14.2025.124
Opposizione al sequestro. Ricorso contro decisione che accorda una garanzia ex art. 273 LEF
24 ottobre 2025Italiano16 min
attività) di condannare RE 1 a prestare una garanzia del valore di almeno fr. 125'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.124
Lugano
24 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.727 (opposizione al sequestro) della Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 9 luglio 2025 dalla
CO 1 __________
(patrocinata dall’PA 2 __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 24 luglio 2025 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 luglio 2025 dal Pretore in materia di prestazione di
garanzia (art. 273 cpv. 1 LEF);
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
istanza 16 maggio 2025 diretta controPI 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2025.459) di decretare il sequestro di
una serie di veicoli presso la CO 1 a tutela di un credito di fr. 693'079.90.
L’istanza è stata accolta con decreto 19 maggio 2025, e il sequestro è stato
eseguito il 22 maggio 2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione,
che ha stimato il valore dei beni sequestrati in fr. 765'000.– (verbale n.
__________). In data 20 giugno 2025 il Pretore ha accolto l’istanza di
opposizione 23 maggio 2025 della CO 1, annullando il sequestro (inc.
SO.2025.490).
B. Con
una nuova istanza del 7 luglio 2025, questa volta innanzi alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. SO.2025.706), RE 1 ha chiesto di
decretare avverso PI 1 un analogo sequestro. L’istanza è stata accolta dal
Pretore con decreto di pari data, con esecuzione del sequestro in data 10
luglio 2024 da parte della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, che ha
stimato i beni sequestrati in fr. 705'000.– (verbale n. __________).
C. Con
istanza 9 luglio 2025, la CO 1 ha nuovamente presentato opposizione al decreto
di sequestro (inc. SO.2025.727), chiedendo di annullarlo e subordinatamente
(tenuto conto che il blocco delle vetture paralizzava totalmente la sua
attività) di condannare RE 1 a prestare una garanzia del valore di almeno fr. 125'000.–
a garanzia (ex art. 273 LEF) dei danni a lei causati dal provvedimento (fr. 76'500.–
quali interessi al 5% su due anni calcolati sul valore dei beni sequestrati di fr. 765'000.–
+ almeno fr. 20'000.– di spese legali e processuali presenti e future e
per il restante importo a copertura del danno reputazionale e della perdita di
guadagno).
D. Con
decisione 10 luglio 2025 il Pretore ha accolto parzialmente la richiesta di
garanzia, ordinando a RE 1 di versare entro il 4 agosto 2025 sul conto della
Pretura un importo di fr. 50'000.– o di prestare una garanzia di una banca
con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni
autorizzata ad esercitare in Svizzera, con l’avvertenza che scaduto infruttuoso
il termine, il sequestro sarebbe decaduto. Il termine è stato prorogato al 7
agosto 2025 con decisione 31 luglio 2025.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2025 per ottenerne la riforma nel senso di
respingere la domanda di prestazione di garanzia, con protesta di tasse, spese
e ripetibili.
F. Con
osservazioni 18 agosto 2025 la CO 1 si è opposta al reclamo, postulando di
dichiararlo irricevibile o subordinatamente di respingerlo, pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili.
G. Nel
frattempo, con decisione 8 agosto 2025 il Pretore ha accolto l’opposizione al
sequestro della CO 1, disponendo la liberazione dei beni sequestrati passati 20
giorni dalla notifica della decisione, ponendo le spese processuali di fr. 1'000.–
e le ripetibili di fr. 6'500.– a carico di RE 1 e stabilendo che l’importo
versato da quest’ultimo a titolo di garanzia ex art. 273 LEF gli sarebbe stato
restituito alla scadenza del termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della
decisione, se entro tale data la CO 1 non avesse promosso alcuna azione a
titolo di risarcimento danni. Il relativo reclamo 22 agosto 2025 presentato da RE
1 è stato stralciato dal ruolo dalla scrivente Camera per ritiro in data 9
settembre 2025 (inc. 14.2025.140).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. In materia di opposizione al sequestro, la decisione su opposizione è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6
CPC), emanata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), contro cui è dato
esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF)
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza
riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Più delicata è la
questione a sapere quale norma si applichi all’impugnazione di una decisione in
materia di garanzia ex art. 273 LEF. La resistente la qualifica quale “altra
decisione” nel senso dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC, impugnabile mediante
reclamo solo in presenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
(mai allegato dal reclamante), e ritiene dunque che il gravame debba essere
dichiarato irricevibile.
