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Decisione

14.2024.98

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Piano di pagamento a rate di pigioni arretrate e future. Premessa in cui la conduttrice si riserva il diritto di verificare le somme da pagare

22 novembre 2024Italiano14 min

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso la per l’incasso di fr. 79'065.24

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.98

Lugano

22 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.377 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 29 aprile

2024 dalla

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 5 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 25 luglio 2024 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto

in fatto: A. In relazione alla locazione di uno stabile commerciale in Via __________

a __________, l’11 settembre 2023 la CO 1 e la __________ (oggi RE 1) hanno

sottoscritto un piano di pagamento (“Payment Plan Agreement”), nel quale la RE 1

si è impegnata a pagare alla locatrice e proprietaria dello stabile complessivi

fr. 233'605.78, ossia le pigioni e spese arretrate di

fr. 162'372.98 e quelle future fino alla conclusione

del contratto di locazione, a fine gennaio del 2024, secondo le seguenti

modalità: fr. 50'000.– entro la fine di settembre 2023, fr. 20'000.–

entro la fine di ottobre 2023, fr. 70'000.– entro la fine di novembre

2023, fr. 20'000.– entro la fine di dicembre 2023 e fr. 73'605.78

entro la fine di gennaio 2024.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2024 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso la per l’incasso di fr. 79'065.24

oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2021 (indicando quale causa del credito la “Richiesta pagamenti affitti e

spese relativi a PT – P1 e P2”) e fr. 27'931.15 (per “Interessi e spese amministrative e legali”).

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 aprile

2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 48'605.78 (pari all’ultima rata di fr. 73'605.78,

dedotto un versamento di fr. 25'000.–) anziché per fr. 79'065.24. Nel

termine impartito, la convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni

scritte del 10 giugno 2024. Con replica spontanea del 28 giugno 2024 la CO 1 ha

ribadito il suo punto di vista. L’11 luglio 2024 la RE 1 ha presentato una

duplica spontanea, con cui ha confermato le proprie conclusioni.

D. Statuendo con decisione del 25 luglio 2024, il Pretore aggiunto

supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 32'976.13 (anziché per fr. 48'605.78),

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 700.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 5 agosto 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili (di fr. 1'050.– per la prima sede). Il 7 agosto 2024 il

presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esi­to dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 luglio 2024 durante le

ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il

termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le

ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2024, è

scaduto lunedì 12 agosto. Presentato il 5 agosto 2024 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha considerato

che il piano

di pagamento costituiva un valido riconoscimento di debito

per la somma richiesta di fr. 48'605.78 (pari all’ul­tima rata di fr. 73'605.78,

dedotto un acconto di fr. 25'000.–) e ha respinto l’argomento dell’escussa

secondo cui essa avrebbe dichiarato la sua volontà di pagare il debito con la

riserva contenuta nelle premesse del piano volta alla verifica degli importi

oggetto di riconoscimento (“The Debtor reserves the right

to verify the amounts declared by the Creditor, according to the original rental agreements”). Nel sottoscrivere il piano di pagamento – ha rilevato il primo

giudice – la convenuta si è infatti chiaramente ed espressamente impegnata ad

attenersi al medesimo, senza condizionare tale impegno in alcun modo. La

discussa affermazione nelle premesse non inibisce l’obbligo assunto dalla

conduttrice di pagare gl’importi pattuiti alle scadenze stabilite senza riserve

né condizioni, ma tuttalpiù apre la possibilità di rimettere in discussione e

conguagliare il saldo finale sulla scorta dei contratti di locazione all’origine

delle pretese dell’istante. Il giudice precedente ha inve­ce parzialmente

accolto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta limitatamente ai crediti di fr. 12'737.35 e fr. 2'892.30

risultanti dal conguaglio delle spese accessorie del 2022 e 2023 e di

conseguenza ha accolto parzialmente l’istanza nella misura di fr. 32'976.13

(fr. 48'605.78 ./. fr. 15'629.65), oltre agl’interessi di mora del 5%

dal 1° febbraio 2024.

4.

