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Decisione

14.2025.15

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione di servizi di personale temporaneo a ore. Approvazione del conteggio delle ore lavorative. Prova del potere di rappresentanza dell’escusso. Diritto di essere sentito

23 giugno 2025Italiano18 min

i fatti in modo manifestamente errato. Evidenzia inoltre che il primo giudice, siccome

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.15

Lugano

23 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.1686 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 19 marzo 2024 dalla

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2025 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 17 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con cinque contratti intitolati “contrat de location de services” relativi al cantiere “__________”, la RE 1 ha prestato il suo personale (cinque dipendenti) alla CO 1

dal 9 gennaio 2023, quattro a durata “determinata” e uno a durata indeterminata. Con altri due contratti sempre

intitolati “contrat de

location de services” riferiti al cantiere “__________” la RE 1

ha prestato il suo personale (due dipendenti) alla CO 1 dal 20 febbraio 2023

per una durata “determinata” e dal 27 febbraio 2023 per una durata

indeterminata.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2023 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 79'411.80

complessivi più interessi, così suddivisi: fr. 38'820.45 oltre agl’interessi

del 5% dal 6 maggio 2023 (indicando quale causa del credito la “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 31

marzo 2023”), fr. 11'132.95 oltre agl’interessi

del 5% dal 6 maggio 2023 (per “Fattura

n°__________ emessa da RE 1 il 31 marzo 2023”), fr. 5'365.60

oltre agl’interessi del 5% dal 6 maggio 2023 (per “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 31 marzo 2023”), fr. 23'496.65 oltre agl’interessi del 5% dall’8 giugno 2023

(per “Fattura n°__________

emessa da RE 1 il 3 maggio 2023 ”) e fr. 596.15

oltre agl’interessi del 5% dal 7 luglio 2023 (per “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 1 giugno 2023”).

C. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 marzo

2024 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole per presentare osservazioni, la CO 1

è rimasta silente.

D. Con

decisione del 6 agosto 2024, il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento della CO 1, che questa Camera ha annullato mediante

sentenza del 20 novembre 2024.

E. Statuendo con decisione del 17 gennaio 2025, il Pretore ha respinto l’istanza

di rigetto, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.–.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 30 gennaio 2025 per ottener­ne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza

per complessivi fr. 79'411.80 oltre

agl’interessi del 5% annuo dal 6 maggio 2023 su fr. 55'319.–, dall’8

giugno 2023 su fr. 23'496.65 e dal 7 luglio 2023 su fr. 596.15,

e in via subordinata l’annullamento della decisione e la retrocessione della

causa al primo giudice, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Nel

termine impartitole per presentare osservazioni, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 20 gennaio 2025, il termine

d’impugnazione è scaduto giovedì 30 gennaio. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 La reclamante lamenta la violazione del proprio diritto di essere

sentita (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC) facendo valere che il primo giudice

non ha considerato le sue allegazioni, i documenti da lei prodotti né la

giurisprudenza da lei citata e ha preso posizione sulle censure in modo

superficiale. In particolare RE 1 evidenzia di aver spiegato nel dettaglio

ciascun calcolo che avrebbe dovuto consentire all’autorità intimata di

comprende­re gli importi dovuti dalla CO 1.

1.3.1 Sennonché,

visto che il primo giudice ha escluso l’esistenza di un titolo di rigetto, era

inutile calcolare le ore per verificare la quantificazione della pretesa dell’istante.

Non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito in tal

senso. Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza è sufficiente se il

giudice menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno guidato e sui quali

ha fondato la sua decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto

della sua portata e possa impugnarla con cognizione di cau­sa. Non ha invece l’obbligo

di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocate dalle

parti, ma può limitarsi a quelli che gli appaiono pertinenti (DTF 138 I 232

consid. 5.1).

1.3.2 Nel

caso di specie, il Pretore ha motivato chiaramente la sua

decisione. La reclamante si duole in modo

generico, e quindi insufficientemente motivato (v. sopra consid. 1.2), che il

primo giudice avrebbe omesso di considerare alcune sue allegazioni e documen­ti

senza peraltro specificare quali. Proprio il contenuto del reclamo, esteso e

dettagliato, dimostra che la RE 1 ha capito la portata della sentenza

impugnata e ha potuto valutare con cognizione di causa se deferire il

litigio all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere

sentita non può considerarsi leso (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con

richiami; sentenza della CEF 14.2023.70 del 6 dicembre 2023 consid. 1.3.3 con

rinvii). La censura è quindi priva di pregio.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.

