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Decisione

14.2025.145

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile

7 ottobre 2025Italiano8 min

con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.145

Lugano

7 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.1660 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 marzo 2025 dalla

CO1, B_____

contro

RE1,

Ba_____

giudicando sul reclamo del 17 settembre 2025 presentato dalla RE1

contro la decisione emessa il 1° settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _____75 della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, il 25 marzo 2025 la CO1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE1 per

il mancato pagamento di fr. 5'404.60.

B. All’udienza

di discussione del 1° settembre 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE1 dal giorno successivo alle

ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 100.–

e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv.

1 LEF di fr. 900.– versato dalla parte istante.

D. In

data 3 settembre 2025 la RE1,

indicando di essere stata avvisata dall’Ufficio fallimenti della decisione

pretorile (non ancora ricevuta), ha chiesto a questa Camera di concedere l’effetto

sospensivo, preannunciando l’inoltro di un reclamo e chiedendo di poter nel

frattempo continuare la sua attività, essendo intenzionata a “sanare e

pagare il tutto”. La richiesta è stata respinta il giorno successivo. Lo

stesso giorno (4 settembre 2025), la medesima ha inoltrato alla Camera un’e-mail

da lei inviata all’istante per chiedere una dilazione di pagamento, ribadendo

la propria volontà di saldare il dovuto quanto prima. Il 12 settembre 2025, ha

presentato una nuova istanza di effetto sospensivo, indicando in sostanza di

avere saldato il credito posto in esecuzione e di essere in attesa di alcune entrate

che le permetterebbero di risanare la sua situazione debitoria. La richiesta è

stata ancora una volta respinta, con decisione 15 settembre 2025.

E. Con reclamo del 15/17 settembre 2025 la RE1 è infine insorta

contro la decisione pretorile per ottenere l’annullamento

del fallimento.

F. Stante

il suo esito, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE1 l’8 settembre 2025, il

termine d’impu­gnazione è scaduto giovedì 18 settembre. Presentato il giorno

prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento attestante il

versamento all’Ufficio d’esecuzione di fr. 5'682.60 in data 11 settembre

2025.

a copertura dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto

di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – questa Camera ha verificato d’ufficio (art.

255.

lett. a CPC) che, pur non essendo gravata da attestati di carenza beni, a

carico della reclamante sono pendenti numerose esecuzioni per oltre fr. 100'000.–,

di cui numerose (segnatamente per tasse, imposte, oneri sociali e premi

assicurativi) in fase avanzata e giunte allo stadio della comminatoria di

fallimento.

Ciò

posto, la reclamante ha più volte sottolineato la propria volontà di risanare

la sua situazione debitoria, ha espresso l’impegno a versare mensilmente all’UE

fr. 2'500.–/fr. 3'500.– mensili dal 30 ottobre 2025 per ridurre i

propri debiti nonché ha rilevato di essere in discussione con alcuni creditori

e di attendersi prossimamente delle entrate, ma senza fornire riscontri

oggettivi relativamente alle sue disponibilità finanziarie, alla sua effettiva

capacità di pagamento e all’ottenimento di relative dilazioni (necessità di cui

era stata peraltro informata in occasione delle summenzionate due decisioni di

reiezione dell’effetto sospensivo). E meglio, dopo aver esposto le difficoltà

incontrate negli anni recenti, le perdite subite e i costi sostenuti, la

reclamante ha innanzitutto indicato di essere attiva nell’ambito dei trasporti

scolastici, ma senza produrre alcun documento che possa attestare e

quantificare le sue eventuali prospettive di incasso nel breve-medio termine;

ha rilevato di essere in contatto con i principali creditori, e segnatamente

con la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG e con la SUVA per rientrare negli scoperti nei loro

confronti, senza però allegare né tantomeno dimostrare il raggiungimento di uno

o più accordi; ha prospettato l’entrata di nuove liquidità (nel mese di ottobre

2025) derivanti dall’eredità di una defunta zia (ipoteticamente fr. 8'000.–/fr. 10'000.–),

senza tuttavia fornire alcun dettaglio o riscontro concreto; ha specificato di

essere in attesa del versamento del saldo di un finanziamento chiesto nel 2020

per l’acqui­sto di un macchinario (una fresatrice), “per la vendita del

quale ci sono potenziali acquirenti e con il provento della vendita verrebbe

seduta stante coperto interamente il rimanente dei debiti. (prezzo di vendita

minimo Fr. 150'000.– mia richiesta fatta Fr. 170'000.–)” ma,

ancora una volta, senza fornire al riguardo sufficienti prove (in particolare

concernenti le prospettive di vendita e il relativo prezzo); ha infine osservato

che “gli importi delle comminatorie AVS, SUVA,

IF, BKZ; IVA, non sono corretti, dichiarazione dei salari molto inferiori

rispetto a quanto emesso come contributi. Da dedurre acconti versati” e di

avere richiesto la revisione dei conteggi, ma supportando le sue affermazioni unicamente

con la produzione di sue relative contestazioni e richieste ai creditori in

questione che, pur attestando i suoi sforzi, non sono atte a rendere verosimile

la sua solvibilità.

Per

tutti questi motivi, il reclamo va respinto e il fallimento della RE1

confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è respinto.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico

della RE1.

III. Notificazione a:

RE1;

CO1;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).