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Decisione

14.2025.124

Opposizione al sequestro. Ricorso contro decisione che accorda una garanzia ex art. 273 LEF

24 ottobre 2025Italiano16 min

attività) di condannare RE 1 a prestare una garanzia del valore di almeno fr. 125'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.124

Lugano

24 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.727 (opposizione al sequestro) della Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 9 luglio 2025 dalla

CO 1 __________

(patrocinata dall’PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 24 luglio 2025 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 luglio 2025 dal Pretore in materia di prestazione di

garanzia (art. 273 cpv. 1 LEF);

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

istanza 16 maggio 2025 diretta controPI 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2025.459) di decretare il sequestro di

una serie di veicoli presso la CO 1 a tutela di un credito di fr. 693'079.90.

L’istanza è stata accolta con decreto 19 maggio 2025, e il sequestro è stato

eseguito il 22 maggio 2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione,

che ha stimato il valore dei beni sequestrati in fr. 765'000.– (verbale n.

__________). In data 20 giugno 2025 il Pretore ha accolto l’istanza di

opposizione 23 maggio 2025 della CO 1, annullando il sequestro (inc.

SO.2025.490).

B. Con

una nuova istanza del 7 luglio 2025, questa volta innanzi alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. SO.2025.706), RE 1 ha chiesto di

decretare avverso PI 1 un analogo sequestro. L’istanza è stata accolta dal

Pretore con decreto di pari data, con esecuzione del sequestro in data 10

luglio 2024 da parte della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, che ha

stimato i beni sequestrati in fr. 705'000.– (verbale n. __________).

C. Con

istanza 9 luglio 2025, la CO 1 ha nuovamente presentato opposizione al decreto

di sequestro (inc. SO.2025.727), chiedendo di annullarlo e subordinatamente

(tenuto conto che il blocco delle vetture paralizzava totalmente la sua

attività) di condannare RE 1 a prestare una garanzia del valore di almeno fr. 125'000.–

a garanzia (ex art. 273 LEF) dei danni a lei causati dal provvedimento (fr. 76'500.–

quali interessi al 5% su due anni calcolati sul valore dei beni sequestrati di fr. 765'000.–

+ almeno fr. 20'000.– di spese legali e processuali presenti e future e

per il restante importo a copertura del danno reputazionale e della perdita di

guadagno).

D. Con

decisione 10 luglio 2025 il Pretore ha accolto parzialmente la richiesta di

garanzia, ordinando a RE 1 di versare entro il 4 agosto 2025 sul conto della

Pretura un importo di fr. 50'000.– o di prestare una garanzia di una banca

con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni

autorizzata ad esercitare in Svizzera, con l’avvertenza che scaduto infruttuoso

il termine, il sequestro sarebbe decaduto. Il termine è stato prorogato al 7

agosto 2025 con decisione 31 luglio 2025.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2025 per ottenerne la riforma nel senso di

respingere la domanda di prestazione di garanzia, con protesta di tasse, spese

e ripetibili.

F. Con

osservazioni 18 agosto 2025 la CO 1 si è opposta al reclamo, postulando di

dichiararlo irricevibile o subordinatamente di respingerlo, pure con protesta

di tasse, spese e ripetibili.

G. Nel

frattempo, con decisione 8 agosto 2025 il Pretore ha accolto l’opposizione al

sequestro della CO 1, disponendo la liberazione dei beni sequestrati passati 20

giorni dalla notifica della decisione, ponendo le spese processuali di fr. 1'000.–

e le ripetibili di fr. 6'500.– a carico di RE 1 e stabilendo che l’importo

versato da quest’ultimo a titolo di garanzia ex art. 273 LEF gli sarebbe stato

restituito alla scadenza del termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della

decisione, se entro tale data la CO 1 non avesse promosso alcuna azione a

titolo di risarcimento danni. Il relativo reclamo 22 agosto 2025 presentato da RE

1 è stato stralciato dal ruolo dalla scrivente Camera per ritiro in data 9

settembre 2025 (inc. 14.2025.140).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. In materia di opposizione al sequestro, la decisione su opposizione è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6

CPC), emanata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), contro cui è dato

esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF)

alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza

riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Più delicata è la

questione a sapere quale norma si applichi all’impugnazione di una decisione in

materia di garanzia ex art. 273 LEF. La resistente la qualifica quale “altra

decisione” nel senso dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC, impugnabile mediante

reclamo solo in presenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

(mai allegato dal reclamante), e ritiene dunque che il gravame debba essere

dichiarato irricevibile.

