14.2024.99
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
20 novembre 2024Italiano8 min
di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 53'412.45.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.99
Lugano
20 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.2226 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 aprile 2024
dall’
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dall’avv. RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 14 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 6 agosto 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 18
aprile 2024 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 53'412.45.
B. All’udienza
di discussione del 6 agosto 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 6 agosto 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
19 agosto 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 con pubblicazione edittale del
7.
agosto 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 17 agosto, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 19 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 14 agosto 2024 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità.
La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,
quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di
credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha dimostrato di aver dato l’ordine
di pagamento di fr. 49'062.80 a saldo del credito dell’istante il 7 agosto
2024.
alle ore 17:24 (all. 12 allegato al reclamo, foglio “dettagli transazione”),
ovvero 7:24 ore dopo la pronuncia del fallimento, per cui il presupposto stabilito
all’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) risulta adempiuto. Anche il ritiro
dell’esecuzione, il 14 agosto 2024 (doc. 13), è successivo all’apertura del
fallimento. È pertanto necessario verificare se è data la seconda condizione
stabilita dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero se la reclamante ha reso verosimile la
propria solvibilità.
2.3
Al
riguardo, la RE 1 allega di aver sui suoi conti
correnti fr. 997'532.11, a cui si aggiungono fatture da emettere per fr. 132'180.92
e da incassare per fr. 400'627.14. Sostiene pertanto che i debiti in
esecuzione, per fr. 1'110'158.09 (secondo l’estratto esecutivo al 13
agosto 2024, dedotti i versamenti avvenuti nel frattempo), sono coperti dai
suoi attivi, pari a fr. 1'530'340.17, e che pertanto la sua solvibilità è
verosimile.
2.3.1
Ora,
le allegazioni della reclamante relative alle fatture poggiano su documenti
(all. 6 e 7) da essa stessa allestiti. È dubbio che bastino a rendere
verosimili le risorse che la reclamante pretende di avere. Fatto sta però che
già solo il saldo dei suoi conti copre in gran parte i debiti posti in
esecuzione e che non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ci si
può invero domandare perché la RE 1, come la Camera ha avuto modo di constatare
ancora recentemente, non vi abbia ancora fatto capo per estinguere almeno le numerose esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento.
La nozione di solvibilità nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF è però
indipendente dalla renitenza del debitore a pagare i suoi debiti. È sufficiente
constatare che la sua sopravvivenza economica non sembra minacciata a breve.
2.3.2
Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. L’attenzione dell’Ufficio d’esecuzione
va attirata sui mezzi finanziari di cui essa dispone in vista di un sufficiente
pignoramento.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 6 agosto 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano (con particolare riferimento al considerando 2.3);
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).