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Decisione

14.2025.1

Rigetto dell’opposizione nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno. Credito agricolo d’investimento concesso dallo Stato sotto forma di mutuo ipotecario. Tipo di rigetto (definitivo e provvisorio)

6 giugno 2025Italiano15 min

riconosciuta debitrice del Cantone di fr. 137'000.– “a titolo di mu-tuo senza interessi, che si obbliga

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.1

Lugano

6 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.312 (rigetto definitivo

e provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa

con istanza 15 novembre 2024 dallo

CO1, Be______

(rappresentato dalla CO2, Be______)

contro

RE, B______

giudicando sul reclamo del 6 gennaio 2025 presentato da RE contro la decisione emessa il 18 dicembre

2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 4 settembre 2001, lo CO1, rappresentato dalla

S______ S______, ha concesso a RE un

credito agricolo d’investimento (un mutuo) senza interessi di fr. 137'000.–,

da rimborsare in 20 rate annuali di fr. 6'850.– la prima il 31 dicembre

2002, condizionando la concessione del credito, segnatamente, alla costituzione

di un’ipoteca a garanzia dello stesso; ha affidato alla CO2 le “operazioni di perfezionamento della pratica”.

Fatti

B. Mediante

atto pubblico del 17 gennaio 2002, RE si è

riconosciuta debitrice del Cantone di fr. 137'000.– “a titolo di mu-tuo senza interessi, che si obbliga

a restituire”, e “a

garanzia della restituzione del mutuo, del pagamento degli interessi,

provvigioni, spese esecutive e giudiziali o di ogni altra prestazione dovuta a

dipendenza del mutuo” gli ha concesso un’ipoteca di fr. 137'000.–

oltre agl’interessi del 10% sul diritto (per sé stante e permanente) di

superficie n. __93.1 (oggi: n. __79) RFD B______.

C. Con

ricorso del 18 marzo 2019, RE ha impugnato

dinnanzi al Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) una risoluzione del

Consiglio di Stato del 6 febbraio 2019, che le aveva intimato di conformare,

entro cinque mesi, la destinazione della sua azienda agricola a quella stabilita

in una convenzione con il Cantone del 20 agosto 2001 (dispositivo n. 1), pena

la revoca del mutuo (n. 2) e la condanna al pagamento degl’interessi del 5% su

ciascuna rata, entro determinati termini (n. 3). Il 13 aprile 2021, il

Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la risoluzione

impugnata limitatamente ai punti n. 2 e 3 del dispositivo.

D. In

uno scritto dell’11 giugno 2021, la CO1 ha chiesto a RE di rimborsare le rate insolute del

quinquennio 2016-2020 entro il 16 luglio, pena l’emis­­sione di una decisione

di revoca del mutuo. Con decisione del 27 luglio 2021, la S______ S______ ha revocato

il mutuo e ha ingiunto alla mutuataria di rimborsare il saldo di fr. 41'100.–

entro il 31 dicembre. Il 22 marzo 2024, il TRAM ha respinto il ricorso

interposto dalla mutuataria contro la risoluzione del Consiglio di Stato del 18

maggio 2022, che aveva a sua volta respinto il suo ricorso contro la decisione

della Sezione.

E. Con

precetto esecutivo n. _____50 in via di

realizzazione del pegno immobiliare emesso il 25 settembre 2024 dalla sede di

B______ dell’Ufficio d’esecuzione, il Cantone ha escusso RE per l’incasso

di fr. 41'100.–, indicando quale causa del credito l’“Ob­­bligo ipotecario di:

CHF 137'000.00 dg 130 iscritto il 21.01.2002 + int. 10%. CAI Credito agricolo

di investimento n. _______.__01/____09” e quale oggetto del pegno il “diritto per sé stante e permanente part. __79 RFD di B______”.

F. Avendo

RE interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza del 15 novembre 2024 il Cantone ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura del Distretto di Riviera. Nel termine impartito, la

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 2 dicembre

2024.

G. Statuendo con decisione del 18 dicembre 2024, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare

indennità.

H. Contro

la sentenza appena citata RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 gennaio 2025 per ottenerne la riforma, nel senso,

in via principale, di respingere l’istanza e annul­lare il precetto

esecutivo, protestate spese e ripetibili, e in via subordinata di annullare “la richiesta del 10% di interessi presente

sul precetto esecutivo”, protestate “parte delle spese”. Visto

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE il 27 dicembre

2024.

durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 vLEF e 145 cpv. 4 vCPC;

DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a

decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49

III 76), ossia il 2 gennaio 2025, è scaduto domenica 12 gennaio, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 13 gennaio 2025 (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 6 gennaio 2025 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art.

82.

