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Decisione

14.2024.92

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito subordinato alla realizzazione di due condizioni sospensive negative. Fatti e mezzi di prova nuovi addotti con la replica spontanea in prima sede

29 novembre 2024Italiano13 min

delle prestazioni indicate e non possono pertanto costituire l’attestazione della posa delle due caldaie a gas. Non aven­do

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.92

Lugano

29 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.187 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 febbraio 2024 dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 12 luglio 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 1° luglio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nel “verbale di

trapasso atti” sottoscritto il 29 maggio 2020 dalla RE

1 e dall’CO 1, quest’ultima ha riconosciuto alla clausola n. 5 “per il tramite del signor PI 1 di dover

ancora installare n. 2 caldaie per il valore complessivi di CHF 10'000.00”. Le parti hanno

convenuto che avrebbero valutato

“a) la posa delle due caldaie mancanti oppure b) l’allacciamento al

teleriscaldamento. Nel caso in cui fosse realizzato l’allacciamento all’impianto

di teleriscaldamento, l’importo di CHF 10'000.00 sarà scalato dal costo di

allacciamento; in caso contrario la società CO 1 si impegna a versare alla

società RE 1 l’importo di CHF 10'000.00”.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 dicembre 2023 dalla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso

di fr. 10'000.– oltre agli interessi del 10% dal 7 ottobre 2023, indicando

quale causa del credito il “Mancato

rispetto della convenzione del 29.5.2020, relative al­l’impianto di

riscaldamento per lo stabile in __________ a __________”.

C. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15

febbraio 2024 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 5 marzo 2024. Con replica e duplica spontanee del

18 marzo e del 2 aprile 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni

contrastanti. Il 9 aprile 2024 la RE 1 ha presentato una triplica, confermando

ancora una volta le proprie conclusioni.

D. Statuendo con decisione del 1° luglio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 210.–.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 12 luglio 2024 per ottenerne l’annul­lamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spese. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 4 luglio 2024, il termine d’impugnazione sarebbe

scaduto domenica 14 luglio 2024, tranne essere riportato al 15 luglio (art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), primo giorno delle ferie estive

(dal 15 al 31 luglio inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid.

2.4.1.1]), e quindi prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine

delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III

49), ossia martedì 6 agosto, essendo il 3 agosto un sabato. Presentato il 12

luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza poiché ha ritenuto che l’CO

1 aveva reso verosimile di aver eseguito la propria prestazione relativa alla posa

delle caldaie, ciò che secondo la clausola n. 5 dell’accordo escludeva il

versamento dei fr. 10'000.– alla RE 1. In particolare ha rilevato che l’CO

1 aveva prodotto varia documentazione a comprova del­l’avvenuta ordinazione, installazione, collegamento elettrico e mes­sa

in funzione, nel corso del mese di settembre 2020, di due caldaie presso lo

stabile di proprietà dell’istante a cura “e/o” per conto della PI 3,

di cui PI 1 (che ha firmato il verbale di trapasso a nome dell’CO 1) è socio e

gerente con firma individuale.

4. Nel

reclamo la RE 1 ritiene invece che quanto prodotto dalla convenuta altro non è

che una raccolta “artificiosa

e inconcludente” di documenti, dei quali asserisce di

essere venuta a conoscenza solamente con la procedura esecutiva. Essa afferma che

Fatti

i documenti, e in particolare i doc. 2, 2A, 3 e 4, non recano la sua firma, non

sono stati da lei sottoscritti in segno di riconoscimento o di accettazione

delle prestazioni indicate e non possono pertanto costituire l’attestazione della posa delle due caldaie a gas. Non aven­do

la convenuta soddisfatto l’onere probatorio cui era tenuta, la sua eccezione

doveva essere respinta.

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1 con rimandi). L’opposizione può

essere rigettata in via provvisoria solo se l’e­­scutente prova (e non solo rende

verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,

consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né

condizioni il debito posto in esecuzione.

5.1 Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata,

consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di

elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giu­dice

del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà

respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di

riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria

completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2022.39 del 28

settembre 2022 consid. 5.1, sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020

consid. 6.3 e i rinvii).

5.2 Se

l’obbligo riconosciuto è subordinato a una condizione sospensiva (art. 151 CO)

spetta all’istante dimostrare che si è realizzata prima dell’inoltro dell’esecuzione

(Staehelin, op. cit., n. 36 ad

art. 82), prova che il giudice del rigetto deve esigere d’ufficio (sopra,

consid. 5; sentenza della CEF 14.2017.186 del 6 marzo 2018 con-sid.

6.2). Specie quando la condizione è negativa, se ne deve am-mettere la

realizzazione, in analogia con i requisiti della cosiddetta “Basler Rechtsöffnungspraxis”, ove l’escusso

non abbia allegato l’i­nadempimento della condizione o la contestazione del suo

adempimento sia manifestamente insostenibile (Staehelin,

op. cit. loc. cit., i.f.).

