14.2024.80
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Ordine di pagamento annullato senza comunicazione alla Camera
21 agosto 2024Italiano11 min
spontanee della convenuta del 30 aprile accluse alla citazione delle parti all’udienza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.80
Lugano
21 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.296 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 marzo 2024 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(ora patrocinata dall’avv. PA 3, __________)
giudicando sul reclamo del 17 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 giugno 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il 7 marzo 2024 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 50'000.– oltre a
interessi e spese.
B. Con
scritto del 24 maggio 2024, l’istante ha contestato le osservazioni scritte
spontanee della convenuta del 30 aprile accluse alla citazione delle parti all’udienza
di discussione del 27 maggio 2024. A tale udienza si è presentata soltanto la
convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza.
C. Statuendo
con decisione del 5 giugno 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento
di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2024 per ottenere l’annullamento del
fallimento, asserendo che l’esecuzione dell’istante e la domanda di
fallimento sono state ritirate il 17 giugno 2024, dopo la pronuncia del
fallimento. Il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo acclusa al reclamo con ordinanza
del 24 giugno 2024 dopo aver accertato che l’ordine di pagamento di fr. 78'952.85
a favore dell’UE, allegato al reclamo con lo scopo di rendere verosimile la
solvibilità di RE 1, non era stato eseguito.
E. Lo
stesso 24 giugno 2024 il nuovo patrocinatore della reclamante (avv. PA 3) ha
chiesto alla Camera di sospendere la procedura fallimentare fino alla fine di
luglio affermando che la sua cliente aveva rinunciato di sua spontanea volontà
all’esecuzione dell’ordine di pagamento, ma aveva girato fr. 28'000.–
direttamente sul conto del patrocinatore dell’istante e altri fr. 20'000.–
su quello dell’UE il 18 giugno 2024. Il 26 giugno, la reclamante ha postulato
la riconsiderazione dell’ordinanza del 24 giugno e la concessione dell’effetto
sospensivo. L’11 luglio, il presidente della Camera ha respinto la nuova
domanda.
F. Il 23 luglio 2024, la reclamante ha comunicato
alla Camera di ritenere nulla l’apertura del fallimento, in quanto non le è
stata concessa in precedenza un’audizione personale e informato che avrebbe
sottoposto un’ulteriore memoria al riguardo “nei prossimi giorni”.
G. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al ritiro dell’esecuzione e
della domanda di fallimento.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE
1.
il 7 giugno 2024 (reclamo ad n. 5), il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 17 giugno (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Presentato proprio l’ultimo giorno del termine (data del timbro postale), il
reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti im-porti
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto l’e-mail del 17 giugno 2024 con cui il
patrocinatore dell’istante, dopo la pronuncia del fallimento, ha ritirato l’esecuzione
e la domanda di fallimento, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2
n. 3 LEF risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il ritiro della domanda di fallimento è avvenuto soltanto dopo la
pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto delle esecuzioni del
13.
giugno 2024 accluso al reclamo (doc. H) si evince che le esecuzioni in corso
contro la reclamante ammontavano a fr. 78'952.85
(dedotte quelle dell’istante, di tale AA 1, ritirata, e dell’PI 1,
perenta, v. reclamo ad n. 21, 25/i e 22/ii). La reclamante ha tuttavia fatto
valere che il saldo dell’esecuzione n. __________1 era di fr. 29'237.10 (e
non di fr. 62'471.50), l’esecuzione n. __________2 di fr. 99'000.– è perenta ai sensi dell’art.
166.
cpv. 2 LEF (si tratta però di quella dell’PI 1, già dedotta), il
saldo dell’esecuzione n. __________3 è di fr. 1'350.– (non di fr. 1'404.55),
quello dell’esecuzione n. __________5 di fr. 1'000.– (non di fr. 1'008.60),
quello dell’esecuzione n. __________8 di fr. 1'600.–
(non di fr. 1'668.50) e quello dell’esecuzione n. __________9 di fr. 1'350.–
(non di fr. 1'398.45).
