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Decisione

14.2024.93

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Obbligo di pagare il salario in caso d’impedimento non colpevole al lavoro del lavoratore. Compensazione con somme versate per errore in troppo

15 novembre 2024Italiano18 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024 per ottenerne,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.93

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 22 marzo 2024

da

CO 1, __________

(rappresentata dall’RA 1,

__________, __________)

contro

RE 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 28 giugno 2024 dalla Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Mediante un contratto di lavoro a tempo determinato concluso il 23

marzo, con inizio il 1° aprile e scadenza il 31 ottobre 2023, RE 1 si è

impegnato a pagare a CO 1 un “salario

lordo mensile” composto di un “salario fisso” di fr. 3'582.–,

per un impiego al 100%, e di una “quota

mensile della 13a mensilità” di fr. 298.50, per

complessivi fr. 3'880.50; le parti hanno però convenuto che ogni mese il “salario lordo”

sarebbe stato di fr. 2'865.60 dal 1° aprile al 31 maggio, per un impiego

all’80%, di fr. 3'582.– dal 1° giugno al 30 settembre, per un impiego al

100%, e nuovamente di fr. 2'865.60 dal 1° al 31 ottobre per un impiego all’80%.

Per tutte le questioni non disciplinate, l’accordo rinvia al Contratto

collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione

(in seguito: CCNL).

B. Vari

certificati medici attestano che nel periodo compreso tra il 27 ottobre e il 5

novembre, come pure tra il 17 novembre e il 19 dicembre 2023, CO 1 è stata

totalmente incapace al lavoro causa malattia.

C. Nel

frattempo, con scritto del 24 novembre 2023, CO 1 ha chiesto ad RE 1 di

annunciare l’incapacità al lavoro al suo assicuratore. Con email di quattro

giorni dopo, egli l’ha informata di aver eseguito l’annuncio all’PI 1.

D. In

uno scritto del 21 dicembre 2023, l’PI 1 ha annunciato a CO 1 che a fronte di

un salario annuale di fr. 46'566.–, pari a fr. 127.58 giornalieri, ma

un grado di occupazione dell’80%, ovvero con una riduzione a fr. 102.06 e

un periodo di attesa di 30 giorni decorrenti dal 27 ottobre, le avrebbe versato

indennità per il periodo compreso tra il 26 novembre e il 31 dicembre (36

giorni) per complessivi fr. 3'674.15 (fr. 102.06 x 36).

E. Con

email del 25 gennaio e lettera del 2 febbraio 2024, CO 1 ha chiesto ad RE 1 il

pagamento delle indennità per il periodo di attesa (non pagate dall’PI 1), ovve­ro

l’88% del salario relativo a tale periodo (88% x fr. 102.06 x 30 giorni).

F. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 febbraio 2024 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'694.38

oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2023, indicando quale causa del

credito l’“88% dell’indennità

giornaliera dei 30 giorni di attesa 88% x (102.60 x 30)”.

G. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 marzo

2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, il convenuto ha postulato in via

principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata il suo parziale

accoglimento nel senso che il proprio credito “per CHF … è compensato per CHF 629.10 con la somma a

lei versata in eccesso per il mese di ottobre 2024. § Di conseguenza è

confermata l’opposizione […

al] minimo su CHF 629.10”. Nella

replica e nella duplica spontanee del 19 aprile e 14 maggio, le parti si sono

riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

H. Statuendo con decisione del 28 giugno 2024, la Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 200.– a favore dell’istante.

