14.2025.126
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo transattivo. Stralcio
26 settembre 2025Italiano4 min
le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo
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Incarto n.
14.2025.126
Lugano
26 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.333 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 31 marzo
2025 da
CO1, A______
(patrocinata dall’avv.
PA1,
L______)
contro
RE1,
A______
(patrocinata dall’avv.
PA2,
A______)
giudicando sul reclamo del 28 luglio 2025 presentato da RE1
contro la decisione emessa l’8 luglio 2025 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. _____88 emesso il 17 marzo 2025 dalla sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO1 ha escusso RE1 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione dell’8 luglio 2025 il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza presentata da CO1 il 31 marzo 2025 e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta per l’importo di fr. 40'000.– oltre
interessi, ponendo le spese processuali di fr. 500.– per 3/5 a carico dell’istante
e per la rimanenza a carico della convenuta e condannando la prima a versare
alla seconda un’indennità di fr. 1'400.–;
che
contro la sentenza appena citata RE1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 28 luglio 2025 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
e la reiezione dell’istanza (con aggravio a carico della controparte delle
spese processuali di fr. 500.– e di ripetibili per fr. 7'000.–), e
subordinatamente la riforma nel senso di aumentare le ripetibili di prima sede
in suo favore da fr. 1'400.– a fr. 4'200.–, con protesta di tasse, spese
e ripetibili;
che
con decisione 31 luglio 2025, la Presidente della Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo;
che
con scritto 14 agosto 2025, la reclamante ha ritirato la domanda subordinata
relativa alle spese;
che
con osservazioni 22 agosto 2025, CO1 ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di secondo grado;
che
con scritto 24 settembre 2025 (sottoscritto dalla resistente per approvazione),
la reclamante ha comunicato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
e ha chiesto pertanto lo stralcio della procedura di reclamo, con spese a suo
carico (e richiesta di ridurle al minimo) e compensazione delle ripetibili;
che
la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto;
che
la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che
le spese giudiziarie di seconda sede vanno ripartite nel senso voluto dalle
parti, fermo restando che nella commisurazione delle spese processuali si deve
tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una
dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
che
circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
1. Il reclamo è dichiarato
senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–
relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante, compensate
le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo
versato dalla reclamante, di fr. 300.–, le è restituita.
3. Notificazione a:
– ________
.
Considerandi
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).