14.2024.97
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione
19 agosto 2024Italiano4 min
Camera con un reclamo del 2 agosto 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.97
Lugano
19 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.3217 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2024
dallo
CO 1
(rappresentato dall’Ufficio delle imposte
alla fonte, Bellinzona)
contro
RE 1
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso
Fatti
il 4 gennaio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del
Cantone Ticino ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 6'691.60
oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 23 luglio 2024 il Pretore ha
accolto l’istanza presentata dallo Stato del Cantone Ticino il 13 giugno 2024 e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare
indennità;
che
contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 2 agosto 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento;
che
il 7 agosto 2024 lo Stato del Cantone Ticino ha ritirato l’esecuzione;
che
la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla
questione del rigetto definitivo dell’opposizione, siccome un’esecuzione ritirata
non può più essere proseguita;
che
la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che
la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede
Considerandi
(art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;
che
di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa
diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che
la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,
considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,
quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a
metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.
3.1
e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
che
nel caso concreto la società escussa non postula esplicitamente una modifica
del dispositivo sulle spese di prima sede né chiede di porre quelle di seconda
sede a carico dell’istante;
che
ad ogni modo essa ammette, nel reclamo, di aver tardato – e non poco (l’esecuzione
riguarda il conguaglio del 2022 per le imposte alla fonte) – a inoltrare, solo
l’8 luglio 2024, la documentazione necessaria alla determinazione dell’imposta;
che
il ritiro dell’esecuzione è manifestamente collegato con la ricezione della
nuova documentazione;
che di conseguenza, secondo equità le spese
processuali di entrambe le sedi vanno poste a carico dell’RE 1;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'691.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per
quanto attiene al dispo-sitivo n. 1 della sentenza impugnata e, nella misura in
cui è ricevibile, respinto relativamente al dispositivo n. 2.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono
poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).