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024 per ottenerne,

in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in via

subordinata la riforma, nel senso della conclusione subordinata già formulata

in prima sede, in ogni caso con addebito all’istante della tassa di giustizia di

fr. 250.– e delle ripetibili di fr. 200.–, protestate tasse, spese e

ripetibili di seconda sede. Il 5 agosto 2024 il presidente della Camera ha

accolto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impugnazione. Mediante osservazioni del 14 ago­sto 2024, CO 1 ha

postulato la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° luglio 2024, il termine d’impugna­­zione

è scaduto giovedì 11 luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha statuito che il

contratto di lavoro, laddove fissa il salario lordo in fr. 3'880.50 al

100%, prevede una deduzione per l’indennità

di malattia

e rinvia per quanto non specificato al

CCNL (art. 23 cpv. 1), i certificati medici e lo scritto

dell’PI 1 costituiscono nel loro

insie­me un valido riconoscimento di debito. Ha respinto la domanda “riconvenzionale” dell’escusso relativa all’eccedenza di fr. 629.10 versato all’escutente

in assenza di “documenti di

supporto sufficien­ti”. Ha pertanto integralmente

accolto l’istanza, rigettando l’oppo­­sizione in via provvisoria.

4.

Nel

reclamo, in una prima censura RE 1 rileva che il contratto di lavoro era a

tempo determinato ed è cessato il 31 ottobre 2023, come pure il suo obbligo di

pagare il salario. Ne deduce che manca un riconoscimento di debito per il

credito posto in esecuzione, perlomeno nella misura in cui l’escutente lo

pretende per il periodo successivo a tale data. Conclude in via principale alla

reiezione dell’istanza e in via subordinata alla conferma dell’opposi­­zione al

minimo per i fr. 629.10 versati all’escutente in troppo per il mese di ottobre 2024.

Nelle

osservazioni, CO 1 ribatte che per tutte le questioni non disciplinate il

contratto rinvia al CCNL, in particolare al suo art. 23 cpv. 1, e ricorda di

essere diventata incapace al lavoro causa malattia già prima della cessazione

del rapporto di lavoro. Rileva da un lato che l’PI 1 le ha sì accordato

indennità giornaliere, ma le ha escluse per un periodo di attesa di trenta

giorni, e dall’altro che l’assicuratore è stato scelto dall’e­­scusso. Ciò

posto, conclude ch’egli debba farsi carico delle indennità per tale periodo.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 176 consid. 4.2.1).

5.1

Il

contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima

riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario

pattuito, dedotti gli oneri sociali (sentenze del Tribunale federale

5A_513/2010 del 19 ottobre 2010

consid. 3.2 con rinvii, e della CEF 14.2022.149

del 26 aprile 2023 consid. 5.1). Non costituisce

più un riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta e

neppure per l’eventuale credito risarcitorio fondato sull’art. 337c cpv. 1 CO, a

meno che il contratto non preveda al riguardo impegni espliciti e quantificati

del datore di lavoro (sentenza della CEF 14.2021.118 del 21 febbraio 2022 consid.

5.3).

5.2

Nella

fattispecie, RE 1 rileva a ragione che il rapporto di lavoro è cessato il 31 ottobre 2023 (cfr. contratto di lavoro, doc. C, punto 2,

pag. 1). Tuttavia, il contratto, attraverso il rinvio alla CCNL (doc. C, n. 17), pone

espressamente a carico suo l’onere, in caso di perdita di guadagno a causa malattia della lavoratrice, di versarle l’88%

del salario lordo durante un periodo di attesa di al massimo 60 giorni all’anno (art. 23 cpv. 1, 2° periodo)

non preso a carico dal­l’assicurazione

per perdita di guadagno ch’egli è tenuto a stipulare (1° periodo), e ciò anche

se il rapporto di lavoro termina prima della fine della malattia (4° periodo). Siccome non è contestato che nel periodo compreso tra il 27 ottobre e (almeno) il 19 dicembre CO 1 è

stata incapace al lavoro causa malattia (certificati medici, doc. D ed E) né

che l’PI 1 ha accordato indennità giornaliere all’escutente solo dopo un periodo di attesa di 30 giorni (scritto dell’assicuratore del 21

dicembre 2023, doc. H), il contratto di lavoro, debitamente firmato da lui,

costituisce sen­z’altro un riconoscimento di debito, e pertanto un titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF e sopra consid. 5.1)

per l’88% del salario lordo durante i

citati 30 giorni, pari al salario mensile lordo fisso di fr. 3'582.– (doc.

