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Decisione

14.2024.81

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza dell’esigibilità del credito vantato dal sequestrante fondato su una convenzione di liquidazione dei rapporti contrattuali tra le parti

8 novembre 2024Italiano14 min

i propri servizi nonché la propria consulenza. Per contro la scadenza del 1° luglio 2025 era frutto di una pattuizione delle parti che teneva

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.81

Lugano

8 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.877 (opposizione al sequestro) della Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 6 novembre 2023 da

CO 1 IT-

(patrocinato dall’PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 17 giugno 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 4 giugno 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con convenzione del 28 giugno 2023 la RE 1 e

CO 1 hanno regolato le conseguenze della cessazione del loro

rapporto di collaborazione commerciale e del contratto di lavoro che li legava.

Al punto 4 hanno pattuito quanto segue:

“ si riconosce debitore nei confronti di RE 1 dell’importo

di CHF 136'480.–, di cui al conteggio del 27 giugno 2023 relativo ai compensi

derivanti dalla collaborazione commerciale. Le parti si impegnano ad adeguare l’importo

a dipendenza dell’evoluzione delle spese e dei costi connessi con le attività __________,

che le parti puntualmente valuteranno e con-corderanno (es. costi per

rappresentanza fiscale in Italia, oneri delle carte di credito, spese di

rappresentanza, costi di spedizione, costi delle trasferte Pagliara da maggio

in poi, …). Il pagamento dell’importo dovuto a RE 1 dovrà essere integralmente

effettuato da CO 1 entro il 1° luglio 2025. L’importo è pagabile in ogni

momento e non frutta interessi sino al 1° luglio 2025. In assenza di pagamento

integrale entro la scadenza concordata, saranno dovuti gli interessi legali di

mora del 5%”.

B. Con

e-mail del 25 agosto 2023 CO 1 ha comunicato alla RE 1 di ritenersi liberato da

ogni obbligo nei suoi confronti, facendole carico di non aver dato seguito a

quanto concordato nella suddetta convenzione nonostante molteplici solleciti.

C. Con

istanza 18 ottobre 2023 diretta contro CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il sequestro presso la

succursale di __________ dell’__________ del “conto bancario n. IBAN CH____________________

intestato a CO 1, nonché di tutti i crediti e di tutti gli averi patrimoniali

depositati su conti bancari o in cassette di sicurezza a lui intestati e/o dei

quali egli risulta beneficiario economico”, il tutto

fino a concorrenza di fr. 136'480.– oltre agli interessi del 5% dal 25

agosto 2023. Quale titolo del credito la RE 1 ha

indicato la convenzione conclusa con CO 1 il 28 giugno 2023

e quale causa di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art.

271 cpv. 1 n. 4 LEF).

D. Avendo

il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del

19 ottobre 2023, eseguito lo stesso giorno dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio

d’esecuzione (verbale n. __________), con istanza 6 novembre 2023 CO 1

ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle

sue osservazioni del 15 dicembre 2023, allegate al verbale d’u­­dienza di

medesima data, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Dopo

sospensione e riattivazione della causa, con replica del 22 maggio 2024 e

duplica del 3 giugno 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni

contrastanti.

E. Statuendo

con decisione 4 giugno 2024 il Pretore ha accolto l’op­­posizione e annullato

il sequestro, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 600.–

e ripetibili di fr. 2'000.– a favore dell’opponente.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 17 giugno 2024 per ottenerne l’an­­nullamento,

la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Stante

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al

sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309

lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo

(art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett.

e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 5 giugno 2024, il termine d’im­pugnazione

è scaduto sabato 15 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 17

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1 La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF

147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi),

ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278

cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23

giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima

del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 324

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’ac-certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere

censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero

arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia

suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi,

soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la

portata di un mez­zo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di

considerare pro­ve pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli

elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012

del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1 I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti

in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento

giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né

definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria

(DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per

garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppu­re siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Tutte le parti possono addurre nova, autentici e non, senza restrizioni fino alla fine dell’udienza o

della chiusura del primo scambio di allegati, eccezionalmente fino alla fine

del secondo scambio di allegati ordinato dal giudice; successivamente sono

ammessi nova solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 237 consid.

3.1). Il giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto

della situazione esistente al momento della decisione sull’opposizione (DTF 140

III 466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto,

ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento

(sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid.

4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha premesso che i presupposti del sequestro

relativi all’esistenza di una causa di sequestro e di beni appartenenti al

debitore sono indubbi e incontestati. Egli ha invece considerato che fa

difetto, già a un esame sommario, il presupposto relativo all’esistenza di un

credito attualmente esigibile, giacché al punto 4 della convenzione le parti hanno

previsto una specifica data ultima per il pagamento dei fr. 136'480.–,

stabilita nel 1° luglio 2025, onde l’inesigibilità del credito (art. 75 CO

a contrario). Il

primo giudice non ha seguito la tesi della sequestrante secondo cui il recesso

dalla convenzione comunicato da CO 1 il 25 agosto 2023 ha lasciato immutato il

riconoscimento di debito, facendo però decadere la scadenza del 1° luglio 2025

e provocando l’immediata esigibilità del credito. Egli ha in effetti rilevato

che una tale soluzione non risulta, già a un esame di verosimiglianza, né dal

tenore letterale della convenzio­ne, né dal suo spirito, che si fonda invero su

di una serie di obblighi e diritti reciproci e appare dunque avere carattere

sinallagmatico. D’altronde, ha continuato il Pretore, ove il recesso fosse per

ipotesi fondato e giustificato, CO 1 sarebbe liberato da detta convenzione in

tutti i suoi punti, per modo che la stessa non potrebbe più valere quale titolo per il credito di fr. 136'480.–; al

