Lexipedia

Decisione

14.2024.9

Fallimento. Mancata convocazione delle parti all’udienza di fallimento. Reclamo dell’istante. Rinuncia a prelevare la tassa di giustizia

9 febbraio 2024Italiano6 min

d’esecuzione, il 29 agosto 2023 l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.9

Lugano

9 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1073 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 29 agosto 2023 dall’

RE 1 IT-

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 18 gennaio 2024 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa l’8 gennaio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di

Bellinzona del­l’Ufficio

d’esecuzione, il 29 agosto 2023 l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

decretare il fallimento del­la CO 1 per il mancato pagamento di fr. 8'632.10

oltre a interessi e spese.

B. Entro il termine prorogato dal Pretore una prima

volta fino al 7 no­vembre e una seconda, con l’accordo dell’istante, fino al 15

dicem­bre 2023, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte al­l’istanza

né chiesto la convocazione di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione dell’8 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della CO

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 18 gennaio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento e il rinvio della causa al Pretore per la fissazione di

un’udienza di fallimento in conformità dell’art. 168 LEF. L’indomani il

presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante dell’RE 1 il 9

gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 19 gennaio.

Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

2.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono

comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La

pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il

convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La

prassi secondo cui al convenuto viene fissato un termine

per presentare eventuali osservazioni scritte e alle parti per chiedere di

essere citate a un’udienza è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga

chiaramente il giudice del fallimento a citare le parti a un’udienza prima di

statuire, pena l’annullamento della

decisione di fallimento (sentenze della CEF 14.2024.2 del 25 gennaio

2024.

consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022.52 del 22

luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).

2.1

Nel caso in esame, la convenuta non ha invero contestato il modo scelto

dal Pretore per garantire il contraddittorio. Nell’istanza, la reclamante aveva

invece esplicitamente chiesto al Pretore di fissare un’udienza di fallimento,

com’era il suo diritto in virtù dell’art. 168 LEF. D’altronde, il reclamo non può essere considerato

irricevibile per carenza d’interesse ad agire dell’RE 1 né

manifestamente abusivo, poiché l’istante poteva aspettarsi in buona fede che,

esaurita la possibilità di ottenere un accordo o un pagamento nelle vie

scritte, il Pretore avesse convocato le parti a un’udienza, come imposto

imperativamente dall’art. 168 LEF. La reclamante aveva infatti un interesse

evidente a potersi confrontare di perso­na con il rappresentante della

convenuta all’udienza, nella misura in cui

le avrebbe potuto dare la facoltà di ottenere in extremis il pa­gamento della sua pretesa senza dover anticipare le spese

della procedura di fallimento e di liquidazione fino alla decisione sulla

sospensione o sulla pubblicazione del fallimento, puntualmente stabilite in fr.

1'000.– dall’Ufficio dei fallimenti con richiesta del 10 gennaio 2024 (doc. 3

accluso al ricorso).

2.2

Una

sanatoria in seconda sede essendo esclusa (sentenza della CEF 14.2021.112 del

19.

ottobre 2021, consid. 5) e comunque non richiesta nella fattispecie, non

resta che annullare la decisione impugnata e rinviare la causa al primo giudice

per nuovo giudizio, previa citazione delle parti all’udienza prescritta

imperativamente dall’art. 168 LEF.

3.

Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della

causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di

apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la

controparte (v. sentenza del Tribunale federale 6B_ 432/2015 del 1° febbraio

2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).

4.

Dal

momento che le spese processuali non sono state causate dalle parti, per equità

si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia (art. 107 cpv. 2 CPC). La

richiesta della reclamante volta all’assegnazione di un’indennità va invece

respinta siccome non motivata (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e comunque sia

non potrebbe essere posta a carico né della controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qualificato

dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre

2022.

pag. 2 e il rinvio). Le spese giudiziarie di prima sede

saranno rifissate dal Pretore con la nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione

impugnata e pertanto la dichiarazione di fallimento pronunciata l’8 gennaio

2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della CO 1.

2. Non

si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità. Fatta salva

un’eventuale compensazione, la somma di fr. 150.– anticipata dalla reclamante

le è restituita.

3. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).