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Decisione

14.2024.97

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione

19 agosto 2024Italiano4 min

Camera con un reclamo del 2 agosto 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.97

Lugano

19 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.3217 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2024

dallo

CO 1

(rappresentato dall’Ufficio delle imposte

alla fonte, Bellinzona)

contro

RE 1

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso

Fatti

il 4 gennaio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del

Canto­ne Ticino ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 6'691.60

oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 23 luglio 2024 il Pretore ha

accolto l’istanza presentata dallo Stato del Cantone Ticino il 13 giugno 2024 e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare

indennità;

che

contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 2 agosto 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento;

che

il 7 agosto 2024 lo Stato del Cantone Ticino ha ritirato l’ese­cuzione;

che

la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla

questione del rigetto definitivo dell’opposizio­­ne, siccome un’esecuzione ritirata

non può più essere proseguita;

che

la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che

la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede

Considerandi

(art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

che

di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa

diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che

la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,

considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,

quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine

dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a

metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.

3.1

e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

che

nel caso concreto la società escussa non postula esplicitamente una modifica

del dispositivo sulle spese di prima sede né chiede di porre quelle di seconda

sede a carico dell’istante;

che

ad ogni modo essa ammette, nel reclamo, di aver tardato – e non poco (l’esecuzione

riguarda il conguaglio del 2022 per le imposte alla fonte) – a inoltrare, solo

l’8 luglio 2024, la documentazione necessaria alla determinazione dell’imposta;

che

il ritiro dell’esecuzione è manifestamente collegato con la ricezione della

nuova documentazione;

che di conseguenza, secondo equità le spese

processuali di entrambe le sedi vanno poste a carico dell’RE 1;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'691.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per

quanto attiene al dispo-sitivo n. 1 della sentenza impugnata e, nella misura in

cui è ricevibile, respinto relativamente al dispositivo n. 2.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 1 LTF).