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Decisione

14.2024.96

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Salario lordo. Disdetta “con effetto immediato” durante il periodo di prova. Eccezione, allegazioni e mezzi di prova allegati per la prima volta con il reclamo

22 novembre 2024Italiano9 min

indicando quale causa del credito il “Salario di novembre 2021 e quota vacanze (importo lordo)”;

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2024.96

Lugano

22 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO 26/2022 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord promossa con istanza 14 aprile

2022 da

CO 1

(rappr. dall’RA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 luglio 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 28 giugno 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 febbraio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO

Fatti

1 ha escusso la RE 1 per l’incasso

di fr. 4'724.77 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2021,

indicando quale causa del credito il “Salario di novembre 2021 e quota vacanze (importo lordo)”;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14

aprile 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace

del Circolo di Lugano Nord;

che

entro il termine di venti giorni assegnatole per presentare osservazioni (con

ordinanza del 26 aprile 2022, inoltrata il 29 aprile 2022 e ritirata il 6

maggio 2022, v. tracciamento della raccomandata __________), la RE 1 è rimasta

silente;

che

statuendo con decisione del 28 giugno 2024, il Giudice di

pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla convenuta, rilevando che la tassa di giustizia di fr. 290.–

sarebbe stata “evasa” dalla Divisione della Giustizia;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è

insorta a questa

Camera con un reclamo del 24

luglio 2024 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 luglio 2024, ossia il giorno

successivo alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni, che

decorre nel caso di specie dal 2 luglio 2024 (v. tracciamento della

raccomandata n. __________);

che

il termine d’impugnazione è quindi scaduto sabato 20 luglio, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 22 luglio 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio inclusi:

art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per

legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il

rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 6 agosto,

essendo il 1° agosto festivo e il 3 agosto un sabato;

che

presentato il 24 luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo;

che

la

Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su

un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente

eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);

che

la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III

176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti

in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3);

che

nella decisione impugnata il Giudice di pace ha considerato che il contratto di

lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° novembre 2021, con cui le parti

Considerandi

hanno pattuito uno stipendio mensile di “fr. 4'800.–”, un periodo

di prova di tre mesi e la facoltà di disdetta di un mese per il primo anno di

servizio, costituisce un valido titolo di rigetto per lo stipendio di novembre 2021

richiesto con l’istanza;

che

il primo giudice ha poi dedotto dall’istanza che la RE 1 aveva intimato al

dipendente la disdetta “immedia­ta” il 17 novembre 2021 perché non aveva “superato il periodo di prova”, ma che costui contestava il licenziamento in tronco in mancanza di cause

gravi giusta l’art. 337 CO;

che

con il reclamo la RE 1 afferma di opporsi alla decisione del primo giudice facendo

valere che l’escutente, assunto come autista, è stato licenziato poiché non aveva

superato il periodo di prova, siccome non era in possesso della patente

categoria “E” e che ha lavorato solamente cinque giorni, unico las­so di tempo

per cui riconosce le pretese salariali;

che

non avendo la RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede tutte le

allegazioni di fatto presentate con il reclamo sono nuove e quindi inammissibili

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

di conseguenza, in particolare, l’allegazione secondo cui il dipendente ha

lavorato solamente cinque giorni è nuova e quindi irricevibile;

che

non è quindi possibile tenerne conto ai fini dell’odierna pronuncia;

che

a ben vedere la disdetta del 17 novembre 2021 non era “immediata” ai sensi dell’art.

337.

CO, ossia data per gravi motivi, visto che il motivo del licenziamento

indicato è il mancato superamento del periodo di prova;

che

il preavviso di disdetta durante il periodo di prova è di sette giorni in

assenza di convenzione scritta contraria (art. 335b cpv. 1 CO);

che

nella fattispecie il contratto di lavoro prevede un periodo di prova di tre

mesi e un preavviso di disdetta di un mese durante il primo anno;

che

ci si potrebbe chiedere se il periodo di disdetta sia quello della legge (sette giorni) o quello di un mese (durante

il primo anno d’im­­piego) pattuito dalle parti, che testualmente si

estende anche alla disdetta durante il periodo di prova;

che

secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF spettava alla datrice di lavoro sollevare l’eccezione

della disdetta del contratto e rendere verosimile la data di conclusione del

rapporto di lavoro, è ciò già in prima sede (sentenza della CEF 14.2020.102 del

15.

febbraio 2021, consid. 7.1, massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44 c);

che

non avendo la reclamante sollevato alcuna eccezione in pri­ma sede, non si può

ritenere manifestamente errato l’accertamen­­to del primo giudice, invero

implicito, secondo cui il contratto costituisce un titolo di rigetto

provvisorio per il salario dell’intero me­se di novembre 2021 (oltre agl’interessi

di mora dal 1° dicembre 2021);

che

il Giudice di pace ha accordato il

rigetto per fr. 4'724.77, corrispondente al “salario di novembre 2021 e quota di vacanze (importo

lordo)” secondo la causale indicata sul precetto

esecutivo;

che il contratto di lavoro firmato dalle parti e accluso

all’istanza pre­vede invero un salario mensile lordo di fr. 4'800.–,

ma nulla impediva all’escutente chiedere un importo inferiore (tra tante: sentenza della CEF 14.2022.120 del 6 febbraio 2023 consid.

5.2);

che

sul contratto di lavoro allegato al reclamo figura invece un salario di fr. 4'600.–

lordi, ma non è firmato dalle parti ed è, comunque sia, irricevibile, siccome è

stato prodotto solo in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

in linea di massima il contratto di lavoro giustifica il rigetto del­l’opposizione

solo per il salario netto (tra tante sentenza della CEF 14.2020.204 del 25 giugno 2021 consid.

5.1);

che

ne va però diversamente ove, come nel caso in esame, né le parti né l’ufficio d’esecuzione

hanno contestato la richiesta esplicita contenuta nel precetto esecutivo (e in casu anche nell’istanza di rigetto) volta al pagamento

dell’importo lordo del salario (senten­za della CEF

14.2014.250

del 7 maggio 2015 consid. 6.2);

che

ad ogni modo la reclamante non ha obiettato nulla al riguardo, sicché il

rigetto dell’opposizione per il salario lordo non potrebbe giustificare l’intervento

d’ufficio della scrivente Camera nell’ambito dell’esame del titolo di rigetto

(già citata DTF 147 III 176);

che

in definitiva il reclamo va quindi respinto;

che ad ogni modo la decisione di rigetto provvisorio dispiega

solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del

credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3), sicché il pronunciato non priva la

reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 83 cpv. 2 o 85a LEF; DTF 136 III 528 consid. 3.2);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'724.77, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).