2.3.1
Nonostante
le sue contestazioni, la reclamante ha dichiarato di aver versato all’UE fr. 78'952.85 a garanzia delle esecuzioni
pendenti e a dimostrazione della propria solvibilità. La
Camera ha però accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma non è
giunta a destinazione e ha avuto conferma dai precedenti patrocinatori della
reclamante che la somma in questione non è mai stata addebitata sul conto della
cliente. Nel suo scritto del 24 giugno 2024, il nuovo patrocinatore afferma
invero che la sua cliente aveva rinunciato di sua spontanea
volontà all’esecuzione dell’ordine di pagamento, ma aveva girato fr. 28'000.–
direttamente sul conto del patrocinatore dell’istante e altri fr. 20'000.–
su quello dell’UE il 18 giugno 2024. Fatto sta ch’ella si è ben guardata dal
comunicare tale rinuncia sia ai suoi precedenti patrocinatori, che
perciò hanno rinunciato al mandato di patrocinio con effetto immediato, sia alla Camera, ciò che costituisce un’omissione al limite della
temera-rietà processuale, sanzionabile con una multa disciplinare (art. 128
cpv. 3 CPC). In ogni caso, l’episodio influenza in modo significativamente
negativo sulla sua credibilità.
2.3.2
Il
versamento dei fr. 28'000.– all’istante, già fatto valere con il reclamo,
non rende in sé verosimile la solvibilità della reclamante, da una parte perché
rappresenta solo un acconto di poco più della metà di quanto dovuto all’istante
(v. doc. G), dall’altro poiché ella ha altre esecuzioni in corso che, pur
volendo apportare all’estratto le modifiche da lei suggerite, ammontano a oltre
fr. 45'000.–, rispettivamente fr. 36'000.– se non si tiene conto dell’esecuzione
di Giovanni Frasca (n. __________) sospesa
da opposizione. Nulla cambiano le allegazioni del nuovo patrocinatore
formulate nello scritto del 26 giugno 2024, anzitutto perché sono tardive e
fondate su documenti prodotti tardivamente (doc. P a S), ossia dopo il 17
giugno 2024 (sopra consid. 1 e sotto consid. 2.3.3), dall’altro poiché
corrispondono sostanzialmente a quanto già allegato con il reclamo (v. sopra
consid. 2.3), mentre l’allegazione dell’estinzione delle esecuzioni n. __________
e __________ non può fondarsi sul doc. S, giacché
sono state promosse dal Sozialversicherungsanstalt des
Kantons Zürich e non dallo Stadt-
& Betreibungsamt ZH 1.
2.3.3
L’allegazione
del pagamento di fr. 20'000.– sul conto dell’UE il 18 giugno
2024.
e i relativi documenti giustificativi (doc. P e Q) sono stati addotti solo con
lo scritto 24 giugno 2024 del nuovo patrocinatore, ossia tardivamente (sopra
consid. 1), sicché non se ne può tenere conto ai fini del giudizio, ricordato
che entrambi i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati e
sollevati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 consid. 4 e
136.
III 294 consid. 3.2).
2.3.4
Anche
volendo far astrazione di tale irricevibilità, la somma di fr. 20'000.–
non basta a estinguere tutte le esecuzioni della reclamante (ammontanti ad
almeno fr. 36'000.–, sopra consid. 2.3.2) ed ella non ha spiegato né reso verosimile come intende estinguere
il saldo. Il fatto poi che non è riuscita a rispettare le dilazioni concessele
giusta l’art. 123 LEF, versando l’ultimo acconto sull’esecuzione n. __________1
già nel novembre 2022 induce a pensare che i suoi problemi di liquidità durano
già da tempo. Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse. In
queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della
solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il
fallimento di RE 1 confermato.
3.
Contrariamente
a quanto preannunciato, la reclamante non ha presentato alcuna memoria in
merito all’allegata nullità del fallimento per mancata citazione a un’udienza.
Comunque sia, la censura è manifestamente temeraria, giacché ella ha firmato il
verbale dell’udienza del 27 maggio 2024.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
5.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).