14.2025.172@141104
Numero d'incarto: 14.2025.172
Data decisione, Autorità: 15.04.2026, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione di una pretesa espressa in valuta estera; obbligo di conversione nella domanda di esecuzione e nell’istanza di rigetto; prova la data della domanda in caso di contestazione; notorietà del tasso di cambio
Incarto n.
14.2025.172
Lugano
15 aprile 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Bellotti, presidente
Jaques e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 19 giugno 2025 da
CO 1, IT – __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2025 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2025 dal Pretore aggiunto;
Fatti
in fatto:
A. Il 18 ottobre 2014, l’RE 1 (in seguito anche RE 1 o la mandataria), il cui direttore è RA 1, ed CO 1 (“CO 1”, il mandante) hanno concluso un contratto di mandato fiduciario, con il quale l’RE 1 si è obbligata, tra l’altro:
– ad “assistere CO 1 per il trasferimento della somma equivalente a circa 560'000 €[…] dal conto corrente del sig. CO 1 in valuta EURO al conto della società RE 1” (art. 1);
– a “reperire i finanziamenti occorrenti per lo sviluppo del progetto ’D__________ K__________’ […]. La somma equivalente a circa 560'000 € costituirà anticipo per l’investimento in questione. Per tale operazione la società RE 1 tratterrà una commissione pari al 3 % […] dell’importo trasferito […]” (art. 1);
– a “far fronte all’impegno assunto all’art. 1 reperendo quindi l’intero ammontare per l’avviamento del progetto ’D__________ K__________’” entro il 31 dicembre 2019 (art. 2);
– “in caso di mancato reperimento dei fondi occorrenti per l’avviamento del progetto ’D__________ K__________’”,a “restitui[re] a CO 1 o al di lui figlio RA 2 […] l’importo indicato all’art. 1 decurtato della commissione indicata” (art. 2);
– infine, “in ogni caso” a restituire “quanto indicato al punto 1 […] nei tempi e nei modi già concordati e cioè entro e non oltre il 31.12.2019. Eventuali ritardi nella consegna degli importi pattuiti da RE 1 a CO 1 o al di lui figlio […], non rispettando le scadenze di cui al punto 2, determineranno una penale del 5% annuo calcolato pro rata sull’importo non restituito e tale penale sarà a carico di RE 1” (art. 5).
Da parte sua, il mandante si è obbligato, in particolare, a “retribuire RE 1 per come indicato all’art. 1” (art. 3), ossia lasciando trattenere alla mandataria “una commissione pari al 3% […] dell’importo trasferito” (art. 1).
B. Il 5 aprile 2019, l’RE 1, CO 1 e la società edile lituana PI 1 (in seguito anche l’appaltatrice), hanno concluso un contratto di delegazione cumulativa di debito. Quali premesse, le parti 1) hanno riepilogato il contenuto del mandato fiduciario (n. 1-4), 2) hanno precisato che il mandante, in adempimento del contratto, aveva trasferito € 608'930.80 alla mandataria (n. 5) e che quest’ultima aveva trasferito la somma all’appaltatrice (n. 6), 3) hanno osservato che da allora erano trascorsi oltre quattro anni, ma che il progetto “D__________ K__________” (operazione immobiliare in Lituania) non era stato ancora completato e 4) hanno stabilito che il mandante e la mandataria intendevano “procedere alla restituzione della somma” trasferita, decurtata della commissione del 3% e delle ulteriori spese sostenute dalla mandataria (n. 7), e che all’uopo sarebbe stato “più conveniente e rapido delegare la PI 1 stessa a restituire al signor CO 1 quanto a quest’ultimo dovuto” (n. 8).
Ciò posto l’RE 1 ha dichiarato di assegnare“irrevocabilmente al signor CO 1, che accetta, la PI 1 quale nuova debitrice”, e di delegare alla medesima il pagamento diretto al suo mandante della “somma omnicomprensiva di 564'127.90 euro, già al netto di corrispettivo e spese” (n. 10 e 11). L’appaltatrice si è conseguentemente obbligata “a pagare a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa al signor CO 1 […] la […] somma di 564'127.90 euro entro il 30 settembre 2019” (n. 13). Da parte sua, la mandataria ha dichiarato di “rest[are] obbligata in solido con la PI 1 nei confronti del signor CO 1 fino a quando la suddetta somma di 564'127.90 euro non sarà stata integralmente pagata dall’una o dall’altra società” (n. 14) e di “rinuncia[re] irrevocabilmente al beneficio della preventiva escussione della PI 1”, sicché il mandante avrebbe avuto “la facoltà di escutere a sua insindacabile scelta l’una o l’altra o entrambe le società […] anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1268, comma 2, del Codice Civile italiano” (n. 15). Da ultimo, è stato pattuito che “le obbligazioni tra le parti contenute nella presente delegazione di debito sono regolate dal diritto italiano, che si richiama per quanto qui non espressamente disciplinato” (n. 17).
