14.2025.15
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione di servizi di personale temporaneo a ore. Approvazione del conteggio delle ore lavorative. Prova del potere di rappresentanza dell’escusso. Diritto di essere sentito
23 giugno 2025Italiano18 min
i fatti in modo manifestamente errato. Evidenzia inoltre che il primo giudice, siccome
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.15
Lugano
23 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.1686 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 19 marzo 2024 dalla
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2025 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 17 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con cinque contratti intitolati “contrat de location de services” relativi al cantiere “__________”, la RE 1 ha prestato il suo personale (cinque dipendenti) alla CO 1
dal 9 gennaio 2023, quattro a durata “determinata” e uno a durata indeterminata. Con altri due contratti sempre
intitolati “contrat de
location de services” riferiti al cantiere “__________” la RE 1
ha prestato il suo personale (due dipendenti) alla CO 1 dal 20 febbraio 2023
per una durata “determinata” e dal 27 febbraio 2023 per una durata
indeterminata.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 79'411.80
complessivi più interessi, così suddivisi: fr. 38'820.45 oltre agl’interessi
del 5% dal 6 maggio 2023 (indicando quale causa del credito la “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 31
marzo 2023”), fr. 11'132.95 oltre agl’interessi
del 5% dal 6 maggio 2023 (per “Fattura
n°__________ emessa da RE 1 il 31 marzo 2023”), fr. 5'365.60
oltre agl’interessi del 5% dal 6 maggio 2023 (per “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 31 marzo 2023”), fr. 23'496.65 oltre agl’interessi del 5% dall’8 giugno 2023
(per “Fattura n°__________
emessa da RE 1 il 3 maggio 2023 ”) e fr. 596.15
oltre agl’interessi del 5% dal 7 luglio 2023 (per “Fattura n°__________ emessa da RE 1 il 1 giugno 2023”).
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 marzo
2024 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole per presentare osservazioni, la CO 1
è rimasta silente.
D. Con
decisione del 6 agosto 2024, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento della CO 1, che questa Camera ha annullato mediante
sentenza del 20 novembre 2024.
E. Statuendo con decisione del 17 gennaio 2025, il Pretore ha respinto l’istanza
di rigetto, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.–.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 30 gennaio 2025 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza
per complessivi fr. 79'411.80 oltre
agl’interessi del 5% annuo dal 6 maggio 2023 su fr. 55'319.–, dall’8
giugno 2023 su fr. 23'496.65 e dal 7 luglio 2023 su fr. 596.15,
e in via subordinata l’annullamento della decisione e la retrocessione della
causa al primo giudice, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Nel
termine impartitole per presentare osservazioni, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 20 gennaio 2025, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 30 gennaio. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 La reclamante lamenta la violazione del proprio diritto di essere
sentita (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC) facendo valere che il primo giudice
non ha considerato le sue allegazioni, i documenti da lei prodotti né la
giurisprudenza da lei citata e ha preso posizione sulle censure in modo
superficiale. In particolare RE 1 evidenzia di aver spiegato nel dettaglio
ciascun calcolo che avrebbe dovuto consentire all’autorità intimata di
comprendere gli importi dovuti dalla CO 1.
1.3.1 Sennonché,
visto che il primo giudice ha escluso l’esistenza di un titolo di rigetto, era
inutile calcolare le ore per verificare la quantificazione della pretesa dell’istante.
Non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito in tal
senso. Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza è sufficiente se il
giudice menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno guidato e sui quali
ha fondato la sua decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto
della sua portata e possa impugnarla con cognizione di causa. Non ha invece l’obbligo
di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocate dalle
parti, ma può limitarsi a quelli che gli appaiono pertinenti (DTF 138 I 232
consid. 5.1).
1.3.2 Nel
caso di specie, il Pretore ha motivato chiaramente la sua
decisione. La reclamante si duole in modo
generico, e quindi insufficientemente motivato (v. sopra consid. 1.2), che il
primo giudice avrebbe omesso di considerare alcune sue allegazioni e documenti
senza peraltro specificare quali. Proprio il contenuto del reclamo, esteso e
dettagliato, dimostra che la RE 1 ha capito la portata della sentenza
impugnata e ha potuto valutare con cognizione di causa se deferire il
litigio all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere
sentita non può considerarsi leso (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con
richiami; sentenza della CEF 14.2023.70 del 6 dicembre 2023 consid. 1.3.3 con
rinvii). La censura è quindi priva di pregio.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.
