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Decisione

14.2024.89

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della decisione senza prova della preventiva notifica all’escusso del termine per presentare osservazioni all’istanza

8 novembre 2024Italiano7 min

2024, il Pretore ha ac­colto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.89

Lugano

8 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 febbraio

2024 da

CO 1, __________

CO 2, __________

CO 3, __________

CO 4, __________

(rappresentati dalla RA 1, __________)

contro

RE 1, __________ (__________)

giudicando sul “reclamo” del 25 giugno 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 24 maggio 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2024

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 12'615.50

oltre a interessi e spese;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto

ese-cutivo, con istanza del 12 febbraio 2024 gli escutenti ne hanno

chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che

Fatti

il 15 febbraio 2024 il Pretore, mediante raccomandata, ha assegnato al

convenuto un termine per presentare le proprie osservazioni scritte, ma la

relativa busta gli è ritornata, siccome non ritirata, sicché il 28 febbraio il

magistrato gli ha (ri)assegnato il termine mediante Posta A;

che statuendo con decisione del 24 maggio

2024, il Pretore ha ac­colto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità d’inconvenienza;

che

con scritto del 25 giugno 2024 RE 1, dopo essersi scusato con il Pretore per il

ritardo a presentare la sua risposta, dovuto a suo dire alla necessità di

assistere sua madre, che vive a __________, in ragione di un serio problema di

salute, ha fatto valere che il “locatario” è in realtà tale PI 1, al quale egli afferma di aver ceduto “l’attività di affitto del negozio”, e che come unico subentrante tale persona ha riconosciuto il debito

posto in esecuzione, come da dichiarazione acclusa allo scritto;

che

la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come reclamo contro la

sentenza del 24 maggio 2024;

che

tuttavia, a fronte del mancato ritiro delle buste, spedite l’una per

raccomandata e l’altra per Posta A, il primo giudice non avreb­be dovuto emettere

la decisione senza prima procedere a un nuo­vo tentativo di notifica tramite un

usciere, un agente di polizia, un funzionario comunale, uno spedizioniere o, quale

extrema ratio, per via edittale giusta l’art. 141 cpv. 1 lett. a o b CPC (sentenza

della CEF 14.2021.178 del 10 dicembre 2021 consid. 4.3), giacché la finzione di

notificazione, di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non vale di regola per

gli atti introduttivi d’istanza (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile

2023, consid. 4.2.3 e i riferimenti);

che

il diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) di RE 1 è stato dunque leso,

ciò che implica di principio l’annullamen­­to della decisione impugnata, ove

sia ravvisabile l’influenza che la lesione potrebbe avere avuto sulla

procedura, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti a un’au­torità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto e non ne risulti alcun pre-giudizio

per la parte lesa (sentenza della CEF 14.2023.97 28 febbraio 2024, consid. 4.4

e i riferimenti);

che

lo scritto dell’escusso non è indirizzato alla Camera bensì al Pretore, al

quale egli si rivolge direttamente (“Gentile Sig. Pretore”), e nello stesso egli

prende posizione all’evidenza sull’istanza degli escutenti (“scrivo in merito al procedimento di cui all’istanza

12 Febbraio 2024”, “ho

preso visione di questo documento”, “mi rendo disponibile a presentarmi

Considerandi

di persona […] per qualsiasi chiarimento”), e

non sulla decisione del primo giudice, che del resto neppure cita;

che

secondo quanto risulta dagli atti pare che RE 1 sia venuto

a conoscenza del termine assegnatogli per presentare le proprie osservazioni

scritte solo nel mese di giugno 2024

(con ogni probabilità aprendo la busta speditagli per Posta A, quella

speditagli per raccomandata essendo infatti già ritornata al magistrato) e che

solo allora egli abbia presentato la relativa memoria;

che

in siffatta situazione, per garantire il diritto di essere sentito dell’escusso,

s’impone di annullare la decisione “impugnata” e di rinviare la causa al primo

giudice (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) perché emetta una nuova decisione in cui si

determinerà sullo scritto del 25 giugno 2024, che gli verrà retrocesso con il

presente giudizio, quali osservazioni all’istanza;

che

infatti la causa non può dirsi senz’altro matura per il giudizio (art. 327 cpv.

3.

lett. b CPC) e, poiché non chiede la riforma della decisione pretorile (anzi,

come anticipato, nemmeno la menzio­na), RE 1 non accetta implicitamente che la

Camera si sostituisca al Pretore – e sani così la lesione del suo diritto di

essere sentito;

che

del resto, stanti i dubbi sulla natura dello scritto del 25 giugno 2024

(reclamo o – più probabilmente – osservazioni), è parimenti dubbio che la

Camera possa, a un tempo, sostituirsi al giudice di prima sede, tenendo conto

di tale scritto come memoria di osservazioni, e svolgere il suo ruolo

istituzionale di giudice di seconda sede, trattandolo come reclamo;

che

siccome il giudizio odierno di rinvio non

pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il magistrato statuirà

con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare le controparti (sentenze del

Tribunale federale 6B_432/ 2015 del

1° febbraio 2016, consid. 4, e della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024,

consid. 1.3.4);

che

la necessità del rinvio della causa al

primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non

addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC),

si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese

di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello

Stato, il Pretore potendo prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in

relazione con la procedura di rinvio;

che

non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui il “reclamo” non

è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa

sede;

che

circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'615.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. La decisione emessa il 24 maggio 2024 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.__________ è

annullata e la causa è retrocessa al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale

compensazione, l’anticipo di fr. 400.– versato dal reclamante gli è

restituito.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________ (__________);

– RA 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).