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Decisione

14.2024.80

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Ordine di pagamento annullato senza comunicazione alla Camera

21 agosto 2024Italiano11 min

spontanee della convenuta del 30 aprile accluse alla citazione delle parti all’udienza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.80

Lugano

21 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.296 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 marzo 2024 dalla

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(ora patrocinata dall’avv. PA 3, __________)

giudicando sul reclamo del 17 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 5 giugno 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione (UE), il 7 marzo 2024 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 50'000.– oltre a

interessi e spese.

B. Con

scritto del 24 maggio 2024, l’istante ha contestato le osservazioni scritte

spontanee della convenuta del 30 aprile accluse alla citazione delle parti all’udienza

di discussione del 27 maggio 2024. A tale udienza si è presentata soltanto la

convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 5 giugno 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento

di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2024 per ottenere l’annullamento del

fallimento, asserendo che l’esecuzione dell’istan­­te e la domanda di

fallimento sono state ritirate il 17 giugno 2024, dopo la pronuncia del

fallimento. Il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo acclusa al reclamo con ordinanza

del 24 giugno 2024 dopo aver accertato che l’ordine di pagamento di fr. 78'952.85

a favore dell’UE, allegato al reclamo con lo scopo di rendere verosimile la

solvibilità di RE 1, non era stato eseguito.

E. Lo

stesso 24 giugno 2024 il nuovo patrocinatore della reclamante (avv. PA 3) ha

chiesto alla Camera di sospendere la procedura fallimentare fino alla fine di

luglio affermando che la sua cliente aveva rinunciato di sua spontanea volontà

all’esecuzione dell’or­dine di pagamento, ma aveva girato fr. 28'000.–

direttamente sul conto del patrocinatore dell’istante e altri fr. 20'000.–

su quello dell’UE il 18 giugno 2024. Il 26 giugno, la reclamante ha postulato

la riconsiderazione dell’ordinanza del 24 giugno e la concessione dell’effetto

sospensivo. L’11 luglio, il presidente della Camera ha respinto la nuova

domanda.

F. Il 23 luglio 2024, la reclamante ha comunicato

alla Camera di ritenere nulla l’apertura del fallimento, in quanto non le è

stata concessa in precedenza un’audizione personale e informato che avreb­be

sottoposto un’ulteriore memoria al riguardo “nei prossimi giorni”.

G. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al ritiro dell’esecuzione e

della domanda di fallimento.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE

1.

il 7 giugno 2024 (reclamo ad n. 5), il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 17 giugno (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

Presentato proprio l’ulti­­mo giorno del termine (data del timbro postale), il

reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti im-porti

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto l’e-mail del 17 giugno 2024 con cui il

patrocinatore dell’istante, dopo la pronuncia del fallimento, ha ritirato l’esecuzione

e la domanda di fallimento, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2

n. 3 LEF risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il ritiro della domanda di fallimento è avvenuto soltanto dopo la

pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto delle esecuzioni del

13.

giugno 2024 accluso al reclamo (doc. H) si evince che le esecuzioni in corso

contro la reclamante ammontavano a fr. 78'952.85

(dedotte quelle dell’istan­­te, di tale AA 1, ritirata, e dell’PI 1,

perenta, v. reclamo ad n. 21, 25/i e 22/ii). La reclamante ha tuttavia fatto

valere che il saldo dell’esecuzione n. __________1 era di fr. 29'237.10 (e

non di fr. 62'471.50), l’esecuzione n. __________2 di fr. 99'000.– è perenta ai sensi dell’art.

166.

cpv. 2 LEF (si tratta però di quella dell’PI 1, già dedotta), il

saldo dell’esecuzio­ne n. __________3 è di fr. 1'350.– (non di fr. 1'404.55),

quello dell’esecuzione n. __________5 di fr. 1'000.– (non di fr. 1'008.60),

quello del­l’esecuzione n. __________8 di fr. 1'600.–

(non di fr. 1'668.50) e quello dell’esecuzione n. __________9 di fr. 1'350.–

(non di fr. 1'398.45).

