14.2025.159
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
23 ottobre 2025Italiano5 min
con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
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Incarto n.
14.2025.159
Lugano
23 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.2304 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 aprile 2025 dalla
AO1, B___
contro
AP1,
L___
(patrocinata da PA1)
giudicando sul reclamo del 18 settembre 2025 presentato da AP1
contro la decisione emessa il 1° settembre 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. ____53 della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, l’8 aprile 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per il
mancato pagamento di fr. 1'452.50.
B. All’udienza
di discussione del 1° settembre 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando
all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–
versato dalla parte istante.
D. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 settembre
2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione già prima della pronuncia del fallimento. L’indomani
la presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a AP1 il 9 settembre 2025
(settimo giorno di giacenza dopo il tentativo di consegna infruttuoso della
decisione mediante posta raccomandata, art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il termine
d’impugnazione è scaduto venerdì 19 settembre. Presentato brevi manu il
giorno prima, il reclamo è dunque tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione,
attestante il versamento di fr. 289.20 in data 28 agosto 2025 (ore 14.39),
a saldo dell’esecuzione n. ____53 promossa
dall’istante (doc. C), ovvero prima della pronuncia del fallimento. Questa
Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), per il tramite del
programma di gestione delle esecuzioni (THEMIS), che la procedura esecutiva è
stata annullata lo stesso giorno. Posto che se tale circostanza fosse stata
comunicata per tempo, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172
n. 3 LEF), il reclamo va pertanto accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) senza necessità
di verificare la solvibilità della reclamante.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 1° settembre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, nei confronti di AP1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP1
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di AP1.
La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa
sede, pari a fr. 100.–, è versata a AO1 quale rimborso della tassa
di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
PA1
–
AO1;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).