Ora, il Tribunale federale ha stabilito che se la decisione sulla
garanzia viene pronunciata unitamente alla decisione su opposizione, essa
partecipa al carattere finale della medesima ed è pertanto impugnabile quale
decisione finale (sentenze del Tribunale federale 5A_807/2016 del 22 marzo 2017
consid. 1 e 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1). Invero, anche se la
decisione sulla cauzione viene emanata separatamente nell’ambito di una
procedura di opposizione, essa può pure essere qualificata quale decisione
finale (parziale), dal momento che risolve quell’argomento in tale sede (Chabloz/Copt in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ª ed. 2025, n. 20 ad art. 273 LEF ; Kren
Kostkiewicz in : SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 9 ad
art. 273 LEF ; OGer ZH, decisione del 3 maggio 2019, inc. PS190037 e PS190038,
consid. 1.7). Comunque sia, la scrivente Camera ha recentemente stabilito (CEF
14.2023.115
del 2 giugno 2025, consid. 1.1 seg.) che la decisione sulla
garanzia per sequestro infondato è un provvedimento provvisionale o cautelare a
garanzia del danno che potrebbe causare al debitore il sequestro (che a sua
volta è un provvedimento d’indole provvisionale) analogo alla decisione di prestazione di una garanzia dell’art. 264
CPC, ma disciplinato dalla LEF,
e che tale decisione, emanata dal giudice del sequestro in una causa proposta “a
norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento” – è una
decisione di prima istanza inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro
cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo secondo l’art. 319 lett. a CPC
(art. 309 lett. b n. 6 e 251 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Ovvero, essa è
impugnabile senza che vi sia necessità di dimostrare il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile.
Il
reclamo è inoltre senz’altro tempestivo, in quanto inoltrato nel termine di 10
giorni dalla notifica della decisione impugnata, avvenuta il 14 luglio 2025, cfr. art.
251.
lett. a e 321 cpv. 2 CPC ; sull’applicabilità della procedura sommaria
v. citata CEF 14.2023.115, consid. 1.3).
2.
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2.1
Per
l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore
che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può
obbligarlo a prestare garanzia.
2.2
Il
creditore può essere costretto d’ufficio a prestare garanzia già con lo stesso
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove il credito, o la causa di
sequestro, o l’appartenenza dei beni sequestrati al debitore siano dubbi. Lo
può essere anche a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo
che si pretende leso dal provvedimento, in particolare quando la
verosimiglianza del credito sia poi scemata (DTF 113 III 94 consid. 6; 112 III
112.
consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011
consid. 2.1). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di
apprezzamento, onde tenere conto delle particolarità della fattispecie (DTF 126
III 96 consid. 5/a; sentenza della CEF 14.2022.25 del 20 dicembre 2022, consid.
5).
2.3
Un
ulteriore presupposto essenziale per ordinare la prestazione di una garanzia ex
art. 273 cpv. 1 LEF è che sia presumibile l’insorgere di un danno causato dal
sequestro. Tanto più si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario
per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione
di una garanzia, essendo maggiore il rischio di un sequestro infondato –
segnatamente perché il credito o la causa del sequestro resi (solo) verosimili
dall’istante potrebbero rivelarsi in seguito inesistenti, o perché il sequestro
potrebbe aver colpito beni appartenenti in realtà a terzi – e conseguentemente
maggiore l’ipotesi di un danno. Se invece nessun danno è reso verosimile,
nessuna garanzia può essere posta a carico del sequestrante, a prescindere
dalla verosimiglianza dei presupposti del sequestro (DTF 126 III 96 consid.