4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che se la documentazione prodotta nel
complesso indizia senza dubbio a favore del
rapporto intercorso tra le parti, l’istante non ha però addotto documenti
idonei a ottenere il rigetto dell’opposizione. In effetti, i contratti
di locazione di servizi, pur essendo firmati dalla convenuta, non possono
valere come titolo di rigetto, poiché non vertono su alcun debito concreto con
un importo determinato o determinabile al momento della loro sottoscrizione. Costituiscono
invero un’offerta, la cui accettazione non comporta ancora il riconoscimento
di prestazioni non ancora fornite e, al momento
della sottoscrizione, neppure determinabili. A mente del Pretore i
rapporti d’intervento prodotti dall’istante potrebbero invece assurgere a
valido riconoscimento di debito se fossero controfirmati dall’escussa, ciò che
tuttavia non è il caso. Non è d’altronde sufficiente che i rapporti siano stati
accettati per via elettronica dall’escussa, rappresentata da PI 1, come
sostiene l’istante, ritenuto che questa persona non è iscritta a registro di
commercio quale organo della società convenuta e che, in ogni caso, l’accettazione
su una piattaforma digitale non può sostituire una firma manoscritta della
debitrice. Infine, poiché non recano la firma manoscritta della convenuta,
nemmeno le fatture agli atti possono rappresentare, secondo la legge, un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il Pretore ha quindi respinto
l’istanza.
4. Nel
reclamo la RE 1 ribadisce che la documentazione da essa prodotta nel suo
insieme configura invece un valido titolo di rigetto e che l’importo finale
dovuto è facilmente determinabile moltiplicando la tariffa oraria, prevista nei
contratti di locazione di servizi firmati dalle parti, per il numero di ore prestate
dagli operai, confermato dalla CO 1 sulla piattaforma "__________". Il calcolo dettagliato figura del resto nelle fatture. La RE
1 spiega che la CO 1 aveva accesso alla piattaforma "__________", che le
permetteva di conoscere in ogni momento lo stato delle missioni assegnate agli
operai e di convalidare il numero di ore di lavoro fornito. Dai documenti prodotti risulta che tutti i
rapporti d’intervento degli operai messi a disposizione dalla reclamante sono stati convalidati dalla CO 1 tramite
tale PI 1. Per la reclamante il rigetto dell’opposizione dell’escussa avrebbe
quindi dovuto essere accordato. Negandolo, secondo lei il Pretore ha accertato
Fatti
i fatti in modo manifestamente errato. Evidenzia inoltre che il primo giudice, siccome
la CO 1 non ha eccepito nulla in merito ai crediti dovuti, avrebbe dovuto
statuire in base agli elementi presentati nell’istanza.
5. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1 Nella sentenza 14.2020.10 del 5 giugno 2020 (consid. 4.3.4.1, massimata in RtiD 2021
I 756 n. 39c), la Camera ha già avuto modo di
giudicare che l’opposizione a un’esecuzione volta all’incasso di salari a
cottimo, di rimborsi spese o di pretese per ore supplementari pattuiti in un
contratto di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro può essere rigettata
in via provvisoria se il lavoratore produce un
conteggio delle ore di lavoro o delle spese da rimborsare allestito o approvato
dal datore di lavoro (Veuillet/Abbet in : Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition,
2a ed. 2022, n. 176 e 178 ad art. 82 LEF). Non è necessario che il conteggio sia firmato dal
datore di lavoro (se lo fosse, costituirebbe esso stesso un riconoscimento di
debito). Il titolo di rigetto è infatti il contratto di lavoro, non il
conteggio, il quale funge solo da prova dell’importo della prestazione
riconosciuta nel contratto di lavoro. Il meccanismo
giuridico alla base del ragionamento è analogo a quello che conduce la
giurisprudenza a considerare che un titolo di rigetto può essere dedotto anche
da un riconoscimento di debito che non menziona esplicitamente l’importo riconosciuto o che è subordinato a una condizione sospensiva, purché l’escutente dimostri l’entità del debito o la
realizzazione della condizione con altri documenti. I bollettini o i rapporti di lavoro, unitamente ai contratti di locazione di servizi, sono
rilevanti solo se sono allestiti o approvati da rappresentanti autorizzati dell’escusso,
ciò che l’escutente deve dimostrare, in particolare nel caso in cui l’escusso
contesta di averli firmati (sentenza della CEF
14.2020.191 del 9 giugno 2021 consid. 5.2).
