14.2024.96
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Salario lordo. Disdetta “con effetto immediato” durante il periodo di prova. Eccezione, allegazioni e mezzi di prova allegati per la prima volta con il reclamo
22 novembre 2024Italiano9 min
indicando quale causa del credito il “Salario di novembre 2021 e quota vacanze (importo lordo)”;
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2024.96
Lugano
22 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO 26/2022 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord promossa con istanza 14 aprile
2022 da
CO 1
(rappr. dall’RA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 luglio 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 28 giugno 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 febbraio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO
Fatti
1 ha escusso la RE 1 per l’incasso
di fr. 4'724.77 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2021,
indicando quale causa del credito il “Salario di novembre 2021 e quota vacanze (importo lordo)”;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14
aprile 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace
del Circolo di Lugano Nord;
che
entro il termine di venti giorni assegnatole per presentare osservazioni (con
ordinanza del 26 aprile 2022, inoltrata il 29 aprile 2022 e ritirata il 6
maggio 2022, v. tracciamento della raccomandata __________), la RE 1 è rimasta
silente;
che
statuendo con decisione del 28 giugno 2024, il Giudice di
pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta, rilevando che la tassa di giustizia di fr. 290.–
sarebbe stata “evasa” dalla Divisione della Giustizia;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è
insorta a questa
Camera con un reclamo del 24
luglio 2024 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 luglio 2024, ossia il giorno
successivo alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni, che
decorre nel caso di specie dal 2 luglio 2024 (v. tracciamento della
raccomandata n. __________);
che
il termine d’impugnazione è quindi scaduto sabato 20 luglio, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 22 luglio 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio inclusi:
art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per
legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 6 agosto,
essendo il 1° agosto festivo e il 3 agosto un sabato;
che
presentato il 24 luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo;
che
la
Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su
un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);
che
la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III
176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti
in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3);
che
nella decisione impugnata il Giudice di pace ha considerato che il contratto di
lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° novembre 2021, con cui le parti
Considerandi
hanno pattuito uno stipendio mensile di “fr. 4'800.–”, un periodo
di prova di tre mesi e la facoltà di disdetta di un mese per il primo anno di
servizio, costituisce un valido titolo di rigetto per lo stipendio di novembre 2021
richiesto con l’istanza;
che
il primo giudice ha poi dedotto dall’istanza che la RE 1 aveva intimato al
dipendente la disdetta “immediata” il 17 novembre 2021 perché non aveva “superato il periodo di prova”, ma che costui contestava il licenziamento in tronco in mancanza di cause
gravi giusta l’art. 337 CO;
che
con il reclamo la RE 1 afferma di opporsi alla decisione del primo giudice facendo
valere che l’escutente, assunto come autista, è stato licenziato poiché non aveva
superato il periodo di prova, siccome non era in possesso della patente
categoria “E” e che ha lavorato solamente cinque giorni, unico lasso di tempo
per cui riconosce le pretese salariali;
che
non avendo la RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede tutte le
allegazioni di fatto presentate con il reclamo sono nuove e quindi inammissibili
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
di conseguenza, in particolare, l’allegazione secondo cui il dipendente ha
lavorato solamente cinque giorni è nuova e quindi irricevibile;
che
non è quindi possibile tenerne conto ai fini dell’odierna pronuncia;
che
a ben vedere la disdetta del 17 novembre 2021 non era “immediata” ai sensi dell’art.
337.
CO, ossia data per gravi motivi, visto che il motivo del licenziamento
indicato è il mancato superamento del periodo di prova;
che
il preavviso di disdetta durante il periodo di prova è di sette giorni in
assenza di convenzione scritta contraria (art. 335b cpv. 1 CO);
che
nella fattispecie il contratto di lavoro prevede un periodo di prova di tre
mesi e un preavviso di disdetta di un mese durante il primo anno;
che
ci si potrebbe chiedere se il periodo di disdetta sia quello della legge (sette giorni) o quello di un mese (durante
il primo anno d’impiego) pattuito dalle parti, che testualmente si
estende anche alla disdetta durante il periodo di prova;
che
secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF spettava alla datrice di lavoro sollevare l’eccezione
della disdetta del contratto e rendere verosimile la data di conclusione del
rapporto di lavoro, è ciò già in prima sede (sentenza della CEF 14.2020.102 del
15.
febbraio 2021, consid. 7.1, massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44 c);
che
non avendo la reclamante sollevato alcuna eccezione in prima sede, non si può
ritenere manifestamente errato l’accertamento del primo giudice, invero
implicito, secondo cui il contratto costituisce un titolo di rigetto
provvisorio per il salario dell’intero mese di novembre 2021 (oltre agl’interessi
di mora dal 1° dicembre 2021);
che
il Giudice di pace ha accordato il
rigetto per fr. 4'724.77, corrispondente al “salario di novembre 2021 e quota di vacanze (importo
lordo)” secondo la causale indicata sul precetto
esecutivo;
che il contratto di lavoro firmato dalle parti e accluso
all’istanza prevede invero un salario mensile lordo di fr. 4'800.–,
ma nulla impediva all’escutente chiedere un importo inferiore (tra tante: sentenza della CEF 14.2022.120 del 6 febbraio 2023 consid.
5.2);
che
sul contratto di lavoro allegato al reclamo figura invece un salario di fr. 4'600.–
lordi, ma non è firmato dalle parti ed è, comunque sia, irricevibile, siccome è
stato prodotto solo in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
in linea di massima il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione
solo per il salario netto (tra tante sentenza della CEF 14.2020.204 del 25 giugno 2021 consid.
5.1);
che
ne va però diversamente ove, come nel caso in esame, né le parti né l’ufficio d’esecuzione
hanno contestato la richiesta esplicita contenuta nel precetto esecutivo (e in casu anche nell’istanza di rigetto) volta al pagamento
dell’importo lordo del salario (sentenza della CEF
14.2014.250
del 7 maggio 2015 consid. 6.2);
che
ad ogni modo la reclamante non ha obiettato nulla al riguardo, sicché il
rigetto dell’opposizione per il salario lordo non potrebbe giustificare l’intervento
d’ufficio della scrivente Camera nell’ambito dell’esame del titolo di rigetto
(già citata DTF 147 III 176);
che
in definitiva il reclamo va quindi respinto;
che ad ogni modo la decisione di rigetto provvisorio dispiega
solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3), sicché il pronunciato non priva la
reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 83 cpv. 2 o 85a LEF; DTF 136 III 528 consid. 3.2);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'724.77, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).