14.2025.161
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia e dopo la scadenza del termine di reclamo
25 settembre 2025Italiano7 min
pagamento di fr. 1'946.20 di cui all’esecuzione n. ___58 (inc. SO.2025.2656), e di fr. 2'151.70
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Incarto n.
14.2025.161
Lugano
25 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta
della giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2025.2492/2656/4124 (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 22 aprile 2025, 25 aprile
2025 e 22 luglio 2025 dalla
CO1, B______
contro
RE1,
L____
giudicando sul reclamo del 19 settembre 2025 presentato dalla RE1
contro la decisione emessa l’11 settembre 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. ___59 della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 22 aprile 2025 CO1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE1 per
il mancato pagamento di fr. 927.15 (inc. SO.2025.2492). Con due successive
istanze del 25 aprile e del 22 luglio 2025, CO1 ha chiesto alla medesima
Pretura di decretare il fallimento della RE1 anche per il mancato
pagamento di fr. 1'946.20 di cui all’esecuzione n. ___58 (inc. SO.2025.2656), e di fr. 2'151.70
di cui all’esecuzione n. ___61 (inc. SO.2025.4124).
B. Con
ordinanza 27 maggio 2025 nell’inc. SO.2025.2492, il Pretore ha citato le parti
a comparire a un’udienza fissata per mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 11:10.
Il 4 giugno 2025, ha fissato a giovedì 4 settembre 2025 (ore 10:00) l’udienza
per l’inc. SO.2025.2656. Con successiva ordinanza 11 agosto 2025 il Pretore ha
poi congiunto le tre cause summenzionate e ha fissato per tutte l’udienza alla
data 3 settembre 2025, annullando quella prevista per il 4 settembre. Alla
suddetta udienza nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’11 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE1 dal giorno successivo alle
ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–
già anticipata dall’istante nell’inc. SO.2025.2492, girando all’Ufficio dei
fallimenti (ex art. 169 cpv. 1 LEF) il residuo dell’anticipo da lei versato in
tale procedura, pari a fr. 900.–, e restituendole per contro l’anticipo di
fr. 1'000.– da lei versato nell’ambito dell’inc. SO.2025.2656.
D. Contro la sentenza appena citata RE1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 settembre
2025 per ottenere, previo ottenimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato i tre
crediti posti in esecuzione. Con scritto 23 settembre 2025, la reclamante ha
prodotto un nuovo documento (ricevuta di pagamento). Stante il suo esito, il gravame
non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Nel
suo reclamo, RE1 indica di avere ricevuto la decisione 11 settembre 2025
lo stesso giorno. Il tracciamento agli atti (raccomandata n. 984191237300417576) attesta invece l’avvenuta
notifica in data 12 settembre 2025. In entrambi i casi, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 22 settembre. Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. È per contro tardivo il
complemento inoltrato il 23 settembre 2025.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità.
Entrambi
i presupposti devono essere realizzati e fatti valere entro la scadenza del
termine di reclamo. I documenti presentati dopo la scadenza di tale termine non
sono ammessi e non vengono presi in considerazione (DTF 139 III 491 consid. 4,
136.
III 294 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale 5A_375/2025 dell’11
agosto 2025 consid. 3.1, 5A_827/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 3.1.1).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante, con il suo gravame 19 settembre 2025, ha prodotto
unicamente un ordine di pagamento del 19 settembre 2025 per fr. 5'300.05
riferito ai tre crediti in oggetto, con prevista data di esecuzione il 22
settembre 2025, ciò che tuttavia ancora non attesta l’avvenuto pagamento. Solo
il 23 settembre 2025, ovvero tardivamente dopo la scadenza del termine di
reclamo in data 22 settembre (sopra consid. 1), la medesima ha prodotto una
ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione, peraltro attestante che il
pagamento è avvenuto solo il 23 settembre, ammettendo che quello previsto per
il 22 settembre non era andato a buon fine e che il denaro era stato
accreditato solo il giorno successivo. I motivi per cui la reclamante non è
stata in grado, anche per ipotesi senza colpa o negligenza sua, di estinguere
il debito entro il termine di reclamo, sono d’altronde senza rilievo, dal
profilo giuridico, per l’applicazione dell’art. 174 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF
14.2022.110
del 18 ottobre 2022, consid. 2.1). Non risultando nemmeno adempiuta,
entro il 22 settembre, un’altra delle alternative prevista dall’art. 174 cpv. 2
LEF (deposito della somma dovuta o ritiro della domanda di fallimento), ne
deriva che il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF non è adempiuto,
e che il reclamo dev’essere respinto senza necessità di esaminare il secondo
presupposto relativo alla solvibilità. Il fallimento della RE1 è
pertanto confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la
domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE1.
3. Notificazione a:
–
RE1
–
CO1
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).