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Decisione

14.2024.79

Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non esaminata

8 luglio 2024Italiano6 min

con decisione del 13 giugno 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.79

Lugano

8 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.520 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 maggio 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 17 giugno 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 13 giugno 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 2

maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'200.72

oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine assegnato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 13 giugno 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno succes-sivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2024 per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di

avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 19 giugno 2024 il presidente

della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 giugno 2024, il termine

d’impugnazione è scaduto lunedì 24 giugno. Presentato già il 17 giugno 2024

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono

comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La

pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il

convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La

prassi del Pretore del Distretto di Bellinzona, secondo

cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni

scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u­­dienza, è contraria

all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite (sentenze della CEF 14.2024.9 del 9

febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del

28.

aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022.52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e

14.2022.106

del 28 novembre 2022 consid. 2).

2.1

Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato

esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò

nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio

limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321

cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III

179.

consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è una

carenza manifesta ripetutamente constatata

da questa Camera, da rilevare dunque

d’ufficio (sentenza della CEF 14.2022.157 del 23 gennaio 2023, consid.

2.1).

2.2

Il

reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e

la causa rinviata al primo giudice per

nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la

reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento,

di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa, il

Pretore potrebbe solo respingere l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF.

Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in

riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; citate

14.2023.37

consid. 2.3, 14.2022.157 consid. 2.2 e 14.2022.106 consid. 2.2).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano

ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 giugno 2024 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio d’esecuzione,

Bellinzona;

– Ufficio dei fallimenti,

Viganello;

– Ufficio cantonale del

Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).