5/c; sentenza della CEF 14.2017.190 del 7 settembre 2018 consid. 12.2 e i
riferimenti).
2.4
L’ammontare
della garanzia è da commisurare al possibile danno. Tra i criteri pertinenti
per determinare l’eventuale danno consecutivo a un sequestro ingiustificato si
annoverano, segnatamente, l’entità del blocco dei beni, rispettivamente il
valore dei beni sequestrati (DTF 126 III 95 consid. 5/c), gli oneri
processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di
opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 94
consid. 10/c), così come gli interessi – pari in linea di massima a due anni –
dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la
privazione dei propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Un
importo pari al doppio degli interessi annuali che produrrebbero i beni
sequestrati può spesso rivelarsi giustificato (sentenza del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.3.3; Chabloz/Copt, op. cit., n. 24 ad art. 273 LEF; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 14 ad art.
273.
LEF). Non rientrano invece nei
criteri pertinenti le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del
sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1
LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene
di subire (cfr. DTF 126 III 95, consid. 5/c). L’obbligo di risarcimento è
ridotto se il debitore o il terzo non adempiono il proprio dovere di diminuire
il danno e decade del tutto se essi commettono una colpa così grave da
interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale federale
5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).
2.5
La
sorte della garanzia ordinata non dipende dal mantenimento del sequestro. Ovvero,
la decadenza del sequestro non comporta anche quella della garanzia o la sua
restituzione, che viene piuttosto mantenuta a tutela dell’azione di
responsabilità per sequestro infondato ex art. 273 cpv. 2 LEF (sentenza della
CEF 14.2008.55 del 24 settembre 2008, consid. 1 e i riferimenti; OGer ZH, decisione del 3 maggio 2019, inc. PS190037 e PS190038,
consid. 1.5 ; Kren Kostkiewicz, op.
cit., n. 9 ad art. 273 LEF).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore, tenuto conto della richiesta di garanzia
formulata dalla CO 1 nell’ambito della sua istanza di opposizione 9 luglio 2025,
ha evidenziato che la garanzia va quantificata secondo il possibile danno, il
quale dipende dall’importo del credito posto in esecuzione, dal valore dei
beni sequestrati e dalla durata presumibile della procedura e comprende pure le
spese di patrocinio, come pure che di regola un importo corrispondente a 2 anni
di interessi moratori appare giustificato. Egli ha poi ritenuto consono fissare
in quel momento l’importo in fr. 50'000.– , riservata la possibilità di aumentarlo
a dipendenza della durata del procedimento.
4.
Al
riguardo, il reclamante censura innanzitutto una carente motivazione della
decisione, la violazione del suo diritto di essere sentito e un conseguente
diniego di giustizia, dal momento che il Pretore non ha indicato perché vi
sarebbe un pericolo di danno, né il valore dei beni sequestrati, né la durata
presumibile della procedura, né i criteri alla base del calcolo. A torto. Posto che il diritto di essere sentito, garantito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost, impone all’autorità di motivare la sua decisione, secondo
costante giurisprudenza il giudice non è tenuto a pronunciarsi necessariamente
su tutte le questioni e su tutte le prove proposte dalle parti, bastando che
esamini i temi rilevanti per il giudizio. È in altre parole sufficiente che
egli menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali
ha basato la sua decisione, affinché l’interessato possa apprezzare la portata
della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. DTF 143
III 65 consid. 5.2, sentenze del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre
2021.
consid. 4.1 e 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2). Nella
fattispecie, benché stringata (e tenuto conto della natura sommaria della
procedura nonché dell’ampio margine di apprezzamento a disposizione), la
suesposta motivazione pretorile permette di comprendere i criteri che il
giudice di prima sede (che ha implicitamente ammesso l’esistenza di un
potenziale danno derivante dal sequestro) riteneva determinanti per la fissazione
della garanzia. Peraltro, il valore di stima dei beni sequestrati è indicato
nella documentazione agli atti, e il Pretore ha segnalato che l’importo di
fr. 50'000.– era provvisorio e avrebbe potuto essere adeguato in base alla
durata del procedimento (che in quel momento era ancora a uno stadio iniziale).
