14.2025.169
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile
11 novembre 2025Italiano9 min
interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile 2025 PA1, AO2, AO4 e AO3
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.109
Lugano
26 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.125 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 24 aprile 2025 da
PA1, Br______
AO2,
L______
AO4,
Ba______
AO3,
L______
(tutti rappresentati da: PA1,
O______)
contro
AP1,
B______
giudicando sul reclamo del 24 giugno 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 18 giugno
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. _____11 emesso il 23 ottobre
2024 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, PA1,
AO2, AO4 e AO3
hanno escusso AP1 per l’incasso di fr. 2'204.–
oltre agli interessi del 15% dall’8 maggio 2024 (indicando quale causa del
credito: “Restituzione caparra
08.05.2024”) e fr. 5'000.– oltre agli interessi
del 15% dall’8 maggio 2024 (per “Migliori
lavori eseguiti”).
B. Avendo
AP1
interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile 2025 PA1, AO2, AO4 e AO3
ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Riviera.
Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 9 maggio 2025. Con replica 22 maggio 2025 e duplica 2 giugno 2025
le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 18 giugno 2025, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto
limitatamente a complessivi fr. 7'200.– oltre interessi del 5% dall’8
maggio 2024, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–, senza
assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 giugno 2025 per ottenerne l’annullamento o la sospensione, chiedendo di ammettere
la sua “intenzione di produrre una perizia calligrafica quale mezzo di prova
decisivo” e di riservare la decisione finale all’esito dell’accertamento
peritale, con protesta di ripetibili. Stante il suo presumibile esito, l’impugnativa
non è stata notificata alle controparti per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a AP1 il 23 giugno
2025, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 3 luglio. Presentato il 24
giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i
passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua
critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue
argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza
del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a
tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria
documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente
verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.
254.
cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.
4.1
e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto osservato che l’istanza di
rigetto è fondata su una scrittura privata del 6 maggio 2024 intitolata “disdetta
stabile ___ v______ C______ __ ____ O______”
(doc. C), che costituisce senz’altro un riconoscimento di debito per l’importo
massimo di fr. 7'200.–, giacché nella medesima AP1 (“il locatore”) aveva accettato senza
condizioni di liberare la cauzione di fr. 2'200.– in favore di PA1, AO2, AO4 e AO3
(“i conduttori”) alla consegna delle chiavi e di riconoscere loro fr. 5'000.–
“per il valore del vostro investimento”, quale contropartita della
disdetta anticipata del contratto di locazione in essere fra le parti,
riguardante lo stabile “C______
e______ L______” (part. n. ___ RFD di R______).
Il primo giudice ha nel seguito rilevato che AP1
aveva eccepito di non aver sottoscritto tale scrittura privata (da lui ritenuta
falsa, ma che di primo acchito non risultava sospetta, essendo peraltro la firma
ivi riportata non palesemente difforme da quella da lui apposta sulle proprie
allegazioni di causa), senza però allegare alcunché a tal proposito e senza
produrre alcun documento che potesse far dubitare della sua autenticità, ovvero
senza rendere verosimile l’asserita falsificazione (cfr. art. 178 CPC). Il
Pretore ha poi stabilito che anche la sua eccezione relativa alla presenza di
difetti nell’ente locato al momento della riconsegna e alle derivanti ingenti
spese a lui cagionate non poteva ostare al rigetto, dal momento che la
scrittura privata 6 maggio 2024 non vi faceva menzione e il riconoscimento di
debito ivi contenuto era incondizionato. Ha pure aggiunto che ad ogni modo AP1 neppure aveva reso verosimile tale
contropretesa, mancando agli atti documenti relativi alla notifica ai
conduttori di tali danni o fatture da lui pagate per porvi rimedio.
4.
Nel
reclamo, AP1 non si confronta con questi
accertamenti (e in particolare non contesta di non aver reso verosimili le
proprie eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF), limitandosi a ribadire la
sua censura relativa all’autenticità della firma apposta sulla scrittura del 6
maggio 2024 e annunciando la sua intenzione di far redigere una perizia calligrafica
al fine di dimostrarne la falsificazione, chiedendo pertanto di tener conto di
questa sua volontà alla luce del diritto alla prova. Sennonché, come già
suesposto (consid. 1.2), con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni,
né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Pertanto il gravame,
basandosi integralmente su un’offerta di prova irricevibile, dev’essere
respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza
del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece il problema di
ripetibili o indennità, non essendo il gravame stato notificato alle
controparti per osservazioni e non essendo pertanto le medesime incorse in
spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'200.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– AP1,
Via G______ _,
B______;
PA1 c/o
T__, O.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).