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Decisione

14.2025.131

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile, siccome tardivo

4 novembre 2025Italiano6 min

reclamo del 4 agosto 2025 per ottenerne l’annul­­lamento e la reiezione dell’istanza;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.131

Lugano

4 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.120 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 27/30 maggio

2025 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE1, Viganello

giudicando sul reclamo del 4 agosto 2025 presentato da RE1 contro

la decisione emessa il 2 luglio 2025 dalla Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. ____45 emesso il 3

ottobre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa Cantonale

Fatti

di Compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE1 per l’in­casso di un credito

di fr. 265.70 oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 2 luglio 2025 la Giudice di pace del Circolo di

Lugano Est ha (parzialmente) accolto l’istanza presentata dalla Cassa Cantonale

di Compensazione AVS/AI/IPG il 27/30 maggio 2025 e rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dall’e­scusso per l’importo di fr. 262.55 e fr. 3.15

di interessi (anziché per fr. 377.65 richiesti con l’istanza di rigetto),

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.–;

che

contro la sentenza appena citata RE1 è insorto a questa Camera con un

reclamo del 4 agosto 2025 per ottenerne l’annul­­lamento e la reiezione dell’istanza;

che

stante il suo presumibile esito, il reclamo non è stato notificato alla Cassa

Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG per osservazioni;

che

con scritto 27 ottobre 2025, quest’ultima ha scritto alla Giudicatura di Pace

chiedendo di voler “annullare

la nostra richiesta di istanza di rigetto d’opposizione”;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, in caso di invio postale raccomandato non

ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal

tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione;

che

nel caso concreto, come si evince dai tracciamenti postali agli atti, RE1 era

al corrente della procedura in essere, avendo ritirato in data 27 giugno 2025

Considerandi

la raccomandata della Giudicatura di Pace contenente l’ordinanza 30 maggio 2025

di assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare osservazioni all’istanza

della controparte (tracciamento n. ______________96);

che

pertanto la notifica a RE1 della decisione 2 luglio 2025 deve

considerarsi avvenuta in data 10 luglio 2025, ovvero il settimo giorno di

giacenza della relativa raccomandata dopo il tentativo di consegna infruttuoso

e il deposito dell’avviso di ritiro (tracciamento n. ______________83), indipendentemente dal

prolungamento del termine di giacenza da parte del destinatario e dall’effettivo

ritiro della comunicazione solo in data 29 luglio 2025;

che in effetti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC vale anche

nel caso in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate

presso l’ufficio postale (sentenza della CEF 14.2024.119 del 3 gennaio 2025,

pag. 3);

che

conseguentemente il termine d’impugnazione è scaduto domenica 20 luglio, per

cui la scadenza è stata riportata a lunedì 21 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC)

stante l’assenza di ferie nelle cause sommarie della LEF (art. 145 cpv. 2 lett.

b e cpv. 4 CPC);

che

presentato il 4 agosto 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tardivo (art. 143 CPC) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio

(art. 60 CPC);

che il

ritiro, in data 27 ottobre 2025 da parte della Cassa Cantonale di Compensazione

AVS/AI/IPG, dell’istanza di rigetto innanzi alla Giudicatura di Pace allorché

la relativa procedura di prima sede si era già conclusa con l’emanazione della

decisione 2 luglio 2025 non influisce pertanto sull’esito della presente

procedura (ritenuto ad ogni modo che il reclamante non vi avrebbe più un interesse

a fronte dell’avvenuto annullamento dell’esecuzione da parte dell’escutente);

che la

tassa di giustizia di seconda sede, stabilita in applicazione degli art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenuto

conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato

(cfr. sentenze della CEF 14.2024.82 del 18 ottobre 2024 pag. 2 e

14.2021.109

del 17 febbraio 2022 consid. 6), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili o indennità, la controparte, cui il

reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese

in questa sede;

che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 265.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico

del reclamante. Fatta salva un’eventuale

compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 50.–, gli è

restituita.

3. Notificazione a:

RE1

– Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,

Via C. Ghiringhelli 15 A,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).