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Decisione

14.2025.175

Fallimento. Mancato pagamento del credito dell'istante

31 ottobre 2025Italiano6 min

con decisione del 25 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.175

Lugano

31 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.3785 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 luglio 2025 da

AO1,

A______

contro

AP1,

M______

(patrocinata dall’avv. PA1,

L____)

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 25

settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _____45 della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, l’11 luglio 2025 AO1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento dell’AP1 per il mancato

pagamento di fr. 3'396.75 oltre interessi.

B. All’udienza

di discussione del 25 settembre 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 25 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

ponendo a carico della medesima la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando

all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–

versato dalla parte istante.

D. Contro la sentenza appena citata la società AP1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 7 ottobre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­la­mento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione e di

essere solvibile. L’indomani la presidente della Camera ha respinto la domanda

di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1

il 27 settembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 7 ottobre.

Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

2.2

Entrambi

i summenzionati presupposti (cumulativi) devono essere realizzati entro la

scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

2.3

Nel

caso in esame la reclamante asserisce di avere pagato il credito posto in

esecuzione dall’istante e di non avere esecuzioni in corso (preannunciando la

trasmissione di un relativo documento, non appena disponibile). Sennonché la

medesima non ha indicato né dimostrato quando avrebbe effettuato il pagamento

dell’esecu­zione in questione (n. _____45). In

particolare, essa non ha prodotto alcun ordine di pagamento o ricevuta (né

documentazione relativa alla sua situazione debitoria, rilevato che da una

verifica effettuata d’ufficio di questa Camera ex art. 255 lett. a CPC è emerso

che l’esecuzione n. _____45 risulta tutt’ora

pendente e che a suo carico sussistono numerose altre esecuzioni per oltre fr. 90'000.–,

di cui svariate già allo stadio principale). Siccome

nessuno dei presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF

(pagamento/deposito/ritiro) risulta adempiuto e il termine di reclamo è

ampiamente scaduto, il gravame va pertanto respinto

e

il fallimento confermato, senza necessità di verificare ulteriormente la

solvibilità della reclamante.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico della

AP1.

3. Notificazione a:

– avv.

PA1,

Via P______ _,

L_____;

– AO1,

B______ _,

A______;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).