14.2025.104
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione estera. Exequatur. Eccezioni di merito che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto
6 novembre 2025Italiano9 min
giugno 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso AP1
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Incarto n.
14.2025.104
Lugano
6 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.418 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 maggio
2025 da
AO1,
O______ (IM)
(patrocinato dall’avv. PA1,
L______)
contro
AP1,
P______
giudicando sul reclamo del 20 giugno 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 10 giugno
2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. _____09 emesso il 19
giugno 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso AP1
per l’incasso di complessivi fr. 33'646.– oltre a interessi e spese, e
meglio complessivi fr. 33'516.50 derivanti da varie sentenze italiane
(emanate dal Tribunale di Genova, dalla Corte di Appello di Genova e dalla
Corte di Cassazione) e fr. 129.50 a titolo di “Imposta di registro
giudizio 2° grado-2/3”.
B. Avendo
AP1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 14 maggio 2025 AO1
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 27 maggio 2025, integrate con successivo scritto 10
giugno 2025.
C. Statuendo con decisione del 10 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 660.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2025 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
E. Stante
il suo presumibile esito, l’impugnativa non è stata notificata alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad AP1 il 12 giugno
2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 giugno, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 23 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato
brevi manu tre giorni prima, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i
passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua
critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue
argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza
del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a
tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha in sintesi rilevato che l’istante
ha fondato la propria domanda sulla Sentenza n. 511/2015 del Tribunale di
Genova, Sezione seconda, dell’11 febbraio 2015, sulla Sentenza n. 210/2020
della Corte di appello di Genova, Sezione II civile, del 28 gennaio 2020 e sull’Ordinanza
della Corte Suprema di Cassazione, prima Sezione civile, dell’8 marzo 2023,
debitamente notificate ed esecutive nello Stato d’origine nonché riconoscibili
in Svizzera in applicazione della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug), e che tali decisioni costituiscono
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in questione. Ha poi
aggiunto che il convenuto non aveva sollevato alcuna valida eccezione nel senso
dell’art. 81 cpv. 1 LEF (attestante, con il supporto di documenti, che dopo l’emanazione
delle decisioni il debito era stato estinto o il termine per il pagamento era
stato prorogato oppure che era intervenuta la prescrizione), ma solo eccezioni
che riguardavano il merito della vicenda e la fondatezza della pretesa (nel
concreto: una pretesa di risarcimento danni cagionati dall’illegittima
pubblicazione, esposizione e divulgazione di una fotografia che ritraeva l’istante
completamente nudo, in piedi su una piccola imbarcazione) e come tali esulanti
dalla competenza del giudice del rigetto (che non può verificare fatti o motivi
di estinzione verificatisi prima dell’emanazione della sentenza prodotta quale
titolo di rigetto e che avrebbero potuto essere sollevati già nella procedura
che ha condotto a tale sentenza).
4.
Nel
reclamo, AP1 non si confronta con questi
accertamenti, e in particolare non contesta la riconoscibilità in Svizzera
delle summenzionate decisioni italiane in applicazione della CLug, la loro
valenza quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e l’assenza
di sue valide eccezioni nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Egli piuttosto si
limita ad affermare (genericamente) che dovrebbe esservi un “sistema che permetta di avere un minimo
controllo…prima di avviare al macello un artista svizzero a causa di una
sua opera esposta per ben due volte, a distanza di 5 anni, in un Museo d’A______
A______ e in una Galleria d’A______ A______” in
Italia, e pure diffusa nell’ambito di servizi giornalistici ticinesi che
narravano la controversia, come pure che il suo ritratto fotografico è un’opera
d’arte che non poteva causare un danno d’immagine alla controparte e anzi avrebbe
prodotto una grande pubblicità in suo favore e che i giudici italiani si
sarebbero basati su assunti falsi e/o illogici, nonché a sostenere di essere
vittima di “folli pretese risarcitorie”. Egli chiede pertanto che “la
cifra a cui sono condannato venga almeno corretta dai magistrati elvetici”.
Sennonché, come già a ragione evidenziato dal giudice di prima sede, tali
censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione ed argomenti che
avrebbero potuto essere sollevati già nella procedura che ha condotto all’emanazione
delle decisioni italiane qui in esame (cfr. DTF 143 III 564 consid. 4.3.1;
138.
III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo
2015.
consid. 5.2). Esse esulano pertanto dal potere di cognizione della
scrivente Camera, che nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione non
può esaminare e rimettere in discussione il contenuto del titolo di rigetto, e
nel caso specifico il contenuto di sentenze estere esecutive e riconoscibili in
Svizzera (tra tante: sentenze della
CEF 14.2019.94 del 17 settembre 2019, consid. 6, 14.2018.17 del 12 aprile 2018
consid. 5.2/b e 14.2013.138 del 29 novembre 2013 consid. 6 e 6.2). Ne deriva
che il reclamo, carente nella motivazione, non può trovare accoglimento e dev’essere
dichiarato irricevibile, e che la decisione impugnata dev’essere confermata.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece il problema di ripetibili o indennità, non essendo il gravame stato
notificato alla controparte per osservazioni e non essendo pertanto la medesima
occorsa in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'646.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ________
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).