Ora, il Tribunale federale ha stabilito che se la decisione sulla

garanzia viene pronunciata unitamente alla decisione su opposizione, essa

partecipa al carattere finale della medesima ed è pertanto impugnabile quale

decisione finale (sentenze del Tribunale federale 5A_807/2016 del 22 marzo 2017

consid. 1 e 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1). Invero, anche se la

decisione sulla cauzione viene emanata separatamente nell’ambito di una

procedura di opposizione, essa può pure essere qualificata quale decisione

finale (parziale), dal momento che risolve quell’argomento in tale sede (Chabloz/Copt in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ª ed. 2025, n. 20 ad art. 273 LEF ; Kren

Kostkiewicz in : SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 9 ad

art. 273 LEF ; OGer ZH, decisione del 3 maggio 2019, inc. PS190037 e PS190038,

consid. 1.7). Comunque sia, la scrivente Camera ha recentemente stabilito (CEF

14.2023.115

del 2 giugno 2025, consid. 1.1 seg.) che la decisione sulla

garanzia per sequestro infondato è un provvedimento provvisionale o cautelare a

garanzia del danno che potrebbe causare al debitore il sequestro (che a sua

volta è un provvedimento d’indole provvisionale) analogo alla decisione di prestazione di una garanzia dell’art. 264

CPC, ma disciplinato dalla LEF,

e che tale decisione, emanata dal giudice del sequestro in una causa proposta “a

norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento” – è una

decisione di prima istanza inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro

cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo secondo l’art. 319 lett. a CPC

(art. 309 lett. b n. 6 e 251 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello

senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Ovvero, essa è

impugnabile senza che vi sia necessità di dimostrare il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile.

Il

reclamo è inoltre senz’altro tempestivo, in quanto inoltrato nel termine di 10

giorni dalla notifica della decisione impugnata, avvenuta il 14 luglio 2025, cfr. art.

251.

lett. a e 321 cpv. 2 CPC ; sull’applicabilità della procedura sommaria

v. citata CEF 14.2023.115, consid. 1.3).

2.

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

2.1

Per

l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore

che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può

obbligarlo a prestare garanzia.

2.2

Il

creditore può essere costretto d’ufficio a prestare garanzia già con lo stesso

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove il credito, o la causa di

sequestro, o l’appartenenza dei beni sequestrati al debitore siano dubbi. Lo

può essere anche a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo

che si pretende leso dal provvedimento, in particolare quando la

verosimiglianza del credito sia poi scemata (DTF 113 III 94 consid. 6; 112 III

112.

consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011

consid. 2.1). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di

apprezzamento, onde tenere conto delle particolarità della fattispecie (DTF 126

III 96 consid. 5/a; sentenza della CEF 14.2022.25 del 20 dicembre 2022, consid.

5).

2.3

Un

ulteriore presupposto essenziale per ordinare la prestazione di una garanzia ex

art. 273 cpv. 1 LEF è che sia presumibile l’insor­gere di un danno causato dal

sequestro. Tanto più si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario

per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione

di una garanzia, essendo maggiore il rischio di un sequestro infondato –

segnatamente perché il credito o la causa del sequestro resi (solo) verosimili

dall’istante potrebbero rivelarsi in seguito inesistenti, o perché il sequestro

potrebbe aver colpito beni appartenenti in realtà a terzi – e conseguentemente

maggiore l’ipotesi di un danno. Se invece nessun danno è reso verosimile,

nessuna garanzia può essere posta a carico del sequestrante, a prescindere

dalla verosimiglianza dei presupposti del sequestro (DTF 126 III 96 consid.

