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Decisione

14.2024.78

Fallimento. Mancata convocazione delle parti all’udienza di fallimento. Annullamento del fallimento e rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione previa convocazione delle parti a un’udienza.¬

5 agosto 2024Italiano6 min

con decisione del 13 giugno 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.78

Lugano

5 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.522 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 maggio 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 giugno 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 13 giugno 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 2

maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'958.75

oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 13 giugno 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 giugno 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il 19 giugno 2024 il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 luglio

2024, la CO 1 ha lasciato alla Camera il compito di “prendere le opportune iniziative in merito” se dovessero sussistere tutti i presupposti per l’an­nullamento della

decisione di fallimento.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 giugno 2024, il termine

d’im­pugnazione è scaduto lunedì 24 giugno. Presentato già il 14 giugno 2024

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono

comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La

pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il

convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La

prassi del Pretore del Distretto di Bellinzona, secondo

cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni

scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u­­dienza, è contraria

all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nel­la lite (sentenze della CEF 14.2024.79 dell’8

luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del 9 febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25

gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28

aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52

del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid.

2).

2.1

Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato immediatamente

il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio, ma ha fatto notare

nel reclamo che se si fosse tenuta regolare udienza si sarebbe potuto chiarire

la questione della portata del­l’accordo di dilazione raggiunto all’udienza di

fallimento del 3 giugno 2024 in merito a un altro credito, a suo dire valido

anche per la pretesa della CO 1. A prescindere dall’apparente insostenibilità

della tesi avanzata dalla reclamante, fatto sta, ad ogni modo, che la

violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta

che determina l’annullamento della decisione di fallimento, come ripetutamente

ricordato dalla Camera (sopra consid. 2).

2.2

Il

reclamo va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e la causa

rinviata al primo giudice per nuovo

giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), di fr. 150.–,

va posta a carico della reclamante per fr. 100.– in considerazione del

fatto che non ha pagato il credito dell’istante dopo la concessione dell’effetto

sospensivo come invece fatto intendere nel reclamo e risulta quindi soccombente

in merito alla domanda implicita di annullamento definitivo del fallimento

(ovvero senza rinvio alla prima sede). Per equità la rimanenza di fr. 50.–

rimane a carico dello Stato, la controparte essendosi rimessa al giudizio della

Camera e non avendo colpa nella irregolarità procedurale verificatasi in prima

sede (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza alla

controparte, che non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 giugno 2024 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata e la causa è rinviata alla

Pretura del Distretto di Bellinzona per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1 limitatamente a fr. 100.–, mentre la rimanenza di fr. 50.–

rimane a carico dello Stato.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzo­na.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).