contrario, ove il recesso fosse ingiustificato, le parti sarebbero ancora vincolate da diritti e obblighi derivanti dalla

convenzione, sicché CO 1 sarebbe debitore di una pretesa di fr. 136'480.–,

tuttavia esigibile unicamente dal 1° luglio 2025.

4. Nel

reclamo la RE 1 ribadisce invece che nell’ambito della convenzione CO 1 si è

riconosciuto debitore nei suoi confronti per fr. 136'480.–

con dichiarazione unilaterale, senza riserve né condizioni. Essa precisa che tale credito è maturato nella pregressa

collaborazione commerciale, come risulta dal riferimento al conteggio del 27

giugno 2023 “relativo ai

compensi derivanti dalla collaborazione commerciale”, ed

essa ha già esegui­to la propria controprestazione, fornendo per diverso tempo

Fatti

i propri servizi nonché la propria consulenza. Per contro la scadenza del 1° luglio 2025 era frutto di una pattuizione delle parti che teneva

conto dei reciproci diritti e obblighi stabiliti nella convenzione, tant’è che

proprio per questo motivo si sono riservate la possibilità di adeguare l’importo riconosciuto da CO 1 con

even­tuali spese e costi connessi all’attività __________ future che

sarebbero potute intervenire dalla sottoscrizione della convenzione alla scadenza

concordata. Il 25 agosto 2023 CO 1 ha rescisso in modo straordinario e

ingiustificato la convenzione, disattendendo ai suoi obblighi con effetto

immediato, tra cui figura quello di pagare il debito entro il termine

concordato. La RE 1 ripete quindi che con tale recesso è venuta meno la

scadenza pattuita, sicché il credito è divenuto immediatamente esigibile, senza

tuttavia influire in alcun modo sulla dichiarazione unilaterale di

riconoscimento del debito. In presenza di un credito esigibile, il sequestro

doveva quindi essere concesso.

5. In

realtà, come rettamente rilevato dal Pretore, la convenzione del 28 giugno 2023 (doc. C, inc. SO.2023.830),

tesa a regolare le conseguenze della cessazione dei rapporti contrattuali delle

parti, prescrive per ognuna di loro una serie di obblighi e diritti. Né il

testo né lo spirito – ovviamente transattivo – della convenzione permette di

considerare il riconoscimento di debito del punto 4 come slegato dalle altre

pattuizioni e in particolare dalla scadenza del 1° luglio 2025. L’accordo è

inteso a risolvere i rapporti delle parti sia per il futuro sia per il passato,

compreso per quanto attie­ne alle prestazioni della reclamante indicate nel conteggio del 27 giugno 2023. Lo

conferma la clausola 9 secondo cui “con la corretta esecuzione degli impegni previsti nel presente accordo

le parti danno atti[o] di essere

reciprocamente tacita[te]

per ogni loro vicendevole pretesa relativa agli accordi commerciali tra loro

intercorsi”. Tra tali impegni figura sia quello di CO

1 volto a versare i fr. 136'480.– sia quello delle parti “a[d]

adeguare l’importo a dipendenza dell’evoluzione delle spese e dei costi

connessi con le attività __________” (clausola n. 4).

Non si può pertanto ragionevolmente reputare che l’impegno in discussione esuli

dalla transazione. Finché la convenzione non è modificata o abrogata

convenzionalmente, tanto i fr. 136'480.–

quanto eventuali successivi adeguamenti risultano esigibili solo dal 1° luglio 2025. La conclusione del Pretore è

pertanto condivisibile e in ogni caso rientra nel potere d’apprezzamento da

riconoscergli in seconda sede (sopra consid. 2.2).

6. Che

CO 1 abbia rescisso la convenzione (recte: comunicato di ritenersi liberato dai

propri obblighi in ragione dell’ina­dempimento

di quelli posti a carico della reclamante) non muta tale conclusione. Non se ne può certamente concludere ch’egli

abbia così

acconsentito a pagare anticipatamente – ossia immediatamen­te – quanto

dovuto alla RE 1. Comunque sia, la reclamante medesima considera ingiustificata

la pretesa rescissione (reclamo, pag. 8), sicché non se ne può logicamente

dedurre la decadenza della pattuizione relativa alla scadenza del 1° luglio

2025. Il fatto poi che CO 1 abbia dichiarato di non voler eseguire la convenzione

non ne modifica il contenuto e dunque non autorizza la reclamante, in assenza

di una clausola in tal senso, a esigere il pagamento immediato dei fr. 136'480.–, specie nella misura in cui essa

non allega nemmeno di aver adempiuto gli obblighi che la convenzione pone a suo

carico. La decisione impugnata resiste pertanto alla critica, di modo che il

reclamo va respinto.

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo.

8. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 136'480.–

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).