14.2025.14
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributo sostitutivo per la mancata realizzazione di un’area di svago previsto da una prima licenza edilizia, ma non espressamente da una seconda. Richiamo alle condizioni della prima. Interpretazione
2 luglio 2025Italiano13 min
approvato il trasferimento della prima ai nuovi proprietari del fondo AO1 e C______
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.14
Lugano
2 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
giudice presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2024.539
(rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 22 maggio 2024 dal
AP1, G______
contro
AO1, L______ (Ar______)
(patrocinato dall’a______. PA1, A______)
giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2025 presentato da AO1 contro la decisione emessa il 15 gennaio
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 29 maggio 2017, il AP1 ha
rilasciato ad A______ P______ una prima
licenza edilizia per l’edificazione di un complesso residenziale,
sottoponendola a numerose condizioni, tra cui l’obbligo del titolare di pagare,
prima d’iniziare l’edificazione, un contributo sostitutivo di fr. 52'100.–
per la mancata realizzazione di un’area di svago (condizione particolare n.
3/o).
Fatti
B. Il
17 giugno 2019, il Comune ha rilasciato una seconda licenza edilizia con cui ha
approvato il trasferimento della prima ai nuovi proprietari del fondo AO1 e C______
S______, richiamando inte-gralmente le condizioni contenute nella prima
licenza e sottoponendo la nuova anche a
numerose condizioni, tra cui quella secondo la quale “l’area di svago debitamente attrezzata deve
essere al servizio di tutte le unità abitative, la stessa non potrà essere assegnata ad uso esclusivo delle singole
proprietà” (n.
3/g). Non menziona più esplicitamente l’obbligo di pagare
il contributo sostitutivo.
C. Con
precetto esecutivo n. _______ emesso il 31
gennaio 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il AP1 ha escusso AO1
per l’incasso di fr. 52'100.–, indicando quale causa del credito la “Tassa esonero formazione aree verdi e di
svago mapp. 2175 RFD del 19.09.2023”.
D. Avendo
AO1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 22 maggio 2024 il AP1
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 17 giugno 2024. Mediante replica e duplica del 23 luglio
e 21 agosto presentate entro il termine assegnato dal giudice, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
E. Statuendo con decisione del 15 gennaio 2025, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 550.– senz’assegnare indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata AO1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2025
per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili di prima e seconda sede. Nelle sue osservazioni
del 25 febbraio 2025, il AP1 ha concluso
per la reiezione del reclamo. Mediante replica del 17 marzo, duplica del 27
marzo, triplica e quadruplica del 2 e 15
aprile, tutte presentate in modo spontaneo, le parti hanno confermato
le rispettive conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di AO1
il 16 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 26 gennaio,
per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del
timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che la seconda licenza
edilizia, che rinvia alle condizioni della prima, tra cui l’obbligo di pagare un
contributo sostitutivo di fr. 52'100.– per la mancata realizzazione di un’area
di svago, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Il
primo giudice si è poi domandato se la seconda licenza non sia nulla, siccome
contraddittoria, poiché per un verso rinvia alle condizioni della prima, specie
all’obbligo del titolare di pagare il noto contributo, per altro verso obbliga
il titolare a destinare la prevista area di svago all’uso di tutti e non solo
di alcuni appartamenti. Ha risposto negativamente, spiegando che AO1 non po-teva, nel dubbio, “prevalersi del fatto che la decisione sia contraddittoria e pretendere di far affidamento sulla revoca
dell’obbligo” senza presentare la domanda di variante
del progetto approvato con la prima licenza e il relativo piano. Pur
riconoscendo che la seconda licenza non è di “cristallina chiarezza”, il magistrato
ha aggiunto che la seconda licenza “sembra” contenere in realtà una clausola
sottoposta a condizione risolutiva o, meglio, che l’obbligo di pagare il
contributo sostitutivo sarebbe decaduto se per finire AO1 avesse realizzato l’area di svago; l’esistenza
di tale condizione è dimostrata “inequivocabilmente” dal fatto che quattro anni dopo l’emissione della seconda licenza egli ha inviato documenti al Comune, chiedendo l’esenzione dal
pagamento del contributo, ciò che
non avrebbe avuto senso se l’obbligo fosse stato effettivamente revocato. Infine,
il Pretore ha rilevato che il contributo avrebbe dovuto essere pagato
prima dell’edificazione e che questa è ormai realizzata, ma ha ritenuto che ciò
non possa essere interpretato come una rinuncia al contributo; a suo avviso, è
invece decisivo il fatto che la seconda licenza non fa riferimento ad alcun
piano né ad alcuna variante, e che al tempo della sua emissione non esisteva
alcun piano per la realizzazione dell’area di svago. Tutto ciò posto, il magistrato ha giudicato che sarebbe spettato all’escusso
dimostrare l’avveramento della condizione risolutiva, ciò ch’egli non aveva
fatto, siccome non aveva presentato alcun documento attestante la realizzazione
dell’area di svago. Ha pertanto
integralmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva.
