14.2025.171
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Violazione del diritto di essere sentito. Ordinanza non notificata con termine per presentare osservazioni all’istanza. Finzione di notifica non opponibile
13 ottobre 2025Italiano7 min
Camera con un reclamo del 2 ottobre 2025 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che venga “dichiarata nulla” e
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RE 1
Incarto n.
14.2025.171
Lugano
13 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della giudice:
Bellotti, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.248 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 gennaio
2025 da
CO 1 __________
CO 2 __________
(rappr. da: RA 1 __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 2 ottobre 2025 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 settembre 2025 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2024 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 17'760.– oltre agli interessi del 7% dal 1° ottobre 2024 (indicando
quale causa del credito: “Affitto
+ acc. spese accessorie + posto auto 1.8/31.10.2024 (Fr. 5'920.–- x 3)
ufficio in __________”) e fr. 103.60
(per “int. fino al 30.9.2024”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15
gennaio 2025 CO 1 CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
statuendo con decisione del 19 settembre 2025, il Pretore
ha constatato che il convenuto ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine
per presentare osservazioni e ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato
in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto (per fr. 17'783.50
oltre interessi anziché per fr. 17'863.60 oltre interessi), ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 550.–
a favore degli istanti;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 2 ottobre 2025 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che venga “dichiarata nulla” e
la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
che la sentenza
impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione
di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui
è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione
e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza
riguardo al valore litigioso;
che il
reclamo presentato il 2 ottobre 2025 (data del timbro postale), ossia entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 251 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC)
del 22 settembre 2025, è tempestivo;
che
nella decisione impugnata il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di
rigetto dopo aver constatato che la parte convenuta aveva lasciato trascorrere
infruttuoso il termine assegnatole per presentare le osservazioni all’istanza;
che
il reclamante si duole in particolare di non aver potuto difendere i propri
interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione (pag. 9 e segg.);
che
dall’incarto trasmesso alla Camera risulta che con ordinanza del 20 gennaio 2025 il Pretore ha fissato alla parte
convenuta un termine di venti giorni per presentare osservazioni all’istanza e
che la raccomandata contenente tale invito al convenuto è tornata alla Pretura
con la menzione “non ritirato” per due volte, prima il 31 gennaio 2025 (con
impostazione dell’invio il 20 gennaio 2025) e poi il 14 febbraio 2025 (con
impostazione dell’invio il 5 febbraio 2025);
che
sulla busta ritornata al mittente il 14 febbraio 2024 è indicata a mano
un’annotazione, da cui risulta che la Pretura abbia in seguito trasmesso
l’invio alla parte convenuta per posta A, senza attestazione di ricevuta;
che
giusta l’art. 138 cpv. 1 e 4 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e
Considerandi
decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro
ricevuta, e non tramite invio postale ordinario;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto
opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la
notifica di un’istanza di rigetto dell’opposi-zione, sicché la finzione di
notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138
cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; v. pure,
tra altre, sentenze della CEF 14.2020.60 del 23 luglio 2020, pagg. 2-3 e
14.2019.90
del 3 luglio 2019, pagg. 2-3);
che
non risulta d’altronde che la parte convenuta abbia avuto conoscenza della
procedura di rigetto dell’opposizione prima di ricevere la decisione impugnata;
che
in queste circostanze il Pretore non poteva considerare valida la notifica ed
emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto tentare una
nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o di un
agente di polizia (già citata sentenza della CEF 14.2020.60, pag. 3, Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138 CPC);
che
il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;
che
una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che
la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità
di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha
misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale
federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.3) e non ne risulti per lei alcun
pregiudizio (DTF 142 III 55 consid. 4.3);
che
nella fattispecie il reclamante invoca anche censure sui fatti della causa,
sulle quali la Camera ha un potere cognitivo limitato, potendo intervenire solo
in caso di accertamenti manifestamente errati del primo giudice (art. 310 lett.
b CPC, v. anche già citata sentenza della CEF 14.2020.60, pag. 3 e reclamo, pag. 18 infine: “le conclusioni cui giunge il Giudice di
prime cure, per i motivi esposti, derivano (…) ad un accertamento manifestamente
errato dei fatti circa il titolo di rigetto e l’esecuzione”);
che
la causa non è pertanto matura per il giudizio;
che
in accoglimento del reclamo la sentenza impugnata va per-tanto annullata e la
causa rinviata alla Pretura per nuovo giudizio dopo aver sentito il convenuto
(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel
merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa
può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del
Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4; sentenza della
CEF 14.2018.41 del 29 marzo 2018 pag. 3);
che
con l’emanazione del presente giudizio, la domanda d’effetto sospensivo
contenuta nel reclamo diviene priva d’oggetto;
che
la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a
una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si attribuiscono ripetibili al reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC
consente di principio di porre a carico dello Stato soltanto le spese
processuali e non anche spese ripetibili (già citata sentenza della CEF
14.2018.41
pag. 3);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 17'783.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto nel senso che la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio previa concessione al convenuto della
facoltà di esprimersi sull’istanza.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).