare comunque escluso,

poiché le fatture indicate nel precetto ese­cutivo (per i mesi da marzo 2023 a

gennaio 2024, doc. C accluso all’istanza) si riferiscono a rette

approvate dall’UACD (doc. N e O).

6.

In

terzo luogo, l’RE 1 ritiene che alla decisione impugnata si opponga anche “l’evidenza del riconoscimento di debito

esercitata dal signor RA 1 nella

corrispondenza”.

Rileva infatti ch’egli ha scritto, nell’e-mail del 16

gennaio 2022, che “dal 1 marzo

2022.

la signora CO 1 non potrà più versare l’intero importo della retta’”, in quello del 29 marzo 2022 che “era e resta evidente che dal patrimonio della signora

CO 1 la retta venga pagata”, in quello del 2 maggio

2022.

che “nei prossimi giorni

sarà mia premura inviarle copia della notifica di tassazione dell’anno 2021 in

modo da definire la retta precisa per il 2022” e nello

scritto del 23 settembre 2022 che nonostante

“l’impossibilità da parte della signora CO 1

di pagare l’intera retta da voi richiesta [… l’] abbiamo lasciat[a] presso la Casa Anziani

PI 1 in quanto siamo sicuri abbia il diritto a restarvi pagando solo l’importo

che ricevete mensilmente”. Conclude che da tale

corrispondenza risulta “la [sua] consapevolezza […] del­la

situazione debitoria e del relativo riconoscimento di debito”. Aggiunge ch’egli, il 22 agosto 2022, ha annunciato il cambiamento di

domicilio dell’escussa, “riconoscendo” così l’impossibilità

di pagare il dovuto.

6.1

Di nuovo la censura dell’RE 1 si fonda su

allegazioni di fatto nuove e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra

consid. 1.2 e 5.1). Fondata

integralmente su fatti inammissibili in seconda sede, la censura è irricevibile

(art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

6.2

Per

abbondanza, sia ricordato che per poter fungere da titolo di rigetto

provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF il riconoscimento di debito

constatato mediante scrittura privata deve recare la firma manoscritta o

elettronica qualificata dell’escusso giusta l’art. 14 cpv. 1 o 2bis

CO (sentenza della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024 consid. 5.3 e i rinvii).

Ora, le tre e-mail (doc. 9-11 acclusi al

reclamo) non sono firmate dal rappresentante dell’escussa, mentre lo

scritto del 23 settembre 2022 (doc. 11bis)

non contiene alcun riconoscimento delle

pretese poi dedotte in esecuzione, giac­ché egli contesta che la sua

assistita debba pagare più di quanto “da lei

sostenibile”.

7.

Da ultimo, l’RE 1

fa notare che la conferma della decisione

impugnata costituirebbe un precedente, che consentirebbe ai residenti o ai loro

rappresentanti di eludere il pagamento del dovuto. Per evitare perdite

finanziarie, le CpA dovrebbero poi, di conseguenza, rifiutare nuove ammissioni

fino all’approvazione del calcolo della retta da parte dell’UACD, con

pregiudizio per le persone che abbisognano un’ammissione d’urgenza.

7.1

Il

reclamante misconosce che la via agevolata del rigetto provvisorio

dell’opposizione in procedura sommaria (art. 82 LEF) è aper­ta per legge solo a

chi è in possesso di un riconoscimento di debito constatato in un atto pubblico

o in una scrittura privata firmata manualmente o elettronicamente dall’escusso,

sicché chi vuole usufruire di tale via deve necessariamente fare in modo di

procurarsi un simile titolo, fermo restando che se non vi riesce, il creditore

può sempre far accertare il proprio credito con un’azione creditoria in

procedura ordinaria o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC) e ottenere, previa una corrispondente conclusione, il rigetto definitivo

dell’opposizione dell’escusso (art. 79 LEF; citata CEF 14.2023.137

consid. 5.5). Anche sotto questo profilo il recla­mo si rivela

infondato.

7.2

L’impossibilità di fissare d’acchito nel contratto di ammissione

l’importo della retta a carico del residente a causa della necessità di una

preventiva approvazione dell’UACD è del resto un ostacolo almeno parzialmente

superabile, giacché è possibile, da un lato, prevedere rette minime provvisorie

e tariffe forfettarie, e dall’altro, chiedere al residente (o al suo

rappresentante legale) di firmare un nuovo contratto (o un’aggiunta allo

stesso) dopo l’approvazio­ne dell’UACD e dopo ogni revisione dell’importo della

retta (o di altre poste).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 44'274.20,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– RA 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).