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Decisione

14.2025.161

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia e dopo la scadenza del termine di reclamo

25 settembre 2025Italiano7 min

pagamento di fr. 1'946.20 di cui all’esecuzione n. ___58 (inc. SO.2025.2656), e di fr. 2'151.70

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.161

Lugano

25 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta

della giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2025.2492/2656/4124 (fallimento) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 22 aprile 2025, 25 aprile

2025 e 22 luglio 2025 dalla

CO1, B______

contro

RE1,

L____

giudicando sul reclamo del 19 settembre 2025 presentato dalla RE1

contro la decisione emessa l’11 settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. ___59 della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, il 22 aprile 2025 CO1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE1 per

il mancato pagamento di fr. 927.15 (inc. SO.2025.2492). Con due successive

istanze del 25 aprile e del 22 luglio 2025, CO1 ha chiesto alla medesima

Pretura di decretare il fallimento della RE1 anche per il mancato

pagamento di fr. 1'946.20 di cui all’esecuzione n. ___58 (inc. SO.2025.2656), e di fr. 2'151.70

di cui all’esecu­zione n. ___61 (inc. SO.2025.4124).

B. Con

ordinanza 27 maggio 2025 nell’inc. SO.2025.2492, il Pretore ha citato le parti

a comparire a un’udienza fissata per mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 11:10.

Il 4 giugno 2025, ha fissato a giovedì 4 settembre 2025 (ore 10:00) l’udienza

per l’inc. SO.2025.2656. Con successiva ordinanza 11 agosto 2025 il Pretore ha

poi congiunto le tre cause summenzionate e ha fissato per tutte l’udienza alla

data 3 settembre 2025, annullando quella prevista per il 4 settembre. Alla

suddetta udienza nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dell’11 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE1 dal giorno successivo alle

ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–

già anticipata dall’i­stante nell’inc. SO.2025.2492, girando all’Ufficio dei

fallimenti (ex art. 169 cpv. 1 LEF) il residuo dell’anticipo da lei versato in

tale procedura, pari a fr. 900.–, e restituendole per contro l’anticipo di

fr. 1'000.– da lei versato nell’ambito dell’inc. SO.2025.2656.

D. Contro la sentenza appena citata RE1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 settembre

2025 per ottenere, previo ottenimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato i tre

crediti posti in esecuzione. Con scritto 23 settembre 2025, la reclamante ha

prodotto un nuovo documento (ricevuta di pagamento). Stante il suo esito, il gravame

non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Nel

suo reclamo, RE1 indica di avere ricevuto la decisione 11 settembre 2025

lo stesso giorno. Il tracciamento agli atti (raccomandata n. 984191237300417576) attesta invece l’avvenuta

notifica in data 12 settembre 2025. In entrambi i casi, il termine d’im­pugnazione

è scaduto lunedì 22 settembre. Presentato tre giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. È per contro tardivo il

complemento inoltrato il 23 settembre 2025.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità.

Entrambi

i presupposti devono essere realizzati e fatti valere entro la scadenza del

termine di reclamo. I documenti presentati dopo la scadenza di tale termine non

sono ammessi e non vengono presi in considerazione (DTF 139 III 491 consid. 4,

136.

III 294 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale 5A_375/2025 dell’11

agosto 2025 consid. 3.1, 5A_827/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 3.1.1).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante, con il suo gravame 19 settembre 2025, ha prodotto

unicamente un ordine di pagamento del 19 settembre 2025 per fr. 5'300.05

riferito ai tre crediti in oggetto, con prevista data di esecuzione il 22

settembre 2025, ciò che tuttavia ancora non attesta l’avvenuto pagamento. Solo

il 23 settembre 2025, ovvero tardivamente dopo la scadenza del termine di

reclamo in data 22 settembre (sopra consid. 1), la medesima ha prodotto una

ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione, peraltro attestante che il

pagamento è avvenuto solo il 23 settembre, ammettendo che quello previsto per

il 22 settembre non era andato a buon fine e che il denaro era stato

accreditato solo il giorno successivo. I motivi per cui la reclamante non è

stata in grado, anche per ipotesi senza colpa o negligenza sua, di estinguere

il debito entro il termine di reclamo, sono d’altronde senza rilievo, dal

profilo giuridico, per l’applicazione dell’art. 174 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF

14.2022.110

del 18 ottobre 2022, consid. 2.1). Non risultando nemmeno adempiuta,

entro il 22 settembre, un’altra delle alternative prevista dall’art. 174 cpv. 2

LEF (deposito della somma dovuta o ritiro della domanda di fallimento), ne

deriva che il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF non è adempiuto,

e che il reclamo dev’essere respinto senza necessità di esaminare il secondo

presupposto relativo alla solvibilità. Il fallimento della RE1 è

pertanto confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la

domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE1.

3. Notificazione a:

RE1

CO1

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).