5/c; sentenza della CEF 14.2017.190 del 7 settembre 2018 consid. 12.2 e i

riferimenti).

2.4

L’ammontare

della garanzia è da commisurare al possibile danno. Tra i criteri pertinenti

per determinare l’eventuale danno consecutivo a un sequestro ingiustificato si

annoverano, segnatamente, l’entità del blocco dei beni, rispettivamente il

valore dei beni sequestrati (DTF 126 III 95 consid. 5/c), gli oneri

processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di

opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 94

consid. 10/c), così come gli interessi – pari in linea di massima a due anni –

dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la

privazione dei propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Un

importo pari al doppio degli interessi annuali che produrrebbero i beni

sequestrati può spesso rivelarsi giustificato (sentenza del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.3.3; Chabloz/Copt, op. cit., n. 24 ad art. 273 LEF; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 14 ad art.

273.

LEF). Non rientrano invece nei

criteri pertinenti le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del

sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1

LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene

di subire (cfr. DTF 126 III 95, consid. 5/c). L’ob­bligo di risarcimento è

ridotto se il debitore o il terzo non adempiono il proprio dovere di diminuire

il danno e decade del tutto se essi commettono una colpa così grave da

interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale federale

5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).

2.5

La

sorte della garanzia ordinata non dipende dal mantenimento del sequestro. Ovvero,

la decadenza del sequestro non comporta anche quella della garanzia o la sua

restituzione, che viene piuttosto mantenuta a tutela dell’azione di

responsabilità per sequestro infondato ex art. 273 cpv. 2 LEF (sentenza della

CEF 14.2008.55 del 24 settembre 2008, consid. 1 e i riferimenti; OGer ZH, decisione del 3 maggio 2019, inc. PS190037 e PS190038,

consid. 1.5 ; Kren Kostkiewicz, op.

cit., n. 9 ad art. 273 LEF).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore, tenuto conto della richiesta di garanzia

formulata dalla CO 1 nell’ambito della sua istanza di opposizione 9 luglio 2025,

ha evidenziato che la garanzia va quantificata secondo il possibile danno, il

quale dipende dall’im­porto del credito posto in esecuzione, dal valore dei

beni sequestrati e dalla durata presumibile della procedura e comprende pure le

spese di patrocinio, come pure che di regola un importo corrispondente a 2 anni

di interessi moratori appare giustificato. Egli ha poi ritenuto consono fissare

in quel momento l’importo in fr. 50'000.– , riservata la possibilità di aumentarlo

a dipendenza della durata del procedimento.

4.

Al

riguardo, il reclamante censura innanzitutto una carente motivazione della

decisione, la violazione del suo diritto di essere sentito e un conseguente

diniego di giustizia, dal momento che il Pretore non ha indicato perché vi

sarebbe un pericolo di danno, né il valore dei beni sequestrati, né la durata

presumibile della procedura, né i criteri alla base del calcolo. A torto. Posto che il diritto di essere sentito, garantito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost, impone all’auto­rità di motivare la sua decisione, secondo

costante giurisprudenza il giudice non è tenuto a pronunciarsi necessariamente

su tutte le questioni e su tutte le prove proposte dalle parti, bastando che

esamini i temi rilevanti per il giudizio. È in altre parole sufficiente che

egli menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali

ha basato la sua decisione, affinché l’interes­sato possa apprezzare la portata

della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. DTF 143

III 65 consid. 5.2, sentenze del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre

2021.

consid. 4.1 e 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2). Nella

fattispecie, benché stringata (e tenuto conto della natura sommaria della

procedura nonché dell’am­pio margine di apprezzamento a disposizione), la

suesposta motivazione pretorile permette di comprendere i criteri che il

giudice di prima sede (che ha implicitamente ammesso l’esistenza di un

potenziale danno derivante dal sequestro) riteneva determinanti per la fissazione

della garanzia. Peraltro, il valore di stima dei beni sequestrati è indicato

nella documentazione agli atti, e il Pretore ha segnalato che l’importo di

fr. 50'000.– era provvisorio e avrebbe potuto essere adeguato in base alla

durata del procedimento (che in quel momento era ancora a uno stadio iniziale).

