14.2024.78
Fallimento. Mancata convocazione delle parti all’udienza di fallimento. Annullamento del fallimento e rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione previa convocazione delle parti a un’udienza.¬
5 agosto 2024Italiano6 min
con decisione del 13 giugno 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.78
Lugano
5 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.522 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 maggio 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 giugno 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 giugno 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 2
maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'958.75
oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
scritte e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 13 giugno 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 giugno 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il 19 giugno 2024 il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 luglio
2024, la CO 1 ha lasciato alla Camera il compito di “prendere le opportune iniziative in merito” se dovessero sussistere tutti i presupposti per l’annullamento della
decisione di fallimento.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 giugno 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 24 giugno. Presentato già il 14 giugno 2024
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza
della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La
pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il
convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La
prassi del Pretore del Distretto di Bellinzona, secondo
cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni
scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza, è contraria
all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite (sentenze della CEF 14.2024.79 dell’8
luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del 9 febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25
gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28
aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52
del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid.
2).
2.1
Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato immediatamente
il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio, ma ha fatto notare
nel reclamo che se si fosse tenuta regolare udienza si sarebbe potuto chiarire
la questione della portata dell’accordo di dilazione raggiunto all’udienza di
fallimento del 3 giugno 2024 in merito a un altro credito, a suo dire valido
anche per la pretesa della CO 1. A prescindere dall’apparente insostenibilità
della tesi avanzata dalla reclamante, fatto sta, ad ogni modo, che la
violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta
che determina l’annullamento della decisione di fallimento, come ripetutamente
ricordato dalla Camera (sopra consid. 2).
2.2
Il
reclamo va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e la causa
rinviata al primo giudice per nuovo
giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), di fr. 150.–,
va posta a carico della reclamante per fr. 100.– in considerazione del
fatto che non ha pagato il credito dell’istante dopo la concessione dell’effetto
sospensivo come invece fatto intendere nel reclamo e risulta quindi soccombente
in merito alla domanda implicita di annullamento definitivo del fallimento
(ovvero senza rinvio alla prima sede). Per equità la rimanenza di fr. 50.–
rimane a carico dello Stato, la controparte essendosi rimessa al giudizio della
Camera e non avendo colpa nella irregolarità procedurale verificatasi in prima
sede (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza alla
controparte, che non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 giugno 2024 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata e la causa è rinviata alla
Pretura del Distretto di Bellinzona per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1 limitatamente a fr. 100.–, mentre la rimanenza di fr. 50.–
rimane a carico dello Stato.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).