LEF, invece, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’oppo­­sizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto, sia definitivo che

provvisorio, è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate agli art. 81, rispettivamente 82 cpv.

2.

LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha statuito che l’atto notarile di costituzione

d’ipoteca funge, in via di principio, da valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

sia per il credito posto in esecuzione, sia per l’esistenza del pegno. Ha d’altronde respinto l’ec­cezione

dell’escussa, secondo cui l’esecuzione sarebbe nulla, poi­ché l’escutente, prima di promuoverla, non le aveva

inviato una fat­tura e, se del caso, una diffida. Il primo giudice ha

infatti spiegato che nessuna norma imponeva

all’escutente di procedere in tal sen­so. Ha peraltro rilevato che il

Cantone aveva non solo diffidato la debitrice a pagare le rate degli anni

2016-2020, con lo scritto del­l’11 giugno 2021, ma aveva anche revocato il

mutuo e le aveva ingiunto di versare il saldo di fr. 41'100.– mediante la

decisione del 27 luglio, confermata da ultimo dal TRAM con la sentenza del 22

marzo 2024. Il magistrato ha del resto rilevato che l’escussa non aveva né contestato

l’obbligo di rimborsare i fr. 41'100.–, né preteso di non sapere dove

eseguire il versamento. Ha pertanto accolto l’istanza e rigettato l’opposizione

in via provvisoria.

4.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 176 consid. 4.2.1). Egli è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto

(provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o

indeterminata, formulata dall’istante, purché il diritto di essere sentito del

convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenze della CEF

14.2020.56

del 4 settembre 2020, consid. 4.1, e 14.2014.184 del 27 aprile 2015,

RtiD 2015 II 896 n. 55c consid. 2.1; Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 38 e 39 ad art. 84 LEF).

4.1

Tranne nel caso in cui non ha alcun potere sovrano

relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un

tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF

135.

V 134 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012 RtiD

2012.

II 895 n. 56c, consid. 4.1), l’autorità amministrativa escutente può

unicamente chiedere il rigetto dell’op­­posizione in via definitiva producendo la decisione (amministrati­va)

di accertamento del credito posto in esecuzione (DTF 147 III 358 consid. 3.3.1;

sentenza del Tribunale federale 5A_473/2016

del 15 novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1 e della CEF

14.2021.61

del 29 settembre 2021, consid. 5.1, 14.2018.171 del 12 marzo 2019,

consid. 5.1, e 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c,

consid. 2, con rimandi).

4.2

Nel

caso in esame, nella decisione del 27 luglio 2021 (doc. E) la S______ S______

si è fondata sugli art. 48 cpv. 1 lett. b (oggi 13 cpv. 1) e 59 cpv. 1 lett. h

(oggi 70 cpv. 1 lett. h) dell’Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt,

RS 913.1) per porre a carico di RE l’obbligo

di rimborsare fr. 41'100.– entro il 31 dicembre 2021. Sono norme in apparenza sufficienti perché la S______ S______

potesse accertare la propria pre­tesa di restituzione in modo sovrano. L’opposizione

dell’escussa, per quanto attiene alla pretesa, avrebbe pertanto dovuto essere

rigettata in via definitiva in base alla decisione del 27 luglio 2021, confermata

da ultimo dalla decisione del TRAM del 22 marzo 2024 (doc. F),

siccome non è contestato che la stessa sia esecutiva nel senso dell’art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF (Staehelin, op. cit.,

n. 110 ad art. 80). Pare pertanto errata la sentenza impugnata, laddove rigetta

in via provvisoria l’opposizione al credito sulla scorta

dell’atto pubblico del 17 gennaio 2002 (doc. B) (sopra

consid. 4.1).

4.2.1

Non

si tratta però di una carenza manifesta,

che giustificherebbe un intervento d’ufficio della

Camera (cfr. sopra consid. 1.2), da una parte perché lo stesso istante ha

chiesto il rigetto provvisorio ancorché fosse nel suo interesse ottenere quello

definitivo, dall’al­tra soprattutto poiché

le parti hanno apparentemente davvero inteso concludere un contratto di mutuo

con atto “privato” (rogito [doc. B], premessa “b”), ciò che appariva invero inutile, stante la decisione del 4

settembre 2001 (doc. A), impropriamente designata nel rogi­to come

“lettera” (doc. B, premessa “a”), ma non era di principio vietato, anche se l’atto

notarile avrebbe potuto essere limitato alla costituzione di un’ipoteca a

garanzia del credito già concesso dal­lo Stato.