C. Nondimeno, e malgrado i termini suindicati, dallo scambio di corrispondenza e-mail agli atti si evince che negli anni successivi (2021-2023) le parti ancora discutevano in merito alla situazione e alle modalità di restituzione del credito e che RA 1 aggiornava il figlio del mandante, RA 2, sullo stato del progetto immobiliare (ancora in corso) e proponeva un piano di rimborso, giustificando i ritardi sulla base di vari fattori (segnatamente pandemia, guerra, evoluzione del progetto suddetto, trattative con le banche per reperire finanziamenti). Infine, il 27 settembre 2024 RA 2 ha formalmente ingiunto (invano) alla PI 1 di pagare € 564'127.90 entro 15 giorni.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 maggio 2025 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 528'645.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019 (indicando quale causa del credito la “Quota in linea Capitale dovuta in virtù del Mandato fiduciario del 17.10.2014 e della Delegazione cumulativa di debito del 05.04.2019”) e fr. 141'865.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2020 (per la “Penale di cui Mandato fiduciario 17.10.14 e Delegazione cumulativa debito 5.4.19”).
E. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 giugno 2025 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 luglio 2025. Con replica, duplica, triplica spontanea e quadruplica spontanea, rispettivamente del 28 luglio, 18 agosto, 1° e 11 settembre 2025, le parti hanno ribadito le reciproche e antitetiche posizioni.
F. Statuendo con decisione del 22 settembre 2025, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 527'798.06 oltre agl’interessi del 10% dal 12 ottobre 2024, ponendo le spese processuali di fr. 800.– per ¾ a suo carico e per ¼ a carico dell’istante, e condannando la prima a versare alla seconda un’indennità di fr. 3'500.–.
G. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2025 per ottenerne la riforma, nel senso della reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili. Mediante ordinanza del 6 ottobre 2025, la presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2025, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, pure con protesta di spese e ripetibili. Con replica e duplica spontanee, rispettivamente, del 14 e 28 novembre 2025, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.
Considerandi
in diritto:
1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 23 settembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 3 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del di-ritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Alle osservazioni è acclusa la “corrispondenza indirizzata all’Ufficio Esecuzioni di Mendrisio”, ovvero 1) una lettera del 13 maggio 2025 dell’avv. PA 2 all’UE, 2) una domanda di esecuzione, datata sempre 13 maggio 2025 e 3) un documento attestante il tasso di cambio EUR/CHF al 13 maggio 2025. Invero, solo i primi due documenti sono nuovi, essendo il terzo già stato prodotto in prima sede quale doc. J. Con la duplica, CO 1 sostiene in particolare che la domanda di esecuzione, “in quanto atto procedurale consultabile d’ufficio, non costituisce un nuovo mezzo di prova e non è soggetta alle limitazioni dell’art. 326 cpv. 1 (CAEF [recte: CEF] TI, inc. 15.2022.139”. A torto. Difatti, giusta l’art. 326 CPC, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, riservate le “speciali disposizioni di legge” di cui al secondo capoverso (ad esempio, l’art. 278 cpv. 3, 2° periodo LEF) – in concreto non pertinenti – e (a titolo di eccezione) l’ipotesi che ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; DTF 139 III 471 consid. 3.4; tra tante: sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020, consid. 6). Ora, l’opportunità di produrre la domanda di esecuzione è sorta già durante lo scambio di scritti di prima sede (sotto consid. 5.3), sicché non ne dà motivo la decisione impugnata. Ne segue che i due nuovi documenti summenzionati sono inammissibili, perciò la Camera non ne terrà conto ai fini del giudizio.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto, per quanto qui d’interesse, ha statuito che i contratti di mandato fiduciario e di delegazione cumulativa di debito costituiscono validi riconoscimenti di debito e, di conseguenza, titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione per € 564'127.90, pari a fr. 527'798.06, al tasso di cambio €/fr. di 0.9356, valido il giorno di emissione del precetto esecutivo, “essendo sconosciuto il giorno della domanda d’esecuzione; cfr. art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF; CEF 29 maggio 2009, n. 14.2009.2”. Ha pertanto parzialmente accolto l’istanza per fr. 527'798.06 oltre agl’interessi del 10% (5% di mora ex art. 104 CO + 5% a titolo di penale come da accordi di cui al doc. A, pto. 5) dal 12 ottobre 2024 (data di scadenza del termine di pagamento di 15 giorni assegnato con e-mail 27 settembre 2024).
