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Decisione

14.2024.82

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

18 ottobre 2024Italiano3 min

26 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione il Comune di

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.82

Lugano

18 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.493 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 aprile 2024 dal

CO 1, __________

contro

RE 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il

Fatti

26 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione il Comune di

__________ (CO 1) ha escusso RE 1 per l’incasso di un credito di fr. 123'822.20

oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 3 giugno 2024 il Pretore del Distretto di

Bellinzona ha accolto l’istanza presentata dal CO 1 il 24 aprile 2024 e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità di fr. 20.–

a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo

del 12 giugno 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione

dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

Considerandi

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, il

reclaman­te ha ritirato la decisione impugnata il 4 giugno 2024;

che il termine di ricorso ha iniziato a

decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF) ed è pertanto scaduto venerdì 14 giugno;

che

consegnato alla posta solo il 17 giugno 2024 (come risulta dal timbro postale

sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e ridotta

per tenere conto dell’esito, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che,

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 123'822.20,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente del­l’anticipo,

di fr. 600.–, gli è restituita.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).