4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che se la documentazione prodotta nel

complesso indizia senza dubbio a favore del

rapporto intercorso tra le parti, l’istante non ha però addotto documenti

idonei a ottenere il rigetto dell’opposizione. In effetti, i contratti

di locazione di servizi, pur essendo firmati dalla convenuta, non possono

valere come titolo di rigetto, poiché non verto­no su alcun debito concreto con

un importo determinato o determinabile al momento della loro sottoscrizione. Costituiscono

inve­ro un’offerta, la cui accettazione non comporta ancora il riconoscimento

di prestazioni non ancora fornite e, al momento

della sottoscrizione, neppure determinabili. A mente del Pretore i

rapporti d’intervento prodotti dall’istante potrebbero invece assurgere a

valido riconoscimento di debito se fossero controfirmati dall’escussa, ciò che

tuttavia non è il caso. Non è d’altronde sufficiente che i rapporti siano stati

accettati per via elettronica dall’escussa, rappresentata da PI 1, come

sostiene l’istante, ritenuto che questa persona non è iscritta a registro di

commercio quale organo della società convenuta e che, in ogni caso, l’accettazione

su una piattaforma digitale non può sostituire una firma manoscrit­ta della

debitrice. Infine, poiché non recano la firma manoscritta della convenuta,

nemmeno le fatture agli atti possono rappresentare, secondo la legge, un valido

titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione. Il Pretore ha quindi respinto

l’istanza.

4. Nel

reclamo la RE 1 ribadisce che la documentazione da essa prodotta nel suo

insieme configura invece un valido titolo di rigetto e che l’importo finale

dovuto è facilmente determinabile moltiplicando la tariffa oraria, prevista nei

contratti di locazione di servizi firmati dalle parti, per il numero di ore prestate

dagli operai, confermato dalla CO 1 sulla piattaforma "__________". Il calcolo dettagliato figura del resto nelle fatture. La RE

1 spiega che la CO 1 aveva accesso alla piattafor­ma "__________", che le

permetteva di conoscere in ogni momento lo stato delle missioni assegnate agli

operai e di convalidare il numero di ore di lavoro fornito. Dai documenti prodotti risulta che tutti i

rapporti d’intervento degli operai messi a disposizione dalla reclamante sono stati convalidati dalla CO 1 tramite

tale PI 1. Per la reclamante il rigetto dell’opposizione del­l’escussa avrebbe

quindi dovuto essere accordato. Negandolo, secondo lei il Pretore ha accertato

Fatti

i fatti in modo manifestamente errato. Evidenzia inoltre che il primo giudice, siccome

la CO 1 non ha eccepito nulla in merito ai crediti dovuti, avreb­be dovuto

statuire in base agli elementi presentati nell’istanza.

5. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1 Nella sentenza 14.2020.10 del 5 giugno 2020 (consid. 4.3.4.1, mas­simata in RtiD 2021

I 756 n. 39c), la Camera ha già avuto modo di

giudicare che l’opposizione a un’esecuzione volta all’incasso di salari a

cottimo, di rimborsi spese o di pretese per ore supplementari pattuiti in un

contratto di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro può essere rigettata

in via provvisoria se il lavoratore produce un

conteggio delle ore di lavoro o delle spese da rimborsare allestito o approvato

dal datore di lavoro (Veuillet/Abbet in : Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition,

2a ed. 2022, n. 176 e 178 ad art. 82 LEF). Non è necessario che il conteggio sia firmato dal

datore di lavoro (se lo fosse, costituirebbe esso stesso un riconoscimento di

debito). Il titolo di rigetto è infatti il contratto di lavoro, non il

conteggio, il quale funge solo da prova dell’importo della pre­stazione

riconosciuta nel contratto di lavoro. Il meccanismo

giuridico alla base del ragionamento è analogo a quello che conduce la

giurisprudenza a considerare che un titolo di rigetto può essere dedotto anche

da un riconoscimento di debito che non menziona esplicitamente l’importo riconosciuto o che è subordinato a una con­dizione sospensiva, purché l’escutente dimostri l’entità del debito o la

realizzazione della condizione con altri documenti. I bollettini o i rapporti di lavoro, unitamente ai contratti di locazione di servizi, sono

rilevanti solo se sono allestiti o approvati da rappresentanti autorizzati dell’escusso,

ciò che l’escutente deve dimostrare, in particolare nel caso in cui l’escusso

contesta di averli firmati (sentenza della CEF

14.2020.191 del 9 giugno 2021 consid. 5.2).

