14.2024.89
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della decisione senza prova della preventiva notifica all’escusso del termine per presentare osservazioni all’istanza
8 novembre 2024Italiano7 min
2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.89
Lugano
8 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 febbraio
2024 da
CO 1, __________
CO 2, __________
CO 3, __________
CO 4, __________
(rappresentati dalla RA 1, __________)
contro
RE 1, __________ (__________)
giudicando sul “reclamo” del 25 giugno 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 24 maggio 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2024
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'615.50
oltre a interessi e spese;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto
ese-cutivo, con istanza del 12 febbraio 2024 gli escutenti ne hanno
chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
Fatti
il 15 febbraio 2024 il Pretore, mediante raccomandata, ha assegnato al
convenuto un termine per presentare le proprie osservazioni scritte, ma la
relativa busta gli è ritornata, siccome non ritirata, sicché il 28 febbraio il
magistrato gli ha (ri)assegnato il termine mediante Posta A;
che statuendo con decisione del 24 maggio
2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità d’inconvenienza;
che
con scritto del 25 giugno 2024 RE 1, dopo essersi scusato con il Pretore per il
ritardo a presentare la sua risposta, dovuto a suo dire alla necessità di
assistere sua madre, che vive a __________, in ragione di un serio problema di
salute, ha fatto valere che il “locatario” è in realtà tale PI 1, al quale egli afferma di aver ceduto “l’attività di affitto del negozio”, e che come unico subentrante tale persona ha riconosciuto il debito
posto in esecuzione, come da dichiarazione acclusa allo scritto;
che
la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come reclamo contro la
sentenza del 24 maggio 2024;
che
tuttavia, a fronte del mancato ritiro delle buste, spedite l’una per
raccomandata e l’altra per Posta A, il primo giudice non avrebbe dovuto emettere
la decisione senza prima procedere a un nuovo tentativo di notifica tramite un
usciere, un agente di polizia, un funzionario comunale, uno spedizioniere o, quale
extrema ratio, per via edittale giusta l’art. 141 cpv. 1 lett. a o b CPC (sentenza
della CEF 14.2021.178 del 10 dicembre 2021 consid. 4.3), giacché la finzione di
notificazione, di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non vale di regola per
gli atti introduttivi d’istanza (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile
2023, consid. 4.2.3 e i riferimenti);
che
il diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) di RE 1 è stato dunque leso,
ciò che implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, ove
sia ravvisabile l’influenza che la lesione potrebbe avere avuto sulla
procedura, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto e non ne risulti alcun pre-giudizio
per la parte lesa (sentenza della CEF 14.2023.97 28 febbraio 2024, consid. 4.4
e i riferimenti);
che
lo scritto dell’escusso non è indirizzato alla Camera bensì al Pretore, al
quale egli si rivolge direttamente (“Gentile Sig. Pretore”), e nello stesso egli
prende posizione all’evidenza sull’istanza degli escutenti (“scrivo in merito al procedimento di cui all’istanza
12 Febbraio 2024”, “ho
preso visione di questo documento”, “mi rendo disponibile a presentarmi
Considerandi
di persona […] per qualsiasi chiarimento”), e
non sulla decisione del primo giudice, che del resto neppure cita;
che
secondo quanto risulta dagli atti pare che RE 1 sia venuto
a conoscenza del termine assegnatogli per presentare le proprie osservazioni
scritte solo nel mese di giugno 2024
(con ogni probabilità aprendo la busta speditagli per Posta A, quella
speditagli per raccomandata essendo infatti già ritornata al magistrato) e che
solo allora egli abbia presentato la relativa memoria;
che
in siffatta situazione, per garantire il diritto di essere sentito dell’escusso,
s’impone di annullare la decisione “impugnata” e di rinviare la causa al primo
giudice (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) perché emetta una nuova decisione in cui si
determinerà sullo scritto del 25 giugno 2024, che gli verrà retrocesso con il
presente giudizio, quali osservazioni all’istanza;
che
infatti la causa non può dirsi senz’altro matura per il giudizio (art. 327 cpv.
3.
lett. b CPC) e, poiché non chiede la riforma della decisione pretorile (anzi,
come anticipato, nemmeno la menziona), RE 1 non accetta implicitamente che la
Camera si sostituisca al Pretore – e sani così la lesione del suo diritto di
essere sentito;
che
del resto, stanti i dubbi sulla natura dello scritto del 25 giugno 2024
(reclamo o – più probabilmente – osservazioni), è parimenti dubbio che la
Camera possa, a un tempo, sostituirsi al giudice di prima sede, tenendo conto
di tale scritto come memoria di osservazioni, e svolgere il suo ruolo
istituzionale di giudice di seconda sede, trattandolo come reclamo;
che
siccome il giudizio odierno di rinvio non
pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il magistrato statuirà
con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare le controparti (sentenze del
Tribunale federale 6B_432/ 2015 del
1° febbraio 2016, consid. 4, e della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024,
consid. 1.3.4);
che
la necessità del rinvio della causa al
primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non
addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC),
si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese
di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello
Stato, il Pretore potendo prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in
relazione con la procedura di rinvio;
che
non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui il “reclamo” non
è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa
sede;
che
circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'615.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. La decisione emessa il 24 maggio 2024 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.__________ è
annullata e la causa è retrocessa al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale
compensazione, l’anticipo di fr. 400.– versato dal reclamante gli è
restituito.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________ (__________);
– RA 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).