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Decisione

14.2025.101

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Diritto all'udienza. Eccezioni non rese verosimili

24 settembre 2025Italiano12 min

marzo 2025 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’avv. CO1 ha escusso RE1

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.101

Lugano

24 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.244 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 aprile

2025 dall’

avv. CO1,

M______

contro

RE1,

M______

giudicando sul reclamo del 16 giugno 2025 presentato da RE1 contro la decisione emessa il 2 giugno

2025 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. _____24 emesso il 26

marzo 2025 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’avv. CO1 ha escusso RE1

per l’incasso di fr. 27'025.– oltre agli interessi del 5% dal 23 gennaio

2025, indicando quale causa del credito: “Riconoscimento di debito del 23.01.2025”.

B. Avendo

RE1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza del 7 aprile 2025 l’avv. CO1

ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 23 aprile 2025, integrate con un ulteriore scritto

del 28 aprile. Con replica spontanea 9 maggio 2025 e duplica spontanea 28

maggio 2025 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.

C. Statuendo con decisione del 2 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 420.– e un’indennità

di fr. 100.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 giugno 2025 per ottenerne l’annul­­lamento e la reiezione dell’istanza nonché un “riconoscimento del danno calcolato di circa

350.000 euro”. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE1 il 10 giugno

2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 20 giugno. Presentato il 16

giugno 2025, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i

passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua

critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue

argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza

del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a

tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto ha innanzitutto premesso che giusta l’art.

254.

cpv. 1 CPC, nella procedura sommaria la prova dev’essere addotta mediante

la produzione di documenti (art. 177-180 CPC), essendo invece di regola esclusi

quali mezzi di prova l’edizione o il richiamo di incarti o l’audizione

testimoniale, e non ha ammesso le prove richieste dalla convenuta (l’audizione

di due testi e il richiamo di un incarto dal Ministero pubblico), siccome in

urto con il carattere sommario e celere della procedura.

Ha poi rilevato che il riconoscimento di debito del 23 gennaio 2025 sottoscritto

da RE1 e prodotto quale doc. C, relativo agli

onorari per prestazioni svolte e alle spese sostenute dall’avv. CO1 nell’ambito della liquidazione dell’eredità

della defunta G______ E______ P______ C______

(madre di RE1), costituisce un valido titolo

di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ha nel

seguito evidenziato che l’escussa si era limitata ad affermare, quale

contestazione, che gli accordi raggiunti con l’avv. CO1 sarebbero stati differenti rispetto a

quelli contenuti nella dichiarazione doc. C (da lei sottoscritta in un momento

emotivamente difficile), e che l’agire della controparte avrebbe travalicato il

proprio mandato e sarebbe costitutivo di gestione infedele, ingiuria e

diffamazione, senza produrre alcun documento o riscontro oggettivo a sostegno

delle sue affermazioni. In assenza di una verosimile eccezione nel senso dell’art.

82.

cpv. 2 LEF, il Pretore aggiunto ha pertanto accolto l’i­­stanza di rigetto

provvisorio.

4.

Nel

reclamo RE1 chiede innanzitutto di “essere ascoltata”

in merito ai fatti che espone nel gravame, nonché di ascoltare “le parti” e un

testimone.

Ora, posto che né l’art. 84 LEF, né gli art. 253 e 256 CPC (relativi

alla procedura sommaria), né l’art. 327 CPC (relativo alla procedura di

reclamo), prevedono il diritto all’udienza, sancito invece dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale quest’ultima norma non

trova in linea di massima applicazione nei procedimenti di rigetto definitivo

dell’opposizione (DTF 141 I 97 consid. 5 e 6), e di regola neppure in quelli di

rigetto provvisorio, se non in casi particolari e dietro specifica motivazione (sentenza

del Tribunale federale 5A_394/2019 del 5 maggio 2020 consid. 2.2.4 contra Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, art. 84 n. 41b). Una simile eccezione non

ricorre nella fattispecie, ritenuto peraltro che la convenuta neppure risulta

aver presentato senza indugio una richiesta in tal senso innanzi alla Pretura (DTF

134.

I 331 consid. 2.3, 122 V 47 consid. 3a, sentenza del Tribunale federale

8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1), né avere spiegato se e perché un’udienza

sarebbe stata imprescindibile. Sul tema, il gravame non può pertanto trovare

accoglimento. Per quanto riguarda l’audizione del teste, si dirà invece qui in

appresso.

5.

Nel

gravame, la reclamante critica l’operato dell’avv. CO1 (che qualifica quale “gestione infedele”) e

i costi e/o danni da lei generati nel disbrigo della successione materna, che

le avrebbero causato una perdita di EUR 350'000.–, la accusa di ingiuria e

diffamazione nonché ribadisce che gli accordi raggiunti con la medesima

relativamente agli onorari da pagare erano diversi e non corrispondenti con

quanto sancito nel riconoscimento di debito agli atti. Successivamente si

chiede come abbia potuto firmare un simile documento, e ipotizza di averlo

fatto in quanto “provata da

costanti pressioni e sottili minacce e in contesto di successione in seguito a

due importanti lutti”, come pure da estenuanti

trattative. Chiede infine l’audizione del teste C______

A______, e “l’accesso alla registrazione” telefonica attestante la

rinuncia al mandato da parte dell’avv. CO1,

annettendo al gravame una serie di documenti.

5.1

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio.

Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,

pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una

semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16

febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e

2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III

213.

consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del

Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è

verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione

del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale

5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

5.2

Ora,

le argomentazioni della reclamante sono irricevibili, innanzitutto per carenza

di motivazione, dal momento che si limita a ribadire una propria versione dei

fatti senza confrontarsi con gli argomenti indicati dal Pretore aggiunto a

sostegno della sua decisione (v. sopra consid. 1.3), ovvero con le limitazioni

probatorie che reggono la presente procedura sommaria e con il fatto di non

aver reso verosimili le proprie allegazioni sulla base di riscontri oggettivi immediatamente

disponibili e compatibili con il principio di celerità (art. 82 cpv. 2 LEF e

art. 254 cpv. 1 CPC), atti a infirmare il riconoscimento di debito del 23

gennaio 2025 (ad esempio per vizio di volontà, nullità, inesistenza o

estinzione del credito). Ella neppure pretende che alcuno dei documenti

prodotti in prima sede bastasse a tale scopo, avanzando piuttosto critiche non

sostanziate al comportamento della controparte e ventilando fatti di rilevanza

penale non evincibili dagli atti e che necessiterebbero di approfondimenti

esulanti dalla cognizione e dalla competenza del giudice del rigetto, nonché riproponendo

acriticamente una testimonianza (a ragione) respinta dal primo giudice, senza peraltro

dimostrarne l’ammissibilità ex art. 254 cpv. 2 CPC. La reclamante allega poi

alla sua impugnativa una serie di nuovi documenti e formula una nuova richiesta

probatoria relativa a una registrazione telefonica, sennonché tali mezzi di

prova sono irricevibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC, v. sopra consid.

1.2). Infine, anche la richiesta risarcitoria da ella formulata solamente in

sede di reclamo è nuova e irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC, v. anche art. 224 CPC).

6.

In

definitiva, nella misura della sua (limitata) ricevibilità, il reclamo di RE1 dev’essere respinto, ricordato che la

presente decisione dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.

4.1

e 136 III 528 consid. 3.2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece il tema di eventuali

ripetibili, il gravame non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 27'025.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura della sua ricevibilità, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ________

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).