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Decisione

14.2025.171

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Violazione del diritto di essere sentito. Ordinanza non notificata con termine per presentare osservazioni all’istanza. Finzione di notifica non opponibile

13 ottobre 2025Italiano7 min

Camera con un reclamo del 2 ottobre 2025 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che venga “dichiarata nulla” e

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2025.171

Lugano

13 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.248 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 gennaio

2025 da

CO 1 __________

CO 2 __________

(rappr. da: RA 1 __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 2 ottobre 2025 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 19 settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2024 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 17'760.– oltre agli interessi del 7% dal 1° ottobre 2024 (indicando

quale causa del credito: “Affitto

+ acc. spese accessorie + posto auto 1.8/31.10.2024 (Fr. 5'920.–- x 3)

ufficio in __________”) e fr. 103.60

(per “int. fino al 30.9.2024”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15

gennaio 2025 CO 1 CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

statuendo con decisione del 19 settembre 2025, il Pretore

ha constatato che il convenuto ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine

per presentare osservazioni e ha parzialmente accolto l’i­­stanza e rigettato

in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto (per fr. 17'783.50

oltre interessi anziché per fr. 17'863.60 oltre interessi), ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 550.–

a favore degli istanti;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 2 ottobre 2025 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che venga “dichiarata nulla” e

la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

che la sentenza

impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­po­sizione – è una decisione

di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui

è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione

e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso;

che il

reclamo presentato il 2 ottobre 2025 (data del timbro postale), ossia entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 251 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC)

del 22 settembre 2025, è tempestivo;

che

nella decisione impugnata il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di

rigetto dopo aver constatato che la parte convenuta aveva lasciato trascorrere

infruttuoso il termine assegnatole per presentare le osservazioni all’istanza;

che

il reclamante si duole in particolare di non aver potuto difendere i propri

interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione (pag. 9 e segg.);

che

dall’incarto trasmesso alla Camera risulta che con ordinanza del 20 gennaio 2025 il Pretore ha fissato alla parte

convenuta un termine di venti giorni per presentare osservazioni all’istanza e

che la raccomandata contenente tale invito al convenuto è tornata alla Pretura

con la menzione “non ritirato” per due volte, prima il 31 gennaio 2025 (con

impostazione dell’invio il 20 gennaio 2025) e poi il 14 febbraio 2025 (con

impostazione dell’invio il 5 febbraio 2025);

che

sulla busta ritornata al mittente il 14 febbraio 2024 è indicata a mano

un’annotazione, da cui risulta che la Pretura abbia in seguito trasmesso

l’invio alla parte convenuta per posta A, senza attestazione di ricevuta;

che

giusta l’art. 138 cpv. 1 e 4 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e

Considerandi

decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta, e non tramite invio postale ordinario;

che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto

opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la

notifica di un’istanza di rigetto dell’opposi-­­zione, sicché la finzione di

notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138

cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; v. pure,

tra altre, sentenze della CEF 14.2020.60 del 23 luglio 2020, pagg. 2-3 e

14.2019.90

del 3 luglio 2019, pagg. 2-3);

che

non risulta d’altronde che la parte convenuta abbia avuto conoscenza della

procedura di rigetto dell’opposizione prima di ricevere la decisione impugnata;

che

in queste circostanze il Pretore non poteva considerare valida la notifica ed

emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto tentare una

nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o di un

agente di polizia (già citata sentenza della CEF 14.2020.60, pag. 3, Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138 CPC);

che

il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;

che

una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che

la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità

di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha

misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale

federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.3) e non ne risulti per lei alcun

pregiudizio (DTF 142 III 55 consid. 4.3);

che

nella fattispecie il reclamante invoca anche censure sui fatti della causa,

sulle quali la Camera ha un potere cognitivo limitato, potendo intervenire solo

in caso di accertamenti manifestamente errati del primo giudice (art. 310 lett.

b CPC, v. anche già citata sentenza della CEF 14.2020.60, pag. 3 e reclamo, pag. 18 infine: “le conclusioni cui giunge il Giudice di

prime cure, per i motivi esposti, derivano (…) ad un accertamento manifestamente

errato dei fatti circa il titolo di rigetto e l’esecuzione”);

che

la causa non è pertanto matura per il giudizio;

che

in accoglimento del reclamo la sentenza impugnata va per-tanto annullata e la

causa rinviata alla Pretura per nuovo giudizio dopo aver sentito il convenuto

(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

che il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel

merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa

può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del

Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4; sentenza della

CEF 14.2018.41 del 29 marzo 2018 pag. 3);

che

con l’emanazione del presente giudizio, la domanda d’effetto sospensivo

contenuta nel reclamo diviene priva d’oggetto;

che

la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a

una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di

giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

che

non si attribuiscono ripetibili al reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC

consente di principio di porre a carico dello Stato soltanto le spese

processuali e non anche spese ripetibili (già citata sentenza della CEF

14.2018.41

pag. 3);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 17'783.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto nel senso che la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio previa concessione al convenuto della

facoltà di esprimersi sull’istanza.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).