Lexipedia

Decisione

14.2024.86

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di pagamento. Dovere del giudice di esaminare la verosimiglianza dell’eccezione

15 novembre 2024Italiano13 min

indicazione al riguardo sulla quietanza rilasciata dall’escu­­tente all’escusso,

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2024.86

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.102 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 12 maggio 2024

da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 1° luglio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 giugno 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di locazione del 15 ottobre 2010 CO 1 (allora

coniugata __________) ha locato a RE 1 e PI 1 un appartamento a __________ dal

1° gennaio 2011 per una pigione annua di fr. 12'000.– pagabile in due rate

semestrali anticipate di fr. 6'000.– l’una, oltre a un acconto annuo per

spese accessorie di fr. 2'400.– “ca.”, anch’esso pagabili in rate semestrali

anticipate di fr. 1'200.– “ca.” l’una. In un ulteriore contratto di medesima data RE 1 ha altresì

locato a RE 1 un parcheggio veicoli dal 1° gennaio 2011 per una pigione annua

di fr. 1'200.– pagabile in rate semestrali anticipate di fr. 600.–

cadauna.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2024 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'220.–

oltre agli interessi del 7% dal 5 settembre 2023 (indicando quale causa del

credito: “Pigione + sp. acc. –

settembre”), fr. 100.– oltre agli interessi del

7% dal 5 settembre 2023 (per “Locazione

garage – settembre”), fr. 1'220.– oltre agli

interessi del 7% dal 5 ottobre 2023 (per “Pigione + sp. acc. – ottobre”), fr. 100.– oltre agli interessi del 7% dal 5 ottobre 2023 (per “Locazione garage – ottobre”), fr. 1'220.– oltre agli interessi del 7% dal 5 novembre 2023

(per “Pigione + sp. acc. – novembre”), fr. 100.– oltre agli interessi del 7% dal 5 novembre 2023 (per “Locazione garage – novembre”) e fr. 970.50 oltre agli interessi del 7% dal 15 gennaio 2024

(per “Conguaglio 2023”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 maggio

2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo

di Balerna limitatamente alle pigioni per l’appartamento di ottobre e novembre

2023, di fr. 1'320.– ognuna oltre agli interessi del 7% da rispettivamente

il 5 ottobre e il 5 novembre 2023, all’acconto spe­se accessorie di settembre

2023, di fr. 100.– oltre agli interessi del 7% dal 5 settembre 2023 e alle

pigioni per il posteggio da settembre a novembre 2023, oltre al conguaglio del

2023, di fr. 970.50 oltre agli interessi del 7% dal 15 gennaio 2024. In

risposta del 31 maggio 2024 RE 1 ha inoltrato la “copia dei cedolini di versamento degli affitti

reclamati dalla signora CO 1”. Nel termine impartitole,

il 3 giugno 2024 CO 1 ha presentato una replica. Il primo giudice non ha assegnato

alcun termine per la presentazione di un’eventuale duplica.

D. Statuendo con decisione del 17 giugno 2024, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta

dalla convenuta limitatamente a fr. 1'300.– oltre agli interessi del 5%

dal 5 ottobre 2023, fr. 1'300.– oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre

2023 e fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 5 settembre 2023 (senza considerare

l’aumento di fr. 20.– delle spese accessorie né il

conguaglio e con una riduzione del tasso d’interesse dal 7 al 5%), ponendo integralmente a carico della parte convenuta le spese

processuali di fr. 225.– senz’asse­gnazione d’indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2024 per ottenere l’accogli­­mento

del reclamo, ossia implicitamente per ottenerne l’annulla­­mento e la reiezione

dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2024, CO 1 ha concluso per

la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 21 giugno 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 1° luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che a fronte del contratto

di locazione dell’appartamento e del parcheggio prodotto dall’istante, la

convenuta non aveva sollevato validi argomenti, rilevando in particolare a

proposito dei cedolini di pagamento prodotti da RE 1 che non era compito del

giudice del rigetto “verificare

l’attendibilità delle prove prodotte, dell’esisten­­za o meno del credito o di

un residuo dello stesso”, né più

in generale “verificare la

situazione debitoria” della convenuta, le cui osservazioni

erano state contestate dall’istante con la replica.

4. Nel

reclamo RE 1 si duole che il primo giudice non ha preso in considerazione il

fatto che ha dimostrato di aver pagato le pigioni di ottobre e novembre 2023. Ella

afferma che il suo debito nei confronti della locatrice non riguarda quindi le

pigioni arretrate, ma unicamente le spese accessorie, per le quali propone un

pagamento rateale di fr. 50.– mensili. Sottolinea che, a causa di gravi

difficoltà economiche, non è stata in grado di saldare queste spe­se.

5. La

critica della reclamante è giustificata. Ove l’escusso abbia sollevato

eccezioni od obiezioni suscettibili d’infirmare il titolo di rigetto nel senso

dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice del rigetto è infatti tenuto a esaminare se

sono state rese verosimili e in caso di riposta affermativa a respingere l’istanza

totalmente o parzialmente (sopra consid. 2; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2; 142

III 723 consid. 4.1). Le eccezioni (in senso lato) ricevibili secondo l’art. 82

cpv. 2 LEF sono tutte quelle che riguardano il titolo di rigetto

(riconoscimento di debito, atto pubblico o attestato di carenza di beni), in

particolare quelle per vizio di volontà giusta gli art. 23 segg. CO (sentenze

del Tribunale federale 5A_898/2017 dell’11 gennaio 2018, consid. 2.1), o vizio di

forma del titolo di rigetto (ad esempio in materia di fideiussione: sentenza

della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid.

