14.2024.92
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito subordinato alla realizzazione di due condizioni sospensive negative. Fatti e mezzi di prova nuovi addotti con la replica spontanea in prima sede
29 novembre 2024Italiano13 min
delle prestazioni indicate e non possono pertanto costituire l’attestazione della posa delle due caldaie a gas. Non avendo
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.92
Lugano
29 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.187 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 febbraio 2024 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 luglio 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 1° luglio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nel “verbale di
trapasso atti” sottoscritto il 29 maggio 2020 dalla RE
1 e dall’CO 1, quest’ultima ha riconosciuto alla clausola n. 5 “per il tramite del signor PI 1 di dover
ancora installare n. 2 caldaie per il valore complessivi di CHF 10'000.00”. Le parti hanno
convenuto che avrebbero valutato
“a) la posa delle due caldaie mancanti oppure b) l’allacciamento al
teleriscaldamento. Nel caso in cui fosse realizzato l’allacciamento all’impianto
di teleriscaldamento, l’importo di CHF 10'000.00 sarà scalato dal costo di
allacciamento; in caso contrario la società CO 1 si impegna a versare alla
società RE 1 l’importo di CHF 10'000.00”.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 dicembre 2023 dalla sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso
di fr. 10'000.– oltre agli interessi del 10% dal 7 ottobre 2023, indicando
quale causa del credito il “Mancato
rispetto della convenzione del 29.5.2020, relative all’impianto di
riscaldamento per lo stabile in __________ a __________”.
C. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15
febbraio 2024 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 5 marzo 2024. Con replica e duplica spontanee del
18 marzo e del 2 aprile 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni
contrastanti. Il 9 aprile 2024 la RE 1 ha presentato una triplica, confermando
ancora una volta le proprie conclusioni.
D. Statuendo con decisione del 1° luglio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 210.–.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 luglio 2024 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 4 luglio 2024, il termine d’impugnazione sarebbe
scaduto domenica 14 luglio 2024, tranne essere riportato al 15 luglio (art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), primo giorno delle ferie estive
(dal 15 al 31 luglio inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid.
2.4.1.1]), e quindi prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine
delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III
49), ossia martedì 6 agosto, essendo il 3 agosto un sabato. Presentato il 12
luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza poiché ha ritenuto che l’CO
1 aveva reso verosimile di aver eseguito la propria prestazione relativa alla posa
delle caldaie, ciò che secondo la clausola n. 5 dell’accordo escludeva il
versamento dei fr. 10'000.– alla RE 1. In particolare ha rilevato che l’CO
1 aveva prodotto varia documentazione a comprova dell’avvenuta ordinazione, installazione, collegamento elettrico e messa
in funzione, nel corso del mese di settembre 2020, di due caldaie presso lo
stabile di proprietà dell’istante a cura “e/o” per conto della PI 3,
di cui PI 1 (che ha firmato il verbale di trapasso a nome dell’CO 1) è socio e
gerente con firma individuale.
4. Nel
reclamo la RE 1 ritiene invece che quanto prodotto dalla convenuta altro non è
che una raccolta “artificiosa
e inconcludente” di documenti, dei quali asserisce di
essere venuta a conoscenza solamente con la procedura esecutiva. Essa afferma che
Fatti
i documenti, e in particolare i doc. 2, 2A, 3 e 4, non recano la sua firma, non
sono stati da lei sottoscritti in segno di riconoscimento o di accettazione
delle prestazioni indicate e non possono pertanto costituire l’attestazione della posa delle due caldaie a gas. Non avendo
la convenuta soddisfatto l’onere probatorio cui era tenuta, la sua eccezione
doveva essere respinta.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1
LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1 con rimandi). L’opposizione può
essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende
verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né
condizioni il debito posto in esecuzione.
5.1 Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata,
consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di
elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice
del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà
respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di
riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria
completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2022.39 del 28
settembre 2022 consid. 5.1, sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020
consid. 6.3 e i rinvii).
5.2 Se
l’obbligo riconosciuto è subordinato a una condizione sospensiva (art. 151 CO)
spetta all’istante dimostrare che si è realizzata prima dell’inoltro dell’esecuzione
(Staehelin, op. cit., n. 36 ad
art. 82), prova che il giudice del rigetto deve esigere d’ufficio (sopra,
consid. 5; sentenza della CEF 14.2017.186 del 6 marzo 2018 con-sid.
6.2). Specie quando la condizione è negativa, se ne deve am-mettere la
realizzazione, in analogia con i requisiti della cosiddetta “Basler Rechtsöffnungspraxis”, ove l’escusso
non abbia allegato l’inadempimento della condizione o la contestazione del suo
adempimento sia manifestamente insostenibile (Staehelin,
op. cit. loc. cit., i.f.).
