14.2024.9
Fallimento. Mancata convocazione delle parti all’udienza di fallimento. Reclamo dell’istante. Rinuncia a prelevare la tassa di giustizia
9 febbraio 2024Italiano6 min
d’esecuzione, il 29 agosto 2023 l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.9
Lugano
9 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1073 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 29 agosto 2023 dall’
RE 1 IT-
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 gennaio 2024 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa l’8 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di
Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, il 29 agosto 2023 l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della CO 1 per il mancato pagamento di fr. 8'632.10
oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine prorogato dal Pretore una prima
volta fino al 7 novembre e una seconda, con l’accordo dell’istante, fino al 15
dicembre 2023, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza
né chiesto la convocazione di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione dell’8 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della CO
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 18 gennaio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento e il rinvio della causa al Pretore per la fissazione di
un’udienza di fallimento in conformità dell’art. 168 LEF. L’indomani il
presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante dell’RE 1 il 9
gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 19 gennaio.
Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
2.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza
della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La
pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il
convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La
prassi secondo cui al convenuto viene fissato un termine
per presentare eventuali osservazioni scritte e alle parti per chiedere di
essere citate a un’udienza è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga
chiaramente il giudice del fallimento a citare le parti a un’udienza prima di
statuire, pena l’annullamento della
decisione di fallimento (sentenze della CEF 14.2024.2 del 25 gennaio
2024.
consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022.52 del 22
luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).
2.1
Nel caso in esame, la convenuta non ha invero contestato il modo scelto
dal Pretore per garantire il contraddittorio. Nell’istanza, la reclamante aveva
invece esplicitamente chiesto al Pretore di fissare un’udienza di fallimento,
com’era il suo diritto in virtù dell’art. 168 LEF. D’altronde, il reclamo non può essere considerato
irricevibile per carenza d’interesse ad agire dell’RE 1 né
manifestamente abusivo, poiché l’istante poteva aspettarsi in buona fede che,
esaurita la possibilità di ottenere un accordo o un pagamento nelle vie
scritte, il Pretore avesse convocato le parti a un’udienza, come imposto
imperativamente dall’art. 168 LEF. La reclamante aveva infatti un interesse
evidente a potersi confrontare di persona con il rappresentante della
convenuta all’udienza, nella misura in cui
le avrebbe potuto dare la facoltà di ottenere in extremis il pagamento della sua pretesa senza dover anticipare le spese
della procedura di fallimento e di liquidazione fino alla decisione sulla
sospensione o sulla pubblicazione del fallimento, puntualmente stabilite in fr.
1'000.– dall’Ufficio dei fallimenti con richiesta del 10 gennaio 2024 (doc. 3
accluso al ricorso).
2.2
Una
sanatoria in seconda sede essendo esclusa (sentenza della CEF 14.2021.112 del
19.
ottobre 2021, consid. 5) e comunque non richiesta nella fattispecie, non
resta che annullare la decisione impugnata e rinviare la causa al primo giudice
per nuovo giudizio, previa citazione delle parti all’udienza prescritta
imperativamente dall’art. 168 LEF.
3.
Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della
causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di
apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la
controparte (v. sentenza del Tribunale federale 6B_ 432/2015 del 1° febbraio
2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).
4.
Dal
momento che le spese processuali non sono state causate dalle parti, per equità
si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia (art. 107 cpv. 2 CPC). La
richiesta della reclamante volta all’assegnazione di un’indennità va invece
respinta siccome non motivata (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e comunque sia
non potrebbe essere posta a carico né della controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qualificato
dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre
2022.
pag. 2 e il rinvio). Le spese giudiziarie di prima sede
saranno rifissate dal Pretore con la nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione
impugnata e pertanto la dichiarazione di fallimento pronunciata l’8 gennaio
2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della CO 1.
2. Non
si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità. Fatta salva
un’eventuale compensazione, la somma di fr. 150.– anticipata dalla reclamante
le è restituita.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).