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Decisione

14.2024.95

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni emesso quasi dieci anni prima. Difficoltà finanziarie invocate dall’escusso

8 novembre 2024Italiano6 min

ottobre 2015 – Doc. 2” e “visti l’art. 82 LE e 149 cpv. 2 LEF”, il Giudice di pace ha integralmente accolto l’istanza, rigettando in

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.95

Lugano

8 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ SOMM. (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 11 giugno 2024

dall’

CO 1, __________

(rappresentata dall’RA 1, __________)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 luglio 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2024 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'049.50

(indicando quale causa del credito l’“[…] Attestato di

carenza beni in seguito a pignoramento del 23.10.2015 […] __________,

Importo ACB CHF 4049.50 […]”) e fr. 85.–

(per “Diverse Auslagen”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11

giugno 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Stabio, limitatamente al primo credito posto in esecuzione,

istanza alla quale l’escussa ha risposto il 19 giugno 2024, chiedendo una “decisione definitiva […] adeguata alla [sua] situazione”;

che

statuendo con decisione del 10 luglio 2024, il Giudice di

pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–

e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024, rimettendosi a suo

giudizio per “rivalutare una decisione in merito”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella decisione impugnata, “considerati

Fatti

i mezzi di prova prodot­ti; P.E. No. __________

dell’UEF di Mendrisio – Doc. 1 – attestato di ca­renza di beni del 23

ottobre 2015 – Doc. 2” e “visti l’art. 82 LE e 149 cpv. 2 LEF”, il Giudice di pace ha integralmente accolto l’istanza, rigettando in

via provvisoria l’opposizione;

che

nel reclamo RE 1 rileva che le sono stati riconosciuti vari aiuti dallo Stato,

siccome grande invalida, e ch’ella e il marito devono vivere con mezzi scarsi,

sicché ritiene “non motivato

che [le] si venga a

richiedere dei soldi per un Attestato di Carenza Beni del 2015” e pertanto si rimette alla Camera per “rivalutare una decisione in merito”;

che

nella procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposi­zione (art. 82 e 84

LEF) la competenza del giudice si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza

di un titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito o atto pubblico

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, attestato di carenza di beni giusta l’art.

149 cpv. 2 LEF) e, occorrendo, valutare se l’escusso ha reso verosimile un’eccezio­ne

nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1);

che

nel caso in esame il Giudice di pace ha quindi correttamente considerato l’attestato

di carenza beni del 23 ottobre 2015, in virtù dell’art. 149 cpv. 2 LEF,

come

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla

reclamante;

che

Considerandi

secondo la legge non gli spettava invece valutare se la situazione economica

della reclamante e del marito permetta loro di pagare il debito posto in

esecuzione, siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il

titolo di rigetto secondo l’art. 82 cpv. 2

LEF, ovvero di modificare, sospendere o estinguere il cre­dito accertato

nell’attestato di carenza di beni (ACB);

che

dei loro limitati mezzi finanziari si terrà conto se del caso in sede di

pignoramento, per quanto attiene ai redditi dell’escussa limitandolo alla parte

eccedente quanto necessario a garantire il loro minimo esistenziale (art. 93

LEF) oppure dilazionando la vendita dei beni mobili o immobili pignorati dietro

il pagamento del debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF) (sentenza della

CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);

che

seppur rilasciato nel 2015, l’ACB prodotto dall’istante è tuttora valido,

ricordato che i crediti accertati in un ACB si prescrivono in venti anni dal

loro rilascio (art. 149a cpv. 1 LEF) e che ogni atto esecutivo fa scattare

un nuovo termine di prescrizione di venti anni (art. 135 n. 2 e 138 cpv. 2 CO;

sentenza della CEF 15.2019.16 del 25 aprile 2019 pag. 2);

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il

reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese

in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'049.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– RA 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).