14.2024.86
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di pagamento. Dovere del giudice di esaminare la verosimiglianza dell’eccezione
15 novembre 2024Italiano13 min
indicazione al riguardo sulla quietanza rilasciata dall’escutente all’escusso,
Source ti.ch
RE 1CO 1
Incarto n.
14.2024.86
Lugano
15 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.102 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 12 maggio 2024
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° luglio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 giugno 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di locazione del 15 ottobre 2010 CO 1 (allora
coniugata __________) ha locato a RE 1 e PI 1 un appartamento a __________ dal
1° gennaio 2011 per una pigione annua di fr. 12'000.– pagabile in due rate
semestrali anticipate di fr. 6'000.– l’una, oltre a un acconto annuo per
spese accessorie di fr. 2'400.– “ca.”, anch’esso pagabili in rate semestrali
anticipate di fr. 1'200.– “ca.” l’una. In un ulteriore contratto di medesima data RE 1 ha altresì
locato a RE 1 un parcheggio veicoli dal 1° gennaio 2011 per una pigione annua
di fr. 1'200.– pagabile in rate semestrali anticipate di fr. 600.–
cadauna.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2024 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'220.–
oltre agli interessi del 7% dal 5 settembre 2023 (indicando quale causa del
credito: “Pigione + sp. acc. –
settembre”), fr. 100.– oltre agli interessi del
7% dal 5 settembre 2023 (per “Locazione
garage – settembre”), fr. 1'220.– oltre agli
interessi del 7% dal 5 ottobre 2023 (per “Pigione + sp. acc. – ottobre”), fr. 100.– oltre agli interessi del 7% dal 5 ottobre 2023 (per “Locazione garage – ottobre”), fr. 1'220.– oltre agli interessi del 7% dal 5 novembre 2023
(per “Pigione + sp. acc. – novembre”), fr. 100.– oltre agli interessi del 7% dal 5 novembre 2023 (per “Locazione garage – novembre”) e fr. 970.50 oltre agli interessi del 7% dal 15 gennaio 2024
(per “Conguaglio 2023”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 maggio
2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo
di Balerna limitatamente alle pigioni per l’appartamento di ottobre e novembre
2023, di fr. 1'320.– ognuna oltre agli interessi del 7% da rispettivamente
il 5 ottobre e il 5 novembre 2023, all’acconto spese accessorie di settembre
2023, di fr. 100.– oltre agli interessi del 7% dal 5 settembre 2023 e alle
pigioni per il posteggio da settembre a novembre 2023, oltre al conguaglio del
2023, di fr. 970.50 oltre agli interessi del 7% dal 15 gennaio 2024. In
risposta del 31 maggio 2024 RE 1 ha inoltrato la “copia dei cedolini di versamento degli affitti
reclamati dalla signora CO 1”. Nel termine impartitole,
il 3 giugno 2024 CO 1 ha presentato una replica. Il primo giudice non ha assegnato
alcun termine per la presentazione di un’eventuale duplica.
D. Statuendo con decisione del 17 giugno 2024, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla convenuta limitatamente a fr. 1'300.– oltre agli interessi del 5%
dal 5 ottobre 2023, fr. 1'300.– oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre
2023 e fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 5 settembre 2023 (senza considerare
l’aumento di fr. 20.– delle spese accessorie né il
conguaglio e con una riduzione del tasso d’interesse dal 7 al 5%), ponendo integralmente a carico della parte convenuta le spese
processuali di fr. 225.– senz’assegnazione d’indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2024 per ottenere l’accoglimento
del reclamo, ossia implicitamente per ottenerne l’annullamento e la reiezione
dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2024, CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 21 giugno 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 1° luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che a fronte del contratto
di locazione dell’appartamento e del parcheggio prodotto dall’istante, la
convenuta non aveva sollevato validi argomenti, rilevando in particolare a
proposito dei cedolini di pagamento prodotti da RE 1 che non era compito del
giudice del rigetto “verificare
l’attendibilità delle prove prodotte, dell’esistenza o meno del credito o di
un residuo dello stesso”, né più
in generale “verificare la
situazione debitoria” della convenuta, le cui osservazioni
erano state contestate dall’istante con la replica.
4. Nel
reclamo RE 1 si duole che il primo giudice non ha preso in considerazione il
fatto che ha dimostrato di aver pagato le pigioni di ottobre e novembre 2023. Ella
afferma che il suo debito nei confronti della locatrice non riguarda quindi le
pigioni arretrate, ma unicamente le spese accessorie, per le quali propone un
pagamento rateale di fr. 50.– mensili. Sottolinea che, a causa di gravi
difficoltà economiche, non è stata in grado di saldare queste spese.
5. La
critica della reclamante è giustificata. Ove l’escusso abbia sollevato
eccezioni od obiezioni suscettibili d’infirmare il titolo di rigetto nel senso
dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice del rigetto è infatti tenuto a esaminare se
sono state rese verosimili e in caso di riposta affermativa a respingere l’istanza
totalmente o parzialmente (sopra consid. 2; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2; 142
III 723 consid. 4.1). Le eccezioni (in senso lato) ricevibili secondo l’art. 82
cpv. 2 LEF sono tutte quelle che riguardano il titolo di rigetto
(riconoscimento di debito, atto pubblico o attestato di carenza di beni), in
particolare quelle per vizio di volontà giusta gli art. 23 segg. CO (sentenze
del Tribunale federale 5A_898/2017 dell’11 gennaio 2018, consid. 2.1), o vizio di
forma del titolo di rigetto (ad esempio in materia di fideiussione: sentenza
della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid.
