14.2025.145
Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile
7 ottobre 2025Italiano8 min
con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
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Incarto n.
14.2025.145
Lugano
7 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.1660 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 marzo 2025 dalla
CO1, B_____
contro
RE1,
Ba_____
giudicando sul reclamo del 17 settembre 2025 presentato dalla RE1
contro la decisione emessa il 1° settembre 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _____75 della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 25 marzo 2025 la CO1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE1 per
il mancato pagamento di fr. 5'404.60.
B. All’udienza
di discussione del 1° settembre 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE1 dal giorno successivo alle
ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 100.–
e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv.
1 LEF di fr. 900.– versato dalla parte istante.
D. In
data 3 settembre 2025 la RE1,
indicando di essere stata avvisata dall’Ufficio fallimenti della decisione
pretorile (non ancora ricevuta), ha chiesto a questa Camera di concedere l’effetto
sospensivo, preannunciando l’inoltro di un reclamo e chiedendo di poter nel
frattempo continuare la sua attività, essendo intenzionata a “sanare e
pagare il tutto”. La richiesta è stata respinta il giorno successivo. Lo
stesso giorno (4 settembre 2025), la medesima ha inoltrato alla Camera un’e-mail
da lei inviata all’istante per chiedere una dilazione di pagamento, ribadendo
la propria volontà di saldare il dovuto quanto prima. Il 12 settembre 2025, ha
presentato una nuova istanza di effetto sospensivo, indicando in sostanza di
avere saldato il credito posto in esecuzione e di essere in attesa di alcune entrate
che le permetterebbero di risanare la sua situazione debitoria. La richiesta è
stata ancora una volta respinta, con decisione 15 settembre 2025.
E. Con reclamo del 15/17 settembre 2025 la RE1 è infine insorta
contro la decisione pretorile per ottenere l’annullamento
del fallimento.
F. Stante
il suo esito, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE1 l’8 settembre 2025, il
termine d’impugnazione è scaduto giovedì 18 settembre. Presentato il giorno
prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento attestante il
versamento all’Ufficio d’esecuzione di fr. 5'682.60 in data 11 settembre
2025.
a copertura dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto
di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – questa Camera ha verificato d’ufficio (art.
255.
lett. a CPC) che, pur non essendo gravata da attestati di carenza beni, a
carico della reclamante sono pendenti numerose esecuzioni per oltre fr. 100'000.–,
di cui numerose (segnatamente per tasse, imposte, oneri sociali e premi
assicurativi) in fase avanzata e giunte allo stadio della comminatoria di
fallimento.
Ciò
posto, la reclamante ha più volte sottolineato la propria volontà di risanare
la sua situazione debitoria, ha espresso l’impegno a versare mensilmente all’UE
fr. 2'500.–/fr. 3'500.– mensili dal 30 ottobre 2025 per ridurre i
propri debiti nonché ha rilevato di essere in discussione con alcuni creditori
e di attendersi prossimamente delle entrate, ma senza fornire riscontri
oggettivi relativamente alle sue disponibilità finanziarie, alla sua effettiva
capacità di pagamento e all’ottenimento di relative dilazioni (necessità di cui
era stata peraltro informata in occasione delle summenzionate due decisioni di
reiezione dell’effetto sospensivo). E meglio, dopo aver esposto le difficoltà
incontrate negli anni recenti, le perdite subite e i costi sostenuti, la
reclamante ha innanzitutto indicato di essere attiva nell’ambito dei trasporti
scolastici, ma senza produrre alcun documento che possa attestare e
quantificare le sue eventuali prospettive di incasso nel breve-medio termine;
ha rilevato di essere in contatto con i principali creditori, e segnatamente
con la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG e con la SUVA per rientrare negli scoperti nei loro
confronti, senza però allegare né tantomeno dimostrare il raggiungimento di uno
o più accordi; ha prospettato l’entrata di nuove liquidità (nel mese di ottobre
2025) derivanti dall’eredità di una defunta zia (ipoteticamente fr. 8'000.–/fr. 10'000.–),
senza tuttavia fornire alcun dettaglio o riscontro concreto; ha specificato di
essere in attesa del versamento del saldo di un finanziamento chiesto nel 2020
per l’acquisto di un macchinario (una fresatrice), “per la vendita del
quale ci sono potenziali acquirenti e con il provento della vendita verrebbe
seduta stante coperto interamente il rimanente dei debiti. (prezzo di vendita
minimo Fr. 150'000.– mia richiesta fatta Fr. 170'000.–)” ma,
ancora una volta, senza fornire al riguardo sufficienti prove (in particolare
concernenti le prospettive di vendita e il relativo prezzo); ha infine osservato
che “gli importi delle comminatorie AVS, SUVA,
IF, BKZ; IVA, non sono corretti, dichiarazione dei salari molto inferiori
rispetto a quanto emesso come contributi. Da dedurre acconti versati” e di
avere richiesto la revisione dei conteggi, ma supportando le sue affermazioni unicamente
con la produzione di sue relative contestazioni e richieste ai creditori in
questione che, pur attestando i suoi sforzi, non sono atte a rendere verosimile
la sua solvibilità.
Per
tutti questi motivi, il reclamo va respinto e il fallimento della RE1
confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è respinto.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico
della RE1.
III. Notificazione a:
–
RE1;
–
CO1;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).