Il reclamante è stato pertanto posto nelle condizioni di opporvi tutte le

contestazioni del caso, sia relativamente all’obbligo di garanzia, sia

relativamente all’importo. La sua censura deve pertanto essere disattesa.

5.

Nel

merito, RE 1 contesta l’accoglimento della richiesta di garanzia, poiché a suo

modo di vedere né il suo credito, né la causa di sequestro erano dubbi, i

presupposti del sequestro erano adempiuti e tale misura era pertanto perfettamente

legittima. Egli aggiunge che la controparte non avrebbe mai reso verosimile l’esistenza

di un possibile danno (quali ad esempio la paralisi dell’attività, un danno

reputazionale o una perdita di guadagno) e che il sequestro non avrebbe causato

alcun pregiudizio alla controparte. La medesima difatti non sarebbe mai stata

impedita nella commercializzazione delle vetture toccate dal sequestro, giacché

avrebbe potuto continuare a pubblicizzarle, a farle visionare ai clienti e

addirittura a venderle (purché riversasse l’im­porto pagato dai clienti all’UE,

a riduzione del debito), e avrebbe casomai essa stessa generato il suo danno,

decidendo autonomamente e senza motivo di interrompere la vendita dei veicoli.

Infine, il reclamante ritiene che l’imposizione di una garanzia a suo carico

non era nemmeno necessaria, non essendovi dubbi sulla sua solvibilità e dunque

sulla sua capacità di eventualmente risarcire un contestato danno.

6.

Ora,

a prescindere dal fondamento del credito rivendicato dal sequestrante, e posto

che il suo grado di solvibilità non è un requisito di legge per l’imposizione

di una garanzia, non si può certo affermare, come fa il reclamante, che l’adempimento

dei presupposti per ordinare un sequestro fosse evidente. Anzi, nel caso

concreto in sede di opposizione la CO 1 aveva sollevato varie criticità, fra

cui il fatto che RE 1 non rivendicava un credito nei

confronti della CO 1 (a cui appartengono i beni oggetto di sequestro), bensì di

PI 1 (suo azionista e amministratore unico e peraltro già sottoposto a un

pignoramento a tutela del credito in questione), che il principio della

trasparenza (“Durchgriff”) va applicato solo in maniera restrittiva e in

casi eccezionali, e che le cause di sequestro invocate (trafugamento di beni ed

esistenza di un attestato di carenza di beni – invero mai rilasciato – ex art.

271.

cpv. 1 n. 2 e 5 LEF) risultavano dubbie. Tant’è che infine il Pretore, con

decisione 8 agosto 2025, ha accolto l’opposizione

9.

luglio 2025 della CO 1, disponendo la liberazione dei beni sequestrati, e che

tale decisione è nel frattempo passata in giudicato. Ovvero,

nel caso concreto il rischio di un sequestro infondato era particolarmente

elevato. È poi evidente che il sequestro di un gran numero di vetture di una

società attiva proprio nel commercio di autoveicoli, con conseguente

impossibilità per la medesima di disporne liberamente e ben ipotizzabile

ritrosia di potenziali clienti ad acquistarle, poteva ostacolare

non poco l’attività della CO 1, e che stante la difficoltà nell’apprezzare e

stimare il potenziale danno, al Pretore doveva essere concesso un ampio margine

di approssimazione e manovra; margine che il primo giudice non ha oltrepassato,

tenuto conto che il valore di stima dei beni sequestrati supera

i fr. 700'000.– e che l’importo da lui fissato di fr. 50'000.– è ben

inferiore a quello corrispondente a 2 anni di interessi

moratori (oltre fr. 70'000.–), tenuto pure conto degli oneri processuali

generati.

7.

Per tutti questi motivi, non essendo ravvisabile né una violazione del

diritto né un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del

Pretore, il reclamo dev’essere respinto, e la decisione impugnata confermata.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310), sulla

base di un valore litigioso di fr. 50'000.–, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO

1.

fr. 2'500.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).