4.
Nel
reclamo, AO1 lamenta in particolare che il
Pretore ha proceduto a un’interpretazione “del tutto arbitraria” delle
due licenze edilizie. Sostiene infatti che la seconda è chiarissima, nel senso che modifica e completa la prima, giacché
richiama integralmente le condizioni della prima, ma dispone che l’area
di svago debitamente attrezzata dev’essere al servizio di tutte le unità
abitative. A suo dire, interpretare la seconda licenza nel senso che il
contributo sostitutivo sarebbe stato mantenuto è arbitrario, sicché essa non
può costituire un valido titolo di rigetto. Chiede pertanto l’annullamento
della decisione impugnata.
Nelle
osservazioni, il Comune ritiene che l’esistenza della nota condizione
risolutiva è dimostrata dal fatto che quattro anni dopo l’emissione della
seconda licenza l’escusso gli ha inviato documenti per chiedere l’esenzione dal
pagamento del contributo, ciò che non avrebbe avuto senso, se l’obbligo fosse
stato effettivamente revocato. Rileva d’altronde che il contributo avrebbe
dovuto essere pagato prima dell’edificazione, ma che la sua realizzazione non può
essere interpretata come una rinuncia al contributo, poi-ché a suo avviso è
invece decisivo il fatto che la seconda licenza non fa riferimento ad alcun
piano né ad alcuna variante, e che al tempo della sua emissione non esisteva
alcun piano per la realizzazione dell’area di svago. Il resistente aggiunge poi
che la questione del contributo non è nata “dall’oggi al domani”,
facendo notare che già nel 2021 aveva ricordato a AO1 che il contributo non era ancora stato
pagato, senza ricevere alcuna risposta. Postula pertanto la reiezione del
reclamo.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 176 consid. 4.2.1). Il giudice non deve riesaminare il titolo prodotto né
interpretarlo in base a circostanze che esulano dal titolo stesso. Nel caso di
una decisione, non è però tenuto a fondarsi esclusivamente sul dispositivo, ma
può riferirsi anche ai considerandi per determinare se esso vale quale titolo
di rigetto definitivo. È solo se il senso del dispositivo è dubbio e il dubbio
non può essere sciolto con l’esame dei motivi che il giudice dovrà respingere l’istanza.
Non può tuttavia completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III
564.
consid. 4.3.2; 134 III 656 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del
merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF 138 III 583 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 12 ad art. 80 LEF), nella
misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF
143.
III 564 consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2018.36 del 12 luglio 2018,
consid. 6.2).
5.1
Nella
fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che il Pretore ha statuito che la
seconda licenza edilizia costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione, a ben vedere, soltanto perché essa rinvia alle condizioni
della prima, tra cui l’obbligo di pagare un contributo sostitutivo di fr. 52'100.–
per la mancata realizzazione di un’area di svago. Il resto della decisione
impugnata è infatti dedicato a escludere la nullità della seconda licenza e a stabilire
ch’essa contiene una clausola (potenzialmente) risolutiva di tale obbligo.