4.2.2

Il

tipo (provvisorio) di rigetto concesso dal Pretore non sembra invece opinabile

per quanto riguarda l’esistenza del pegno, ricordato che, salvo menzione

espressa contraria, l’opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia

contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale

federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Lo

Stato ha infatti scelto la via della costituzione di un’ipoteca di diritto

privato (e non quella dell’ipoteca legale, prevista dall’art. 42 della legge

cantonale sull’agricoltura [LAgr, RL 910.100] a garanzia della pretesa di

restituzione) e prodotto sia l’atto costitutivo del pegno, ovvero

l’atto pubblico del 17 gennaio 2002 (doc. B), sia un estratto del registro

fondiario (doc. C), che ne prova l’iscrizione e pertanto l’esistenza, ciò che

giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione al pegno giusta l’art. 82

cpv. 1 LEF (Veuillet in:

Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a

ed. 2022, n. 236 ad art. 82 LEF; altri

autori non esigono però entrambi i documenti: per Vock [in: SchKG, Kurzkommentar, 3a ed.

2025, n. 35 ad art. 82 LEF] basta l’uno o l’altro, come per

Staehelin [op. cit., n. 169 ad art. 82], purché l’atto

costitutivo sia munito del timbro dell’Ufficio del

Registro che ne attesti l’iscrizione, mentre secondo Foëx [in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 9 ad art. 153a LEF] è

sufficiente il solo estratto).

5.

Nel reclamo, RE lamenta che il

Pretore non ha tenu­to conto della decisione

del TRAM del 13 aprile 2021, che a suo dire attesta che il mutuo non

produce interessi, e omesso di dedurne che il Cantone non avrebbe potuto porre

in esecuzione anche gl’interessi del 10% che figurano nel precetto esecutivo.

Ritiene che così facendo il primo giudice le abbia denegato giustizia. Chiede

pertanto, in via subordinata, di riformare la decisione

impugnata nel senso di annullare “la

richiesta del 10% di interessi presente sul precetto esecutivo”.

5.1

Sennonché,

il credito di fr. 41'100.– non comprende

interessi. Sebbene nel precetto esecutivo, nel campo della causa del credito,

sia indicato un interesse (“+ int. 10%), è

invero evidente che il credito è composto solo del capitale delle sei rate del

mutuo, di fr. 6'850.– ciascuna (decisione della S______ S______ del 4

settembre 2001 [doc. A]), ancora insolute, ovvero quelle del sessennio

2016-2021 (fr. 6'850.– x 6 = 41'100.–). Al riguardo, il reclamo è

infondato.

5.2

RE rileva pure che dopo la

decisione del TRAM del 22 marzo 2024, ma prima della promozione dell’esecuzione,

la S______ S______ non le ha inviato una fattura per il pagamento di fr. 41'100.–­né

un richiamo e una diffida, ciò che a suo dire consente al debitore di

accordarsi sul pagamento. Sostiene che tali adempimenti costituiscano “prassi e norma secondo la legge

amministrativa e la legge sugli enti

pubblici”, nonché

presupposto per far spiccare il pre­cetto esecutivo e “giustificazione della procedura” esecutiva, l’escu­tente dovendoli documentare nell’istanza di rigetto

dell’opposizio­­ne. Accusa la Sezione di aver agito in tal modo per ottenere subito

il pignoramento della sua azienda.

5.2.1

Così

argomentando, RE non si confronta con la decisione impugnata, secondo cui nessuna norma imponeva all’e­­scutente di

procedere nel senso da lei indicato. Si limita a ripropor­re

quasi testualmente quanto sostenuto in prima sede e non cita qualsivoglia

disposizione, decisione o contributo di dottrina a fondamento della sua tesi.

Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.

5.2.2

La

reclamante non si confronta nemmeno con l’argomentazione del Pretore (a pag. 4),

secondo cui, oltre al fatto che lo Stato l’ha interpellata con la diffida dell’11

giugno 2021 (doc. D) e la decisio­ne di revoca del credito e di restituzione

del mutuo (doc. F), l’ob­bligo di rimborso del credito è diventato esigibile

per legge (art. 105 cpv. 3 della legge federale sull’agricoltura nella

versione anteriore al 1° gennaio 2025 [vLAgr, RS 910.1], 13 cpv.

1.

OMSt e 48 cpv. 1 lett. b vOMSt) al più tardi il 31 dicembre 2021, ovvero ven­t’anni dopo la concessione del mutuo avvenuta il 4

settembre 2001. La reclamante è quindi stata costituita in mora per il

solo decorso di quella scadenza, senza necessità di una preventiva

interpellazione (art. 102 cpv. 3 CO; decisione impugnata, pag. 3 in fondo).

Si

conferma pertanto l’irricevibilità della censura anche per questo motivo,

sicché il ricorso va in definitiva respinto, nella limitata misura in cui è ricevibile.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'100.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE, sono poste a suo

carico.

3. Notificazione a:

– RE, C______

____, B______;

– CO2, Viale

H______ G______ _,

Be______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).