14.2025.1
Rigetto dell’opposizione nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno. Credito agricolo d’investimento concesso dallo Stato sotto forma di mutuo ipotecario. Tipo di rigetto (definitivo e provvisorio)
6 giugno 2025Italiano15 min
riconosciuta debitrice del Cantone di fr. 137'000.– “a titolo di mu-tuo senza interessi, che si obbliga
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.1
Lugano
6 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.312 (rigetto definitivo
e provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa
con istanza 15 novembre 2024 dallo
CO1, Be______
(rappresentato dalla CO2, Be______)
contro
RE, B______
giudicando sul reclamo del 6 gennaio 2025 presentato da RE contro la decisione emessa il 18 dicembre
2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 4 settembre 2001, lo CO1, rappresentato dalla
S______ S______, ha concesso a RE un
credito agricolo d’investimento (un mutuo) senza interessi di fr. 137'000.–,
da rimborsare in 20 rate annuali di fr. 6'850.– la prima il 31 dicembre
2002, condizionando la concessione del credito, segnatamente, alla costituzione
di un’ipoteca a garanzia dello stesso; ha affidato alla CO2 le “operazioni di perfezionamento della pratica”.
Fatti
B. Mediante
atto pubblico del 17 gennaio 2002, RE si è
riconosciuta debitrice del Cantone di fr. 137'000.– “a titolo di mu-tuo senza interessi, che si obbliga
a restituire”, e “a
garanzia della restituzione del mutuo, del pagamento degli interessi,
provvigioni, spese esecutive e giudiziali o di ogni altra prestazione dovuta a
dipendenza del mutuo” gli ha concesso un’ipoteca di fr. 137'000.–
oltre agl’interessi del 10% sul diritto (per sé stante e permanente) di
superficie n. __93.1 (oggi: n. __79) RFD B______.
C. Con
ricorso del 18 marzo 2019, RE ha impugnato
dinnanzi al Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) una risoluzione del
Consiglio di Stato del 6 febbraio 2019, che le aveva intimato di conformare,
entro cinque mesi, la destinazione della sua azienda agricola a quella stabilita
in una convenzione con il Cantone del 20 agosto 2001 (dispositivo n. 1), pena
la revoca del mutuo (n. 2) e la condanna al pagamento degl’interessi del 5% su
ciascuna rata, entro determinati termini (n. 3). Il 13 aprile 2021, il
Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la risoluzione
impugnata limitatamente ai punti n. 2 e 3 del dispositivo.
D. In
uno scritto dell’11 giugno 2021, la CO1 ha chiesto a RE di rimborsare le rate insolute del
quinquennio 2016-2020 entro il 16 luglio, pena l’emissione di una decisione
di revoca del mutuo. Con decisione del 27 luglio 2021, la S______ S______ ha revocato
il mutuo e ha ingiunto alla mutuataria di rimborsare il saldo di fr. 41'100.–
entro il 31 dicembre. Il 22 marzo 2024, il TRAM ha respinto il ricorso
interposto dalla mutuataria contro la risoluzione del Consiglio di Stato del 18
maggio 2022, che aveva a sua volta respinto il suo ricorso contro la decisione
della Sezione.
E. Con
precetto esecutivo n. _____50 in via di
realizzazione del pegno immobiliare emesso il 25 settembre 2024 dalla sede di
B______ dell’Ufficio d’esecuzione, il Cantone ha escusso RE per l’incasso
di fr. 41'100.–, indicando quale causa del credito l’“Obbligo ipotecario di:
CHF 137'000.00 dg 130 iscritto il 21.01.2002 + int. 10%. CAI Credito agricolo
di investimento n. _______.__01/____09” e quale oggetto del pegno il “diritto per sé stante e permanente part. __79 RFD di B______”.
F. Avendo
RE interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 15 novembre 2024 il Cantone ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di Riviera. Nel termine impartito, la
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 2 dicembre
2024.
G. Statuendo con decisione del 18 dicembre 2024, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare
indennità.
H. Contro
la sentenza appena citata RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 gennaio 2025 per ottenerne la riforma, nel senso,
in via principale, di respingere l’istanza e annullare il precetto
esecutivo, protestate spese e ripetibili, e in via subordinata di annullare “la richiesta del 10% di interessi presente
sul precetto esecutivo”, protestate “parte delle spese”. Visto
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE il 27 dicembre
2024.
durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 vLEF e 145 cpv. 4 vCPC;
DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a
decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49
III 76), ossia il 2 gennaio 2025, è scaduto domenica 12 gennaio, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 13 gennaio 2025 (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 6 gennaio 2025 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art.
82.
LEF, invece, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto, sia definitivo che
provvisorio, è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate agli art. 81, rispettivamente 82 cpv.