C, punto 16, e art. 8 cpv. 3 CCNL) nel mese di settembre, ovvero nel mese precedente a quello dell’incapacità al lavoro (art. 8

cpv. 2 CCNL), oltre alla quota mensile della 13a

mensilità, di fr. 298.50 (1⁄12 di fr. 3'582.–, doc. C punto 4), in totale fr. 3'414.85

lordi (88% di [fr. 3'582.– + 298.50]). In linea di massima il contratto di

lavoro giustifica il rigetto dell’op­­posizione solo per il salario netto (sentenze

del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 5.1 e della CEF

14.2016

63 del 14 settembre 2016, RtiD 2017 I 730 n. 39c, consid. 8.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 126 ad art. 82

LEF). In concreto, l’escutente

non ha chiesto esplicitamente il pagamento del salario lordo, sicché il rigetto

poteva essere concesso al massimo per il salario netto, pari a fr. 2'928.40,

dedotte le trattenute sociali di fr. 552.80 complessivi al 100% giusta il

punto 4 del contratto (quindi di fr. 486.45 all’88%), oltre agl’interessi

di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1°

dicembre 2023 (doc. C, punto 8).

5.3

Non

mutano la situazione le considerazioni del reclamante fondate sugli art. 324 [recte: 324b] cpv. 3 e 324a CO, per cui non incombe al datore di lavoro di

versare i quattro quinti del salario durante il periodo di attesa dell’assicurazione,

poiché si tratta di norme derogabili a vantaggio del lavoratore (art. 362 cpv.

1.

CO; Trezzini, Commentario

pratico al contratto di lavoro, 2021, n. 6 ad. art. 324b CO), in

particolare mediante contratto collettivo di lavoro, come nel­la fattispecie è

il caso dell’art. 23 CCNL.

5.4

La

prima censura di RE 1 è pertanto infondata.

6.

In

una seconda censura, RE 1 rileva di aver pagato per il mese di ottobre

2023.

fr. 629.10 di troppo, ossia fr. 4'225.05 in luogo dei corretti fr. 3'684.95

(in realtà fr. 3'595.95) ritenendo per errore di doverle versare fr. 3'582.– per un impiego al 100% anziché fr. 2'865.60 per un impiego all’80%. Secondo lui tale “indebito pagamento”

risulta sia da due documenti prodotti in prima sede, sia dal fatto che l’escutente

non ha formulato contestazioni. Di conseguenza, rimprovera alla Giudice di pace

tanto una violazione del principio dispositivo, nel senso che fatti non

contestati sono considerati ammessi, quanto (in subordine) un accertamento

manifestamente errato dei fatti. Ripropone quindi la compensazione dell’eccedenza

fr. 629.10 con la somma posta in esecuzione.

CO

1.

si limita a prenderne atto.

6.1

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,

pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). Fra i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta

l’art. 82 cpv. 2 LEF, figura anche la compensazione (art. 120 segg. CO) di un

suo credito nei confronti dell’escutente con il credito posto in esecuzione. Gl’incombe

di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma

anche l’esi­­stenza, l’importo e l’esigibilità del credito compensante

(sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020, consid. 3.3.1 e

5A_139/2018 del 25 giugno 2019, consid. 2.6.1, come pure della CEF 14.2022.152

del 26 aprile 2023, consid. 4.2.1, e 14.2022.63 del 23 settembre 2022 consid.

6.1.2).

6.2

Giusta

l’art. 63 cpv. 1 CO, chi ha adempiuto volontariamente un’ obbligazione inesistente

ha diritto alla restituzione della prestazione da parte del beneficiario, se

prova che ha adempiuto, poiché aveva erroneamente creduto all’esistenza dell’obbligazione.

Nel giudicare se c’è stato errore, che può anche essere inescusabile (DTF 129

III 646 consid. 3.2), le circostanze di fatto non devono essere apprezzate in

modo troppo stretto (sentenza del Tribunale federale 4D_13/2015 del 3 giugno

2015, consid. 4.1).

