14.2024.83
Rigetto dell’opposizione. Istanza d’interpretazione e revisione della sentenza di accoglimento parziale del reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di rigetto
8 gennaio 2025Italiano6 min
B. Il
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2024.83
Domanda d’interpretazione
e rettifica
Lugano
8 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.82 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con
istanza 12 aprile 2024 dalla
Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
contro
CO
1
esaminata la domanda d’interpretazione e rettifica
presentata il 17 dicembre 2024 dalla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG riguardante il dispositivo della decisione emessa da questa Camera
nella causa in esame il 7 ottobre 2024;
ritenuto
in fatto: A. In
parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 17 giugno
2024 dal Giudice di pace del Circolo di Locarno, con cui aveva respinto l’istanza della Cassa, con
sentenza del 7 ottobre 2024 questa Camera
ha così statuito:
“1.
Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 538.60 oltre agl’interessi
di mora del 5% dal 10 luglio 2023.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico
delle parti metà ciascuno”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio
sono poste a carico delle parti metà ciascuno.
Fatti
B. Il
17 dicembre 2024 la Cassa ha postulato la rettifica del dispositivo appena
citato nel senso di estendere il rigetto dell’opposizione a fr. 964.05
(anziché fr. 538.60), oltre agl’interessi di mora del 5% dal 27 settembre
2023 (in luogo dal 10 luglio 2023), e di porre le spese processuali a carico
del convenuto.
C. Stante
il prevedibile esito del giudizio odierno, l’istanza d’interpretazione e
rettifica non è stata notificata alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ove
il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in
contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d’ufficio il giudice
interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Di per sé, la domanda d’interpretazione o di rettifica serve solo a
chiarire la volontà decisionale del giudice, non a modificare materialmente la
sentenza già pronunciata. Può quindi essere accolta solo se il dispositivo è di
per sé contraddittorio o se esiste una contraddizione tra le motivazioni e il
dispositivo. L’incoerenza o la mancanza di chiarezza dev’essere dovuta a formulazioni
formalmente difettose.
L’interpretazione
o la rettifica non possono quindi servire a cambiare la decisione presa da
profilo materiale, sanare un’omissione o eliminare contraddizioni logiche. Gli
errori materiali devono essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici
ordinari disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 seg. consid. 6.1 con
numerosi riferimenti dottrinali; Trezzini,
in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5
e 6 ad art. 334).
2.
Nella
domanda la Cassa afferma che l’importo di fr. 538.60 per cui la Camera ha
concesso il rigetto dell’opposizione sarebbe viziato da un errore di calcolo, ripreso
dal considerando 5.2.1, laddove indica che il contributo personale
AVS/AI/IPG dovuto dall’assicurato escusso per il secondo trimestre del
2023.
ammonta a soli fr. 538.60, ovvero ¼ di fr. 2'154.30, e non ai fr. 913.15,
menzionati nella fattura d’acconto.
2.1
Ora,
nemmeno la Cassa contesta che un quarto di fr. 2'154.30 equivalga a fr. 538.60
arrotondati. Non sussiste quindi alcun errore di calcolo. In realtà, ciò che la
Cassa rimprovera alla Camera è di non aver fatto suo il calcolo dell’importo posto
in esecuzione presentato con il reclamo e riproposto con l’istanza in esame (fondato
su quattro fatture d’acconto e la decisione
di fissazione provvisoria dei contributi per l’anno 2023, adottata l’8 aprile
2024.
in seguito alla comunicazione da parte dell’assicurato della modifica del
suo reddito per il 2023), ma di aver proceduto al proprio
calcolo, che come già rilevato risulta aritmeticamente corretto. Ebbene, la domanda di rettifica non può servire a sanare quello che l’istante ritiene un
errore materiale o un’omissione, che vanno invece censurati con un ricorso
(sopra consid. 1).
2.2
La
Cassa allega che il saldo degl’importi dedotti in esecuzione, pari a suo dire a
fr. 1'017.35, corrisponderebbe a quanto la Camera avrebbe “confermato nel merito”, nel riconoscere
che la decisione dell’8 aprile 2024 è passata in giudicato ed è pertanto
esecutiva. L’allegazione è manifestamente errata. Nella decisione di cui è
chiesta la rettifica la Camera ha sì ammesso che la decisione dell’8 aprile
2024.
fosse esecutiva al momento in cui il primo giudice ha respinto l’istanza
di rigetto (consid. 5.1.1), ma ha anche stabilito che sussisteva un’identità
solo parziale tra il credito accertato in quella decisione (contributi per l’intero
2023) e quello posto in esecuzione (“Contributi personali per il periodo dal 01.04.2023 al
30.06.2023” indicati sul precetto esecutivo), motivo per cui ha
diviso per quattro la somma accertata nella decisione (consid. 5.2.1) e
rigettato l’opposizione a debita concorrenza, ossia per fr. 538.60 (fr. 2'154.30
: 4, dispositivo n. 1.1).
Non
si verifica pertanto alcuna contraddizione tra i considerandi e il dispositivo,
ossia alcun motivo di rettifica di quest’ultimo ai sensi dell’art. 334 CPC. La volontà della Camera è
chiara e non può essere modificata con un’istanza di rettifica. Se la
Cassa non condivideva la motivazione della Camera, avrebbe dovuto interporre
ricorso in materia civile al Tribunale federale come indicato in calce alla
decisione di cui chiede la rettifica.
2.3
Per
abbondanza, va ricordato che il giudice non può concedere il rigetto
dell’opposizione per un importo superiore a quello posto nella singola
esecuzione oggetto dell’istanza (cfr. DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2019.82 del 20 agosto 2019
consid. 5.2/b).
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,
la controparte non essendo stata chiamata a esprimersi in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. La domanda è
respinta.
2. Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 100.–,
sono poste a carico dell’istante.
3. Notificazione alla
.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).