14.2025.166
Fallimento. Mancato pagamento del credito relativo all'esecuzione promossa dall'istante
31 ottobre 2025Italiano6 min
con decisione del 16 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
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Incarto n.
14.2025.166
Lugano
31 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.3095 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 maggio 2025 dalla
AO1,
B______
contro
AP1,
L______
giudicando sul reclamo del 24 settembre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 16
settembre 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _______ della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 20 maggio 2025 la AO1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di AP1 per il mancato pagamento
di fr. 1'451.70.
B. All’udienza
di discussione del 16 settembre 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 16 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a carico della medesima la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando
all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–
versato dalla parte istante.
D. Contro la sentenza appena citata AP1
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 24 settembre 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo
di essere intenzionata a saldare i debiti relativi ai suoi “creditori pubblici/privilegiati” entro 10 giorni e di stare formalizzando accordi di pagamento con i
rimanenti creditori, chiedendo altresì l’assegnazione di un termine di 30
giorni per produrre le quietanze dei pagamenti e/o le dichiarazioni di ritiro
dei creditori. Il 1° ottobre 2025 la presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo così come la richiesta di assegnazione di un
termine di 30 giorni per la produzione dei summenzionati documenti (segnalando
alla reclamante la necessità di realizzare i presupposti per l’annullamento del
fallimento entro la scadenza del termine di reclamo). Stante il prevedibile
esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a AP1
il 24 settembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 4 ottobre,
per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 6 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC).
Presentato il 24 settembre 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
2.2
Entrambi
i summenzionati presupposti (cumulativi) devono essere realizzati entro la
scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
2.3
Nel
caso in esame la reclamante si è limitata a esprimere la sua intenzione di
pagare entro breve termine (grazie alla liquidità immediata asseritamente a sua
disposizione pari all’incirca a fr. 25'000.–) “i creditori
pubblici/privilegiati”
e di produrre in seguito le relative quietanze, e a indicare di essere in
trattative con gli altri creditori (fra cui V______
V______AG) per il saldo degli ulteriori debiti, preannunciando che l’istante
“ritirerà l’istanza a seguito dell’accordo
di rientro in corso di perfezionamento; in subordine, verrà effettuato deposito
delle somme concordate”, preannunciando l’inoltro di
svariata documentazione (non annessa al gravame). Sennonché ella non ha poi prodotto
alcunché, né ha preteso (ancor prima di dimostrare) di avere nel frattempo
pagato l’esecuzione promossa dall’istante o depositato la relativa somma, né
che la AO1 abbia ritirato l’istanza o
altrimenti rinunciato all’attuazione della procedura fallimentare. Siccome il
presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF (pagamento/deposito/ritiro)
non è adempiuto e il termine di reclamo è ampiamente scaduto, il gravame va pertanto
respinto e il fallimento di AP1
confermato, senza necessità di verificare il secondo presupposto relativo alla solvibilità.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico
di AP1.
3. Notificazione a:
– AP1,
Via ____ __,
L______;
AO1,
W______ __,
B______;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).