4. Nel reclamo l’RE 1 rileva in particolare di aver contestato già nelle osservazioni il tasso di cambio applicato dall’escutente ai crediti posti in esecuzione, per il motivo ch’egli non aveva comprovato la data della domanda di esecuzione e non vi ha rimediato né nella replica, né nella triplica. Sostiene che in assenza di tale prova, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto respingere l’istanza anziché applicare d’ufficio il tasso valido alla data di emissione del precetto esecutivo. Chiede pertanto la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione dell’istanza.
4.1 Nelle osservazioni, CO 1 sostiene che applicare il tasso di cambio valido alla data di emissione del precetto esecutivo, come fatto dal Pretore, è conforme alla giurisprudenza più recente, ossia alla citata 14.2009.2, che, a suo avviso, stabilisce che “in materia di esecuzione forzata su crediti in valuta estera, la data del tasso di cambio rilevante è quella della presentazione della domanda di esecuzione o della notifica del precetto esecutivo. Alla luce del nuovo orientamento del Tribunale federale, il tasso di cambio (e la sua data) costituisce fatto notorio e non deve più essere provato dal creditore, potendo essere accertato d’ufficio dal giudice tramite fonti pubbliche accessibili”. Dalla stessa giurisprudenza, il resistente deduce che non gravava su di lui l’onere di provare la data della domanda di esecuzione o il tasso di cambio applicato, trattandosi di “elementi oggettivamente accertabili dal giudice tramite fonti pubbliche”. Sia come sia, afferma che tale giorno si ricava tanto da un documento (doc. D) da lui prodotto in prima sede (in cui ha esposto il calcolo svolto per determinare l’importo della penale e indicato il 13 maggio 2025 come ultimo giorno del calcolo), quanto dalla copia della domanda, allegata alle osservazioni di seconda sede. Chiede pertanto la reiezione del reclamo.
4.2 Nella replica, l’RE 1 fa notare che la citata 14.2009.2 non contiene lo stralcio menzionato dal resistente e contesta che dal doc. D sia ricavabile la data della domanda di esecuzione. Ricorda che la domanda di esecuzione acclusa alle osservazioni è inammissibile in seconda sede e, comunque, ne contesta cautelativamente l’autenticità, per il motivo che il numero di raccomandata della lettera, indirizzata all’UE e a cui era allegata la domanda, è in realtà relativo a una raccomandata del 20 maggio 2025, che risulta spedita una settimana dopo il 13 maggio 2025, la data riportata sulla lettera e sulla domanda.
4.3 Infine, nella duplica, CO 1 ammette che la citazione della decisione 14.2009.2 è un refuso, ma afferma che nondimeno vige il principio consolidato secondo cui la conversione in franchi svizzeri è eseguita d’ufficio dall’autorità. Ribadisce che il creditore, nella procedura di rigetto dell’opposizione, non deve provare la data della domanda di esecuzione, giacché risulta dall’incarto dell’Ufficio d’esecuzione e sarebbe un “atto procedurale consultabile d’ufficio”. Aggiunge che “le osservazioni concernenti il codice di tracciamento della raccomandata sono prive di incidenza: non mettono in dubbio la regolarità della procedura e non integrano un motivo di opposizione ai sensi dell’art. 79 [recte: 82] LEF”.
5. Se il creditore vuole porre in esecuzione una pretesa espressa in valuta estera deve indicarla nella domanda d’esecuzione convertita in franchi svizzeri (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF) al tasso di cambio valido il giorno della domanda (DTF 137 III 623 consid. 3). L’ammontare del credito indicato nella domanda dev’essere riportato nel precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) e rimane di regola immutabile per il resto dell’esecuzione, fatta salva la facoltà per il creditore di chiederne con domanda di continuazione la riconversione in valuta svizzera al corso del giorno di quella domanda (art. 88 cpv. 4 LEF).