5.2 Nel
caso in esame, come rilevato dal Pretore, il conteggio delle ore risultante dalla piattaforma "__________" è stato approvato da
tale PI 1, il cui potere di rappresentanza dell’escussa non è stato dimostrato
dall’istante e non è notorio (art. 151 CPC), siccome egli non
è menzionato nell’estratto del registro di commercio tra le persone aventi
diritto di firma per la CO 1. Ora, solo un rappresentante i cui poteri
di rappresentanza sono dimostrati può vincolare l’escusso in una causa di
rigetto dell’opposizione. Per ottenere il
rigetto, i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo
della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) conferiti dall’escusso
devono di principio essere documentati dall’istante, pena la reiezione dell’istanza
(DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142; sentenze della CEF 14.2024.4 del 26
giugno 2024 consid. 5 e 5.2 [caso del conteggio firmato dall’architetto],
14.2014.63 del 5 agosto 2014 consid. 6.3 e 14.2013.4 del 20 febbraio 2013,
consid. 4.2 e i rimandi).
5.2.1 Nel
caso di specie l’istante non ha dimostrato i poteri di rappresentanza di PI 1 e
nemmeno con il reclamo spiega chi è costui né in base a quale atto giuridico
era abilitato ad approvare il conteggio delle ore. Il rigetto non poteva quindi
essere concesso.
D’altronde
nemmeno dai contratti di locazione di servizio firmati dalla CO 1 risulta che PI
1 fosse abilitato ad approvare i conteggi. Inoltre, la reclamante non ha
prodotto una procura o una ratifica dell’operato di PI 1 e
neppure ha allegato e dimostrato l’esistenza di circostanze da cui de-durre l’esistenza
di una procura o di una ratifica per atti concludenti
(sentenza della CEF 14.2019.222 dell’8 maggio 2020 consid. 5.1.2).
5.2.2 La
reclamante allega però che la CO 1 non ha presentato osservazioni
e quindi non ha contestato che PI 1 potesse validamente rappresentarla, di modo
che il Pretore avrebbe dovuto considerare tale circostanza dimostrata (art.
150 cpv. 1 CPC a contrario).
5.2.2.1 In
linea di massima, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se
l’escutente produce un titolo di rigetto, ossia un documento firmato
dall’escusso o un atto pubblico in cui egli riconosce il credito posto in esecuzione
(art. 82 cpv. 1 LEF), oppure un attestato di carenza di beni dopo pignoramento
(art. 149 cpv. 2 LEF) o dopo fallimento se vi è indicato che il fallito ha
riconosciuto il credito (art. 265 cpv. 1 LEF). Il giudice del rigetto non può
Considerandi
legittimamente fondarsi su un’allegazione del creditore non contestata dal
debitore per stabilire l’esigibilità del credito posto in esecuzione ove la
circostanza allegata non risulti dagli atti (sentenza 5A_ 399/2021 del 2 giugno
2023, consid. 5.3.2-5.3.3; sentenza della CEF 14.2023.112 del 30 aprile 2024, RtiD
2024.
II 720 n. 34c, consid. 5.3.2).
5.2.2.2
Vero
è, tuttavia, che secondo l’opinione comune, a meno che il
titolo prodotto dall’escutente non sia d’acchito sospetto – ciò che il giudice
verifica d’ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti (di fatto)
esatti e le firme che vi sono apposte sono
reputate autentiche (DTF
132.
