14.2025.153
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
24 settembre 2025Italiano6 min
chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE1
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.153
Lugano
24 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.624 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 12 maggio 2025 dalla
CO1,
M______
contro
RE1,
G______
giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2025 presentato da RE1 contro
la decisione emessa il 3 settembre 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _______ della sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, il 12 maggio 2025 la CO1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE1
per il mancato pagamento di fr. 2'733.–.
B. All’udienza
di discussione del 20 agosto 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 3 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE1 dal giorno successivo alle ore 09:00,
riversando all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona l’anticipo di fr. 1'000.–
versato dall’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre
2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato il credito posto in esecuzione. Stante il
prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE1
il 4 settembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 14 settembre,
per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 settembre (art. 142 cpv. 3
CPC). Presentato l’11 settembre 2025 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento creato il 4
settembre 2025 alle ore 15:13 (ovvero dopo la pronuncia del fallimento) relativo
al versamento di fr. 2'890.– all’Ufficio d’esecuzione a saldo dell’esecuzione
promossa dall’istante. Pur non rappresentando una conferma di pagamento, questa
Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’importo è
effettivamente stato accreditato sul conto dell’UE lo stesso giorno, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante non propone alcuna allegazione
o spiegazione, né mezzi di prova. Questa Camera ha inoltre verificato d’ufficio
(art. 255 lett. a CPC) che la reclamante, pur non avendo attestati di carenza
beni a suo carico, è gravata da ulteriori 21 procedure esecutive per oltre fr. 15'000.–
(la maggior parte relativa a tasse e oneri sociali/assicurativi, anche per
piccoli importi), di cui 16 giunte allo stadio principale e, di queste, 8 allo
stadio della comminatoria di fallimento. In queste circostanze, il presupposto
della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e
il fallimento di RE1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame (neppure richiesto), il
fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE1.
3. Notificazione a:
–
RE1
–
CO1
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).