5.1 Allo stesso modo, nell’istanza di rigetto dell’opposizione il creditore di una pretesa espressa in valuta estera deve indicarla convertita in franchi svizzeri (sentenza del Tribunale federale 5A_589/ 2012 del 13 dicembre 2012 consid. 2.2, § 1; sentenza della CEF 14.2007.44 del 6 dicembre 2007 consid. 3, § 1): il giudice può infatti rigettare l’opposizione soltanto per un importo in franchi svizzeri (sentenza del Tribunale federale 5A_422/2016, consid. 1), giacché l’esecuzione può continuare soltanto in quella valuta (DTF 43 III 270, pag. 272 e sopra consid. 5).Nell’istanza, la pretesa dev’essere convertita in franchi al tasso di cambio valido il giorno della domanda d’esecuzione (citata CEF 14.2007.44 ibidem), poiché come detto, salva la facoltà di (ri)convertirlo nella domanda di continuazione dell’esecuzione, l’ammontare del credito, una volta indicato nella domanda d’esecuzione, è immutabile per il resto dell’esecuzione (sopra consid. 5). Il giudice deve verificare la correttezza del giorno di conversione e/o del relativo tasso solo se il debitore li ha contestati. L’esame non avviene d’ufficio come per la verifica dell’identità della causa del credito indicato nel titolo esecutivo e quella indicata nel precetto esecutivo (DTF 142 III 720 consid. 4.1), poiché la pretesa dell’escutente rimane sempre la stessa a prescindere dalla moneta in cui è espressa (sentenze della CEF 14.2025.42 del 7 agosto 2025, consid. 5.1, 14.2024.56 del 23 ottobre 2024 consid. 4.2 e 14.2022.162 del 19 giugno 2023, consid. 5.2.2).
5.1.1 In presenza di una sufficiente contestazione, il giudice è tenuto a esaminare se il creditore ha comprovato il giorno della domanda di esecuzione, giacché in assenza di tale data è impossibile verificare la correttezza del giorno di conversione e, a cascata, del relativo tasso di cambio. Nella negativa, il giudice è tenuto a respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2009.48 del 10 luglio 2009 consid. 4/a § 1, 14.2008.109 del 3 marzo 2009 consid. 5 e 6 e implicitamente 14.2011.61 del 16 giugno 2011 consid. 6.1; Bovey/Constantin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ª ed. 2025, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 93 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 52 ad art. 80 LEF), solo il tasso di cambio, in mancanza di contestazioni, potendosi ritenere un fatto notorio. La menzionata 14.2009.2, nella misura in cui la Camera ha giudicato implicitamente ammissibile che il creditore potesse limitarsi a comprovare il giorno di emissione del precetto esecutivo (consid. 8, § 2) – il che di regola avviene automaticamente, giacché egli deve allegare il precetto all’istanza, ciò che renderebbe la contestazione una vana formalità –, risulta pertanto isolata e in contrasto con l’opinione della dottrina, e di conseguenza errata.
5.1.2 Nell’affermativa, qualora l’escusso contesti il giorno di conversione indicato dall’escutente, il giudice è tenuto, se è errato, a correggere l’importo convertito in base al relativo tasso e ad accogliere l’istanza. Il tasso di cambio è invero un fatto notorio (DTF 150 III 209 consid. 2.2), che perciò il creditore non deve addurre e tanto meno provare (DTF 137 III 623 consid. 3). Qualora invece la contesta-zione verta sul tasso di cambio – in altre parole, ove l’escusso contesti che il giorno della domanda di esecuzione vigesse il tasso fatto valere dall’escutente – il giudice, se il tasso non è indicato nel precetto e/o nell’istanza di rigetto, dapprima lo determina dividendo l’importo in franchi svizzeri menzionato nel precetto con quello in valuta estera risultante dall’istanza, e poi, se esso è errato, corregge d’ufficio l’importo convertito e accoglie l’istanza (citate 14.2025. 42 consid. 5.1 e 14.2022.162 consid. 5.2.3).