2.
LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha statuito che l’atto notarile di costituzione
d’ipoteca funge, in via di principio, da valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
sia per il credito posto in esecuzione, sia per l’esistenza del pegno. Ha d’altronde respinto l’eccezione
dell’escussa, secondo cui l’esecuzione sarebbe nulla, poiché l’escutente, prima di promuoverla, non le aveva
inviato una fattura e, se del caso, una diffida. Il primo giudice ha
infatti spiegato che nessuna norma imponeva
all’escutente di procedere in tal senso. Ha peraltro rilevato che il
Cantone aveva non solo diffidato la debitrice a pagare le rate degli anni
2016-2020, con lo scritto dell’11 giugno 2021, ma aveva anche revocato il
mutuo e le aveva ingiunto di versare il saldo di fr. 41'100.– mediante la
decisione del 27 luglio, confermata da ultimo dal TRAM con la sentenza del 22
marzo 2024. Il magistrato ha del resto rilevato che l’escussa non aveva né contestato
l’obbligo di rimborsare i fr. 41'100.–, né preteso di non sapere dove
eseguire il versamento. Ha pertanto accolto l’istanza e rigettato l’opposizione
in via provvisoria.
4.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 176 consid. 4.2.1). Egli è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto
(provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o
indeterminata, formulata dall’istante, purché il diritto di essere sentito del
convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenze della CEF
14.2020.56
del 4 settembre 2020, consid. 4.1, e 14.2014.184 del 27 aprile 2015,
RtiD 2015 II 896 n. 55c consid. 2.1; Staehelin,
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 38 e 39 ad art. 84 LEF).
4.1
Tranne nel caso in cui non ha alcun potere sovrano
relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un
tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF
135.
V 134 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012 RtiD
2012.
II 895 n. 56c, consid. 4.1), l’autorità amministrativa escutente può
unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione in via definitiva producendo la decisione (amministrativa)
di accertamento del credito posto in esecuzione (DTF 147 III 358 consid. 3.3.1;
sentenza del Tribunale federale 5A_473/2016
del 15 novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1 e della CEF
14.2021.61
del 29 settembre 2021, consid. 5.1, 14.2018.171 del 12 marzo 2019,
consid. 5.1, e 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c,
consid. 2, con rimandi).
4.2
Nel
caso in esame, nella decisione del 27 luglio 2021 (doc. E) la S______ S______
si è fondata sugli art. 48 cpv. 1 lett. b (oggi 13 cpv. 1) e 59 cpv. 1 lett. h
(oggi 70 cpv. 1 lett. h) dell’Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt,
RS 913.1) per porre a carico di RE l’obbligo
di rimborsare fr. 41'100.– entro il 31 dicembre 2021. Sono norme in apparenza sufficienti perché la S______ S______
potesse accertare la propria pretesa di restituzione in modo sovrano. L’opposizione
dell’escussa, per quanto attiene alla pretesa, avrebbe pertanto dovuto essere
rigettata in via definitiva in base alla decisione del 27 luglio 2021, confermata
da ultimo dalla decisione del TRAM del 22 marzo 2024 (doc. F),
siccome non è contestato che la stessa sia esecutiva nel senso dell’art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF (Staehelin, op. cit.,
n. 110 ad art. 80). Pare pertanto errata la sentenza impugnata, laddove rigetta
in via provvisoria l’opposizione al credito sulla scorta
dell’atto pubblico del 17 gennaio 2002 (doc. B) (sopra
consid. 4.1).
4.2.1
Non
si tratta però di una carenza manifesta,
che giustificherebbe un intervento d’ufficio della
Camera (cfr. sopra consid. 1.2), da una parte perché lo stesso istante ha
chiesto il rigetto provvisorio ancorché fosse nel suo interesse ottenere quello
definitivo, dall’altra soprattutto poiché
le parti hanno apparentemente davvero inteso concludere un contratto di mutuo
con atto “privato” (rogito [doc. B], premessa “b”), ciò che appariva invero inutile, stante la decisione del 4
settembre 2001 (doc. A), impropriamente designata nel rogito come
“lettera” (doc. B, premessa “a”), ma non era di principio vietato, anche se l’atto
notarile avrebbe potuto essere limitato alla costituzione di un’ipoteca a
garanzia del credito già concesso dallo Stato.
