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Decisione

14.2025.104

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione estera. Exequatur. Eccezioni di merito che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto

6 novembre 2025Italiano9 min

giugno 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso AP1

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.104

Lugano

6 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.418 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 maggio

2025 da

AO1,

O______ (IM)

(patrocinato dall’avv. PA1,

L______)

contro

AP1,

P______

giudicando sul reclamo del 20 giugno 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 10 giugno

2025 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. _____09 emesso il 19

giugno 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso AP1

per l’incasso di complessivi fr. 33'646.– oltre a interessi e spese, e

meglio complessivi fr. 33'516.50 derivanti da varie sentenze italiane

(emanate dal Tribunale di Genova, dalla Corte di Appello di Genova e dalla

Corte di Cassazione) e fr. 129.50 a titolo di “Imposta di registro

giudizio 2° grado-2/3”.

B. Avendo

AP1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza del 14 maggio 2025 AO1

ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 27 maggio 2025, integrate con successivo scritto 10

giugno 2025.

C. Statuendo con decisione del 10 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 660.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2025 per ottenerne l’an­nullamento e la reiezione dell’istanza.

E. Stante

il suo presumibile esito, l’impugnativa non è stata notificata alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad AP1 il 12 giugno

2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 giugno, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 23 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato

brevi manu tre giorni prima, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i

passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua

critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue

argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza

del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a

tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha in sintesi rilevato che l’i­stante

ha fondato la propria domanda sulla Sentenza n. 511/2015 del Tribunale di

Genova, Sezione seconda, dell’11 febbraio 2015, sulla Sentenza n. 210/2020

della Corte di appello di Genova, Sezione II civile, del 28 gennaio 2020 e sull’Ordinanza

della Corte Suprema di Cassazione, prima Sezione civile, dell’8 marzo 2023,

debitamente notificate ed esecutive nello Stato d’origine nonché riconoscibili

in Svizzera in applicazione della Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’ese­cuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug), e che tali decisioni costituiscono

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in questione. Ha poi

aggiunto che il convenuto non aveva sollevato alcuna valida eccezione nel senso

dell’art. 81 cpv. 1 LEF (attestante, con il supporto di documenti, che dopo l’emanazione

delle decisioni il debito era stato estinto o il termine per il pagamento era

stato prorogato oppure che era intervenuta la prescrizione), ma solo eccezioni

che riguardavano il merito della vicenda e la fondatezza della pretesa (nel

concreto: una pretesa di risarcimento danni cagionati dall’ille­gittima

pubblicazione, esposizione e divulgazione di una fotografia che ritraeva l’istante

completamente nudo, in piedi su una piccola imbarcazione) e come tali esulanti

dalla competenza del giudice del rigetto (che non può verificare fatti o motivi

di estinzione verificatisi prima dell’emanazione della sentenza prodotta quale

titolo di rigetto e che avrebbero potuto essere sollevati già nella procedura

che ha condotto a tale sentenza).

4.

Nel

reclamo, AP1 non si confronta con questi

accertamenti, e in particolare non contesta la riconoscibilità in Svizzera

delle summenzionate decisioni italiane in applicazione della CLug, la loro

valenza quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e l’assenza

di sue valide eccezioni nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Egli piuttosto si

limita ad affermare (genericamente) che dovrebbe esservi un “sistema che permetta di avere un minimo

controllo…prima di avviare al macello un artista svizzero a causa di una

sua opera esposta per ben due volte, a distanza di 5 anni, in un Museo d’A______

A______ e in una Galleria d’A______ A______” in

Italia, e pure diffusa nell’ambito di servizi giornalistici ticinesi che

narravano la controversia, come pure che il suo ritratto fotografico è un’opera

d’arte che non poteva causare un danno d’immagine alla controparte e anzi avrebbe

prodotto una grande pubblicità in suo favore e che i giudici italiani si

sarebbero basati su assunti falsi e/o illogici, nonché a sostenere di essere

vittima di “folli pretese risarcitorie”. Egli chiede pertanto che “la

cifra a cui sono condannato venga almeno corretta dai magistrati elvetici”.

Sennonché, come già a ragione evidenziato dal giudice di prima sede, tali

censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione ed argomenti che

avrebbero potuto essere sollevati già nella procedura che ha condotto all’emanazione

delle decisioni italiane qui in esame (cfr. DTF 143 III 564 consid. 4.3.1;

138.

III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo

2015.

consid. 5.2). Esse esulano pertanto dal potere di cognizione della

scrivente Camera, che nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione non

può esaminare e rimettere in discussione il contenuto del titolo di rigetto, e

nel caso specifico il contenuto di sentenze estere esecutive e riconoscibili in

Svizzera (tra tante: sentenze della

CEF 14.2019.94 del 17 settembre 2019, consid. 6, 14.2018.17 del 12 aprile 2018

consid. 5.2/b e 14.2013.138 del 29 novembre 2013 consid. 6 e 6.2). Ne deriva

che il reclamo, carente nella motivazione, non può trovare accoglimento e dev’essere

dichiarato irricevibile, e che la decisione impugnata dev’essere confermata.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece il problema di ripetibili o indennità, non essendo il gravame stato

notificato alla controparte per osservazioni e non essendo pertanto la medesima

occorsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'646.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ________

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).