2.3.1

Nonostante

le sue contestazioni, la reclamante ha dichiarato di aver versato all’UE fr. 78'952.85 a garanzia delle esecuzioni

pendenti e a dimostrazione della propria solvibilità. La

Camera ha però accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma non è

giunta a destinazione e ha avuto conferma dai precedenti patrocinatori della

reclamante che la somma in questione non è mai stata addebitata sul conto della

cliente. Nel suo scritto del 24 giugno 2024, il nuovo patrocinatore afferma

invero che la sua cliente aveva rinunciato di sua spontanea

volontà all’esecuzione dell’ordine di pagamento, ma aveva girato fr. 28'000.–

direttamente sul conto del patrocinatore dell’istante e altri fr. 20'000.–

su quello dell’UE il 18 giugno 2024. Fatto sta ch’ella si è ben guardata dal

comunicare tale rinuncia sia ai suoi precedenti patrocinatori, che

perciò hanno rinunciato al mandato di patrocinio con effetto immediato, sia alla Camera, ciò che costituisce un’omissione al limite della

temera-rietà processuale, sanzionabile con una multa disciplinare (art. 128

cpv. 3 CPC). In ogni caso, l’episodio influenza in modo significativamente

negativo sulla sua credibilità.

2.3.2

Il

versamento dei fr. 28'000.– all’istante, già fatto valere con il reclamo,

non rende in sé verosimile la solvibilità della reclamante, da una parte perché

rappresenta solo un acconto di poco più della metà di quanto dovuto all’istante

(v. doc. G), dall’altro poiché ella ha altre esecuzioni in corso che, pur

volendo apportare all’estratto le modifiche da lei suggerite, ammontano a oltre

fr. 45'000.–, rispettivamente fr. 36'000.– se non si tiene conto dell’esecuzione

di Giovanni Frasca (n. __________) sospesa

da opposizione. Nulla cam­biano le allegazioni del nuovo patrocinatore

formulate nello scritto del 26 giugno 2024, anzitutto perché sono tardive e

fondate su documenti prodotti tardivamente (doc. P a S), ossia dopo il 17

giugno 2024 (sopra consid. 1 e sotto consid. 2.3.3), dall’altro poiché

corrispondono sostanzialmente a quanto già allegato con il reclamo (v. sopra

consid. 2.3), mentre l’allegazione dell’estinzione delle esecuzioni n. __________

e __________ non può fondarsi sul doc. S, giacché

sono state promosse dal Sozialversicherungsanstalt des

Kantons Zürich e non dallo Stadt-

& Betreibungsamt ZH 1.

2.3.3

L’allegazione

del pagamento di fr. 20'000.– sul conto dell’UE il 18 giugno

2024.

e i relativi documenti giustificativi (doc. P e Q) sono stati addotti solo con

lo scritto 24 giugno 2024 del nuovo patrocinatore, ossia tardivamente (sopra

consid. 1), sicché non se ne può tenere conto ai fini del giudizio, ricordato

che entrambi i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati e

sollevati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 consid. 4 e

136.

III 294 consid. 3.2).

2.3.4

Anche

volendo far astrazione di tale irricevibilità, la somma di fr. 20'000.–

non basta a estinguere tutte le esecuzioni della reclamante (ammontanti ad

almeno fr. 36'000.–, sopra consid. 2.3.2) ed ella non ha spiegato né reso verosimile come intende estingue­re

il saldo. Il fatto poi che non è riuscita a rispettare le dilazioni concessele

giusta l’art. 123 LEF, versando l’ultimo acconto sul­l’e­secuzione n. __________1

già nel novembre 2022 induce a pensare che i suoi problemi di liquidità durano

già da tempo. Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità

sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse. In

queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il

fallimento di RE 1 confermato.

3.

Contrariamente

a quanto preannunciato, la reclamante non ha presentato alcuna memoria in

merito all’allegata nullità del fallimento per mancata citazione a un’udienza.

Comunque sia, la censura è manifestamente temeraria, giacché ella ha firmato il

verba­le dell’udienza del 27 maggio 2024.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

5.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).