14.2024.91
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
31 luglio 2024Italiano6 min
con decisione del 9 luglio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle
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Incarto n.
14.2024.91
Lugano
31 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.3003 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 maggio 2024 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 luglio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 23 maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 1'073.10 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 9 luglio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 9 luglio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle
ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di
giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
16 luglio 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 luglio 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 20 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
luglio 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le
ferie estive (dal 15 al 31 luglio inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149
consid. 2.4.1.1]) e verrà prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo
la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF
108.
III 49), ossia martedì 6 agosto, essendo il 3 agosto un sabato. Presentato
già il 12 luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento della
Postfinance relativa al pagamento di fr. 1'476.45 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione
il 21 giugno 2024 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, e due
conferme dell’avvenuto pagamento dell’esecuzione, una dell’Ufficio e l’altra
dell’istante. Di conseguenza, la pretesa dell’istante risultava estinta già al
momento in cui il Pretore ha decretato il fallimento, sicché se l’avesse saputo,
avrebbe respinto l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Il reclamo va
pertanto accolto e il fallimento annullato senza necessità di verificare la
solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento
di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento (notificata il 6 marzo
2024), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 9 luglio 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).