4.2.2
Il
tipo (provvisorio) di rigetto concesso dal Pretore non sembra invece opinabile
per quanto riguarda l’esistenza del pegno, ricordato che, salvo menzione
espressa contraria, l’opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia
contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale
federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Lo
Stato ha infatti scelto la via della costituzione di un’ipoteca di diritto
privato (e non quella dell’ipoteca legale, prevista dall’art. 42 della legge
cantonale sull’agricoltura [LAgr, RL 910.100] a garanzia della pretesa di
restituzione) e prodotto sia l’atto costitutivo del pegno, ovvero
l’atto pubblico del 17 gennaio 2002 (doc. B), sia un estratto del registro
fondiario (doc. C), che ne prova l’iscrizione e pertanto l’esistenza, ciò che
giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione al pegno giusta l’art. 82
cpv. 1 LEF (Veuillet in:
Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a
ed. 2022, n. 236 ad art. 82 LEF; altri
autori non esigono però entrambi i documenti: per Vock [in: SchKG, Kurzkommentar, 3a ed.
2025, n. 35 ad art. 82 LEF] basta l’uno o l’altro, come per
Staehelin [op. cit., n. 169 ad art. 82], purché l’atto
costitutivo sia munito del timbro dell’Ufficio del
Registro che ne attesti l’iscrizione, mentre secondo Foëx [in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 9 ad art. 153a LEF] è
sufficiente il solo estratto).
5.
Nel reclamo, RE lamenta che il
Pretore non ha tenuto conto della decisione
del TRAM del 13 aprile 2021, che a suo dire attesta che il mutuo non
produce interessi, e omesso di dedurne che il Cantone non avrebbe potuto porre
in esecuzione anche gl’interessi del 10% che figurano nel precetto esecutivo.
Ritiene che così facendo il primo giudice le abbia denegato giustizia. Chiede
pertanto, in via subordinata, di riformare la decisione
impugnata nel senso di annullare “la
richiesta del 10% di interessi presente sul precetto esecutivo”.
5.1
Sennonché,
il credito di fr. 41'100.– non comprende
interessi. Sebbene nel precetto esecutivo, nel campo della causa del credito,
sia indicato un interesse (“+ int. 10%), è
invero evidente che il credito è composto solo del capitale delle sei rate del
mutuo, di fr. 6'850.– ciascuna (decisione della S______ S______ del 4
settembre 2001 [doc. A]), ancora insolute, ovvero quelle del sessennio
2016-2021 (fr. 6'850.– x 6 = 41'100.–). Al riguardo, il reclamo è
infondato.
5.2
RE rileva pure che dopo la
decisione del TRAM del 22 marzo 2024, ma prima della promozione dell’esecuzione,
la S______ S______ non le ha inviato una fattura per il pagamento di fr. 41'100.–né
un richiamo e una diffida, ciò che a suo dire consente al debitore di
accordarsi sul pagamento. Sostiene che tali adempimenti costituiscano “prassi e norma secondo la legge
amministrativa e la legge sugli enti
pubblici”, nonché
presupposto per far spiccare il precetto esecutivo e “giustificazione della procedura” esecutiva, l’escutente dovendoli documentare nell’istanza di rigetto
dell’opposizione. Accusa la Sezione di aver agito in tal modo per ottenere subito
il pignoramento della sua azienda.
5.2.1
Così
argomentando, RE non si confronta con la decisione impugnata, secondo cui nessuna norma imponeva all’escutente di
procedere nel senso da lei indicato. Si limita a riproporre
quasi testualmente quanto sostenuto in prima sede e non cita qualsivoglia
disposizione, decisione o contributo di dottrina a fondamento della sua tesi.
Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.
5.2.2
La
reclamante non si confronta nemmeno con l’argomentazione del Pretore (a pag. 4),
secondo cui, oltre al fatto che lo Stato l’ha interpellata con la diffida dell’11
giugno 2021 (doc. D) e la decisione di revoca del credito e di restituzione
del mutuo (doc. F), l’obbligo di rimborso del credito è diventato esigibile
per legge (art. 105 cpv. 3 della legge federale sull’agricoltura nella
versione anteriore al 1° gennaio 2025 [vLAgr, RS 910.1], 13 cpv.
1.
OMSt e 48 cpv. 1 lett. b vOMSt) al più tardi il 31 dicembre 2021, ovvero vent’anni dopo la concessione del mutuo avvenuta il 4
settembre 2001. La reclamante è quindi stata costituita in mora per il
solo decorso di quella scadenza, senza necessità di una preventiva
interpellazione (art. 102 cpv. 3 CO; decisione impugnata, pag. 3 in fondo).
Si
conferma pertanto l’irricevibilità della censura anche per questo motivo,
sicché il ricorso va in definitiva respinto, nella limitata misura in cui è ricevibile.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'100.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate da RE, sono poste a suo
carico.
3. Notificazione a:
– RE, C______
____, B______;
– CO2, Viale
H______ G______ _,
Be______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).