Nel

reclamo, in buona sostanza la RE 1 contesta l’interpretazione del primo giudice

e ribadisce che il suo obbligo di pagamento era condizionato, sicché il rigetto

non poteva essere accordato.

4.1

Anzitutto

la RE 1 contesta l’interpretazione “personale e creativa” del primo giudice, contraria

al chiaro testo della clausola e basata su considerazioni nemmeno allegate dall’istan­­te.

In particolare, rileva che la CO 1 non ha mai allegato che la clausola era da

intendersi come la possibilità di “rimettere in discussione e conguagliare il saldo

finale sulla scorta dei contratti di

locazione originanti le pretese dell’istante”, conclusione questa che si

scosta manifestamente dal testo della riserva (“The Debtor reserves the right to verify the amounts

declared by the Creditor, according to the original rental agreements”), che si trova “addirittura

nel preambolo del documento”. Essa afferma di essersi assunta l’obbligo di pagare le somme indicate,

entro i termini stabiliti, ma unicamente a condizione che queste risultassero

corrette dopo una verifica da parte sua.

4.1.1

Ora,

è pacifico che la premessa cui si aggrappa la reclamante non figura, per la sua

stessa natura, nei termini e condizioni pattuite dalle parti in merito al

pagamento dell’arretrato di fr. 162'372.98 e delle pigioni e spese fino a gennaio

2024, stimate dalla locatrice in complessivi fr. 233'605.78, che come

giustamente accertato dal primo giudice non contiene condizioni o riserve,

bensì importi e scadenze fissi. Non si può

d’altronde non rilevare che nella premessa la reclamante si è limitata a

riservarsi il diritto di “verificare”

(“verify”) gl’importi calcolati dalla creditrice, e non di sospendere il suo impegno di

pagare le rate pattuite alle scadenze stabilite finché non avesse proceduto a tale verifica (e del resto essa

ha versato tutte le rate tranne parte dell’ultima, seppur a volte

tardivamente). L’interpretazione del giudice precedente resiste quindi al­la

critica.

4.1.2

Ciò

posto, non è necessario stabilire l’esatta portata della premes­sa, e in

particolare se corrisponde a quanto ipotizzato dal primo giudice, dal momento

che secondo il testo dell’accordo interpreta­to in modo oggettivo (principio

dell’affidamento: sentenza del

Tribunale federale 5A_380/2021 del 14 settembre 2022, consid. 4.3), l’impegno di pagamento assunto dalla reclamante non risulta vincolato

alla preventiva verifica riservatasi dalla conduttrice, bensì a scadenza fisse,

che secondo l’interpretazione soggettiva sostenu­ta dalla reclamante non

avrebbero senso.

4.2

A

mente della RE 1 l’istante avrebbe implicitamen­te

ammesso la riserva nella sua replica spontanea di prima sede, sia perché non ha

contestato le sue allegazioni al riguardo, sia perché al punto 5 (secondo

paragrafo) la CO 1 ha scritto che “nonostante in data 11

settembre 2023 la convenuta si sia riservata di controllare gli importi esposti

nel contratto come al preambolo del doc. F, tale controllo non è sicuramente

stato ostativo alla sua attuazione (seppur oggi in modo incompleto) (…) tant’è

che (…) dopo la firma dell’accordo (…) ha pagato fr. 185'000.–”.

In

realtà, nessuno contesta l’esistenza della premessa. La discussione verte

piuttosto sul suo effetto sull’impegno della conduttrice di pagare le rate pattuite alle scadenze stabilite. Al riguardo, l’i­­stante non

ha ovviamente aderito all’argomentazione della convenuta, come risulta in modo

eloquente proprio dal passo citato nel reclamo. Anche su questo punto l’impugnativa

è infondata.

4.3

Nemmeno è rilevante che, come evidenziato dalla reclamante, non sia

indicato nel piano di pagamento che lo stesso costituisce un riconoscimento di

debito ai sensi dell’art. 82 LEF. Questo non è infatti un requisito affinché un

riconoscimento di debito sia considerato come un titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione giu-sta l’art. 82 cpv. 1 LEF. Basta che si evinca dal documento prodotto dall’escutente

la volontà dell’escusso di pagare (o perlome­no di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di

denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi; tra numerose altre: sentenza della CEF 14.2024.13 del 1°

luglio 2024 consid. 5).