5.2 Nel

caso in esame, come rilevato dal Pretore, il conteggio delle ore risultante dalla piattaforma "__________" è stato approvato da

tale PI 1, il cui potere di rappresentanza dell’escussa non è stato dimostrato

dall’istante e non è notorio (art. 151 CPC), siccome egli non

è menzionato nell’estratto del registro di commercio tra le persone aventi

diritto di firma per la CO 1. Ora, solo un rappresentante i cui poteri

di rappresentanza sono dimostrati può vincolare l’escusso in una causa di

rigetto del­l’opposizione. Per ottenere il

rigetto, i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo

della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) conferiti dall’escusso

devono di principio essere documentati dall’istante, pena la reiezione dell’istanza

(DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142; sentenze della CEF 14.2024.4 del 26

giugno 2024 consid. 5 e 5.2 [caso del conteggio firmato dall’archi­­tetto],

14.2014.63 del 5 agosto 2014 consid. 6.3 e 14.2013.4 del 20 febbraio 2013,

consid. 4.2 e i rimandi).

5.2.1 Nel

caso di specie l’istante non ha dimostrato i poteri di rappresentanza di PI 1 e

nemmeno con il reclamo spiega chi è costui né in base a quale atto giuridico

era abilitato ad approvare il conteggio delle ore. Il rigetto non poteva quindi

essere concesso.

D’altronde

nemmeno dai contratti di locazione di servizio firmati dalla CO 1 risulta che PI

1 fosse abilitato ad approvare i conteggi. Inoltre, la reclamante non ha

prodotto una procura o una ratifica dell’operato di PI 1 e

neppure ha allegato e dimostrato l’esistenza di circostanze da cui de-durre l’esistenza

di una procura o di una ratifica per atti concludenti

(sentenza della CEF 14.2019.222 dell’8 maggio 2020 consid. 5.1.2).

5.2.2 La

reclamante allega però che la CO 1 non ha presentato osservazioni

e quindi non ha contestato che PI 1 potesse validamente rappresentarla, di modo

che il Pretore avreb­be dovuto considerare tale circostanza dimostrata (art.

150 cpv. 1 CPC a contrario).

5.2.2.1 In

linea di massima, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se

l’escutente produce un titolo di rigetto, ossia un documento firmato

dall’escusso o un atto pubblico in cui egli riconosce il credito posto in esecuzione

(art. 82 cpv. 1 LEF), oppure un attestato di carenza di beni dopo pignoramento

(art. 149 cpv. 2 LEF) o dopo fallimento se vi è indicato che il fallito ha

riconosciuto il credito (art. 265 cpv. 1 LEF). Il giudice del rigetto non può

Considerandi

legittimamente fondarsi su un’allegazione del creditore non contestata dal

debitore per stabilire l’esigibilità del credito posto in esecuzio­ne ove la

circostanza allegata non risulti dagli atti (sentenza 5A_ 399/2021 del 2 giugno

2023, consid. 5.3.2-5.3.3; sentenza della CEF 14.2023.112 del 30 aprile 2024, RtiD

2024.

II 720 n. 34c, consid. 5.3.2).

5.2.2.2

Vero

è, tuttavia, che secondo l’opinione comune, a meno che il

titolo prodotto dall’escutente non sia d’acchito sospetto – ciò che il giudice

verifica d’ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti (di fatto)

esatti e le firme che vi sono apposte sono

reputate au­tentiche (DTF

132.