6.3

Nel

caso specifico, è incontestato ed è d’altronde evidente che dal conteggio di

salario di ottobre 2023 ed estratto conto prodotto dal reclamante in prima sede

(doc. 4) risulta che in quel mese egli ha versato un salario complessivo di fr. 4'225.05,

la cui componente “salario fisso”

ammontava a fr. 3'582.– anziché ai fr. 2'865.60 pattuiti (doc. C,

punto 16), sicché ha effettivamente pagato fr. 629.10 in più di quanto

effettivamente dovuto (fr. 3'595.95, doc. 3). La Giudice di pace ha dunque accertato i fatti in modo manifestamen­te

errato laddove ha ritenuto che “non

ci sono documenti di suppor­to sufficienti”, sicché su

questo punto la decisione impugnata meriterebbe di essere riformata (art.

320.

CPC e sopra consid. 1.2), tanto più che CO 1 non ha contestato nella

replica le allegazioni di fatto formulate dall’escusso nelle osservazioni al­l’i­­stanza,

sicché andavano considerate accertate già per questo motivo (art. 150 cpv. 1

CPC a contrario; sentenza della

CEF 14.2023.52 del 6 novembre 2023 consid. 5.2.2).

6.4

Poiché

non è in discussione il fatto che l’escusso ha versato la somma di troppo sì

volontariamente, ma per errore, sono dati i presupposti dell’art. 63 cpv. 1 CO

(sopra consid. 6.2), sicché RE 1 ha diritto alla restituzione di fr. 629.10

e può opporli in compensazione, avendo egli dichiarato l’obiezione in prima

sede e reso verosimili (se non certi) esistenza, importo ed esigibilità (immediata:

art. 75 CO) della sua pretesa (sopra consid. 6.1). Il credito posto in

esecuzione va pertanto reputato estinto nella misura di fr. 629.10 e il

rigetto limitato a fr. 2'299.30 (fr. 2'928.40 [sopra consid. 5.2] ./. fr. 629.10), anziché per i fr. 2'694.38 chiesti con il precetto

esecutivo (doc. J), pari a 30 volte l’indennità giornaliera di fr. 102.06

versata dall’PI 1 (doc. H) all’88%. Il reclamo va pertanto accolto

limitatamente alla differenza di fr. 395.08 (fr. 2'694.38 ./. 2'299.30).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca

soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a 17⁄20 per il reclamante rispetto alla sua

domanda principale volta alla reiezione dell’istanza (cfr. sentenza della

CEF 14.2023.56 del 27 dicembre 2023 consid. 4.2).

I rappresentanti dell’RA 1 sono rappresentanti professionali giusta gli

art. 68 cpv. 2 lett. c e 95 cpv. 3 lett. b CPC, sicché la resistente ha diritto

a un’indennità ripetibile parziale, da stabilire tendenzialmente vicino al

minimo del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RTar, RL 178.310; sentenza

della CEF 14.2022. 160 del 23 maggio

2023, RtiD 2024 I 791 n. 19c, consid. 6.5 e 6.8.1).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTF, dedicato

al ricorso contro una decisione finale (come la presente), non chiarisce qual è

il valore litigioso qualora dinnanzi all’autorità inferiore fossero rimaste

controverse sia una conclusione principale, sia una conclusione subordinata o,

meglio, se esso è determinato 1) dal valore della principale, 2) dal valore

della subordinata, 3) dal più elevato tra i due valori (così: Yves Donzallaz, Loi sur le

Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1429 ad art. 51 LTF) oppure

4) dalla somma dei due valori. In concreto, non è però necessario risolvere la

questione, giacché la determinazione del valore litigioso importa unicamente ai

fini del­la ricevibilità del ricorso giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e, qualunque

sia il metodo per determinarlo, il valore litigioso risulta inferiore alla

soglia prevista in tale disposizione, di fr. 30'000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 2'299.30 oltre agl’interessi del 5% dal 1° dicembre

2023.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– vengono poste a carico del

convenuto per 17⁄20 e dell’istante per i

rimanenti 3⁄20. RE 1 rifonderà a CO

1 fr. 70.– per ripetibili parziali.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per

17⁄20 e a carico dell’istante per i rimanenti 3⁄20. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 70.– per

ripetibili parziali.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– RA 1, __________

, __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).