14.2025.113
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo irricevibile. Modalità/facilitazioni di pagamento
26 novembre 2025Italiano7 min
pace ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.113
Lugano
26 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.118 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 9 maggio 2025
dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Bellinzona)
contro
RE1,
M______
(per notifica a: avv. PA1,
Bellinzona)
giudicando sul reclamo del 1° luglio 2025 presentato da RE1 contro la decisione emessa il 23 giugno
2025 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. _____28 emesso il 26
marzo 2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del
Cantone Ticino ha escusso RE1 per l’incasso
Fatti
di fr. 3'020.– oltre interessi, indicando quale titolo di credito il
decreto d’accusa (DA) del Ministero Pubblico n. ____/2024;
che avendo RE1 interposto
opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio 2025 lo Stato del
Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Locarno;
che
con osservazioni del 27 maggio 2025 RE1 ha
rilevato di voler chiedere alla controparte di raggiungere un accordo e di
essere intenzionato a pagare il suo debito, tenuto conto della sua situazione
personale e finanziaria, mediante pagamento ogni fine mese “in un’unica rata”;
che
con scritto 28 maggio 2025 l’avv. PA1 ha
indicato che RE1 si rimetteva al prudente
giudizio del Giudice di pace;
che
statuendo con decisione del 23 giugno 2025, il Giudice di
pace ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto per fr. 3'000.– oltre interessi, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.–, senza assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 1° luglio 2025 per ottenere di poter pagare a rate il debito in questione;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
in concreto, essendo la notifica a RE1 avvenuta
il 24 giugno 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 luglio sicché
il gravame, presentato tre giorni prima (data del timbro postale), è senz’altro
tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
Considerandi
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93.
consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede, spettando
al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata,
indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del
fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando
in che modo le sue argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023
consid. 3.3);
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non
dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81
LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1);
che
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il decreto d’accusa
in oggetto, passato in giudicato, costituiva un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 3'000.– oltre interessi,
che il convenuto non aveva fatto valere alcuna eccezione liberatoria nel senso
dell’art. 81 cpv. 1 LEF e che la sua richiesta di pagamento rateale non poteva
essere presa in considerazione, non potendo il Giudice di pace determinarsi
sulle modalità di pagamento del dovuto (spettando tale compito all’Ufficio d’esecuzione
nella successiva fase esecutiva);
che
nel reclamo RE1 non si confronta con
queste motivazioni, limitandosi a ribadire la sua richiesta di poter “pagare
con un’unica rata il mio debito (fr. 200 al mese a partire dal mese di
Agosto in poi” o di fissare delle rate adeguate;
che
tale richiesta non costituisce una ricevibile censura ed è inadatta a rimettere
in discussione il giudizio di prima sede, non incombendo al giudice del rigetto
o all’autorità di ricorso stabilire le modalità di pagamento del debito in
questione né di concedere facilitazioni di pagamento, l’unica competenza
essendo quella di decidere se rigettare o meno l’opposizione interposta a un’esecuzione
(sentenze della CEF 14.2023.3 del 19 maggio 2023, pag. 3 e 14.2015.135 del 4
novembre 2015, consid. 1.2b);
che
in definitiva, l’impugnativa dev’essere dichiarata irricevibile;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza del reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece il problema di ripetibili o indennità, non essendo il
gravame stato notificato alla controparte per osservazioni e non essendo
pertanto la medesima incorsa in spese in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
________;
– Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,
della Divisione giustizia, Residenza
governativa,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).