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Decisione

14.2024.99

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

20 novembre 2024Italiano8 min

di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 53'412.45.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.99

Lugano

20 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.2226 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 aprile 2024

dall’

CO 1

contro

RE 1

(rappresentata dall’avv. RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 14 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 6 agosto 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 18

aprile 2024 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 53'412.45.

B. All’udienza

di discussione del 6 agosto 2024 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 6 agosto 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

19 agosto 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 con pubblicazione edittale del

7.

agosto 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 17 agosto, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 19 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 14 agosto 2024 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità.

La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,

quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di

credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Si­moni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha dimostrato di aver dato l’ordi­­ne

di pagamento di fr. 49'062.80 a saldo del credito dell’istante il 7 agosto

2024.

alle ore 17:24 (all. 12 allegato al reclamo, foglio “dettagli transazione”),

ovvero 7:24 ore dopo la pronuncia del fallimento, per cui il presupposto stabilito

all’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) risulta adempiuto. Anche il ritiro

dell’esecuzione, il 14 agosto 2024 (doc. 13), è successivo all’apertura del

fallimento. È pertanto necessario verificare se è data la seconda condizione

stabilita dal­l’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero se la reclamante ha reso verosimile la

propria solvibilità.

2.3

Al

riguardo, la RE 1 allega di aver sui suoi conti

correnti fr. 997'532.11, a cui si aggiungono fatture da emettere per fr. 132'180.92

e da incassare per fr. 400'627.14. Sostiene pertanto che i debiti in

esecuzione, per fr. 1'110'158.09 (secondo l’e­stratto esecutivo al 13

agosto 2024, dedotti i versamenti avvenuti nel frattempo), sono coperti dai

suoi attivi, pari a fr. 1'530'340.17, e che pertanto la sua solvibilità è

verosimile.

2.3.1

Ora,

le allegazioni della reclamante relative alle fatture poggiano su documenti

(all. 6 e 7) da essa stessa allestiti. È dubbio che bastino a rendere

verosimili le risorse che la reclamante pretende di avere. Fatto sta però che

già solo il saldo dei suoi conti copre in gran parte i debiti posti in

esecuzione e che non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ci si

può invero domandare perché la RE 1, come la Camera ha avuto modo di constatare

ancora recentemente, non vi abbia ancora fatto capo per estinguere almeno le numerose esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento.

La nozione di solvibilità nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF è però

indipendente dalla renitenza del debitore a pagare i suoi debiti. È sufficiente

constatare che la sua sopravvivenza economica non sembra minacciata a breve.

2.3.2

Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. L’attenzione dell’Ufficio d’esecuzione

va attirata sui mezzi finanziari di cui essa dispone in vista di un sufficiente

pignoramento.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 6 agosto 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano (con particolare riferimento al considerando 2.3);

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).