III 140 consid. 4.1.2, pag. 143; sentenza
della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n. 61c consid. 6.2 e
in rinvii). Il giudice pronuncia il rigetto provvisorio ove l’inesattezza o la falsificazione non sia resa
verosimile seduta stante. Spetta all’escusso rendere verosimile
che la firma non è stata apposta da una
persona abilitata a rappresentare la società escussa. Solo in caso
di contestazione attendibile sorge a carico dell’escutente l’obbligo di
recare la prova piena che la firma figurante sul riconoscimento di debito è
quella dell’escusso o di un suo valido rappresentante (citate DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142 [secondo
cui l’ammissione dei poteri di rappresentanza in caso di mancata contestazione
non è arbitraria] e 14.2019.222 consid. 5.1.1.1; Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 82 LEF e i
rinvii; Veuillet, op. cit., n. 20
ad art. 82).
Nella
fattispecie, i rapporti d’intervento (doc. E e F) non sono però firmati, sicché
la presunzione di rappresentanza appena evocata non si applica.
5.2.2.3
Non è invero
necessario che il conteggio sia firmato dal datore di lavoro, ma dev’essere evidente che è stato allestito o approvato da lui o da suoi
rappresentanti autorizzati, ciò che l’escutente deve dimostrare (sopra
consid. 5.1). Orbene, nel caso all’esame è invece chiaro che i rapporti d’intervento sono stati allestiti dalla stessa escutente sulla
piattaforma web InteriJob, procedendo all’importazione dei dati dal suo
applicativo (SAM) e alla loro registrazione e validazione (“pda en tant que entreprise”). Non ha d’altronde dimostrato che rappresentanti autorizzati della CO
1.
abbiano approvato tali rapporti, giacché manca ogni informazione sul potere
di rappresentanza di PI 1, indicato solo come il “client CO 1” che avrebbe
registrato e validato i rapporti. In mancanza di un valido riconoscimento del numero delle ore prestate dagli impiegati
interinali, le somme poste in esecuzione non possono ritenersi riconosciute nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, sicché la decisione impugnata resiste
alla critica.
5.2.3
La reclamante si
avvale anche a torto della giurisprudenza secondo cui il giudice del rigetto
non dev’essere persuaso dell’esistenza dei fatti allegati, ma deve solo,
basandosi su elementi oggettivi, avere l’impressione che tali fatti si siano
verificati, senza escludere la possibilità che possano essersi svolti
diversamente. Questo principio riguarda infatti le eccezioni dell’escusso, che
in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF devono solo essere rese verosimili, mentre
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF l’escutente deve portare la prova piena dell’esistenza
del titolo esecutivo di rigetto da lui invocato (DTF 144 lll 552 consid. 4.1.4;
Staehelin, op. cit., n. 89a ad
art. 82) e deve farlo per mezzo di documenti ("par
titre": sentenze del Tribunale federale 5A_693/2022 del 6 marzo
2023.
consid. 3.4 e 5A_ 399/2021 del 2 giugno 2023 consid. 5.3.2).
6.
La
reclamante sostiene infine che la CO 1 ha pagato le fatture per ventidue mesi e
le ha richiesto di conoscere il saldo del debito pochi giorni prima della
dichiarazione di fallimento. Sollevata per la prima volta con il reclamo (in
prima sede avendo sostenuto al punto 79 che l’escussa “non
ha mai pagato” gli importi dovuti), la censura è inammissibile
(sopra consid. 1.2). Ad ogni modo né l’eventuale richiesta (non documentata) di
conoscere il saldo del debito né l’esistenza di precedenti pagamenti (non
documentati) sono di rilievo per il rigetto dell’opposizione all’esecuzione
relativa al saldo insoluto, perché un
riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto
della firma dell’escusso – non dà titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (tra tante:
sentenza della CEF 14.2023.150 del 5 giugno 2024, consid. 5.3).
7.
In
definitiva il reclamo va quindi respinto nella misura della sua ricevibilità. La decisione odierna, ad ogni modo, non priva l’escutente del diritto
di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra
consid. 2), previa istanza di conciliazione. Nell’ambito di tale procedimento
la RE 1 potrà dimostrare con altri mezzi di prova, che non sia un titolo di
rigetto nel ristretto senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, l’esistenza del credito posto
in esecuzione. Essa ha altresì la possibilità di chiedere
di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo
questa volta i documenti – se ne è in possesso – che dimostrano che PI 1 era
abilitato a rappresentare la CO 1 (sentenza della CEF 14.2019.117 del 18
novembre 2019 consid. 9).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 79'411.80,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).