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Decisione

14.2025.159

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

23 ottobre 2025Italiano5 min

con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.159

Lugano

23 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.2304 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 aprile 2025 dalla

AO1, B___

contro

AP1,

L___

(patrocinata da PA1)

giudicando sul reclamo del 18 settembre 2025 presentato da AP1

contro la decisione emessa il 1° settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. ____53 della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, l’8 aprile 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per il

mancato pagamento di fr. 1'452.50.

B. All’udienza

di discussione del 1° settembre 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando

all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–

versato dalla parte istante.

D. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 settembre

2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione già prima della pronuncia del fallimento. L’indomani

la presidente della Camera ha concesso all’impugna­zione effetto sospensivo. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a AP1 il 9 settembre 2025

(settimo giorno di giacenza dopo il tentativo di consegna infruttuoso della

decisione mediante posta raccomandata, art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il termine

d’impugnazione è scaduto venerdì 19 settembre. Presentato brevi manu il

giorno prima, il reclamo è dunque tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione,

attestante il versamento di fr. 289.20 in data 28 agosto 2025 (ore 14.39),

a saldo dell’esecu­zione n. ____53 promossa

dall’istante (doc. C), ovvero prima della pronuncia del fallimento. Questa

Camera ha verificato d’uffi­cio (art. 255 lett. a CPC), per il tramite del

programma di gestione delle esecuzioni (THEMIS), che la procedura esecutiva è

stata annullata lo stesso giorno. Posto che se tale circostanza fosse stata

comunicata per tempo, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’i­stanza (art. 172

n. 3 LEF), il reclamo va pertanto accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) senza necessità

di verificare la solvibilità della reclamante.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 1° settembre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, nei confronti di AP1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP1

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di AP1.

La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa

sede, pari a fr. 100.–, è versata a AO1 quale rimborso della tassa

di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

PA1

AO1;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).