4.4

La

reclamante si duole anche che il piano di pagamento non è stato prodotto nella

sua versione integrale con l’istanza di rigetto e contesta che la CO 1 potesse

sanare tale vizio solo con la replica spontanea. Sennonché essa non trae alcuna

conclusione al riguardo, ovvero non spiega quali erano gli elementi mancanti

che le gioverebbero, per tacere del fatto che il doc. F prodotto con l’istanza

appare completo (sulla seconda pagina del­la traduzione figura il timbro della

Pretura con la data del 30 aprile 2024).

4.5

Per

la reclamante il primo giudice avrebbe completamente ignorato che il piano di

pagamento è stato superato da successivi accordi delle parti sia scritti sia verbali.

In assenza di qualsivoglia riferimento alle prove prodotte in merito in prima

sede, che ad ogni modo sono solo fatture (doc. 4- 9) e conteggi (doc. 2) emessi

dalla convenuta stessa, ad eccezione di uno scambio di e-mail che riguarda però

le spese accessorie (doc. 3), la censura cade nel vuoto.

4.6

La

reclamante si duole infine dell’inadempienza della controparte.

4.6.1

Essa

sostiene che già al momento della firma del piano di pagamento l’istante era

inadempiente, siccome aveva già in quel momento interrotto la presa a carico

delle spese di manutenzione del fondo, che sono ricaduti su di lei. Mal si

comprende quindi il motivo per cui avrebbe

dovuto riconoscere un debito senza riserve né con­dizioni, mentre vantava essa

stessa pretese nei confronti dell’istan­­te. Proprio per questa ragione

si è riservata il diritto di rivedere le cifre esposte dalla creditrice. Il

primo giudice avrebbe ignorato che il piano di pagamento non è mai stato

rispettato “nella sua forma” e che la CO 1 era da parte sua inadempiente, ciò ch’essa nemmeno ha

contestato e quindi ha ammesso.

Orbene,

non vi è alcuna traccia nel testo del piano di pagamento degli inadempimenti

allegati dalla reclamante. L’accordo menzio­na solo le pigioni arretrate di fr. 162'372.98

e l’impegno incondizionato della conduttrice di versare rate debitamente

quantificate entro le scadenze pattuite a saldo dell’arretrato e delle pigioni

e spese ancora da maturare fino alla conclusione del contratto di locazione, a

fine gennaio del 2024. Ebbene, come perfino rilevato da lei stessa, l’interpretazione del titolo di rigetto, secondo il

principio dell’affidamento, può

fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giudice

del rigetto (sentenze del Tribunale federale citata sopra al consid. 4.1.2 e della CEF 14.2024.10 del 19 agosto 2024,

consid. 4.3.1). La reclamante non può quindi validamente fondare

la sua interpretazione del piano di pagamento su documenti non citati nello

stesso.

4.6.2

La

reclamante fa inoltre valere di aver sollevato l’eccezione d’ina­dempimento del

piano da parte dell’istante nel senso dell’art. 82 CO in modo più che

circostanziato e non palesemente insostenibile, sicché spettava all’escutente

dimostrare da parte sua di aver correttamente adempiuto i propri obblighi, ciò

che non ha fatto.

Sennonché

la RE 1 misconosce che il titolo di rigetto invocato dall’istante non è il

contratto di locazione (cui l’art. 82 CO è del resto inapplicabile se il

conduttore ha la possibilità di depositare le pigioni: sentenza della CEF 14.2016.60

del 6 settembre 2016 consid. 6.2), bensì il piano di pagamento, che come già

rilevato costituisce un riconoscimento di debito senza né riserve né condizioni,

non avendo poi la reclamante reso verosimile, co­me le incombeva (sentenza

della CEF 14.2023.134 del 26 aprile 2024

consid. 5), che il proprio impegno stesse in un rapporto di re­ciprocità

con specificati obblighi della controparte. Ne segue che il reclamo,

integralmente infondato, va respinto.

5.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, a controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 32'976.13,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).