4.2/b/aa), oppure che attengono al credito posto in esecuzione, come le
eccezioni di estinzione, sospensione dell’esigibilità o prescrizione (cfr. art.
81 cpv. 1 LEF). Le contestazioni relative alla situazione economica o alla
salute dell’escusso non rientrano invece tra quelle che l’art. 82 cpv. 2 LEF
impone al giudice di esaminare in sede di rigetto (tra tante: sentenza della
CEF 14.2022.124 del 3 aprile 2023 consid. 4.2).
5.1 Nel
caso in esame, il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto esaminare, seppure sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, l’eccezione di pagamento (ovvero estinzione) delle
pigioni per l’appartamento per i mesi di ottobre e novembre 2023. Pare alquanto sorprendente ch’egli non abbia
apparentemente conoscenza dell’art. 82 cpv. 2 LEF. La decisione
impugnata andrebbe pertanto parzialmente annullata e la causa retrocessagli per
nuovo giudizio previo esame dell’eccezione. Per economia di procedura e nell’interesse
delle parti a una conclusione sollecita della lite, si giustifica tuttavia di
statuire senza indugio sulla questione in virtù dell’art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC, la causa essendo matura per il giudizio, non senza richiamare il primo
giudice ad approfondire il tema del rigetto dell’opposizione.
5.2 Con l’istanza CO 1 ha chiesto il rigetto per fr. 100.– oltre agli
interessi del 7% dal 5 settembre 2023, fr. 1'320.– oltre agli interessi
del 7% dal 5 ottobre 2023 e fr. 1'320.– oltre agli interessi del 7% dal 5
novembre 2023 per “Mancato
pagamento locazioni (…) per i mesi di ottobre e novembre. Mancato pagamento
spese accessorie mese di settembre. Mancato pagamento locazione garage mesi di
settembre, ottobre, novembre”.
Con
le osservazioni, la convenuta ha lasciato intendere di aver pagato le pigioni
da settembre a novembre 2023 sulla scorta di tre ricevute postali relative al versamento di fr. 1'020.– ognuna a favore
della locatrice il 5 settembre, il 5 ottobre e il 6 novembre 2023, l’ultima
con l’indicazione a mano “AFFITTO
NOV. 2023”. In replica, la locatrice ha affermato che
Fatti
i versamenti in questione erano andati a coprire arretrati dei mesi precedenti
(pigioni per l’appartamento e il garage, oltre all’acconto delle spese
accessorie, per aprile a settembre 2023 secondo la documentazione allegata alla
replica) e fatto notare che la somma di fr. 1'020.– corrisponde alla sola
pigione dell’appartamento, senza quella per il garage e l’anticipo delle spese
accessorie.
5.2.1 Ancorché
il contratto di locazione preveda pagamenti semestrali anticipati
per le
pigioni dell’appartamento di fr. 6'000.–, per l’anticipo delle spese
accessorie di fr. 1'200.– e per le pigioni del parcheggio di fr. 600.–,
tutti esigibili quindi a fine dicembre per il primo semestre e a fine giugno
per il secondo, appare verosimile che le parti abbiano poi convenuto
tacitamente di passare a un sistema di pagamenti mensili anticipati, come
risulta implicitamente dalle loro
allegazioni e testimonia il fatto che la locatrice ha posto in esecuzione
singole pigioni mensili, con singole scadenze per il decorso degl’interessi di
mora, e allestito richiami, conteggi e
fatture con scadenze mensili (ad es. doc. C ed E acclusi all’istanza e
allegati alla replica).
5.2.2 Il
problema da risolvere in questa sede è pertanto di stabilire se i tre
versamenti di fr. 1'020.– ognuno documentati dall’escussa so-no andati a
estinguere le pigioni dell’appartamento per ottobre e novembre 2023 poste in
esecuzione, come da lei sostenuto, oppure le pigioni scoperte arretrate dei
mesi da aprile a settembre 2023, come invece allegato dalla locatrice. Orbene,
qualora non risulti dagli atti alcuna dichiarazione dell’escusso all’atto del
pagamento in merito all’imputazione della somma da lui versata né alcuna
indicazione al riguardo sulla quietanza rilasciata dall’escutente all’escusso,
il pagamento va imputato al debito scaduto prima (art. 86 a contrario e 87 cpv.
1 CO; sentenza della CEF 14.2016.10 del 25 aprile 2016, massimata in RtiD 2016
Considerandi
II 653 n. 43c, consid. 8.2/b). Nella fattispecie, non si evince dagli atti
alcuna dichiarazione di RE 1 all’atto del pagamento delle tre somme in
questione – la menzione manoscritta “AFFITTO NOV. 2023” non figurante sul
bollettino o l’ordine di pagamento trasmesso alla locatrice, bensì sulla
ricevuta destinata alla stessa escussa – né alcuna quietanza, sicché i tre
versamenti vanno imputati ai debiti scaduti prima, secondo le allegazioni della
locatrice a quelli da aprile a settembre 2023. La reclamante non le ha infatti
contestate in prima sede (ma neppure in seconda), sicché sono fatti da
considerare appurati (art. 150 cpv. 1 a contrario CPC; sentenza della CEF 14.2023.18
del 26 luglio 2023, consid. 4.3), o perlomeno verosimili secondo l’art. 82 cpv.
2.
LEF. L’eccezione di pagamento sollevata dalla reclamante va di conseguenza
respinta. Non pretende poi di aver versato le (tre) pigioni per il garage. In
definitiva, il reclamo va di conseguenza respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,
poiché CO 1 non ha presentato alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv.
3.
lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).