14.2024.87
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di multa disciplinare fiscale. Notificazione dell’istanza e diritto di essere sentito dell’escusso. Contestazione della decisione fiscale
21 ottobre 2024Italiano8 min
il 1° giugno 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato
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Incarto n.
14.2024.87
Lugano
21 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 17 maggio 2024
dallo
CO 1, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 1° luglio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 giugno 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
mediante decisione del 12 luglio 2022 l’Ufficio circondariale di tassazione
(UCT) di Locarno ha condannato RE 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.–
per non aver presentato la dichiarazione delle imposte cantonale e federale
diretta del 2021, nonostante un richiamo e una diffida;
che con precetto esecutivo n. __________ emesso
Fatti
il 1° giugno 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato
del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'000.– (indicando
quale causa del credito il “Decreto
12/07/2022 n. __________ dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione,
Multa”), fr. 50.– (per la “Tassa di diffida 14-06-22 n. __________”) e fr. 50.– (per la “Tassa diffida di pagamento 22-09-22”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17
maggio 2024 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno;
che
il 28 maggio 2024 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine per
presentare le proprie osservazioni scritte, ma la relativa raccomandata gli è
ritornata, siccome non ritirata;
che
statuendo con decisione del 17 giugno 2024, il Giudice di
pace ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a fr. 1'000.– e ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 150.–;
che
con un reclamo del 1° luglio 2024 contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera, postulando l’emissione
di “una sentenza che sia
proporzionale alle [sue]
capacità finanziarie”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella decisione impugnata il Giudice di pace ha statuito che quella dell’UCT
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 1'000.–
e che nel termine impartitogli l’escusso non aveva fatto valere alcuna delle
eccezioni liberatorie dell’art. 81 LEF, onde il rigetto dell’opposizione per
tale somma;
che
nel reclamo RE 1 si duole di non essere stato convocato per poter spiegare le
ragioni della propria opposizione al precetto esecutivo;
che
il giudice del rigetto dell’opposizione decide in procedura sommaria (art. 251
lett. a CPC) e può dunque scegliere se dare al convenuto la possibilità di presentare
osservazioni oralmente oppure per scritto (art. 253 CPC);
Considerandi
che
nella fattispecie il Giudice di pace ha scelto la seconda via, assegnando all’escusso
un termine per presentare una memoria di osservazioni;
che a fronte del mancato ritiro della raccomandata
il primo giudice non avrebbe invero dovuto statuire senza prima tentare
di notificare nuovamente l’assegnazione del termine all’escusso, giacché la
finzione di notificazione, di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non vale di
regola per gli atti introduttivi d’istanza (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19
aprile 2023, consid. 4.2.3 e i riferimenti);
che
il diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) d’RE 1 è stato dunque leso,
ciò che implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione potrebbe avere avuto
sulla procedura, a meno che la parte lesa abbia avuto
modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso
potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto
e non ne risulti alcun pregiudizio per la parte lesa (sentenza della CEF
14.2023.97
del 28 febbraio 2024, consid. 4.5 e i riferimenti);
che
in concreto RE 1 spiega nel reclamo le ragioni della sua opposizione all’istanza
e chiede a questa Camera di emettere una decisione sulle stesse, sicché la
causa può ritenersi matura per il giudizio, giacché non sono decisive questioni
circa i fatti;
che
conviene dunque che la Camera statuisca essa stessa sulle censure del
reclamante, dal momento che un rinvio al Giudice di pace si tradurrebbe in un
inutile allungamento del procedimento;
che
RE 1 sostiene di essere da anni al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'225.–
e di non possedere altri beni e redditi, ciò di cui lo Stato del Cantone Ticino
è peraltro al corrente, sicché domanda se è corretto infliggergli una multa di fr. 1'000.–
per aver presentato tardivamente la dichiarazione d’imposta e, al riguardo,
precisa che si era recato all’UCT per presentare la dichiarazione, ma aveva
scoperto di non essere in possesso delle necessarie pezze giustificative;
che
la censura esposta dal reclamante riguarda manifestamente la correttezza della
decisione amministrativa allegata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
sicché esula dalla competenza del giudice del rigetto, e di riflesso di questa
Camera, chiamati solo a verificare che la decisione prodotta dall’istante
adempia i presupposti di un titolo di rigetto definitivo, ciò che nella
fattispecie è il caso (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF),
e che l’escusso non abbia sollevato eccezioni ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF
sorte dopo l’emanazione
della decisione (da ultimo:
sentenza della CEF 14.2023.142 del 12 aprile 2024, consid.
2);
che
la censura in esame concerne circostanze anteriori alla decisione di multa
(presentazione tardiva della dichiarazione d’imposta per motivi per cui RE 1 non
ritiene di avere colpa), ch’egli avrebbe
dovuto sollevare mediante un reclamo all’UCT, come indicato nella
decisione medesima (punto 4), ciò ch’egli non pretende di aver fatto, onde la
vincolatività dell’atto per la Camera e la reiezione del reclamo ora al vaglio;
che
delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto se del caso in sede
di pignoramento (cfr. art. 93 e 123 LEF);
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il
reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese
in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, c/o
__________, __________,
__________;
– Ufficio
esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).