III 140 consid. 4.1.2, pag. 143; sentenza

della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n. 61c con­sid. 6.2 e

in rinvii). Il giudice pronuncia il rigetto provvisorio ove l’inesattezza o la falsificazione non sia resa

verosimile seduta stan­te. Spetta all’escusso rendere verosimile

che la firma non è stata apposta da una

persona abilitata a rappresentare la società escus­sa. Solo in caso

di contestazione attendibile sorge a carico dell’e­­scutente l’obbligo di

recare la prova piena che la firma figurante sul riconoscimento di debito è

quella dell’escusso o di un suo va­lido rappresentante (citate DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142 [secondo

cui l’ammissione dei poteri di rappresentanza in caso di mancata contestazione

non è arbitraria] e 14.2019.222 consid. 5.1.1.1; Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 82 LEF e i

rinvii; Veuillet, op. cit., n. 20

ad art. 82).

Nella

fattispecie, i rapporti d’intervento (doc. E e F) non sono però firmati, sicché

la presunzione di rappresentanza appena evocata non si applica.

5.2.2.3

Non è invero

necessario che il conteggio sia firmato dal datore di lavoro, ma dev’essere evidente che è stato allestito o approvato da lui o da suoi

rappresentanti autorizzati, ciò che l’escutente deve dimostrare (sopra

consid. 5.1). Orbene, nel caso all’esame è invece chiaro che i rapporti d’intervento sono stati allestiti dalla stes­sa escutente sulla

piattaforma web InteriJob, procedendo all’im­­portazione dei dati dal suo

applicativo (SAM) e alla loro registrazione e validazione (“pda en tant que entreprise”). Non ha d’altron­­de dimostrato che rappresentanti autorizzati della CO

1.

abbiano approvato tali rapporti, giacché manca ogni informazione sul potere

di rappresentanza di PI 1, indicato solo come il “client CO 1” che avrebbe

registrato e validato i rapporti. In mancanza di un valido riconoscimento del numero delle ore prestate dagli impiegati

interinali, le somme poste in esecuzione non possono ritenersi riconosciute nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, sicché la decisione impugnata resiste

alla critica.

5.2.3

La reclamante si

avvale anche a torto della giurisprudenza secon­do cui il giudice del rigetto

non dev’essere persuaso dell’esistenza dei fatti allegati, ma deve solo,

basandosi su elementi oggettivi, avere l’impressione che tali fatti si siano

verificati, senza escludere la possibilità che possano essersi svolti

diversamente. Questo principio riguarda infatti le eccezioni dell’escusso, che

in virtù del­l’art. 82 cpv. 2 LEF devono solo essere rese verosimili, mentre

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF l’escutente deve portare la prova pie­na dell’esistenza

del titolo esecutivo di rigetto da lui invocato (DTF 144 lll 552 consid. 4.1.4;

Staehelin, op. cit., n. 89a ad

art. 82) e deve farlo per mezzo di documenti ("par

titre": sentenze del Tribunale federale 5A_693/2022 del 6 marzo

2023.

consid. 3.4 e 5A_ 399/2021 del 2 giugno 2023 consid. 5.3.2).

6.

La

reclamante sostiene infine che la CO 1 ha pagato le fatture per ventidue mesi e

le ha richiesto di conoscere il saldo del debito pochi giorni prima della

dichiarazione di fallimento. Sollevata per la prima volta con il reclamo (in

prima sede avendo sostenuto al punto 79 che l’escussa “non

ha mai pagato” gli importi dovuti), la censura è inammissibile

(sopra consid. 1.2). Ad ogni modo né l’eventuale richiesta (non documentata) di

conoscere il saldo del debito né l’esistenza di precedenti pagamenti (non

documentati) sono di rilievo per il rigetto dell’opposizione all’esecu­zione

relativa al saldo insoluto, perché un

riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto

della firma dell’escusso – non dà titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (tra tante:

sentenza della CEF 14.2023.150 del 5 giugno 2024, consid. 5.3).

7.

In

definitiva il reclamo va quindi respinto nella misura della sua ricevibilità. La decisione odierna, ad ogni modo, non priva l’escu­­tente del diritto

di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra

consid. 2), previa istanza di conciliazio­ne. Nell’ambito di tale procedimento

la RE 1 potrà dimostrare con altri mezzi di prova, che non sia un titolo di

rigetto nel ristretto senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, l’esistenza del credito posto

in esecuzione. Essa ha altresì la possibilità di chiedere

di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo

questa volta i documenti – se ne è in possesso – che dimostrano che PI 1 era

abilitato a rappresentare la CO 1 (sentenza della CEF 14.2019.117 del 18

novembre 2019 consid. 9).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 79'411.80,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).