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Decisione

14.2025.168

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile

16 ottobre 2025Italiano7 min

Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento della AP1 per il mancato pagamento di fr. 1'594.96

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.168

Lugano

16 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.227 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Riviera promossa con istanza 21 luglio 2025 dalla

AO1,

Be______

contro

AP1,

B______

giudicando sul reclamo del 27 settembre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 17

settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _____58 della sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione,

il 21 luglio 2025 la AO1 ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento della AP1 per il mancato pagamento di fr. 1'594.96

oltre interessi.

B. All’udienza

di discussione del 17 settembre 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 17 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

AP1 dal giorno successivo alle ore 09:00,

stabilendo la restituzione all’istante dell’importo di fr. 100.– da lei

versato a titolo di anticipo della tassa di giustizia e delle spese e ponendo

tale importo a carico della massa fallimentare.

D. Contro la sentenza appena citata la AP1

è insorta a questa Camera con un

reclamo del 27 settembre 2025 per ottenere l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il debito posto in esecuzione nonché

ulteriori debiti, a comprova della sua volontà di risanare la sua situazione

finanziaria (senza chiedere l’effetto sospensivo). Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione

di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui

è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie il reclamo avverso la decisione 17 settembre 2025, presentato il 27

settembre 2025 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha versato all’UE, con valuta 22 settembre 2025, fr. 1'651.90

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (ciò che questa Camera ha

verificato d’ufficio, art. 255 lett. a CPC), per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha prodotto giustificativi

attestanti il pagamento di ulteriori esecuzioni a suo carico. Segnatamente, la

medesima il 22 settembre 2025 ha pure pagato, mediante deposito presso l’UE, fr. 600.–

a saldo dell’esecuzione n. ____42 e fr. 1'198.80 a saldo dell’esecuzione

n. 3750591 come pure, mediante pagamento

diretto alla creditrice (Suva) fr. 174.90 e fr. 723.65 a saldo delle

esecuzioni n. ____55 e _____64. È pur vero che questa Camera ha verificato d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC) che a suo carico permangono ancora 7 esecuzioni, di cui

una ancora allo stadio preliminare (per fr. 234.15) ma le ulteriori 6

giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, per un importo complessivo

pari all’incirca a fr. 7'000.–. Tenuto però conto che essa non è gravata

da attestati di carenza di beni, e che i pagamenti da lei recentemente

effettuati si assommano all’incirca a fr. 4'500.– (importo pari a più

della metà degli attuali scoperti), e ricordato che secondo giurisprudenza e

dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa essa può essere ammessa e il

fallimento della AP1 può essere annullato

ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, evidenziato tuttavia che se la situazione

debitoria (specialmente con riferimento alle esecuzioni già in stadio avanzato)

non dovesse essere risanata e la reclamante dovesse fallire un’altra volta nei

prossimi tempi, la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza avuta nel

caso odierno.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 17 settembre 2025 dalla Pretura del Distretto di

Riviera nei confronti della AP1 è

annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico

della AP1, con restituzione alla AO1 dell’anticipo da lei versato.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico

della AP1. La parte eccedente dell’anticipo

corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è trattenuta a

saldo della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo

n. I.2.

III. Notificazione a:

– AP1,

Via P______ M______

__,

B______;

– AO1,

Viale S______ __,

S______ F______,

Be______;

– Ufficio

d’esecuzione, Biasca;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).