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Decisione

14.2025.169

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile

11 novembre 2025Italiano9 min

interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile 2025 PA1, AO2, AO4 e AO3

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.109

Lugano

26 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.125 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 24 aprile 2025 da

PA1, Br______

AO2,

L______

AO4,

Ba______

AO3,

L______

(tutti rappresentati da: PA1,

O______)

contro

AP1,

B______

giudicando sul reclamo del 24 giugno 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 18 giugno

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. _____11 emesso il 23 ottobre

2024 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, PA1,

AO2, AO4 e AO3

hanno escusso AP1 per l’incasso di fr. 2'204.–

oltre agli interessi del 15% dall’8 maggio 2024 (indicando quale causa del

credito: “Restituzione caparra

08.05.2024”) e fr. 5'000.– oltre agli interessi

del 15% dall’8 maggio 2024 (per “Migliori

lavori eseguiti”).

B. Avendo

AP1

interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile 2025 PA1, AO2, AO4 e AO3

ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Riviera.

Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 9 maggio 2025. Con replica 22 maggio 2025 e duplica 2 giugno 2025

le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

C. Statuendo con decisione del 18 giugno 2025, il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto

limitatamente a complessivi fr. 7'200.– oltre interessi del 5% dall’8

maggio 2024, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–, senza

assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 giugno 2025 per ottenerne l’annul­­lamento o la sospensione, chiedendo di ammettere

la sua “intenzione di produrre una perizia calligrafica quale mezzo di prova

decisivo” e di riservare la decisione finale all’esito dell’accertamento

peritale, con protesta di ripetibili. Stante il suo presumibile esito, l’impugna­tiva

non è stata notificata alle controparti per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a AP1 il 23 giugno

2025, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 3 luglio. Presentato il 24

giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i

passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua

critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue

argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza

del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a

tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria

documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente

verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.

254.

cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.

4.1

e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto osservato che l’istanza di

rigetto è fondata su una scrittura privata del 6 maggio 2024 intitolata “disdetta

stabile ___ v______ C______ __ ____ O______”

(doc. C), che costituisce senz’altro un riconoscimento di debito per l’importo

massimo di fr. 7'200.–, giacché nella medesima AP1 (“il locatore”) aveva accettato senza

condizioni di liberare la cauzione di fr. 2'200.– in favore di PA1, AO2, AO4 e AO3

(“i conduttori”) alla consegna delle chiavi e di riconoscere loro fr. 5'000.–

“per il valore del vostro investimento”, quale contropartita della

disdetta anticipata del contratto di locazione in essere fra le parti,

riguardante lo stabile “C______

e______ L______” (part. n. ___ RFD di R______).

Il primo giudice ha nel seguito rilevato che AP1

aveva eccepito di non aver sottoscritto tale scrittura privata (da lui ritenuta

falsa, ma che di primo acchito non risultava sospetta, essendo peraltro la firma

ivi riportata non palesemente difforme da quella da lui apposta sulle proprie

allegazioni di causa), senza però allegare alcunché a tal proposito e senza

produrre alcun documento che potesse far dubitare della sua autenticità, ovvero

senza rendere verosimile l’asserita falsificazione (cfr. art. 178 CPC). Il

Pretore ha poi stabilito che anche la sua eccezione relativa alla presenza di

difetti nell’ente locato al momento della riconsegna e alle derivanti ingenti

spese a lui cagionate non poteva ostare al rigetto, dal momento che la

scrittura privata 6 maggio 2024 non vi faceva menzione e il riconoscimento di

debito ivi contenuto era incondizionato. Ha pure aggiunto che ad ogni modo AP1 neppure aveva reso verosimile tale

contropretesa, mancando agli atti documenti relativi alla notifica ai

conduttori di tali danni o fatture da lui pagate per porvi rimedio.

4.

Nel

reclamo, AP1 non si confronta con questi

accertamenti (e in particolare non contesta di non aver reso verosimili le

proprie eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF), limitandosi a ribadire la

sua censura relativa all’autenticità della firma apposta sulla scrittura del 6

maggio 2024 e annunciando la sua intenzione di far redigere una perizia calligrafica

al fine di dimostrarne la falsificazione, chiedendo pertanto di tener conto di

questa sua volontà alla luce del diritto alla prova. Sennonché, come già

suesposto (consid. 1.2), con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni,

né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Pertanto il gravame,

basandosi integralmente su un’offerta di prova irricevibile, dev’essere

respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza

del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece il problema di

ripetibili o indennità, non essendo il gravame stato notificato alle

controparti per osservazioni e non essendo pertanto le medesime incorse in

spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'200.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– AP1,

Via G______ _,

B______;

PA1 c/o

T__, O.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).