Il reclamante è stato pertanto posto nelle condizioni di opporvi tutte le
contestazioni del caso, sia relativamente all’obbligo di garanzia, sia
relativamente all’importo. La sua censura deve pertanto essere disattesa.
5.
Nel
merito, RE 1 contesta l’accoglimento della richiesta di garanzia, poiché a suo
modo di vedere né il suo credito, né la causa di sequestro erano dubbi, i
presupposti del sequestro erano adempiuti e tale misura era pertanto perfettamente
legittima. Egli aggiunge che la controparte non avrebbe mai reso verosimile l’esistenza
di un possibile danno (quali ad esempio la paralisi dell’attività, un danno
reputazionale o una perdita di guadagno) e che il sequestro non avrebbe causato
alcun pregiudizio alla controparte. La medesima difatti non sarebbe mai stata
impedita nella commercializzazione delle vetture toccate dal sequestro, giacché
avrebbe potuto continuare a pubblicizzarle, a farle visionare ai clienti e
addirittura a venderle (purché riversasse l’importo pagato dai clienti all’UE,
a riduzione del debito), e avrebbe casomai essa stessa generato il suo danno,
decidendo autonomamente e senza motivo di interrompere la vendita dei veicoli.
Infine, il reclamante ritiene che l’imposizione di una garanzia a suo carico
non era nemmeno necessaria, non essendovi dubbi sulla sua solvibilità e dunque
sulla sua capacità di eventualmente risarcire un contestato danno.
6.
Ora,
a prescindere dal fondamento del credito rivendicato dal sequestrante, e posto
che il suo grado di solvibilità non è un requisito di legge per l’imposizione
di una garanzia, non si può certo affermare, come fa il reclamante, che l’adempimento
dei presupposti per ordinare un sequestro fosse evidente. Anzi, nel caso
concreto in sede di opposizione la CO 1 aveva sollevato varie criticità, fra
cui il fatto che RE 1 non rivendicava un credito nei
confronti della CO 1 (a cui appartengono i beni oggetto di sequestro), bensì di
PI 1 (suo azionista e amministratore unico e peraltro già sottoposto a un
pignoramento a tutela del credito in questione), che il principio della
trasparenza (“Durchgriff”) va applicato solo in maniera restrittiva e in
casi eccezionali, e che le cause di sequestro invocate (trafugamento di beni ed
esistenza di un attestato di carenza di beni – invero mai rilasciato – ex art.
271.
cpv. 1 n. 2 e 5 LEF) risultavano dubbie. Tant’è che infine il Pretore, con
decisione 8 agosto 2025, ha accolto l’opposizione
9.
luglio 2025 della CO 1, disponendo la liberazione dei beni sequestrati, e che
tale decisione è nel frattempo passata in giudicato. Ovvero,
nel caso concreto il rischio di un sequestro infondato era particolarmente
elevato. È poi evidente che il sequestro di un gran numero di vetture di una
società attiva proprio nel commercio di autoveicoli, con conseguente
impossibilità per la medesima di disporne liberamente e ben ipotizzabile
ritrosia di potenziali clienti ad acquistarle, poteva ostacolare
non poco l’attività della CO 1, e che stante la difficoltà nell’apprezzare e
stimare il potenziale danno, al Pretore doveva essere concesso un ampio margine
di approssimazione e manovra; margine che il primo giudice non ha oltrepassato,
tenuto conto che il valore di stima dei beni sequestrati supera
i fr. 700'000.– e che l’importo da lui fissato di fr. 50'000.– è ben
inferiore a quello corrispondente a 2 anni di interessi
moratori (oltre fr. 70'000.–), tenuto pure conto degli oneri processuali
generati.
7.
Per tutti questi motivi, non essendo ravvisabile né una violazione del
diritto né un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del
Pretore, il reclamo dev’essere respinto, e la decisione impugnata confermata.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310), sulla
base di un valore litigioso di fr. 50'000.–, seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO
1.
fr. 2'500.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).