4.2/b/aa), oppure che attengono al credito po­sto in esecuzione, come le

eccezioni di estinzione, sospensione dell’esigibilità o prescrizione (cfr. art.

81 cpv. 1 LEF). Le contestazioni relative alla situazione economica o alla

salute dell’escusso non rientrano invece tra quelle che l’art. 82 cpv. 2 LEF

impone al giudice di esaminare in sede di rigetto (tra tante: sentenza della

CEF 14.2022.124 del 3 aprile 2023 consid. 4.2).

5.1 Nel

caso in esame, il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto esaminare, seppure sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, l’ec­­cezione di pagamento (ovvero estinzione) delle

pigioni per l’ap­­partamento per i mesi di ottobre e novembre 2023. Pare alquanto sorprendente ch’egli non abbia

apparentemente conoscenza del­l’art. 82 cpv. 2 LEF. La decisione

impugnata andrebbe pertanto parzialmente annullata e la causa retrocessagli per

nuovo giudizio previo esame dell’eccezione. Per economia di procedura e nell’in­­teresse

delle parti a una conclusione sollecita della lite, si giustifica tuttavia di

statuire senza indugio sulla questione in virtù del­l’art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC, la causa essendo matura per il giudizio, non senza richiamare il primo

giudice ad approfondire il tema del rigetto dell’opposizione.

5.2 Con l’istanza CO 1 ha chiesto il rigetto per fr. 100.– oltre agli

interessi del 7% dal 5 settembre 2023, fr. 1'320.– oltre agli interessi

del 7% dal 5 ottobre 2023 e fr. 1'320.– oltre agli interessi del 7% dal 5

novembre 2023 per “Mancato

pagamento locazioni (…) per i mesi di ottobre e novembre. Mancato pagamento

spese accessorie mese di settembre. Mancato pagamento locazione garage mesi di

settembre, ottobre, novembre”.

Con

le osservazioni, la convenuta ha lasciato intendere di aver pagato le pigioni

da settembre a novembre 2023 sulla scorta di tre ricevute postali relative al versamento di fr. 1'020.– ognuna a favore

della locatrice il 5 settembre, il 5 ottobre e il 6 novembre 2023, l’ultima

con l’indicazione a mano “AFFITTO

NOV. 2023”. In replica, la locatrice ha affermato che

Fatti

i versamenti in questione erano andati a coprire arretrati dei mesi precedenti

(pigioni per l’apparta­mento e il garage, oltre all’acconto delle spese

accessorie, per aprile a settembre 2023 secondo la documentazione allegata alla

replica) e fatto notare che la somma di fr. 1'020.– corrisponde alla sola

pigione dell’appartamento, senza quella per il garage e l’an­ticipo delle spese

accessorie.

5.2.1 Ancorché

il contratto di locazione preveda pagamenti semestrali anticipati

per le

pigioni dell’appartamento di fr. 6'000.–, per l’anti­­cipo delle spese

accessorie di fr. 1'200.– e per le pigioni del parcheggio di fr. 600.–,

tutti esigibili quindi a fine dicembre per il primo semestre e a fine giugno

per il secondo, appare verosimile che le parti abbiano poi convenuto

tacitamente di passare a un sistema di pagamenti mensili anticipati, come

risulta implicitamente dalle loro

allegazioni e testimonia il fatto che la locatrice ha posto in ese­cuzione

singole pigioni mensili, con singole scadenze per il decor­so degl’interessi di

mora, e allestito richiami, conteggi e

fatture con scadenze mensili (ad es. doc. C ed E acclusi all’istanza e

allegati alla replica).

5.2.2 Il

problema da risolvere in questa sede è pertanto di stabilire se i tre

versamenti di fr. 1'020.– ognuno documentati dall’escussa so-no andati a

estinguere le pigioni dell’appartamento per ottobre e novembre 2023 poste in

esecuzione, come da lei sostenuto, oppure le pigioni scoperte arretrate dei

mesi da aprile a settembre 2023, come invece allegato dalla locatrice. Orbene,

qualora non risulti dagli atti alcuna dichiarazione dell’escusso all’atto del

pagamento in merito all’imputazione della somma da lui versata né alcuna

indicazione al riguardo sulla quietanza rilasciata dall’escu­­tente all’escusso,

il pagamento va imputato al debito scaduto prima (art. 86 a contrario e 87 cpv.

1 CO; sentenza della CEF 14.2016.10 del 25 aprile 2016, massimata in RtiD 2016

Considerandi

II 653 n. 43c, consid. 8.2/b). Nella fattispecie, non si evince dagli atti

alcuna dichiarazione di RE 1 all’atto del pagamento delle tre somme in

questione – la menzione manoscritta “AFFITTO NOV. 2023” non figurante sul

bollettino o l’ordine di pagamento trasmesso alla locatrice, bensì sulla

ricevuta destinata alla stessa escussa – né alcuna quietanza, sicché i tre

versamenti vanno imputati ai debiti scaduti prima, secondo le allegazioni della

locatrice a quelli da aprile a settembre 2023. La reclamante non le ha infatti

contestate in prima sede (ma neppure in seconda), sicché sono fatti da

considerare appurati (art. 150 cpv. 1 a contrario CPC; sentenza della CEF 14.2023.18

del 26 luglio 2023, consid. 4.3), o perlomeno verosimili secondo l’art. 82 cpv.

2.

LEF. L’eccezione di pagamento sollevata dalla reclamante va di conseguenza

respinta. Non pretende poi di aver versato le (tre) pigioni per il garage. In

definitiva, il reclamo va di conseguenza respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,

poiché CO 1 non ha presentato alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv.

3.

lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).