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Decisione

14.2024.91

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

31 luglio 2024Italiano6 min

con decisione del 9 luglio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.91

Lugano

31 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.3003 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 maggio 2024 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 9 luglio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio

d’esecuzione, il 23 maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'073.10 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 9 luglio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 9 luglio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle

ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di

giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

16 luglio 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interes­se alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 luglio 2024, il termine d’impu­gnazione

è scaduto sabato 20 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22

luglio 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le

ferie estive (dal 15 al 31 luglio inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149

consid. 2.4.1.1]) e verrà prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo

la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF

108.

III 49), ossia martedì 6 agosto, essendo il 3 agosto un sabato. Presentato

già il 12 luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimen­to può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento della

Postfinance relativa al pagamento di fr. 1'476.45 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione

il 21 giugno 2024 a saldo dell’ese­cuzione promossa dall’istante, e due

conferme dell’avvenuto pagamento dell’esecuzione, una dell’Ufficio e l’altra

dell’istante. Di conseguenza, la pretesa dell’istante risultava estinta già al

momento in cui il Pretore ha decretato il fallimento, sicché se l’avesse saputo,

avrebbe respinto l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Il reclamo va

pertanto accolto e il fallimento annullato senza necessità di verificare la

solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento

di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento (notificata il 6 marzo

2024), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 9 luglio 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).