14.2025.175
Fallimento. Mancato pagamento del credito dell'istante
31 ottobre 2025Italiano6 min
con decisione del 25 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
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Incarto n.
14.2025.175
Lugano
31 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.3785 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 luglio 2025 da
AO1,
A______
contro
AP1,
M______
(patrocinata dall’avv. PA1,
L____)
giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 25
settembre 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _____45 della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, l’11 luglio 2025 AO1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento dell’AP1 per il mancato
pagamento di fr. 3'396.75 oltre interessi.
B. All’udienza
di discussione del 25 settembre 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 25 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a carico della medesima la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando
all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–
versato dalla parte istante.
D. Contro la sentenza appena citata la società AP1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 7 ottobre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione e di
essere solvibile. L’indomani la presidente della Camera ha respinto la domanda
di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1
il 27 settembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 7 ottobre.
Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
2.2
Entrambi
i summenzionati presupposti (cumulativi) devono essere realizzati entro la
scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
2.3
Nel
caso in esame la reclamante asserisce di avere pagato il credito posto in
esecuzione dall’istante e di non avere esecuzioni in corso (preannunciando la
trasmissione di un relativo documento, non appena disponibile). Sennonché la
medesima non ha indicato né dimostrato quando avrebbe effettuato il pagamento
dell’esecuzione in questione (n. _____45). In
particolare, essa non ha prodotto alcun ordine di pagamento o ricevuta (né
documentazione relativa alla sua situazione debitoria, rilevato che da una
verifica effettuata d’ufficio di questa Camera ex art. 255 lett. a CPC è emerso
che l’esecuzione n. _____45 risulta tutt’ora
pendente e che a suo carico sussistono numerose altre esecuzioni per oltre fr. 90'000.–,
di cui svariate già allo stadio principale). Siccome
nessuno dei presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF
(pagamento/deposito/ritiro) risulta adempiuto e il termine di reclamo è
ampiamente scaduto, il gravame va pertanto respinto
e
il fallimento confermato, senza necessità di verificare ulteriormente la
solvibilità della reclamante.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico della
AP1.
3. Notificazione a:
– avv.
PA1,
Via P______ _,
L_____;
– AO1,
B______ _,
A______;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).