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Decisione

14.2025.126

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo transattivo. Stralcio

26 settembre 2025Italiano4 min

le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.126

Lugano

26 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.333 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 31 marzo

2025 da

CO1, A______

(patrocinata dall’avv.

PA1,

L______)

contro

RE1,

A______

(patrocinata dall’avv.

PA2,

A______)

giudicando sul reclamo del 28 luglio 2025 presentato da RE1

contro la decisione emessa l’8 luglio 2025 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. _____88 emesso il 17 marzo 2025 dalla sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO1 ha escusso RE1 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione dell’8 luglio 2025 il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza presentata da CO1 il 31 marzo 2025 e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta per l’importo di fr. 40'000.– oltre

interessi, ponendo le spese processuali di fr. 500.– per 3/5 a carico dell’i­stante

e per la rimanenza a carico della convenuta e condannando la prima a versare

alla seconda un’indennità di fr. 1'400.–;

che

contro la sentenza appena citata RE1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 28 luglio 2025 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

e la reiezione dell’istanza (con aggravio a carico della controparte delle

spese processuali di fr. 500.– e di ripetibili per fr. 7'000.–), e

subordinatamente la riforma nel senso di aumentare le ripetibili di prima sede

in suo favore da fr. 1'400.– a fr. 4'200.–, con protesta di tasse, spese

e ripetibili;

che

con decisione 31 luglio 2025, la Presidente della Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo;

che

con scritto 14 agosto 2025, la reclamante ha ritirato la domanda subordinata

relativa alle spese;

che

con osservazioni 22 agosto 2025, CO1 ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di tasse, spese e

ripetibili di secondo grado;

che

con scritto 24 settembre 2025 (sottoscritto dalla resistente per approvazione),

la reclamante ha comunicato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo

e ha chiesto pertanto lo stralcio della procedura di reclamo, con spese a suo

carico (e richiesta di ridurle al minimo) e compensazione delle ripetibili;

che

la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto;

che

la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che

le spese giudiziarie di seconda sede vanno ripartite nel senso voluto dalle

parti, fermo restando che nella commisurazione delle spese processuali si deve

tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una

dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

che

circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

Fatti

1. Il reclamo è dichiarato

senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante, compensate

le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo

versato dalla reclamante, di fr. 300.–, le è restituita.

3. Notificazione a:

– ________

.

Considerandi

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).