5.2.1 Nel
caso in esame, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, non spettava
all’escussa dimostrare l’avvenuta posa delle due caldaie a gas, bensì alla stessa RE 1 provare con
documenti o altri mezzi di prova ammissibili in procedura sommaria la
realizzazione delle due condizioni cui è vincolato il riconoscimento dei fr. 10'000.– in suo favore, ovvero la
mancata installazione delle due
caldaie e il mancato allacciamento al teleriscaldamento
dietro la detrazione di fr. 10'000.– dai relativi costi. Trattandosi di
due condizioni negative, l’istante poteva sì pretendere la collaborazione della
controparte all’adempimento del proprio onere probatorio. L’CO 1 ha tuttavia
esplicitamente contestato la realizzazione di una delle due condizioni cui è
subordinato il suo riconoscimento, allegando di aver fornito le due caldaie a gas per il tramite della
PI 3, e ha prodotto diversi documenti a sostegno delle sue
Considerandi
allegazioni (doc. 1-5), tra cui una fattura dell’PI 4 alla PI 3 relativa a un
intervento del 4 settembre 2020 volto all’installazione di linee elettriche per
due caldaie in via __________ a __________ (doc. 5). Si tratta senz’altro di un
indizio concreto e oggettivo a favore della tesi dell’CO 1, in quanto
proveniente da una ditta terza, che permette di ritenerla, se non verosimile
come giudicato dal Pretore, perlomeno non manifestamente insostenibile.
Incombeva pertanto alla RE 1 dimostrare che le due caldaie non sono state
installate.
5.2.2
Ora,
all’istanza la RE 1 ha allegato solo il “verbale di trapasso atti” e si è limitata ad allegare
che costituiva un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’ottenimento
di fr. 10'000.–. All’evidenza non si tratta della prova della
realizzazione delle condizioni stabilite al punto 5. Sotto questo profilo la
sentenza impugnata resiste alla critica.
5.3
La reclamante si fonda invero anche sulla dichiarazione del 15 marzo
2024.
della PI 2 (doc. F accluso alla replica spontanea), dalla quale si evince
che l’immobile di sua proprietà è stato allacciato alla rete di
teleriscaldamento di __________ e dalla quale deduce che l’asserita posa delle
due caldaie a gas è del tutto “priva
di significato e di logica motivazione”.
5.3.1
Orbene
è possibile produrre documenti nuovi con la replica spontanea solamente alle
condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 243
consid. 3.1, sentenza della CEF 14.2022.81 del 18 novembre
2022.
consid. 4 con rimandi), ovvero, se si tratta come nella fattispecie di
fatti o documenti anteriori all’inoltro dell’istanza, dimostrando che non era
possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile
tenuto conto delle circostanze. Ebbene la RE 1 non ha speso una parola su tale
esigenza nella replica e nemmeno nella triplica o nel reclamo. Doveva,
comunque sia, aspettarsi la contestazione dell’CO 1, già formulata nell’e-mail
del 14 ottobre 2023 all’avv. __________ (doc. 6), sicché avrebbe dovuto determinarsi
al riguardo già con l’istanza e produrre i documenti poi acclusi tardivamente
alla replica spontanea. Ancorché per altri motivi di quello addotto (“non erano atte ad influire sull’esito della
lite”), il Pretore poteva dunque legittimamente ignorare
l’allegazione riferita all’allacciamento alla rete di
teleriscaldamento e la relativa conferma della PI 2 (doc. F). Anche su questo
punto il reclamo si rivela infondato.
5.3.2
Ad
ogni modo, anche alla luce di tale elemento la situazione è tutto fuor che
chiara. Dalla fattura dell’PI 4 pare verosimile che le due caldaie siano state
installate nel settembre del 2020
(sopra consid. 5.2.1), mentre l’allacciamento alla rete di
teleriscaldamento di __________ risulta in funzione da febbraio del 2022 (doc.
F), più di un anno dopo. Non si può quindi escludere, in queste circostanze,
che per motivi non noti alla Camera la reclamante abbia deciso di passare al
teleriscaldamento dopo l’installazione delle due nuove caldaie murali (che secondo
la stima dei costi di allacciamento al
teleriscaldamento risultavano essere in precedenza sette [doc. D]). Di
conseguenza, sebbene le allegazioni contenute
nella replica spontanea e i documenti acclusi fossero ammissibili, non si
potrebbe ritenere che il riconoscimento dei fr. 10'000.– risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti
dall’escutente. Stanti i dubbi al riguardo, l’istanza è stata
giustamente respinta e il medesimo esito va riservato al reclamo, ferma
restando la facoltà per la reclamante di adire il giudice ordinario con un’azione di riconoscimento di debito, in cui
la sua pretesa potrà essere esaminata nel merito (sopra consid. 5.1) e se del
caso l’opposizione dell’escussa rigettata in via definitiva (art. 79
LEF).
6.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).