Lexipedia

Decisione

14.2025.153

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

24 settembre 2025Italiano6 min

chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE1

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.153

Lugano

24 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.624 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 12 maggio 2025 dalla

CO1,

M______

contro

RE1,

G______

giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2025 presentato da RE1 contro

la decisione emessa il 3 settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _______ della sede di Bellinzona dell’Ufficio

d’esecuzione, il 12 maggio 2025 la CO1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE1

per il mancato pagamento di fr. 2'733.–.

B. All’udienza

di discussione del 20 agosto 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 3 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE1 dal giorno successivo alle ore 09:00,

riversando all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona l’anticipo di fr. 1'000.–

versato dall’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre

2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo

di avere saldato il credito posto in esecuzione. Stante il

prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE1

il 4 settembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 14 settembre,

per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 settembre (art. 142 cpv. 3

CPC). Presentato l’11 settembre 2025 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento creato il 4

settembre 2025 alle ore 15:13 (ovvero dopo la pronuncia del fallimento) relativo

al versamento di fr. 2'890.– all’Uf­ficio d’esecuzione a saldo dell’esecuzione

promossa dall’istante. Pur non rappresentando una conferma di pagamento, questa

Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’importo è

effettivamente stato accreditato sul conto dell’UE lo stesso giorno, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante non propone alcuna allegazione

o spiegazione, né mezzi di prova. Questa Camera ha inoltre verificato d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC) che la reclamante, pur non avendo attestati di carenza

beni a suo carico, è gravata da ulteriori 21 procedure esecutive per oltre fr. 15'000.–

(la maggior parte relativa a tasse e oneri sociali/assicurativi, anche per

piccoli importi), di cui 16 giunte allo stadio principale e, di queste, 8 allo

stadio della comminatoria di fallimento. In queste circostanze, il presupposto

della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e

il fallimento di RE1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame (neppure richiesto), il

fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE1.

3. Notificazione a:

RE1

CO1

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).