14.2025.131
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile, siccome tardivo
4 novembre 2025Italiano6 min
reclamo del 4 agosto 2025 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.131
Lugano
4 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.120 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 27/30 maggio
2025 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE1, Viganello
giudicando sul reclamo del 4 agosto 2025 presentato da RE1 contro
la decisione emessa il 2 luglio 2025 dalla Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. ____45 emesso il 3
ottobre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa Cantonale
Fatti
di Compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE1 per l’incasso di un credito
di fr. 265.70 oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 2 luglio 2025 la Giudice di pace del Circolo di
Lugano Est ha (parzialmente) accolto l’istanza presentata dalla Cassa Cantonale
di Compensazione AVS/AI/IPG il 27/30 maggio 2025 e rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dall’escusso per l’importo di fr. 262.55 e fr. 3.15
di interessi (anziché per fr. 377.65 richiesti con l’istanza di rigetto),
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.–;
che
contro la sentenza appena citata RE1 è insorto a questa Camera con un
reclamo del 4 agosto 2025 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che
stante il suo presumibile esito, il reclamo non è stato notificato alla Cassa
Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG per osservazioni;
che
con scritto 27 ottobre 2025, quest’ultima ha scritto alla Giudicatura di Pace
chiedendo di voler “annullare
la nostra richiesta di istanza di rigetto d’opposizione”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, in caso di invio postale raccomandato non
ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal
tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione;
che
nel caso concreto, come si evince dai tracciamenti postali agli atti, RE1 era
al corrente della procedura in essere, avendo ritirato in data 27 giugno 2025
Considerandi
la raccomandata della Giudicatura di Pace contenente l’ordinanza 30 maggio 2025
di assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare osservazioni all’istanza
della controparte (tracciamento n. ______________96);
che
pertanto la notifica a RE1 della decisione 2 luglio 2025 deve
considerarsi avvenuta in data 10 luglio 2025, ovvero il settimo giorno di
giacenza della relativa raccomandata dopo il tentativo di consegna infruttuoso
e il deposito dell’avviso di ritiro (tracciamento n. ______________83), indipendentemente dal
prolungamento del termine di giacenza da parte del destinatario e dall’effettivo
ritiro della comunicazione solo in data 29 luglio 2025;
che in effetti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC vale anche
nel caso in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate
presso l’ufficio postale (sentenza della CEF 14.2024.119 del 3 gennaio 2025,
pag. 3);
che
conseguentemente il termine d’impugnazione è scaduto domenica 20 luglio, per
cui la scadenza è stata riportata a lunedì 21 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC)
stante l’assenza di ferie nelle cause sommarie della LEF (art. 145 cpv. 2 lett.
b e cpv. 4 CPC);
che
presentato il 4 agosto 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tardivo (art. 143 CPC) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio
(art. 60 CPC);
che il
ritiro, in data 27 ottobre 2025 da parte della Cassa Cantonale di Compensazione
AVS/AI/IPG, dell’istanza di rigetto innanzi alla Giudicatura di Pace allorché
la relativa procedura di prima sede si era già conclusa con l’emanazione della
decisione 2 luglio 2025 non influisce pertanto sull’esito della presente
procedura (ritenuto ad ogni modo che il reclamante non vi avrebbe più un interesse
a fronte dell’avvenuto annullamento dell’esecuzione da parte dell’escutente);
che la
tassa di giustizia di seconda sede, stabilita in applicazione degli art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenuto
conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato
(cfr. sentenze della CEF 14.2024.82 del 18 ottobre 2024 pag. 2 e
14.2021.109
del 17 febbraio 2022 consid. 6), segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili o indennità, la controparte, cui il
reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese
in questa sede;
che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 265.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico
del reclamante. Fatta salva un’eventuale
compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 50.–, gli è
restituita.
3. Notificazione a:
–
RE1
– Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
Via C. Ghiringhelli 15 A,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).