5.2
Ciò
posto, se non “del tutto
arbitrario”, è quantomeno dubbio che il (solo) rinvio
alle condizioni della prima licenza edilizia renda la seconda un valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione per l’incasso del contributo
sostitutivo. Si può infatti validamente sostenere che la seconda licenza ha modificato
la prima, perché, pur rinviando alle condizioni della prima, non ribadisce
esplicitamente l’obbligo di versare un
contributo sostitutivo, contrariamente a quanto avviene per altre
clausole (cfr. doc. E n. 3/c, d, e, f oppure h, e doc. F n. 3/b, d, h, i
oppure t), richiama un avviso cantonale del 5 aprile 2019 relativo a una
variante “inc. 87696” (n. 3/b) non indicato nella prima licenza, ma soprattutto menziona l’esistenza
di un’area di svago, la cui inesistenza è invece presunta nella prima licenza,
motivo per cui era stato stabilito un contributo sostitutivo (n. 3/o),
precisando che tale area dev’essere al
servizio di tutte le unità abitative (n. 3/g). Un’interpretazione possibile
della (comunque sia) nuova licenza è quella sostenuta dal reclamante, secondo
cui il contributo sostitutivo non è stato mantenuto, sostituito com’è stato con l’obbligo di dedicare l’area di
svago attrezzata al servizio di tutte le unità abitative (obbligo ch’egli
ritiene rispettato con riferimento ai doc. 1 e 4, il Comune dovendo a suo dire
emettere una nuova decisione formale se reputa necessaria la presentazione di
una nuova domanda di costruzione o di una notifica). L’altra interpretazione è
quella adottata dal Comune e dal Pretore, per cui il contributo stabilito nella
prima licenza è stato subordinato nella seconda alla condizione risolutiva
della realizzazione dell’area di svago attrezzata, dietro presentazione di
una domanda di variante e del relativo piano. Fondandosi
esclusivamente, come richiesto dalla
giurisprudenza (sopra consid. 5), sul titolo di rigetto stesso e sui documenti
ai quali rinvia, ovvero, nel caso concreto,
sul dispositivo e sulle motivazioni delle due licenze edilizie, non è possibile sciogliere il dubbio
sull’effettiva esistenza ed esecutività del contributo posto in
esecuzione. In siffatta situazione l’istanza avrebbe dunque dovuto essere
respinta (sopra consid. 5).
Che
poi la nuova condizione n. 3/g sia frutto di un’“imprecisione”, come affermato
dal Comune nella duplica di seconda istanza (pag. 1), è un fatto indimostrato
e, ad ogni modo, che non risulta direttamente dalle licenze. Parimenti, il
giudice del rigetto non poteva tenere conto del comportamento assunto dal
convenuto quattro anni dopo né di una richiesta di pagamento del Comune del
2021, trattandosi di fatti estrinseci ai titoli di rigetto, cui essi non
rinviano (e per un ovvio motivo cronologico non potevano rinviare). Ne segue
che il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della
reiezione dell’istanza.
5.3
Al
Comune resta comunque la possibilità di precisare o completare la risoluzione
relativa alla seconda licenza edilizia (cfr. sopra consid.
5) o di emetterne una nuova che accerti la mancata realizzazione di un’area di
svago e ponga a carico di AO1 l’obbligo di
pagare un contributo sostitutivo.
6.
In entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.
1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 52'100.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 550.–, già anticipate dall’istante,
sono poste a carico del AP1, che rifonderà
all’istante ripetibili di fr. 1'500.–.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del AP1, che le rifonderà a AO1 oltre a ripetibili di fr. 2'500.–.
3. Notificazione a:
– ________
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il giudice presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).