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Decisione

14.2025.166

Fallimento. Mancato pagamento del credito relativo all'esecuzione promossa dall'istante

31 ottobre 2025Italiano6 min

con decisione del 16 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.166

Lugano

31 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.3095 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 maggio 2025 dalla

AO1,

B______

contro

AP1,

L______

giudicando sul reclamo del 24 settembre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 16

settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _______ della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, il 20 maggio 2025 la AO1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di AP1 per il mancato pagamento

di fr. 1'451.70.

B. All’udienza

di discussione del 16 settembre 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 16 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

ponendo a carico della medesima la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando

all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–

versato dalla parte istante.

D. Contro la sentenza appena citata AP1

è insorta a questa Camera con un

reclamo del 24 settembre 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo

di essere intenzionata a saldare i debiti relativi ai suoi “creditori pubblici/privilegiati” entro 10 giorni e di stare formalizzando accordi di pagamento con i

rimanenti creditori, chiedendo altresì l’assegnazione di un termine di 30

giorni per produrre le quietanze dei pagamenti e/o le dichiarazioni di ritiro

dei creditori. Il 1° ottobre 2025 la presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo così come la richiesta di assegnazione di un

termine di 30 giorni per la produzione dei summenzionati documenti (segnalando

alla reclamante la necessità di realizzare i presupposti per l’annullamento del

fallimento entro la scadenza del termine di reclamo). Stante il prevedibile

esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a AP1

il 24 settembre 2025, il termine d’im­pugnazione è scaduto sabato 4 ottobre,

per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 6 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC).

Presentato il 24 settembre 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

2.2

Entrambi

i summenzionati presupposti (cumulativi) devono essere realizzati entro la

scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

2.3

Nel

caso in esame la reclamante si è limitata a esprimere la sua intenzione di

pagare entro breve termine (grazie alla liquidità immediata asseritamente a sua

disposizione pari all’incirca a fr. 25'000.–) “i creditori

pubblici/privilegiati”

e di produrre in seguito le relative quietanze, e a indicare di essere in

trattative con gli altri creditori (fra cui V______

V______AG) per il saldo degli ulteriori debiti, preannunciando che l’istante

“ritirerà l’istanza a seguito dell’accordo

di rientro in corso di perfezionamento; in subordine, verrà effettuato deposito

delle somme concordate”, preannunciando l’inoltro di

svariata documentazione (non annessa al gravame). Sennonché ella non ha poi prodotto

alcunché, né ha preteso (ancor prima di dimostrare) di avere nel frattempo

pagato l’esecuzione promossa dall’istante o depositato la relativa somma, né

che la AO1 abbia ritirato l’istanza o

altrimenti rinunciato all’attuazione della procedura fallimentare. Siccome il

presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF (pagamento/deposito/ritiro)

non è adempiuto e il termine di reclamo è ampiamente scaduto, il gravame va pertanto

respinto e il fallimento di AP1

confermato, senza necessità di verificare il secondo presupposto relativo alla solvibilità.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico

di AP1.

3. Notificazione a:

– AP1,

Via ____ __,

L______;

AO1,

W______ __,

B______;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).