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Decisione

14.2024.83

Rigetto dell’opposizione. Istanza d’interpretazione e revisione della sentenza di accoglimento parziale del reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di rigetto

8 gennaio 2025Italiano6 min

B. Il

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2024.83

Domanda d’interpretazione

e rettifica

Lugano

8 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.82 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con

istanza 12 aprile 2024 dalla

Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona

contro

CO

1

esaminata la domanda d’interpretazione e rettifica

presentata il 17 dicembre 2024 dalla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG riguardante il dispositivo della decisione emessa da questa Camera

nella causa in esame il 7 ottobre 2024;

ritenuto

in fatto: A. In

parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 17 giugno

2024 dal Giudice di pace del Circolo di Locarno, con cui aveva respinto l’istanza della Cassa, con

sentenza del 7 ottobre 2024 questa Camera

ha così statuito:

“1.

Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 538.60 oltre agl’interessi

di mora del 5% dal 10 luglio 2023.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico

delle parti metà ciascuno”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio

sono poste a carico delle parti metà ciascuno.

Fatti

B. Il

17 dicembre 2024 la Cassa ha postulato la rettifica del dispositivo appena

citato nel senso di estendere il rigetto dell’opposizione a fr. 964.05

(anziché fr. 538.60), oltre agl’interessi di mora del 5% dal 27 settembre

2023 (in luogo dal 10 luglio 2023), e di porre le spese processuali a carico

del convenuto.

C. Stante

il prevedibile esito del giudizio odierno, l’istanza d’interpre­­tazione e

rettifica non è stata notificata alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ove

il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in

contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d’ufficio il giudice

interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Di per sé, la domanda d’interpreta­­zione o di rettifica serve solo a

chiarire la volontà decisionale del giudice, non a modificare materialmente la

sentenza già pronunciata. Può quindi essere accolta solo se il dispositivo è di

per sé contraddittorio o se esiste una contraddizione tra le motivazioni e il

dispositivo. L’incoerenza o la mancanza di chiarezza dev’essere dovuta a formulazioni

formalmente difettose.

L’interpretazione

o la rettifica non possono quindi servire a cambiare la decisione presa da

profilo materiale, sanare un’omissione o eliminare contraddizioni logiche. Gli

errori materiali devono essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici

ordinari disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 seg. consid. 6.1 con

numerosi riferimenti dottrinali; Trezzini,

in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5

e 6 ad art. 334).

2.

Nella

domanda la Cassa afferma che l’importo di fr. 538.60 per cui la Camera ha

concesso il rigetto dell’opposizione sarebbe viziato da un errore di calcolo, ripreso

dal considerando 5.2.1, laddove indica che il contributo personale

AVS/AI/IPG dovuto dall’assicu­­rato escusso per il secondo trimestre del

2023.

ammonta a soli fr. 538.60, ovvero ¼ di fr. 2'154.30, e non ai fr. 913.15,

menzionati nella fattura d’acconto.

2.1

Ora,

nemmeno la Cassa contesta che un quarto di fr. 2'154.30 equivalga a fr. 538.60

arrotondati. Non sussiste quindi alcun erro­re di calcolo. In realtà, ciò che la

Cassa rimprovera alla Camera è di non aver fatto suo il calcolo dell’importo posto

in esecuzione presentato con il reclamo e riproposto con l’istanza in esame (fondato

su quattro fatture d’acconto e la decisione

di fissazione provvisoria dei contributi per l’anno 2023, adottata l’8 aprile

2024.

in seguito alla comunicazione da parte dell’assicurato della modifica del

suo reddito per il 2023), ma di aver proceduto al proprio

calcolo, che come già rilevato risulta aritmeticamente corretto. Ebbene, la domanda di rettifica non può servire a sanare quello che l’istante ritiene un

errore materiale o un’omissione, che vanno invece censurati con un ricorso

(sopra consid. 1).

2.2

La

Cassa allega che il saldo degl’importi dedotti in esecuzione, pari a suo dire a

fr. 1'017.35, corrisponderebbe a quanto la Came­ra avrebbe “confermato nel merito”, nel riconoscere

che la decisione dell’8 aprile 2024 è passata in giudicato ed è pertanto

esecutiva. L’allegazione è manifestamente errata. Nella decisione di cui è

chiesta la rettifica la Camera ha sì ammesso che la decisione dell’8 aprile

2024.

fosse esecutiva al momento in cui il primo giudi­ce ha respinto l’istanza

di rigetto (consid. 5.1.1), ma ha anche stabilito che sussisteva un’identità

solo parziale tra il credito accerta­to in quella decisione (contributi per l’intero

2023) e quello posto in esecuzione (“Contributi personali per il periodo dal 01.04.2023 al

30.06.2023” indicati sul precetto esecutivo), motivo per cui ha

diviso per quattro la somma accertata nella decisione (consid. 5.2.1) e

rigettato l’opposizione a debita concorrenza, ossia per fr. 538.60 (fr. 2'154.30

: 4, dispositivo n. 1.1).

Non

si verifica pertanto alcuna contraddizione tra i considerandi e il dispositivo,

ossia alcun motivo di rettifica di quest’ultimo ai sensi dell’art. 334 CPC. La volontà della Camera è

chiara e non può es­sere modificata con un’istanza di rettifica. Se la

Cassa non condivideva la motivazione della Camera, avrebbe dovuto interporre

ricorso in materia civile al Tribunale federale come indicato in calce alla

decisione di cui chiede la rettifica.

2.3

Per

abbondanza, va ricordato che il giudice non può concedere il rigetto

dell’opposizione per un importo superiore a quello posto nel­la singola

esecuzione oggetto dell’istanza (cfr. DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2019.82 del 20 agosto 2019

consid. 5.2/b).

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,

la controparte non essendo stata chiamata a esprimersi in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. La domanda è

respinta.

2. Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 100.–,

sono poste a carico dell’istante.

3. Notificazione alla

.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).