14.2025.101
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Diritto all'udienza. Eccezioni non rese verosimili
24 settembre 2025Italiano12 min
marzo 2025 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’avv. CO1 ha escusso RE1
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.101
Lugano
24 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.244 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 aprile
2025 dall’
avv. CO1,
M______
contro
RE1,
M______
giudicando sul reclamo del 16 giugno 2025 presentato da RE1 contro la decisione emessa il 2 giugno
2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. _____24 emesso il 26
marzo 2025 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’avv. CO1 ha escusso RE1
per l’incasso di fr. 27'025.– oltre agli interessi del 5% dal 23 gennaio
2025, indicando quale causa del credito: “Riconoscimento di debito del 23.01.2025”.
B. Avendo
RE1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 7 aprile 2025 l’avv. CO1
ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 23 aprile 2025, integrate con un ulteriore scritto
del 28 aprile. Con replica spontanea 9 maggio 2025 e duplica spontanea 28
maggio 2025 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 2 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 420.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 giugno 2025 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché un “riconoscimento del danno calcolato di circa
350.000 euro”. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE1 il 10 giugno
2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 20 giugno. Presentato il 16
giugno 2025, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i
passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua
critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue
argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza
del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a
tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto ha innanzitutto premesso che giusta l’art.
254.
cpv. 1 CPC, nella procedura sommaria la prova dev’essere addotta mediante
la produzione di documenti (art. 177-180 CPC), essendo invece di regola esclusi
quali mezzi di prova l’edizione o il richiamo di incarti o l’audizione
testimoniale, e non ha ammesso le prove richieste dalla convenuta (l’audizione
di due testi e il richiamo di un incarto dal Ministero pubblico), siccome in
urto con il carattere sommario e celere della procedura.
Ha poi rilevato che il riconoscimento di debito del 23 gennaio 2025 sottoscritto
da RE1 e prodotto quale doc. C, relativo agli
onorari per prestazioni svolte e alle spese sostenute dall’avv. CO1 nell’ambito della liquidazione dell’eredità
della defunta G______ E______ P______ C______
(madre di RE1), costituisce un valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ha nel
seguito evidenziato che l’escussa si era limitata ad affermare, quale
contestazione, che gli accordi raggiunti con l’avv. CO1 sarebbero stati differenti rispetto a
quelli contenuti nella dichiarazione doc. C (da lei sottoscritta in un momento
emotivamente difficile), e che l’agire della controparte avrebbe travalicato il
proprio mandato e sarebbe costitutivo di gestione infedele, ingiuria e
diffamazione, senza produrre alcun documento o riscontro oggettivo a sostegno
delle sue affermazioni. In assenza di una verosimile eccezione nel senso dell’art.
82.
cpv. 2 LEF, il Pretore aggiunto ha pertanto accolto l’istanza di rigetto
provvisorio.
4.
Nel
reclamo RE1 chiede innanzitutto di “essere ascoltata”
in merito ai fatti che espone nel gravame, nonché di ascoltare “le parti” e un
testimone.
Ora, posto che né l’art. 84 LEF, né gli art. 253 e 256 CPC (relativi
alla procedura sommaria), né l’art. 327 CPC (relativo alla procedura di
reclamo), prevedono il diritto all’udienza, sancito invece dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale quest’ultima norma non
trova in linea di massima applicazione nei procedimenti di rigetto definitivo
dell’opposizione (DTF 141 I 97 consid. 5 e 6), e di regola neppure in quelli di
rigetto provvisorio, se non in casi particolari e dietro specifica motivazione (sentenza
del Tribunale federale 5A_394/2019 del 5 maggio 2020 consid. 2.2.4 contra Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, art. 84 n. 41b). Una simile eccezione non
ricorre nella fattispecie, ritenuto peraltro che la convenuta neppure risulta
aver presentato senza indugio una richiesta in tal senso innanzi alla Pretura (DTF
134.
I 331 consid. 2.3, 122 V 47 consid. 3a, sentenza del Tribunale federale
8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1), né avere spiegato se e perché un’udienza
sarebbe stata imprescindibile. Sul tema, il gravame non può pertanto trovare
accoglimento. Per quanto riguarda l’audizione del teste, si dirà invece qui in
appresso.
5.
Nel
gravame, la reclamante critica l’operato dell’avv. CO1 (che qualifica quale “gestione infedele”) e
i costi e/o danni da lei generati nel disbrigo della successione materna, che
le avrebbero causato una perdita di EUR 350'000.–, la accusa di ingiuria e
diffamazione nonché ribadisce che gli accordi raggiunti con la medesima
relativamente agli onorari da pagare erano diversi e non corrispondenti con
quanto sancito nel riconoscimento di debito agli atti. Successivamente si
chiede come abbia potuto firmare un simile documento, e ipotizza di averlo
fatto in quanto “provata da
costanti pressioni e sottili minacce e in contesto di successione in seguito a
due importanti lutti”, come pure da estenuanti
trattative. Chiede infine l’audizione del teste C______
A______, e “l’accesso alla registrazione” telefonica attestante la
rinuncia al mandato da parte dell’avv. CO1,
annettendo al gravame una serie di documenti.
5.1
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio.
Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,
pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una
semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16
febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e
2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III
213.
consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del
Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è
verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione
del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale
5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
5.2
Ora,
le argomentazioni della reclamante sono irricevibili, innanzitutto per carenza
di motivazione, dal momento che si limita a ribadire una propria versione dei
fatti senza confrontarsi con gli argomenti indicati dal Pretore aggiunto a
sostegno della sua decisione (v. sopra consid. 1.3), ovvero con le limitazioni
probatorie che reggono la presente procedura sommaria e con il fatto di non
aver reso verosimili le proprie allegazioni sulla base di riscontri oggettivi immediatamente
disponibili e compatibili con il principio di celerità (art. 82 cpv. 2 LEF e
art. 254 cpv. 1 CPC), atti a infirmare il riconoscimento di debito del 23
gennaio 2025 (ad esempio per vizio di volontà, nullità, inesistenza o
estinzione del credito). Ella neppure pretende che alcuno dei documenti
prodotti in prima sede bastasse a tale scopo, avanzando piuttosto critiche non
sostanziate al comportamento della controparte e ventilando fatti di rilevanza
penale non evincibili dagli atti e che necessiterebbero di approfondimenti
esulanti dalla cognizione e dalla competenza del giudice del rigetto, nonché riproponendo
acriticamente una testimonianza (a ragione) respinta dal primo giudice, senza peraltro
dimostrarne l’ammissibilità ex art. 254 cpv. 2 CPC. La reclamante allega poi
alla sua impugnativa una serie di nuovi documenti e formula una nuova richiesta
probatoria relativa a una registrazione telefonica, sennonché tali mezzi di
prova sono irricevibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC, v. sopra consid.
1.2). Infine, anche la richiesta risarcitoria da ella formulata solamente in
sede di reclamo è nuova e irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC, v. anche art. 224 CPC).
6.
In
definitiva, nella misura della sua (limitata) ricevibilità, il reclamo di RE1 dev’essere respinto, ricordato che la
presente decisione dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.
4.1
e 136 III 528 consid. 3.2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece il tema di eventuali
ripetibili, il gravame non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 27'025.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura della sua ricevibilità, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ________
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).