14.2024.98
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Piano di pagamento a rate di pigioni arretrate e future. Premessa in cui la conduttrice si riserva il diritto di verificare le somme da pagare
22 novembre 2024Italiano14 min
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso la per l’incasso di fr. 79'065.24
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.98
Lugano
22 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.377 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 29 aprile
2024 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 5 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 25 luglio 2024 dal Pretore aggiunto supplente;
ritenuto
in fatto: A. In relazione alla locazione di uno stabile commerciale in Via __________
a __________, l’11 settembre 2023 la CO 1 e la __________ (oggi RE 1) hanno
sottoscritto un piano di pagamento (“Payment Plan Agreement”), nel quale la RE 1
si è impegnata a pagare alla locatrice e proprietaria dello stabile complessivi
fr. 233'605.78, ossia le pigioni e spese arretrate di
fr. 162'372.98 e quelle future fino alla conclusione
del contratto di locazione, a fine gennaio del 2024, secondo le seguenti
modalità: fr. 50'000.– entro la fine di settembre 2023, fr. 20'000.–
entro la fine di ottobre 2023, fr. 70'000.– entro la fine di novembre
2023, fr. 20'000.– entro la fine di dicembre 2023 e fr. 73'605.78
entro la fine di gennaio 2024.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2024 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso la per l’incasso di fr. 79'065.24
oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2021 (indicando quale causa del credito la “Richiesta pagamenti affitti e
spese relativi a PT – P1 e P2”) e fr. 27'931.15 (per “Interessi e spese amministrative e legali”).
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 aprile
2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 48'605.78 (pari all’ultima rata di fr. 73'605.78,
dedotto un versamento di fr. 25'000.–) anziché per fr. 79'065.24. Nel
termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 10 giugno 2024. Con replica spontanea del 28 giugno 2024 la CO 1 ha
ribadito il suo punto di vista. L’11 luglio 2024 la RE 1 ha presentato una
duplica spontanea, con cui ha confermato le proprie conclusioni.
D. Statuendo con decisione del 25 luglio 2024, il Pretore aggiunto
supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 32'976.13 (anziché per fr. 48'605.78),
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 700.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 agosto 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili (di fr. 1'050.– per la prima sede). Il 7 agosto 2024 il
presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 luglio 2024 durante le
ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il
termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le
ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2024, è
scaduto lunedì 12 agosto. Presentato il 5 agosto 2024 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha considerato
che il piano
di pagamento costituiva un valido riconoscimento di debito
per la somma richiesta di fr. 48'605.78 (pari all’ultima rata di fr. 73'605.78,
dedotto un acconto di fr. 25'000.–) e ha respinto l’argomento dell’escussa
secondo cui essa avrebbe dichiarato la sua volontà di pagare il debito con la
riserva contenuta nelle premesse del piano volta alla verifica degli importi
oggetto di riconoscimento (“The Debtor reserves the right
to verify the amounts declared by the Creditor, according to the original rental agreements”). Nel sottoscrivere il piano di pagamento – ha rilevato il primo
giudice – la convenuta si è infatti chiaramente ed espressamente impegnata ad
attenersi al medesimo, senza condizionare tale impegno in alcun modo. La
discussa affermazione nelle premesse non inibisce l’obbligo assunto dalla
conduttrice di pagare gl’importi pattuiti alle scadenze stabilite senza riserve
né condizioni, ma tuttalpiù apre la possibilità di rimettere in discussione e
conguagliare il saldo finale sulla scorta dei contratti di locazione all’origine
delle pretese dell’istante. Il giudice precedente ha invece parzialmente
accolto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta limitatamente ai crediti di fr. 12'737.35 e fr. 2'892.30
risultanti dal conguaglio delle spese accessorie del 2022 e 2023 e di
conseguenza ha accolto parzialmente l’istanza nella misura di fr. 32'976.13
(fr. 48'605.78 ./. fr. 15'629.65), oltre agl’interessi di mora del 5%
dal 1° febbraio 2024.
4.
