14.2025.168
Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile
16 ottobre 2025Italiano7 min
Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento della AP1 per il mancato pagamento di fr. 1'594.96
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.168
Lugano
16 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.227 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Riviera promossa con istanza 21 luglio 2025 dalla
AO1,
Be______
contro
AP1,
B______
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 17
settembre 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _____58 della sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione,
il 21 luglio 2025 la AO1 ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento della AP1 per il mancato pagamento di fr. 1'594.96
oltre interessi.
B. All’udienza
di discussione del 17 settembre 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 17 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
AP1 dal giorno successivo alle ore 09:00,
stabilendo la restituzione all’istante dell’importo di fr. 100.– da lei
versato a titolo di anticipo della tassa di giustizia e delle spese e ponendo
tale importo a carico della massa fallimentare.
D. Contro la sentenza appena citata la AP1
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 27 settembre 2025 per ottenere l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il debito posto in esecuzione nonché
ulteriori debiti, a comprova della sua volontà di risanare la sua situazione
finanziaria (senza chiedere l’effetto sospensivo). Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione
di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui
è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie il reclamo avverso la decisione 17 settembre 2025, presentato il 27
settembre 2025 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha versato all’UE, con valuta 22 settembre 2025, fr. 1'651.90
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (ciò che questa Camera ha
verificato d’ufficio, art. 255 lett. a CPC), per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha prodotto giustificativi
attestanti il pagamento di ulteriori esecuzioni a suo carico. Segnatamente, la
medesima il 22 settembre 2025 ha pure pagato, mediante deposito presso l’UE, fr. 600.–
a saldo dell’esecuzione n. ____42 e fr. 1'198.80 a saldo dell’esecuzione
n. 3750591 come pure, mediante pagamento
diretto alla creditrice (Suva) fr. 174.90 e fr. 723.65 a saldo delle
esecuzioni n. ____55 e _____64. È pur vero che questa Camera ha verificato d’ufficio
(art. 255 lett. a CPC) che a suo carico permangono ancora 7 esecuzioni, di cui
una ancora allo stadio preliminare (per fr. 234.15) ma le ulteriori 6
giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, per un importo complessivo
pari all’incirca a fr. 7'000.–. Tenuto però conto che essa non è gravata
da attestati di carenza di beni, e che i pagamenti da lei recentemente
effettuati si assommano all’incirca a fr. 4'500.– (importo pari a più
della metà degli attuali scoperti), e ricordato che secondo giurisprudenza e
dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa essa può essere ammessa e il
fallimento della AP1 può essere annullato
ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, evidenziato tuttavia che se la situazione
debitoria (specialmente con riferimento alle esecuzioni già in stadio avanzato)
non dovesse essere risanata e la reclamante dovesse fallire un’altra volta nei
prossimi tempi, la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza avuta nel
caso odierno.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 17 settembre 2025 dalla Pretura del Distretto di
Riviera nei confronti della AP1 è
annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico
della AP1, con restituzione alla AO1 dell’anticipo da lei versato.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico
della AP1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è trattenuta a
saldo della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo
n. I.2.
III. Notificazione a:
– AP1,
Via P______ M______
__,
B______;
– AO1,
Viale S______ __,
S______ F______,
Be______;
– Ufficio
d’esecuzione, Biasca;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).