5.2 Orbene, contrariamente a quanto affermato da CO 1, in caso di contestazione incombe al creditore comprovare la data della conversione dell’importo in valuta estera in quella svizzera, non al giudice stabilirla d’ufficio, e tale data è quella del giorno della domanda di esecuzione, non quella di emissione del precetto esecutivo (sopra consid. 5.1.1). La data di ricezione della domanda d’esecuzione risulta sì dall’incarto dell’Ufficio d’esecuzione, che la deve inserire nei suoi registri (art. 7 Rform [RS 281.31]), ma non è un fatto notorio come pretende invece implicitamente il resistente, sicché il giudice non può consultarlo d’ufficio. Quanto al tasso di cambio, non si disconosce certo ch’esso costituisce un fatto notorio (sopra consid. 5.1.2), ma, per determinarlo, è pur sempre necessario conoscere la data della domanda onde poterlo applicare correttamente (sopra consid. 5.1.1).
5.3 Ciò detto, nell’istanza CO 1 non ha speso una parola né sulla data della domanda di esecuzione, né sul tasso di cambio applicato, e neppure ha allegato documenti al riguardo, il doc. D contenendo una tabella da lui stesso allestita in merito a un’altra questione (calcolo della penale). In merito al difetto d’indicazione del momento della domanda d’esecuzione ribadito nelle osservazioni (ad 11-12-13-14, pag. 7), nella replica l’escutente ha ribattuto (soltanto) che “eventuali questioni relative al tasso di cambio o alla quantificazione degli importi non incidono sulla sussistenza del credito: il creditore è infatti in grado di documentare la correttezza delle somme richieste. Il tasso di cambio determinato in sede esecutiva secondo la normativa vigente, qui ora allegato (doc. J), è quello annesso alla domanda di esecuzione, non prodotto per mera svista nella procedura di rigetto” (ad 11-12-13-14, pag. 8), precisato che il doc. J è la stampata del tasso di cambio euro-franco svizzero il 13 maggio 2025 sul sito www.oanda.com, e nella triplica ha ripetuto che “eventuali rilievi relativi al tasso di cambio o al momento della domanda esecutiva sono documentati e non incidono sulla sussistenza e validità del credito” (ad 11-12-13-14, pag. 9). Dunque, benché l’RE 1 avesse contestato la correttezza del giorno di conversione, CO 1 non ha comprovato – e, ancor prima, indicato – la data della domanda di esecuzione neppure nella replica e nella triplica. I doc. D e J sono d’altronde ininfluenti, giacché essi non provano la data della domanda di esecuzione, ma soltanto, rispettivamente, l’ultimo giorno considerato per calcolare la penale e il giorno della conversione in franchi dei crediti posti in esecuzione. In assenza della data di esecuzione, per il Pretore aggiunto era impossibile verificare la correttezza del giorno di conversione e, di conseguenza, avrebbe dovuto respingere l’istanza (sopra consid. 5.1.1). La decisione impugnata è pertanto errata, nella misura in cui rigetta l’opposizione.
5.4 Poiché la domanda di esecuzione acclusa alle osservazioni al reclamo è inammissibile, può restare indecisa la questione di sapere se, ai fini del rigetto dell’opposizione, il momento determinante per la conversione è quello della presentazione della domanda di esecuzione oppure quello del suo arrivo all’ufficio, che è poi il giorno da menzionare nel Registro delle domande (art. 9 cpv. 1 Rform nelle versioni francese e tedesca, mentre quella in italiano è tradotta male e contiene il termine “inoltro” che equivale a “Eingang” o “arrivée” solo se la domanda è presentata allo sportello). Per le domande spedite per posta, la prima soluzione, ovvero la presa in considerazione del giorno di spedizione (consegna alla posta) pare ad ogni modo quella più indicata per motivi sistematici (rinvio dell’art. 31 LEF all’art. 143 cpv. 1 CPC)
6. In conclusione, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso della reiezione dell’istanza. Non è necessario esaminare le altre argomentazioni delle parti.
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Tenuto conto che l’importo di fr. 3'500.– attribuito dal Pretore in prima sede corrisponde a ripetibili parziali sulla base di una soccombenza di ¾, l’indennità ripetibile piena, corrispondente a una totale soccombenza, ammonta pertanto a fr. 7'000.– (cfr. sentenza della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018 consid. 6.3).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 670'510.– (fr. 528'645.– + fr. 141'865.–, ovvero le somme poste in esecuzione e per cui CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione), raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 7'000.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che le rifonderà all’RE 1 oltre a ripetibili di fr. 5'000.–.
3. Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________;
– avv. PA 2, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).