Nel
reclamo, in buona sostanza la RE 1 contesta l’interpretazione del primo giudice
e ribadisce che il suo obbligo di pagamento era condizionato, sicché il rigetto
non poteva essere accordato.
4.1
Anzitutto
la RE 1 contesta l’interpretazione “personale e creativa” del primo giudice, contraria
al chiaro testo della clausola e basata su considerazioni nemmeno allegate dall’istante.
In particolare, rileva che la CO 1 non ha mai allegato che la clausola era da
intendersi come la possibilità di “rimettere in discussione e conguagliare il saldo
finale sulla scorta dei contratti di
locazione originanti le pretese dell’istante”, conclusione questa che si
scosta manifestamente dal testo della riserva (“The Debtor reserves the right to verify the amounts
declared by the Creditor, according to the original rental agreements”), che si trova “addirittura
nel preambolo del documento”. Essa afferma di essersi assunta l’obbligo di pagare le somme indicate,
entro i termini stabiliti, ma unicamente a condizione che queste risultassero
corrette dopo una verifica da parte sua.
4.1.1
Ora,
è pacifico che la premessa cui si aggrappa la reclamante non figura, per la sua
stessa natura, nei termini e condizioni pattuite dalle parti in merito al
pagamento dell’arretrato di fr. 162'372.98 e delle pigioni e spese fino a gennaio
2024, stimate dalla locatrice in complessivi fr. 233'605.78, che come
giustamente accertato dal primo giudice non contiene condizioni o riserve,
bensì importi e scadenze fissi. Non si può
d’altronde non rilevare che nella premessa la reclamante si è limitata a
riservarsi il diritto di “verificare”
(“verify”) gl’importi calcolati dalla creditrice, e non di sospendere il suo impegno di
pagare le rate pattuite alle scadenze stabilite finché non avesse proceduto a tale verifica (e del resto essa
ha versato tutte le rate tranne parte dell’ultima, seppur a volte
tardivamente). L’interpretazione del giudice precedente resiste quindi alla
critica.
4.1.2
Ciò
posto, non è necessario stabilire l’esatta portata della premessa, e in
particolare se corrisponde a quanto ipotizzato dal primo giudice, dal momento
che secondo il testo dell’accordo interpretato in modo oggettivo (principio
dell’affidamento: sentenza del
Tribunale federale 5A_380/2021 del 14 settembre 2022, consid. 4.3), l’impegno di pagamento assunto dalla reclamante non risulta vincolato
alla preventiva verifica riservatasi dalla conduttrice, bensì a scadenza fisse,
che secondo l’interpretazione soggettiva sostenuta dalla reclamante non
avrebbero senso.
4.2
A
mente della RE 1 l’istante avrebbe implicitamente
ammesso la riserva nella sua replica spontanea di prima sede, sia perché non ha
contestato le sue allegazioni al riguardo, sia perché al punto 5 (secondo
paragrafo) la CO 1 ha scritto che “nonostante in data 11
settembre 2023 la convenuta si sia riservata di controllare gli importi esposti
nel contratto come al preambolo del doc. F, tale controllo non è sicuramente
stato ostativo alla sua attuazione (seppur oggi in modo incompleto) (…) tant’è
che (…) dopo la firma dell’accordo (…) ha pagato fr. 185'000.–”.
In
realtà, nessuno contesta l’esistenza della premessa. La discussione verte
piuttosto sul suo effetto sull’impegno della conduttrice di pagare le rate pattuite alle scadenze stabilite. Al riguardo, l’istante non
ha ovviamente aderito all’argomentazione della convenuta, come risulta in modo
eloquente proprio dal passo citato nel reclamo. Anche su questo punto l’impugnativa
è infondata.
4.3
Nemmeno è rilevante che, come evidenziato dalla reclamante, non sia
indicato nel piano di pagamento che lo stesso costituisce un riconoscimento di
debito ai sensi dell’art. 82 LEF. Questo non è infatti un requisito affinché un
riconoscimento di debito sia considerato come un titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione giu-sta l’art. 82 cpv. 1 LEF. Basta che si evinca dal documento prodotto dall’escutente
la volontà dell’escusso di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di
denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi; tra numerose altre: sentenza della CEF 14.2024.13 del 1°
luglio 2024 consid. 5).
