Lexipedia

Decisione

14.2024.87

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di multa disciplinare fiscale. Notificazione dell’istanza e diritto di essere sentito dell’escusso. Contestazione della decisione fiscale

21 ottobre 2024Italiano8 min

il 1° giugno 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.87

Lugano

21 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 17 maggio 2024

dallo

CO 1, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 1° luglio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 giugno 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

mediante decisione del 12 luglio 2022 l’Ufficio circondariale di tassazione

(UCT) di Locarno ha condannato RE 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.–

per non aver presentato la dichiarazione delle imposte cantonale e federale

diretta del 2021, nonostante un richiamo e una diffida;

che con precetto esecutivo n. __________ emesso

Fatti

il 1° giugno 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato

del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'000.– (indicando

quale causa del credito il “Decreto

12/07/2022 n. __________ dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione,

Multa”), fr. 50.– (per la “Tassa di diffida 14-06-22 n. __________”) e fr. 50.– (per la “Tassa diffida di pagamento 22-09-22”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17

maggio 2024 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno;

che

il 28 maggio 2024 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine per

presentare le proprie osservazioni scritte, ma la relativa raccomandata gli è

ritornata, siccome non ritirata;

che

statuendo con decisione del 17 giugno 2024, il Giudice di

pace ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto limitatamente a fr. 1'000.– e ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 150.–;

che

con un reclamo del 1° luglio 2024 contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a questa Camera, postulando l’emis­sione

di “una sentenza che sia

proporzionale alle [sue]

capacità finanziarie”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella decisione impugnata il Giudice di pace ha statuito che quella dell’UCT

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo del­l’opposizione per fr. 1'000.–

e che nel termine impartitogli l’escus­­so non aveva fatto valere alcuna delle

eccezioni liberatorie dell’art. 81 LEF, onde il rigetto dell’opposizione per

tale somma;

che

nel reclamo RE 1 si duole di non essere stato convocato per poter spiegare le

ragioni della propria opposizione al precetto esecutivo;

che

il giudice del rigetto dell’opposizione decide in procedura sommaria (art. 251

lett. a CPC) e può dunque scegliere se dare al convenuto la possibilità di presentare

osservazioni oralmente oppure per scritto (art. 253 CPC);

Considerandi

che

nella fattispecie il Giudice di pace ha scelto la seconda via, assegnando all’escusso

un termine per presentare una memoria di osservazioni;

che a fronte del mancato ritiro della raccomandata

il primo giudice non avrebbe invero dovuto statuire senza prima tentare

di notificare nuovamente l’assegnazione del termine all’escusso, giacché la

finzione di notificazione, di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non vale di

regola per gli atti introduttivi d’istanza (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19

aprile 2023, consid. 4.2.3 e i riferimenti);

che

il diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) d’RE 1 è stato dunque leso,

ciò che implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione potrebbe avere avuto

sulla procedura, a meno che la parte lesa abbia avuto

modo di esprimersi liberamente davanti a un’au­­torità di ricorso con stesso

potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto

e non ne risulti alcun pregiudizio per la parte lesa (sentenza della CEF

14.2023.97

del 28 febbraio 2024, consid. 4.5 e i riferimenti);

che

in concreto RE 1 spiega nel reclamo le ragioni della sua opposizione all’istanza

e chiede a questa Camera di emettere una decisione sulle stesse, sicché la

causa può ritenersi matura per il giudizio, giacché non sono decisive questioni

circa i fatti;

che

conviene dunque che la Camera statuisca essa stessa sulle censure del

reclamante, dal momento che un rinvio al Giudice di pace si tradurrebbe in un

inutile allungamento del procedimento;

che

RE 1 sostiene di essere da anni al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'225.–

e di non possedere altri beni e redditi, ciò di cui lo Stato del Cantone Ticino

è peraltro al corrente, sicché domanda se è corretto infliggergli una multa di fr. 1'000.–

per aver presentato tardivamente la dichiarazione d’imposta e, al riguardo,

precisa che si era recato all’UCT per presentare la dichiarazione, ma aveva

scoperto di non essere in possesso delle necessarie pezze giustificative;

che

la censura esposta dal reclamante riguarda manifestamente la correttezza della

decisione amministrativa allegata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,

sicché esula dalla competen­za del giudice del rigetto, e di riflesso di questa

Camera, chiamati solo a verificare che la decisione prodotta dall’istante

adempia i presupposti di un titolo di rigetto definitivo, ciò che nella

fattispecie è il caso (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF),

e che l’escusso non abbia sollevato eccezioni ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF

sorte dopo l’emana­­zione

della decisione (da ultimo:

sentenza della CEF 14.2023.142 del 12 aprile 2024, consid.

2);

che

la censura in esame concerne circostanze anteriori alla decisione di multa

(presentazione tardiva della dichiarazione d’impo­sta per motivi per cui RE 1 non

ritiene di avere colpa), ch’egli avrebbe

dovuto sollevare mediante un reclamo all’UCT, co­me indicato nella

decisione medesima (punto 4), ciò ch’egli non pretende di aver fatto, onde la

vincolatività dell’atto per la Camera e la reiezione del reclamo ora al vaglio;

che

delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto se del caso in sede

di pignoramento (cfr. art. 93 e 123 LEF);

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il

reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese

in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, c/o

__________, __________,

__________;

– Ufficio

esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).