14.2024.82
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
18 ottobre 2024Italiano3 min
26 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione il Comune di
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RE 1
Incarto n.
14.2024.82
Lugano
18 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.493 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 aprile 2024 dal
CO 1, __________
contro
RE 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il
Fatti
26 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione il Comune di
__________ (CO 1) ha escusso RE 1 per l’incasso di un credito di fr. 123'822.20
oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 3 giugno 2024 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha accolto l’istanza presentata dal CO 1 il 24 aprile 2024 e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità di fr. 20.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo
del 12 giugno 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione
dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
Considerandi
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, il
reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 4 giugno 2024;
che il termine di ricorso ha iniziato a
decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF) ed è pertanto scaduto venerdì 14 giugno;
che
consegnato alla posta solo il 17 giugno 2024 (come risulta dal timbro postale
sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e ridotta
per tenere conto dell’esito, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che,
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 123'822.20,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo,
di fr. 600.–, gli è restituita.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).