4.4
La
reclamante si duole anche che il piano di pagamento non è stato prodotto nella
sua versione integrale con l’istanza di rigetto e contesta che la CO 1 potesse
sanare tale vizio solo con la replica spontanea. Sennonché essa non trae alcuna
conclusione al riguardo, ovvero non spiega quali erano gli elementi mancanti
che le gioverebbero, per tacere del fatto che il doc. F prodotto con l’istanza
appare completo (sulla seconda pagina della traduzione figura il timbro della
Pretura con la data del 30 aprile 2024).
4.5
Per
la reclamante il primo giudice avrebbe completamente ignorato che il piano di
pagamento è stato superato da successivi accordi delle parti sia scritti sia verbali.
In assenza di qualsivoglia riferimento alle prove prodotte in merito in prima
sede, che ad ogni modo sono solo fatture (doc. 4- 9) e conteggi (doc. 2) emessi
dalla convenuta stessa, ad eccezione di uno scambio di e-mail che riguarda però
le spese accessorie (doc. 3), la censura cade nel vuoto.
4.6
La
reclamante si duole infine dell’inadempienza della controparte.
4.6.1
Essa
sostiene che già al momento della firma del piano di pagamento l’istante era
inadempiente, siccome aveva già in quel momento interrotto la presa a carico
delle spese di manutenzione del fondo, che sono ricaduti su di lei. Mal si
comprende quindi il motivo per cui avrebbe
dovuto riconoscere un debito senza riserve né condizioni, mentre vantava essa
stessa pretese nei confronti dell’istante. Proprio per questa ragione
si è riservata il diritto di rivedere le cifre esposte dalla creditrice. Il
primo giudice avrebbe ignorato che il piano di pagamento non è mai stato
rispettato “nella sua forma” e che la CO 1 era da parte sua inadempiente, ciò ch’essa nemmeno ha
contestato e quindi ha ammesso.
Orbene,
non vi è alcuna traccia nel testo del piano di pagamento degli inadempimenti
allegati dalla reclamante. L’accordo menziona solo le pigioni arretrate di fr. 162'372.98
e l’impegno incondizionato della conduttrice di versare rate debitamente
quantificate entro le scadenze pattuite a saldo dell’arretrato e delle pigioni
e spese ancora da maturare fino alla conclusione del contratto di locazione, a
fine gennaio del 2024. Ebbene, come perfino rilevato da lei stessa, l’interpretazione del titolo di rigetto, secondo il
principio dell’affidamento, può
fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giudice
del rigetto (sentenze del Tribunale federale citata sopra al consid. 4.1.2 e della CEF 14.2024.10 del 19 agosto 2024,
consid. 4.3.1). La reclamante non può quindi validamente fondare
la sua interpretazione del piano di pagamento su documenti non citati nello
stesso.
4.6.2
La
reclamante fa inoltre valere di aver sollevato l’eccezione d’inadempimento del
piano da parte dell’istante nel senso dell’art. 82 CO in modo più che
circostanziato e non palesemente insostenibile, sicché spettava all’escutente
dimostrare da parte sua di aver correttamente adempiuto i propri obblighi, ciò
che non ha fatto.
Sennonché
la RE 1 misconosce che il titolo di rigetto invocato dall’istante non è il
contratto di locazione (cui l’art. 82 CO è del resto inapplicabile se il
conduttore ha la possibilità di depositare le pigioni: sentenza della CEF 14.2016.60
del 6 settembre 2016 consid. 6.2), bensì il piano di pagamento, che come già
rilevato costituisce un riconoscimento di debito senza né riserve né condizioni,
non avendo poi la reclamante reso verosimile, come le incombeva (sentenza
della CEF 14.2023.134 del 26 aprile 2024
consid. 5), che il proprio impegno stesse in un rapporto di reciprocità
con specificati obblighi della controparte. Ne segue che il reclamo,
integralmente infondato, va respinto.
5.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, a controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 32'976.13,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).