5.2.1 Nel

caso in esame, contrariamente a quanto sostiene la reclaman­te, non spettava

all’escussa dimostrare l’avvenuta posa delle due caldaie a gas, bensì alla stessa RE 1 provare con

documenti o altri mezzi di prova ammissibili in procedura sommaria la

realizzazione delle due condizioni cui è vincolato il riconoscimento dei fr. 10'000.– in suo favore, ovvero la

mancata installazione delle due

caldaie e il mancato allacciamento al teleriscaldamento

dietro la detrazione di fr. 10'000.– dai relativi costi. Trattandosi di

due condizioni negative, l’istante poteva sì pretendere la collaborazione della

controparte all’adempimento del proprio onere probatorio. L’CO 1 ha tuttavia

esplicitamente contestato la realizzazione di una delle due condizioni cui è

subordinato il suo riconoscimento, allegando di aver fornito le due caldaie a gas per il tramite della

PI 3, e ha prodotto diversi documenti a sostegno delle sue

Considerandi

allegazioni (doc. 1-5), tra cui una fattura del­l’PI 4 alla PI 3 relativa a un

intervento del 4 settembre 2020 volto all’installazione di linee elettriche per

due caldaie in via __________ a __________ (doc. 5). Si tratta senz’altro di un

indizio concreto e oggettivo a favore della tesi del­l’CO 1, in quanto

proveniente da una ditta terza, che permette di ritenerla, se non verosimile

come giudicato dal Pretore, perlomeno non manifestamente insostenibile.

Incombeva pertan­to alla RE 1 dimostrare che le due caldaie non sono state

installate.

5.2.2

Ora,

all’istanza la RE 1 ha allegato solo il “verbale di trapasso atti” e si è limitata ad allegare

che costituiva un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’ottenimento

di fr. 10'000.–. All’e­videnza non si tratta della prova della

realizzazione delle condizioni stabilite al punto 5. Sotto questo profilo la

sentenza impugnata resiste alla critica.

5.3

La reclamante si fonda invero anche sulla dichiarazione del 15 marzo

2024.

della PI 2 (doc. F accluso alla replica spontanea), dalla quale si evince

che l’immobile di sua proprietà è stato allacciato alla rete di

teleriscaldamento di __________ e dalla quale deduce che l’asserita posa delle

due caldaie a gas è del tutto “priva

di significato e di logica motivazione”.

5.3.1

Orbene

è possibile produrre documenti nuovi con la replica spontanea solamente alle

condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 243

consid. 3.1, sentenza della CEF 14.2022.81 del 18 novembre

2022.

consid. 4 con rimandi), ovvero, se si tratta come nella fattispecie di

fatti o documenti anteriori all’inoltro dell’istanza, dimostrando che non era

possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile

tenuto conto delle circostan­ze. Ebbene la RE 1 non ha speso una parola su tale

esigen­za nella replica e nemmeno nella triplica o nel reclamo. Doveva,

comunque sia, aspettarsi la contestazione dell’CO 1, già formulata nell’e-mail

del 14 ottobre 2023 all’avv. __________ (doc. 6), sicché avrebbe dovuto determinarsi

al riguardo già con l’istanza e produrre i documenti poi acclusi tardivamente

alla replica spontanea. Ancorché per altri motivi di quello addotto (“non erano atte ad influire sull’esito della

lite”), il Pretore poteva dunque legittimamen­te ignorare

l’allegazione riferita all’allacciamento alla rete di

teleriscaldamento e la relativa conferma della PI 2 (doc. F). Anche su questo

punto il reclamo si rivela infondato.

5.3.2

Ad

ogni modo, anche alla luce di tale elemento la situazione è tutto fuor che

chiara. Dalla fattura dell’PI 4 pare verosimile che le due caldaie siano state

installate nel settembre del 2020

(sopra consid. 5.2.1), mentre l’allacciamento alla rete di

teleriscaldamento di __________ risulta in funzione da febbraio del 2022 (doc.

F), più di un anno dopo. Non si può quindi escludere, in queste circostanze,

che per motivi non noti alla Camera la reclamante abbia deciso di passare al

teleriscaldamento dopo l’installazione delle due nuove caldaie murali (che secondo

la stima dei costi di allacciamento al

teleriscaldamento risultavano essere in preceden­za sette [doc. D]). Di

conseguenza, sebbene le allegazioni contenute

nella replica spontanea e i documenti acclusi fossero ammissibili, non si

potrebbe ritenere che il riconoscimento dei fr. 10'000.– risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti

dall’escutente. Stan­ti i dubbi al riguardo, l’istanza è stata

giustamente respinta e il medesimo esito va riservato al reclamo, ferma

restando la facoltà per la reclamante di adire il giudice ordinario con un’azione di riconoscimento di debito, in cui

la sua pretesa potrà essere esaminata nel merito (sopra consid. 5.1) e se del

caso l’opposizione dell’e­scussa rigettata in via definitiva (art. 79

LEF).

6.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).