14.2024.95
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni emesso quasi dieci anni prima. Difficoltà finanziarie invocate dall’escusso
8 novembre 2024Italiano6 min
ottobre 2015 – Doc. 2” e “visti l’art. 82 LE e 149 cpv. 2 LEF”, il Giudice di pace ha integralmente accolto l’istanza, rigettando in
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.95
Lugano
8 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ SOMM. (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 11 giugno 2024
dall’
CO 1, __________
(rappresentata dall’RA 1, __________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 luglio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2024 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'049.50
(indicando quale causa del credito l’“[…] Attestato di
carenza beni in seguito a pignoramento del 23.10.2015 […] __________,
Importo ACB CHF 4049.50 […]”) e fr. 85.–
(per “Diverse Auslagen”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
giugno 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Stabio, limitatamente al primo credito posto in esecuzione,
istanza alla quale l’escussa ha risposto il 19 giugno 2024, chiedendo una “decisione definitiva […] adeguata alla [sua] situazione”;
che
statuendo con decisione del 10 luglio 2024, il Giudice di
pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024, rimettendosi a suo
giudizio per “rivalutare una decisione in merito”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella decisione impugnata, “considerati
Fatti
i mezzi di prova prodotti; P.E. No. __________
dell’UEF di Mendrisio – Doc. 1 – attestato di carenza di beni del 23
ottobre 2015 – Doc. 2” e “visti l’art. 82 LE e 149 cpv. 2 LEF”, il Giudice di pace ha integralmente accolto l’istanza, rigettando in
via provvisoria l’opposizione;
che
nel reclamo RE 1 rileva che le sono stati riconosciuti vari aiuti dallo Stato,
siccome grande invalida, e ch’ella e il marito devono vivere con mezzi scarsi,
sicché ritiene “non motivato
che [le] si venga a
richiedere dei soldi per un Attestato di Carenza Beni del 2015” e pertanto si rimette alla Camera per “rivalutare una decisione in merito”;
che
nella procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 e 84
LEF) la competenza del giudice si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza
di un titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito o atto pubblico
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, attestato di carenza di beni giusta l’art.
149 cpv. 2 LEF) e, occorrendo, valutare se l’escusso ha reso verosimile un’eccezione
nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1);
che
nel caso in esame il Giudice di pace ha quindi correttamente considerato l’attestato
di carenza beni del 23 ottobre 2015, in virtù dell’art. 149 cpv. 2 LEF,
come
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla
reclamante;
che
Considerandi
secondo la legge non gli spettava invece valutare se la situazione economica
della reclamante e del marito permetta loro di pagare il debito posto in
esecuzione, siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il
titolo di rigetto secondo l’art. 82 cpv. 2
LEF, ovvero di modificare, sospendere o estinguere il credito accertato
nell’attestato di carenza di beni (ACB);
che
dei loro limitati mezzi finanziari si terrà conto se del caso in sede di
pignoramento, per quanto attiene ai redditi dell’escussa limitandolo alla parte
eccedente quanto necessario a garantire il loro minimo esistenziale (art. 93
LEF) oppure dilazionando la vendita dei beni mobili o immobili pignorati dietro
il pagamento del debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF) (sentenza della
CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);
che
seppur rilasciato nel 2015, l’ACB prodotto dall’istante è tuttora valido,
ricordato che i crediti accertati in un ACB si prescrivono in venti anni dal
loro rilascio (art. 149a cpv. 1 LEF) e che ogni atto esecutivo fa scattare
un nuovo termine di prescrizione di venti anni (art. 135 n. 2 e 138 cpv. 2 CO;
sentenza della CEF 15.2019.16 del 25 aprile 2019 pag. 2);
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il
reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese
in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'049.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– RA 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).